TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/06/2025, n. 2574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2574 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 05/06/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 9304/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.40 sono presenti l'avv. PACE MASSIMILIANO per parte ricorrente nonché l'avv. Cernigliaro per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16.15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9304 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. PACE MASSIMILIANO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente -
O g g e t t o: Indebito assegno sociale
Con il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso revoca il decreto ingiuntivo n. 462/2024 – RG n.4390/2024.
Dichiara che nulla è dovuto dalla ricorrente all' a titolo di indebito per il periodo CP_1
febbraio 2015/gennaio 2021.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite quantificate in euro 1.800,00 oltre IVA e CP_1
CPA e spese generali come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Massimiliano Pace, antistatario.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato in data 18.06.2024, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.462/2024 – RG n.4390/2024 emesso dal
Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro il 15 aprile 2024 e notificato il 15 maggio 2024;
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui ne chiedeva il rigetto. CP_1
La causa all'udienza odierna, sulle conclusioni delle parti, veniva decisa.
Va, in primo luogo, disatteso il primo motivo di doglianza di parte ricorrente in ordine alla carenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge per la concessione del decreto monitorio data la sussistenza di tutti gli elementi necessari.
La domanda contenuta in ricorso riguarda il diritto della ricorrente all'assegno sociale che, in applicazione dell'art. 3 comma 6 della L. n. 335 del 1995, ha sostituito la pensione sociale;
tale comma dispone infatti che: «Con effetto dall'1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri, l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione».
Com'emerge dalla citata disposizione, alla formazione del reddito concorrono anche gli assegni alimentari. Tuttavia, come ormai chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. Lavoro, Sent. n. 6570 del 18 marzo 2010), è la stessa disposizione legislativa che prevede l'erogazione dell'assegno
“sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”.
Pertanto, “è lo stesso legislatore [..] che collegando il conguaglio ai redditi effettivamente percepiti attesta che [..] non è irrilevante la concreta "percezione" del reddito.
Conseguentemente essendo il conguaglio strettamente connesso, non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva "percezione", è da ritenere che il reddito incompatibile intanto rileva in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito. Tanto
è, del resto, conforme ad una lettura costituzionalmente orientata della norma non potendo l'assegno in esame essere negato a quei soggetti che, pur essendo titolari di un reddito incompatibile con l'assegno sociale, si vengono a trovare, per non percepire di fatto tale reddito incompatibile, nella stessa situazione reddituale di coloro che hanno diritto all'assegno sociale. Ciò è, altresì, conforme alla stessa funzione "assistenziale" dell'assegno in parola che resterebbe frustrata ove si dovesse escludere il beneficio sulla base della mera titolarità di un reddito incompatibile senza tener conto anche della sua effettiva percezione.
Né vi è contrasto con il principio sancito da questa Corte, con sentenza del 4 giugno 1985 n.
3343, [..] secondo la quale "L'assegno periodico(cosiddetto assegno di divorzio) corrisposto all'ex coniuge ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 4, (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) - [..] assimilato al reddito da lavoro dipendente ai fini dell'assoggettabilità all'imposta sul reddito delle persone fisiche, [..] rientra fra i "redditi propri" dei quali, [..] occorre tener conto al fine di accertare, in relazione al limite massimo stabilito dalla legge, la sussistenza o meno, in capo all'ex coniuge che percepisce l'assegno stesso, del diritto alla pensione sociale e la misura di tale beneficio, che integra una prestazione assistenziale di natura meramente sussidiaria, volta a soccorrere i cittadini
(ultrasessantacinquenni) sprovvisti dei mezzi necessari per vivere”.
Né è condivisibile la tesi dell'ente previdenziale, secondo cui da un lato permarrebbe la convivenza della ricorrente nella medesima residenza dell'ex coniuge (non avendo cambiato quest'ultimo la propria residenza fino al 18/10/2019) e dall'altro, in ogni caso, che la ricorrente si sarebbe volutamente posta nelle condizioni di stato di bisogno non chiedendo la corresponsione dell'assegno di mantenimento al proprio coniuge o non attivandosi per chiedere il mutamento delle condizioni di separazione. La legge non impone come requisito per ottenere l'assegno sociale quello d'aver preventivamente richiesto al coniuge separato o ai propri parenti quanto eventualmente dovuto per legge;
Né possono essere ritenute indicative dell'assenza dello stato di bisogno la rinuncia al mantenimento ovvero eventuali dichiarazioni di autosufficienza economica rese in sede di separazione consensuale o di concorde richiesta di divorzio «atteso che tali rinunce o affermazioni risultano molto spesso formulate per evitare l'alea e le spese di giudizio, in un contesto di tipo conciliativo e/o transattivo, non prettamente contenzioso. Del resto, come rilevato dalla giurisprudenza, “la richiesta di contributo economico al coniuge non costituisce circostanza ai fini dell'ottenimento dell'assegno, poiché se è vero che ci si può sempre rivolgere al coniuge separato per ottenere l'assegno di mantenimento o ai parenti elencati nell'art. 433 c.c. per chiedere gli alimenti, è altrettanto vero che la L. n. 335 del 1995 non richiede, tra i requisiti espressamente elencati, che il soggetto interessato si rivolga in primis al nucleo familiare e solo in subordine all' (Trib. Milano Sez. lavoro, 28-01- CP_1
2015).
Inoltre, trattandosi di prestazione assistenziale, finalizzata a proteggere situazioni di bisogno costituzionalmente tutelate, ex art. 38 Cost. (arg. C. Cass. 6570/2010), non appare conforme a Costituzione formulare interpretazioni che di fatto determinano l'introduzione di requisiti non espressamente richiesti dalla legge, apparendo, invece, necessario attenersi in modo rigoroso a quanto previsto dal diritto positivo” (cfr. Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, Sent. del 9-03-2020 n. 825).
Diversamente opinando, infatti, si introdurrebbe un requisito ulteriore, non richiesto dalla
L. n. 335 del 1995, ai fini dell'ottenimento dell'assegno sociale.
Sul punto si è espressa anche la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 09-
07-2020 n. 14513) .
Puntualizza, altresì, la Corte che la disciplina vigente «non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare né ai fini dell'accesso al diritto, né ai fini della misura dell'assegno sociale».
Per i motivi innanzi esposti, avendo la ricorrente provato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e il proprio stato di bisogno nulla deve all' a titolo di indebito. CP_1
Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge.
Si deve rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito ( Corte d'Appello di Bologna, Sent. 24 marzo
2022 n. 252 )
Inoltre il giudice in sede di separazione autorizza i coniugi a vivere separati ma non li obbliga e di conseguenza non è richiesto il cambio di residenza dopo la separazione, nemmeno se consensuale, purché il coniuge destinatario della casa familiare accetti di far alloggiare l'altro per un periodo di tempo.
Alla luce di ciò, il ricorso può trovare accoglimento.
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Così deciso in Palermo il 05/06/2025
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 05/06/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 9304/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.40 sono presenti l'avv. PACE MASSIMILIANO per parte ricorrente nonché l'avv. Cernigliaro per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16.15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9304 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. PACE MASSIMILIANO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente -
O g g e t t o: Indebito assegno sociale
Con il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso revoca il decreto ingiuntivo n. 462/2024 – RG n.4390/2024.
Dichiara che nulla è dovuto dalla ricorrente all' a titolo di indebito per il periodo CP_1
febbraio 2015/gennaio 2021.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite quantificate in euro 1.800,00 oltre IVA e CP_1
CPA e spese generali come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Massimiliano Pace, antistatario.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato in data 18.06.2024, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.462/2024 – RG n.4390/2024 emesso dal
Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro il 15 aprile 2024 e notificato il 15 maggio 2024;
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui ne chiedeva il rigetto. CP_1
La causa all'udienza odierna, sulle conclusioni delle parti, veniva decisa.
Va, in primo luogo, disatteso il primo motivo di doglianza di parte ricorrente in ordine alla carenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge per la concessione del decreto monitorio data la sussistenza di tutti gli elementi necessari.
La domanda contenuta in ricorso riguarda il diritto della ricorrente all'assegno sociale che, in applicazione dell'art. 3 comma 6 della L. n. 335 del 1995, ha sostituito la pensione sociale;
tale comma dispone infatti che: «Con effetto dall'1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri, l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione».
Com'emerge dalla citata disposizione, alla formazione del reddito concorrono anche gli assegni alimentari. Tuttavia, come ormai chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. Lavoro, Sent. n. 6570 del 18 marzo 2010), è la stessa disposizione legislativa che prevede l'erogazione dell'assegno
“sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”.
Pertanto, “è lo stesso legislatore [..] che collegando il conguaglio ai redditi effettivamente percepiti attesta che [..] non è irrilevante la concreta "percezione" del reddito.
Conseguentemente essendo il conguaglio strettamente connesso, non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva "percezione", è da ritenere che il reddito incompatibile intanto rileva in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito. Tanto
è, del resto, conforme ad una lettura costituzionalmente orientata della norma non potendo l'assegno in esame essere negato a quei soggetti che, pur essendo titolari di un reddito incompatibile con l'assegno sociale, si vengono a trovare, per non percepire di fatto tale reddito incompatibile, nella stessa situazione reddituale di coloro che hanno diritto all'assegno sociale. Ciò è, altresì, conforme alla stessa funzione "assistenziale" dell'assegno in parola che resterebbe frustrata ove si dovesse escludere il beneficio sulla base della mera titolarità di un reddito incompatibile senza tener conto anche della sua effettiva percezione.
Né vi è contrasto con il principio sancito da questa Corte, con sentenza del 4 giugno 1985 n.
3343, [..] secondo la quale "L'assegno periodico(cosiddetto assegno di divorzio) corrisposto all'ex coniuge ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 4, (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) - [..] assimilato al reddito da lavoro dipendente ai fini dell'assoggettabilità all'imposta sul reddito delle persone fisiche, [..] rientra fra i "redditi propri" dei quali, [..] occorre tener conto al fine di accertare, in relazione al limite massimo stabilito dalla legge, la sussistenza o meno, in capo all'ex coniuge che percepisce l'assegno stesso, del diritto alla pensione sociale e la misura di tale beneficio, che integra una prestazione assistenziale di natura meramente sussidiaria, volta a soccorrere i cittadini
(ultrasessantacinquenni) sprovvisti dei mezzi necessari per vivere”.
Né è condivisibile la tesi dell'ente previdenziale, secondo cui da un lato permarrebbe la convivenza della ricorrente nella medesima residenza dell'ex coniuge (non avendo cambiato quest'ultimo la propria residenza fino al 18/10/2019) e dall'altro, in ogni caso, che la ricorrente si sarebbe volutamente posta nelle condizioni di stato di bisogno non chiedendo la corresponsione dell'assegno di mantenimento al proprio coniuge o non attivandosi per chiedere il mutamento delle condizioni di separazione. La legge non impone come requisito per ottenere l'assegno sociale quello d'aver preventivamente richiesto al coniuge separato o ai propri parenti quanto eventualmente dovuto per legge;
Né possono essere ritenute indicative dell'assenza dello stato di bisogno la rinuncia al mantenimento ovvero eventuali dichiarazioni di autosufficienza economica rese in sede di separazione consensuale o di concorde richiesta di divorzio «atteso che tali rinunce o affermazioni risultano molto spesso formulate per evitare l'alea e le spese di giudizio, in un contesto di tipo conciliativo e/o transattivo, non prettamente contenzioso. Del resto, come rilevato dalla giurisprudenza, “la richiesta di contributo economico al coniuge non costituisce circostanza ai fini dell'ottenimento dell'assegno, poiché se è vero che ci si può sempre rivolgere al coniuge separato per ottenere l'assegno di mantenimento o ai parenti elencati nell'art. 433 c.c. per chiedere gli alimenti, è altrettanto vero che la L. n. 335 del 1995 non richiede, tra i requisiti espressamente elencati, che il soggetto interessato si rivolga in primis al nucleo familiare e solo in subordine all' (Trib. Milano Sez. lavoro, 28-01- CP_1
2015).
Inoltre, trattandosi di prestazione assistenziale, finalizzata a proteggere situazioni di bisogno costituzionalmente tutelate, ex art. 38 Cost. (arg. C. Cass. 6570/2010), non appare conforme a Costituzione formulare interpretazioni che di fatto determinano l'introduzione di requisiti non espressamente richiesti dalla legge, apparendo, invece, necessario attenersi in modo rigoroso a quanto previsto dal diritto positivo” (cfr. Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, Sent. del 9-03-2020 n. 825).
Diversamente opinando, infatti, si introdurrebbe un requisito ulteriore, non richiesto dalla
L. n. 335 del 1995, ai fini dell'ottenimento dell'assegno sociale.
Sul punto si è espressa anche la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 09-
07-2020 n. 14513) .
Puntualizza, altresì, la Corte che la disciplina vigente «non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare né ai fini dell'accesso al diritto, né ai fini della misura dell'assegno sociale».
Per i motivi innanzi esposti, avendo la ricorrente provato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e il proprio stato di bisogno nulla deve all' a titolo di indebito. CP_1
Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge.
Si deve rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito ( Corte d'Appello di Bologna, Sent. 24 marzo
2022 n. 252 )
Inoltre il giudice in sede di separazione autorizza i coniugi a vivere separati ma non li obbliga e di conseguenza non è richiesto il cambio di residenza dopo la separazione, nemmeno se consensuale, purché il coniuge destinatario della casa familiare accetti di far alloggiare l'altro per un periodo di tempo.
Alla luce di ciò, il ricorso può trovare accoglimento.
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Così deciso in Palermo il 05/06/2025
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio