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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/09/2025, n. 2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2025 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. RG 2430/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Virginia Manfroni Giudice rel.
Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 10/04/2025 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
24/09/2025 tra
(c. f. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DESTRI MATTEO presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura allegata al ricorso introduttivo,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. DEVOTO ANNAVITTORIA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
1 CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: si associa alle richieste delle parti.
PER LE PARTI: come da proposta conciliativa formulata dalla Giudice ex art. 185 bis cpc all'udienza del 24/09/2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio concordatario a Zevio (VR) in data
18/04/2015, risultano separati in forza di accordo di negoziazione assistita trascritto presso il suddetto Comune di data 24/11/2022.
Ciò posto si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, essendo stato depositato il presente ricorso in data 10/04/2025, e non è stata eccepita alcuna riconciliazione.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle statuizioni accessorie stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti di cui alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dalla Giudice, cui le parti hanno aderito, apparendo le stesse rispondenti all'interesse dei figli, ancora minorenni, in punto affidamento, collocamento, disciplina dei rapporti con il genitore non collocatario.
Spese compensate considerata la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato il 18/04/2015 in ZEVIO (VR) tra e iscritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di ZEVIO (VR) nell'anno 2015, Numero 2, Parte I,
Serie /.
2. Dispone l'affido condiviso dei figli minori e il loro collocamento prevalente presso la madre.
3. Pone il diritto di visita del genitore non collocatario come da condizioni di separazione.
2 4. Pone in capo al ricorrente il contributo al mantenimento di euro 400,00 mensili (pari a euro 200,00 a figlio), rivalutabili Istat, e sua decorrenza dal mese di ottobre 2025, da versarsi sul conto corrente intestato alla resistente entro il 5 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
5. Stabilisce il diritto della madre a percepire integralmente l'assegno unico universale per i figli.
6. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Zevio (VR) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (Anno 2015, Numero 2, Parte I, Serie /).
7. Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 24.9.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Virginia Manfroni Giudice rel.
Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 10/04/2025 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
24/09/2025 tra
(c. f. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DESTRI MATTEO presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura allegata al ricorso introduttivo,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. DEVOTO ANNAVITTORIA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
1 CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: si associa alle richieste delle parti.
PER LE PARTI: come da proposta conciliativa formulata dalla Giudice ex art. 185 bis cpc all'udienza del 24/09/2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio concordatario a Zevio (VR) in data
18/04/2015, risultano separati in forza di accordo di negoziazione assistita trascritto presso il suddetto Comune di data 24/11/2022.
Ciò posto si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, essendo stato depositato il presente ricorso in data 10/04/2025, e non è stata eccepita alcuna riconciliazione.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle statuizioni accessorie stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti di cui alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dalla Giudice, cui le parti hanno aderito, apparendo le stesse rispondenti all'interesse dei figli, ancora minorenni, in punto affidamento, collocamento, disciplina dei rapporti con il genitore non collocatario.
Spese compensate considerata la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato il 18/04/2015 in ZEVIO (VR) tra e iscritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di ZEVIO (VR) nell'anno 2015, Numero 2, Parte I,
Serie /.
2. Dispone l'affido condiviso dei figli minori e il loro collocamento prevalente presso la madre.
3. Pone il diritto di visita del genitore non collocatario come da condizioni di separazione.
2 4. Pone in capo al ricorrente il contributo al mantenimento di euro 400,00 mensili (pari a euro 200,00 a figlio), rivalutabili Istat, e sua decorrenza dal mese di ottobre 2025, da versarsi sul conto corrente intestato alla resistente entro il 5 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
5. Stabilisce il diritto della madre a percepire integralmente l'assegno unico universale per i figli.
6. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Zevio (VR) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (Anno 2015, Numero 2, Parte I, Serie /).
7. Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 24.9.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
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