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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 06/03/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5491/2024 R.G. (+ proc. civ. 860/2024 R.G.MIN Trib. Min. di IA)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'esito dell'udienza “cartolare” tenutasi in data 18/02/2025, promossa da:
, nata a [...] il Parte_1
26/11/1984, rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. IENGO CHIARA, giusta procura in atti - ammessa al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n.421/2024 – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. ZAMBELLI MARCO, giusta procura in atti –
CONVENUTO; con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da ordinanza emessa in data 28/02/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”. pagina 1 di 15 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/10/2024 – Parte_1 premettendo di aver contratto matrimonio civile con il giorno Controparte_1
24/09/2011 in AN PE ME, in regime di separazione dei beni, e che dalla loro unione sono nati i figli (nato il [...]) e (nata il Persona_1 Per_2
23/04/2014), allo stato entrambi ancora minorenni – chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale con addebito della responsabilità in capo al marito;
di disporre l'affidamento super-esclusivo e il collocamento dei figli presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare;
di prevedere che gli incontri tra il padre e i minori potessero avvenire, quantomeno inizialmente, in modalità protetta e previo supporto psicologico, avendo cura di evitare che i genitori si potessero incontrare;
di prevedere la presa in carico del marito da parte del Serd territorialmente competente ovvero di una Comunità che potesse aiutarlo nel superamento di una grave dipendenza dall'uso di alcol, condizionando l'attivazione degli incontri coi figli al positivo andamento del percorso intrapreso da;
infine, di porre a carico del convenuto CP_1
l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento di euro 300,00 al mese per ciascun figlio, con efficacia retroattiva al momento del deposito del ricorso, oltre all'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie.
A fondamento delle proprie domande, dando atto della pendenza avanti al Tribunale per i Minorenni di IA del procedimento civile iscritto al numero di ruolo 860/2024
r.g.c.c., promosso su ricorso del Pubblico ministero minorile, l'odierna ricorrente deduceva che, principalmente a causa dell'abuso di alcol e dopo il fallimento di alcuni tentativi volti al superamento della dipendenza, nel novembre 2023 ella chiedeva al marito di uscire dalla casa coniugale, stante l'impossibilità di proseguire la convivenza soprattutto a causa del malessere insorto nei minori per i comportamenti paterni;
che, infatti, sovente anche durante i giorni infrasettimanali, faceva rientro a casa CP_1 dopo il lavoro in evidente stato di ubriachezza, procurando disagio psico-fisico nei figli;
che, peraltro, l'odierna ricorrente scopriva che il marito faceva uso di sostanze anche quando aveva con sé il figlio che pure veniva trasportato dal padre a bordo Per_1 della sua autovettura;
che, in un primo tempo, il marito si trasferiva presso l'abitazione della propria madre, a circa 500 metri dalla casa coniugale, e che la ricorrente si era anche Tes_ assunta l'impegno di accompagnarlo al , dove era in carico dall'estate 2023, consentendogli di incontrare i figli presso l'abitazione familiare;
che tale assetto pagina 2 di 15 proseguiva per alcuni mesi, fino a quando, in data 09/03/2024, Controparte_1 manifestava reazioni violente di fronte alla moglie e ai figli mentre si trovava in evidente stato di alterazione da alcol, mettendo a soqquadro l'abitazione familiare, urlando contro la moglie e agendo condotte aggressive;
che, dunque, da quel momento al padre veniva impedito di rientrare presso la casa coniugale e, solamente dopo la presa in carico della odierna ricorrente da parte del Centro antiviolenza “Penelope” di AN PE ME, ella si determinava a tutelare se stessa e i figli minori chiedendo la separazione e costituendosi avanti al Tribunale per i minorenni di IA, non appena appresa la notizia dell'apertura del procedimento civile a tutela dei minori;
che, peraltro, in data 17/07/2024 il giudice minorile procedeva all'ascolto delle parti e del primogenito , il Persona_1 quale rappresentava chiaramente il vissuto di disagio a causa dell'assunzione di alcol da parte del genitore (“spesso il papà mi portava in giro e poi lui si fermava bene al bar, mentre io stavo in macchina al telefono scendevo al massimo a prendere una bibita e un pacchetto di patatine o altro;
poi, il papà si rimetteva alla guida dopo aver bevuto, con me presente;
succedeva anche che nascondesse da bere nel bagagliaio…”); che, peraltro, il nucleo familiare veniva preso in carico dal Servizio Sociale “Azienda speciale Valle
Brembana” che, in una relazione indirizzata al Tribunale minorile nel luglio 2024, suggeriva la prosecuzione della presa in carico del signor e Parte_2
l'avvio di un intervento educativo a supporto della relazione padre-figli, prima della previsione di un calendario di incontri coi minori, proponendo anche l'attribuzione in capo alla madre di tutti i poteri di straordinaria amministrazione in materia sanitaria e scolastica qualora il padre non avesse prestato il proprio consenso;
che a tale relazione ne seguiva un'altra trasmessa d'urgenza al Tribunale per i Minorenni nella quale si riportava l'episodio avvenuto in data 24/09/2024 mentre l'Assistente sociale si trovava presso l'abitazione familiare per una visita domiciliare e giungeva il signor che CP_1 iniziava a suonare insistentemente il citofono, pretendendo di incontrare i figli con tono molto acceso e comunque in condizioni di scarsa lucidità; che, a causa di tali condotte,
aveva iniziato a manifestare il rifiuto ad incontrare il padre, mentre la Persona_1 figlia lo aveva incontrato in poche occasioni al parco vicino a casa. Per_2
Con comparsa depositata in data 12/11/2024 si costituiva in giudizio l'odierno convenuto, negando di aver mai tenuto un atteggiamento abitualmente maltrattante o prevaricatore;
confermava, invece, di essere stato preso in carico presso il Servizio Specialistico per le
Dipendenze e che, dal mese di novembre 2024, avrebbe anche affrontato un percorso pagina 3 di 15 semestrale in una comunità di recupero;
rappresentava di essere ospitato presso l'abitazione della propria madre, in AN PE ME, via Pregalleno n. 18, e di contribuire alle spese domestiche così da evitare di dover reperire un'altra abitazione in locazione;
dichiarava di nulla opporre all'assegnazione della casa familiare alla moglie, così come alla domanda di affidamento esclusivo dei figli, seppure per il tempo strettamente necessario a consentirgli di portare a termine il percorso presso la comunità di recupero, previa valutazione di idoneità delle attitudini genitoriali paterne da parte del
Servizio sociale;
chiedeva, infatti, che una volta dimesso dalla comunità venisse previsto l'affidamento condiviso dei figli e, quindi, la previsione del diritto del padre di tenerli con sé a fine settimana alterne, oltre al periodo estivo e nei giorni delle festività natalizie;
deduceva, infine, di essere gravato della rata del mutuo relativa all'acquisito della casa familiare, per l'importo di euro 602 al mese, oltre ad un finanziamento mensile di euro
511 per l'acquisto di un'autovettura lasciata in uso alla moglie sino a quando l'auto rimaneva coinvolta in un sinistro stradale;
dichiarava di essere disponibile a versare l'importo di euro 300,00 al mese per il mantenimento ordinario di ciascun figlio, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 03/12/2024, preso atto della mancata comparizione del convenuto, il Giudice delegato autorizzava le parti a vivere separatamente riservando l'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. alla previa acquisizione degli atti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento civile promosso dal avanti al Tribunale per Parte_3
i Minorenni di IA, così come prescritto dall'art. 38 disp att. c.c.
Istruita la causa mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, delle relazioni pervenute dai Servizi Sociali già incaricati dal Tribunale minorile, previa riunione alla presente causa di separazione del procedimento instaurato avanti al
Tribunale per i Minorenni di IA (iscritto al numero 2024/860 r.g.min. v. decreto collegiale del Tribunale per i Minorenni di IA del 10/12/2024), all'esito dell'udienza
“cartolare” tenutasi in data 18/02/2025, il Giudice delegato assumeva i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dai difensori delle parti, e rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Tutto ciò premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, in conformità alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero.
pagina 4 di 15 Le circostanze desunte dalla trattazione della causa, i motivi del ricorso, la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente e le deduzioni contenute nei rispettivi atti di parte dimostrano, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai, da tempo, intollerabile e fonte di pregiudizio per la prole ex art. 151 c.c. e che, pertanto, sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle altre condizioni relative all'affidamento, al collocamento e alle frequentazioni tra il padre e i figli minori, oggetto di conclusioni congiunte, il Collegio rileva come esse risultino del tutto congrue e rispondenti all'interesse dei figli, alla luce delle emergenze in atti e degli approfondimenti psico-sociali compiuti dai Servizi incaricati.
Più in particolare, nella relazione di aggiornamento trasmessa dal Servizio Azienda speciale Valle Brembana, datata 25/11/2024, a firma dell'assistente sociale dr.ssa Per_3
si dava atto che il signor era stato inserito dal giorno 14/11/2024
[...] CP_1 presso la Comunità terapeutica “Capo di Ponte” della Cooperativa sociale Bessimo;
che, poco prima dell'ingresso in comunità, si era tenuto un incontro tra il padre e i figli presso lo spazio neutro del Servizio al fine di permettere un saluto;
che, nell'occasione, sebbene il padre si fosse comportato in maniera adeguata durante l'incontro, dopo aver ricevuto una telefonata, chiedeva di concludere anticipatamente allontanandosi dallo spazio con la bicicletta che gli aveva prestato il figlio salvo poi rientrare dopo pochi minuti Per_1
“accusando i figli di non sostenere adeguatamente le spese economiche”, non permettendo alcun approfondimento su quanto verbalizzato. Quanto alla figura materna si dava atto della attivazione dal mese di settembre 2024 di un intervento educativo domiciliare, che proseguiva positivamente in quanto sia i minori sia la madre avevano accolto favorevolmente la figura educativa e la madre si mostrava in grado di comprendere i bisogni emotivi dei propri figli, anche in relazione all'età di ciascuno;
si dava atto, inoltre, che sempre la madre aveva accolto positivamente la proposta di intraprendere un percorso individuale di supporto alla genitorialità presso il Consultorio familiare di AN PE ME. Dalla relazione relativa all'intervento di assistenza domiciliare presso l'abitazione della madre emergeva, quanto a che la bambina Per_2 appare molto solare ed educata ed esplicita di avere un ottimo rapporto con le coetanee;
la minore, infatti, mostrava di avere un ottimo rapporto con tutta la famiglia utilizzando parole molto positive nei confronti di tutti i membri, compresa la figura paterna;
la minore raccontava all'educatrice di aver donato un braccialetto al papà prima del suo ingresso in
Comunità, esplicitando “così ogni volta che lo indossa pensa a me” e riportava di aver pagina 5 di 15 pianto nel momento del saluto, speranzosa di poterlo incontrare anche durante la sua permanenza in comunità, affermando che il padre “è davvero bravo e simpatico, non capisco perché a volte si comporti così. Quando sta bene è bravissimo”. Quanto al figlio si dava atto che il ragazzino frequenta la scuola media e che erano emersi dei Per_1 rapporti conflittuali con i compagni di classe a causa dell'assunzione di atteggiamenti scorretti;
anche l'educatrice osservava le medesime dinamiche al domicilio, con la tendenza di di reagire attraverso grida e parolacce nel momento in cui gli Per_1 venivano imposte regole o proposte attività poco gradite, sebbene, una volta calmato, il minore riusciva a collaborare e a divertirsi;
rispetto all'ingresso del padre in Comunità, il minore esplicitava “non è la prima volta che lo dice, tanto non cambia mai… sono stanco di lui, io lo conosco. Ci fa solo soffrire”. Il Servizio sociale dava atto di una valutazione effettuata presso la Neuropsichiatria infantile per la quale il ragazzino aveva ottenuto il supporto dell'insegnante di sostegno e dell'assistente educatrice in ambito scolastico. A questo proposito, nella relazione sociale di aggiornamento datata 20/02/2025, il Servizio riportava che “L'andamento scolastico appare faticoso: in particolare, il minore manifesta atteggiamenti provocatori e oppositivi nei confronti delle figure adulte.
Tuttavia, tali comportamenti risultano maggiormente contenuti in presenza delle figure di supporto. A seguito di comportamenti disfunzionali agiti da in ambito Per_1 scolastico ed extra scolastico, la Neuropsichiatria Infantile ha rivisto Per_1 confermando la necessità del proseguo dell'attuale presa in carico con indicazione di un percorso psicologico, al quale però lo stesso non vuole aderire non avendo la motivazione
e non riconoscendone l'utilità. Nel frattempo, la scuola ha richiesto un aumento di ore di assistenza educativa scolastica con l'obiettivo di creare condizioni maggiormente favorevoli all'inserimento scolastico. Il minore sta inoltre proseguendo il percorso educativo nell'ambito del progetto "#up – Percorsi per crescere alla grande", finalizzato alla socializzazione, al monitoraggio delle attività di studio pomeridiano e al supporto nella presa di consapevolezza delle proprie azioni e delle relative conseguenze. Sebbene in alcune occasioni fatichi ad accettare le osservazioni degli adulti, tende ad Per_1 affidarsi e ad accogliere l'intervento educativo. Prosegue, inoltre, l'intervento educativo domiciliare (ADM) presso il domicilio materno, con un andamento positivo. Sia i minori che la madre hanno accolto favorevolmente la figura educativa. La madre si dimostra attenta ai bisogni emotivi dei figli, adeguandosi alle necessità di ciascuno in base all'età.
Tuttavia, segnala alcune difficoltà nella gestione di in specifiche situazioni”. Per_1 pagina 6 di 15 Sempre nella relazione di aggiornamento trasmessa a questo Ufficio nel mese di febbraio
2025, il Servizio dava atto che il sig. , “A partire dal mese di gennaio 2024, ha CP_1 iniziato a effettuare rientri sul territorio durante il fine settimana, attualmente con una frequenza di due volte al mese. Durante tali rientri, il servizio ha predisposto che possa incontrare i figli in spazio neutro, alla presenza di una figura educativa. Gli incontri svolti fino ad oggi hanno avuto un andamento positivo”. Quanto alle condizioni personali del genitore, dalla relazione redatta dal Servizio per le dipendenze di Bergamo il 15/11/2024 emergeva come costui fosse in carico al Servizio da maggio 2023 per un Disturbo da uso di alcol grave, e che l'uomo aveva mantenuto un atteggiamento educato e collaborativo con gli operatori;
si dava atto, tuttavia, della “tendenza a minimizzare sia la problematica relativa ai consumi di alcol sia le conseguenze che la stessa avrebbe sui rapporti familiari. Tale atteggiamento sembrava riconducibile principalmente ad un bisogno profondo di offrire un'immagine rassicurante e serena di sé e della propria famiglia piuttosto che l'intenzionalità di mistificare la realtà. Di fatto, tale atteggiamento rendeva difficile la condivisione di un programma terapeutico realmente efficace cosicché il ricovero di riabilitazione presso l'ospedale AN Pancrazio di Arco di Trento aveva esitato con una ripresa dei consumi di alcol subito dopo la dimissione e la terapia avversivante con IS risultava poco efficace. Il lavoro principale è svolto con il paziente era stato quindi orientato all'accompagnamento verso una presa di coscienza della realtà, attraverso l'esecuzione di esami tossicologici, risultati costantemente positivi per la ricerca del metabolita dell'alcol colloqui con il medico e con la psicologa sia individuali che, solo per un limitato periodo virgola di coppia con la moglie. Nei colloqui psicologici ha implementato la consapevolezza dei propri meccanismi psichici di funzionamento. Il sig. è stato anche invitato ad un gruppo di aiuto, al quale ha partecipato con CP_1 regolarità. Successivamente, probabilmente a fronte del procedimento presso il tribunale per i minorenni e alla presa di coscienza della decisione definitiva della moglie di separarsi, il signor GA ha mostrato una maggiore capacità di riconoscere la presenza di un consumo a rischio di alcol… nel mese di ottobre ha effettuato un colloquio conoscitivo presso la comunità terapeutica Capo di Ponte, afferente alla cooperativa
Bessimo, risultando idoneo al trattamento, dove ha fatto ingresso in data 14/11/2024”.
Nella relazione datata 17/01/2025 a firma degli operatori della Parte_4
(BS), si legge che “Dal suo ingresso in comunità, il sig. appare
[...] CP_1 integrato nel gruppo utenti, volenteroso e collaborante nella quotidianità. Mostra una pagina 7 di 15 propensione alle mansioni di tipo pratico, mentre pare più in difficoltà ad attivare un pensiero maggiormente profondo e complesso. Si evidenzia comunque un buon impegno durante i gruppi terapeutici.
Per questi motivi
si ipotizza un progetto individuale con i seguenti obiettivi di lavoro: - promuovere la consapevolezza dei propri meccanismi di addiction;
- promuovere una relazione maggiormente assertiva con le persone significative. A partire dal secondo mese, il sig. ha iniziato ad effettuare rientri CP_1 sul territorio. Durante la prima verifica esterna ha mantenuto l'astinenza da alcol, e riferisce un impatto positivo con il proprio territorio nonostante abbia preferito dormire presso la casa della madre. Nelle prossime uscite si è concordato un graduale rientro presso la propria abitazione”.
Orbene, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Tribunale ritiene di poter formulare un giudizio positivo di idoneità genitoriale della madre, che ha mostrato di saper esercitare in modo adeguato le funzioni di cura, educazione e protezione dei confronti dei figli senza mai assumere condotte ostative verso la ripresa graduale dei rapporti tra i minori e l'altro genitore. Di contro, necessita di proseguire e portare proficuamente a Controparte_1 termine un percorso di disintossicazione dall'alcol e di recupero delle proprie competenze genitoriali, evidentemente compromesse a causa della propria condizione di dipendenza, che lo ha portato ad assumere condotte disfunzionali nei confronti dei figli minori. Più in particolare, alla luce della valutazione psicologica compiuta dal Servizio, appare necessario che, parallelamente al percorso comunitario, intraprenda seriamente CP_1 un percorso di supporto alla genitorialità che gli permetta di acquisire la capacità di sintonizzarsi e mentalizzare sui vissuti e bisogni emotivi dei figli, data la tendenza dello stesso di minimizzare le fatiche dei minori in riferimento alle dinamiche familiari, e la tendenza a delegare alla moglie i compiti di sostegno emotivo e di accudimento dei minori
(v. relazione redatta dalla psicologa dr.ssa datata 08/07/2024). Testimone_2
Per le circostanze emerse nel corso del giudizio, che rendono in concreto impraticabile l'esercizio di una co-genitorialità effettiva, sussistono fondate ragioni per l'accoglimento della domanda di affidamento esclusivo alla madre, congiuntamente formulata dalle parti, con facoltà di quest'ultima di assumere le decisioni di maggiore interesse per i figli in tema di istruzione, educazione, salute e residenza abituale, ai sensi dell'art. 337-quater, co. 3 c.c.
In conformità alle indicazioni fornite dai Servizi Sociali incaricati, gli incontri padre-figli dovranno proseguire in modalità osservata, alla presenza di un educatore del Servizio pagina 8 di 15 sociale, con facoltà di successiva e graduale liberalizzazione come meglio indicato in dispositivo.
In definitiva, il complessivo accordo raggiunto in udienza dai genitori in punto di affidamento, collocazione e modalità di frequentazione padre-figli, qui positivamente valutato dal Collegio, rispecchia integralmente le indicazioni fornite dai Servizi incaricati e rende superfluo l'ascolto diretto dei minori da parte del Tribunale, anche alla luce delle risultanze delle relazioni del Servizio Sociale nelle quali è emerso chiaramente il vissuto e il punto di vista dei minori.
Quanto agli aspetti economici, tenuto conto delle rispettive situazioni reddituali ed abitative delle parti, come meglio emerse dalla documentazione versata in atti, il Collegio ritiene di poter recepire anche le restanti pattuizioni di carattere economico, parimenti oggetto di conclusioni congiunte, che debbono ritenersi idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Stante l'accordo raggiunto in udienza dalle parti, le spese di lite devono dichiararsi interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, così decide:
- DICHIARA la separazione personale, ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c., dei coniugi e , che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in data 24/09/2011 in AN PE ME (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune, anno 2011, n. 5, P. I), alle condizioni di seguito riportate:
1) dispone l'affidamento dei minori e in via super esclusiva alla Persona_1 Per_2
madre RA , con conseguente esercizio da parte della stessa Parte_1
della responsabilità genitoriale anche per quanto concerne le decisioni di maggiore interesse per i medesimi, specificamente identificate nelle decisioni in materia di salute, residenza abituale, educazione e istruzione, oltre che per ogni tipo di richiesta da presentare alla Pubblica Amministrazione e a qualsiasi Autorità di Pubblica Sicurezza;
nell'ambito dell'esercizio super esclusivo la RA si Parte_1 impegna a non trasferire all'estero la residenza dei figli, essendo sua intenzione pagina 9 di 15 continuare a risiedere con loro a AN PE ME, onde essi possano ivi frequentare le scuole dell'obbligo; la RA si impegna altresì ad Parte_1
adoperarsi perché i figli continuino ad avere rapporti con la famiglia paterna;
2) dispone l'assegnazione della casa familiare sita in AN PE ME (BG), Via De
Medici n. 13, alla madre RA che continuerà a vivervi Parte_1
unitamente ai figli minori, con impegno della madre ad eseguire la voltura delle utenze domestiche e l'impegno del padre a continuare a versare la rata del mutuo ipotecario gravante sull'abitazione assegnata;
3) dà atto dell'impegno del signor a proseguire e portare a termine Controparte_1
positivamente il percorso di recupero intrapreso presso la Comunità terapeutica Maschile di Capo di Ponte (IA) per il superamento della propria condizione di dipendenza dall'uso di sostanze alcoliche;
4) incarica il Servizio Sociale territorialmente competente di attivare/proseguire gli incontri facilitati alla presenza di un educatore tra il padre e i figli minori anche presso la comunità terapeutica, in presenza oppure tramite videochiamate o telefonate, in base alle disposizioni che verranno comunicate dalla comunità al servizio sociale;
in ogni caso eventuali momenti di incontro tra il padre e i figli devono tenere conto della volontà di ciascun figlio minore. Il servizio sociale è sin d'ora autorizzato a sospendere eventuali incontri con il padre laddove dovessero risultare pregiudizievoli per la tenuta dell'equilibrio psico emotivo dei figli. Il Servizio sociale manterrà la presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte della Parte_5 nella persona della dott.ssa Assistente Sociale (o altra
[...] Persona_3 delegata), e il conseguente monitoraggio sul nucleo familiare, con particolare attenzione al benessere del figlio minore . In particolare, il Servizio sociale Persona_1 proseguirà l'intervento di educativa domiciliare presso l'abitazione materna per il tempo ritenuto necessario con attivazione e/o prosecuzione in favore della madre del percorso di sostegno alla genitorialità e in favore del figlio di un eventuale sostegno Per_1 psicologico quando il minore si dichiarerà disponibile in tal senso. Il Servizio
Specialistico per le Dipendenze (SERD) manterrà la presa in carico del signor CP_1 anche dopo la sua uscita dalla comunità, per il tempo necessario per la risoluzione della dipendenza. Solamente tenuto conto dell'andamento positivo degli incontri facilitati con i figli e della valutazione positiva del percorso terapeutico intrapreso dal signor , CP_1
e quindi degli esami ai quali il medesimo dovrà periodicamente sottoporsi presso il SERD pagina 10 di 15 competente per almeno un anno dalla comunicazione del presente provvedimento, il
Servizio Sociale potrà prevedere l'eventuale e graduale liberalizzazione degli incontri tra il padre ed i figli minori. I coniugi danno atto che, in caso di positivo andamento del suddetto percorso riabilitativo, e a seguito di espressa relazione da parte della
[...] sul recupero della propria idoneità genitoriale e con espresso Parte_5 parere favorevole ad una modifica dell'affidamento da super esclusivo ad esclusivo o condiviso, da parte del sig. , con impegno a contribuire al mantenimento dei CP_1 figli come ai successivi punti 5) e 6), quest'ultimo potrà richiedere la modifica delle condizioni di separazione in punto affidamento e la RA , Parte_1 nel caso ve ne saranno effettivamente i presupposti, si impegna a non opporsi a tale richiesta;
5) considerate le attuali esigenze di vita dei figli, le risorse economiche dei genitori, la permanenza dei figli presso la madre, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti in via esclusiva dalla madre, dispone che dovrà versare a Controparte_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento per i figli, un assegno mensile pari Parte_1 ad € 300,00 ciascuno (per la cifra complessiva di € 600,00), entro il giorno 1 di ogni mese, per 12 mensilità e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di dicembre 2024 e prima rivalutazione a far data dal mese di dicembre 2025;
6) entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese non coperte dall'assegno periodico che si renderanno necessarie per tutti i figli secondo lo schema allegato al protocollo di intesa siglato il 31.10.2024 che di seguito si riporta, con decorrenza a partire dal mese di dicembre 2024: “Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% ciascuno nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) pagina 11 di 15 accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio ANitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
ANitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio ANitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) pagina 12 di 15 spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo
Estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private
(comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione
e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie. La detrazione delle spese straordinarie ai fini
Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate”;
pagina 13 di 15 7) dà atto che l'assegno unico per i figli verrà percepito direttamente dall' in via CP_2
integrale dalla RA in quanto genitore collocatario e Parte_1
affidatario dei figli minori a partire dal mese di dicembre 2024. Il signor si CP_1 impegna a bonificare alla RA l'importo integrale del Parte_1
suddetto Assegno Unico che dovesse ancora percepire sino a che non verrà correttamente modificata la domanda dalla RA con accredito sul suo conto corrente;
Parte_1
8) dà atto che i coniugi, al preciso fine di addivenire ad un accordo complessivo, riguardante anche il patrimonio immobiliare ed anche a titolo transattivo, stabiliscono quanto segue: la RA si obbliga a cedere a titolo gratuito Parte_1 il 100% della propria nuda proprietà immobiliare dell'immobile sito in AN PE
ME, Via De Medici n. 21 (BG) al signor il quale si accollerà ogni Controparte_1
eventuale spesa notarile e/o accessoria relativa al suddetto trasferimento, con rogito notarile da eseguirsi entro 30 giorni dalla richiesta scritta da parte del signor CP_1
e comunque non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di
[...] separazione. Ai fini del suddetto trasferimento, si specifica che l'immobile di cui sopra è in Comune di AN PE ME (BG), via De Medici n. 21, nel condominio denominato "Casa Convitto - Sasa", e precisamente: appartamento posto al piano secondo, scala "B", composto da: cucina - soggiorno, camera, bagno, disimpegno e terrazzo esclusivo;
confinante con: appartamento sub 59, vano scala comune e appartamento sub 61 su due lati, prospetto su cortile;
autorimessa pertinenziale posta al piano primo interrato;
confinante con: autorimessa sub 113, corsello di accesso comune, autorimessa sub 115, intercapedine con bocca di lupo. Detti immobili sono censiti nel
Catasto Fabbricati del Comune di AN PE ME (BG), via De' Medici n. SN, rispettivamente, come segue: - foglio 36, particella 239, subalterno 60, Z.c. 1, categoria
A/2, classe 1, vani 3, superficie catastale 55,00 metri quadrati, R.C. Euro 209,17; - foglio
36, particella 239, subalterno 114, Z.c. 1, categoria C/6, classe 3, metri quadri 17, superficie catastale 17,00 metri quadrati, R.C. Euro 36,88;
9) dichiara le spese ed onorari di causa compensati tra le parti, dando atto che essendo ammessa in via provvisoria al Patrocinio a spese dello Stato, Parte_1
l'Avv. Chiara Iengo si riserva il deposito di apposita istanza di liquidazione all'esito del giudizio;
- MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN PELLEGRINO pagina 14 di 15 TERME, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
- MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia della presente sentenza anche al
Servizio Sociale (dr.ssa . Parte_5 Persona_3
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 06 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'esito dell'udienza “cartolare” tenutasi in data 18/02/2025, promossa da:
, nata a [...] il Parte_1
26/11/1984, rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. IENGO CHIARA, giusta procura in atti - ammessa al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n.421/2024 – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. ZAMBELLI MARCO, giusta procura in atti –
CONVENUTO; con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da ordinanza emessa in data 28/02/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”. pagina 1 di 15 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/10/2024 – Parte_1 premettendo di aver contratto matrimonio civile con il giorno Controparte_1
24/09/2011 in AN PE ME, in regime di separazione dei beni, e che dalla loro unione sono nati i figli (nato il [...]) e (nata il Persona_1 Per_2
23/04/2014), allo stato entrambi ancora minorenni – chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale con addebito della responsabilità in capo al marito;
di disporre l'affidamento super-esclusivo e il collocamento dei figli presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare;
di prevedere che gli incontri tra il padre e i minori potessero avvenire, quantomeno inizialmente, in modalità protetta e previo supporto psicologico, avendo cura di evitare che i genitori si potessero incontrare;
di prevedere la presa in carico del marito da parte del Serd territorialmente competente ovvero di una Comunità che potesse aiutarlo nel superamento di una grave dipendenza dall'uso di alcol, condizionando l'attivazione degli incontri coi figli al positivo andamento del percorso intrapreso da;
infine, di porre a carico del convenuto CP_1
l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento di euro 300,00 al mese per ciascun figlio, con efficacia retroattiva al momento del deposito del ricorso, oltre all'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie.
A fondamento delle proprie domande, dando atto della pendenza avanti al Tribunale per i Minorenni di IA del procedimento civile iscritto al numero di ruolo 860/2024
r.g.c.c., promosso su ricorso del Pubblico ministero minorile, l'odierna ricorrente deduceva che, principalmente a causa dell'abuso di alcol e dopo il fallimento di alcuni tentativi volti al superamento della dipendenza, nel novembre 2023 ella chiedeva al marito di uscire dalla casa coniugale, stante l'impossibilità di proseguire la convivenza soprattutto a causa del malessere insorto nei minori per i comportamenti paterni;
che, infatti, sovente anche durante i giorni infrasettimanali, faceva rientro a casa CP_1 dopo il lavoro in evidente stato di ubriachezza, procurando disagio psico-fisico nei figli;
che, peraltro, l'odierna ricorrente scopriva che il marito faceva uso di sostanze anche quando aveva con sé il figlio che pure veniva trasportato dal padre a bordo Per_1 della sua autovettura;
che, in un primo tempo, il marito si trasferiva presso l'abitazione della propria madre, a circa 500 metri dalla casa coniugale, e che la ricorrente si era anche Tes_ assunta l'impegno di accompagnarlo al , dove era in carico dall'estate 2023, consentendogli di incontrare i figli presso l'abitazione familiare;
che tale assetto pagina 2 di 15 proseguiva per alcuni mesi, fino a quando, in data 09/03/2024, Controparte_1 manifestava reazioni violente di fronte alla moglie e ai figli mentre si trovava in evidente stato di alterazione da alcol, mettendo a soqquadro l'abitazione familiare, urlando contro la moglie e agendo condotte aggressive;
che, dunque, da quel momento al padre veniva impedito di rientrare presso la casa coniugale e, solamente dopo la presa in carico della odierna ricorrente da parte del Centro antiviolenza “Penelope” di AN PE ME, ella si determinava a tutelare se stessa e i figli minori chiedendo la separazione e costituendosi avanti al Tribunale per i minorenni di IA, non appena appresa la notizia dell'apertura del procedimento civile a tutela dei minori;
che, peraltro, in data 17/07/2024 il giudice minorile procedeva all'ascolto delle parti e del primogenito , il Persona_1 quale rappresentava chiaramente il vissuto di disagio a causa dell'assunzione di alcol da parte del genitore (“spesso il papà mi portava in giro e poi lui si fermava bene al bar, mentre io stavo in macchina al telefono scendevo al massimo a prendere una bibita e un pacchetto di patatine o altro;
poi, il papà si rimetteva alla guida dopo aver bevuto, con me presente;
succedeva anche che nascondesse da bere nel bagagliaio…”); che, peraltro, il nucleo familiare veniva preso in carico dal Servizio Sociale “Azienda speciale Valle
Brembana” che, in una relazione indirizzata al Tribunale minorile nel luglio 2024, suggeriva la prosecuzione della presa in carico del signor e Parte_2
l'avvio di un intervento educativo a supporto della relazione padre-figli, prima della previsione di un calendario di incontri coi minori, proponendo anche l'attribuzione in capo alla madre di tutti i poteri di straordinaria amministrazione in materia sanitaria e scolastica qualora il padre non avesse prestato il proprio consenso;
che a tale relazione ne seguiva un'altra trasmessa d'urgenza al Tribunale per i Minorenni nella quale si riportava l'episodio avvenuto in data 24/09/2024 mentre l'Assistente sociale si trovava presso l'abitazione familiare per una visita domiciliare e giungeva il signor che CP_1 iniziava a suonare insistentemente il citofono, pretendendo di incontrare i figli con tono molto acceso e comunque in condizioni di scarsa lucidità; che, a causa di tali condotte,
aveva iniziato a manifestare il rifiuto ad incontrare il padre, mentre la Persona_1 figlia lo aveva incontrato in poche occasioni al parco vicino a casa. Per_2
Con comparsa depositata in data 12/11/2024 si costituiva in giudizio l'odierno convenuto, negando di aver mai tenuto un atteggiamento abitualmente maltrattante o prevaricatore;
confermava, invece, di essere stato preso in carico presso il Servizio Specialistico per le
Dipendenze e che, dal mese di novembre 2024, avrebbe anche affrontato un percorso pagina 3 di 15 semestrale in una comunità di recupero;
rappresentava di essere ospitato presso l'abitazione della propria madre, in AN PE ME, via Pregalleno n. 18, e di contribuire alle spese domestiche così da evitare di dover reperire un'altra abitazione in locazione;
dichiarava di nulla opporre all'assegnazione della casa familiare alla moglie, così come alla domanda di affidamento esclusivo dei figli, seppure per il tempo strettamente necessario a consentirgli di portare a termine il percorso presso la comunità di recupero, previa valutazione di idoneità delle attitudini genitoriali paterne da parte del
Servizio sociale;
chiedeva, infatti, che una volta dimesso dalla comunità venisse previsto l'affidamento condiviso dei figli e, quindi, la previsione del diritto del padre di tenerli con sé a fine settimana alterne, oltre al periodo estivo e nei giorni delle festività natalizie;
deduceva, infine, di essere gravato della rata del mutuo relativa all'acquisito della casa familiare, per l'importo di euro 602 al mese, oltre ad un finanziamento mensile di euro
511 per l'acquisto di un'autovettura lasciata in uso alla moglie sino a quando l'auto rimaneva coinvolta in un sinistro stradale;
dichiarava di essere disponibile a versare l'importo di euro 300,00 al mese per il mantenimento ordinario di ciascun figlio, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 03/12/2024, preso atto della mancata comparizione del convenuto, il Giudice delegato autorizzava le parti a vivere separatamente riservando l'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. alla previa acquisizione degli atti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento civile promosso dal avanti al Tribunale per Parte_3
i Minorenni di IA, così come prescritto dall'art. 38 disp att. c.c.
Istruita la causa mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, delle relazioni pervenute dai Servizi Sociali già incaricati dal Tribunale minorile, previa riunione alla presente causa di separazione del procedimento instaurato avanti al
Tribunale per i Minorenni di IA (iscritto al numero 2024/860 r.g.min. v. decreto collegiale del Tribunale per i Minorenni di IA del 10/12/2024), all'esito dell'udienza
“cartolare” tenutasi in data 18/02/2025, il Giudice delegato assumeva i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dai difensori delle parti, e rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Tutto ciò premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, in conformità alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero.
pagina 4 di 15 Le circostanze desunte dalla trattazione della causa, i motivi del ricorso, la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente e le deduzioni contenute nei rispettivi atti di parte dimostrano, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai, da tempo, intollerabile e fonte di pregiudizio per la prole ex art. 151 c.c. e che, pertanto, sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle altre condizioni relative all'affidamento, al collocamento e alle frequentazioni tra il padre e i figli minori, oggetto di conclusioni congiunte, il Collegio rileva come esse risultino del tutto congrue e rispondenti all'interesse dei figli, alla luce delle emergenze in atti e degli approfondimenti psico-sociali compiuti dai Servizi incaricati.
Più in particolare, nella relazione di aggiornamento trasmessa dal Servizio Azienda speciale Valle Brembana, datata 25/11/2024, a firma dell'assistente sociale dr.ssa Per_3
si dava atto che il signor era stato inserito dal giorno 14/11/2024
[...] CP_1 presso la Comunità terapeutica “Capo di Ponte” della Cooperativa sociale Bessimo;
che, poco prima dell'ingresso in comunità, si era tenuto un incontro tra il padre e i figli presso lo spazio neutro del Servizio al fine di permettere un saluto;
che, nell'occasione, sebbene il padre si fosse comportato in maniera adeguata durante l'incontro, dopo aver ricevuto una telefonata, chiedeva di concludere anticipatamente allontanandosi dallo spazio con la bicicletta che gli aveva prestato il figlio salvo poi rientrare dopo pochi minuti Per_1
“accusando i figli di non sostenere adeguatamente le spese economiche”, non permettendo alcun approfondimento su quanto verbalizzato. Quanto alla figura materna si dava atto della attivazione dal mese di settembre 2024 di un intervento educativo domiciliare, che proseguiva positivamente in quanto sia i minori sia la madre avevano accolto favorevolmente la figura educativa e la madre si mostrava in grado di comprendere i bisogni emotivi dei propri figli, anche in relazione all'età di ciascuno;
si dava atto, inoltre, che sempre la madre aveva accolto positivamente la proposta di intraprendere un percorso individuale di supporto alla genitorialità presso il Consultorio familiare di AN PE ME. Dalla relazione relativa all'intervento di assistenza domiciliare presso l'abitazione della madre emergeva, quanto a che la bambina Per_2 appare molto solare ed educata ed esplicita di avere un ottimo rapporto con le coetanee;
la minore, infatti, mostrava di avere un ottimo rapporto con tutta la famiglia utilizzando parole molto positive nei confronti di tutti i membri, compresa la figura paterna;
la minore raccontava all'educatrice di aver donato un braccialetto al papà prima del suo ingresso in
Comunità, esplicitando “così ogni volta che lo indossa pensa a me” e riportava di aver pagina 5 di 15 pianto nel momento del saluto, speranzosa di poterlo incontrare anche durante la sua permanenza in comunità, affermando che il padre “è davvero bravo e simpatico, non capisco perché a volte si comporti così. Quando sta bene è bravissimo”. Quanto al figlio si dava atto che il ragazzino frequenta la scuola media e che erano emersi dei Per_1 rapporti conflittuali con i compagni di classe a causa dell'assunzione di atteggiamenti scorretti;
anche l'educatrice osservava le medesime dinamiche al domicilio, con la tendenza di di reagire attraverso grida e parolacce nel momento in cui gli Per_1 venivano imposte regole o proposte attività poco gradite, sebbene, una volta calmato, il minore riusciva a collaborare e a divertirsi;
rispetto all'ingresso del padre in Comunità, il minore esplicitava “non è la prima volta che lo dice, tanto non cambia mai… sono stanco di lui, io lo conosco. Ci fa solo soffrire”. Il Servizio sociale dava atto di una valutazione effettuata presso la Neuropsichiatria infantile per la quale il ragazzino aveva ottenuto il supporto dell'insegnante di sostegno e dell'assistente educatrice in ambito scolastico. A questo proposito, nella relazione sociale di aggiornamento datata 20/02/2025, il Servizio riportava che “L'andamento scolastico appare faticoso: in particolare, il minore manifesta atteggiamenti provocatori e oppositivi nei confronti delle figure adulte.
Tuttavia, tali comportamenti risultano maggiormente contenuti in presenza delle figure di supporto. A seguito di comportamenti disfunzionali agiti da in ambito Per_1 scolastico ed extra scolastico, la Neuropsichiatria Infantile ha rivisto Per_1 confermando la necessità del proseguo dell'attuale presa in carico con indicazione di un percorso psicologico, al quale però lo stesso non vuole aderire non avendo la motivazione
e non riconoscendone l'utilità. Nel frattempo, la scuola ha richiesto un aumento di ore di assistenza educativa scolastica con l'obiettivo di creare condizioni maggiormente favorevoli all'inserimento scolastico. Il minore sta inoltre proseguendo il percorso educativo nell'ambito del progetto "#up – Percorsi per crescere alla grande", finalizzato alla socializzazione, al monitoraggio delle attività di studio pomeridiano e al supporto nella presa di consapevolezza delle proprie azioni e delle relative conseguenze. Sebbene in alcune occasioni fatichi ad accettare le osservazioni degli adulti, tende ad Per_1 affidarsi e ad accogliere l'intervento educativo. Prosegue, inoltre, l'intervento educativo domiciliare (ADM) presso il domicilio materno, con un andamento positivo. Sia i minori che la madre hanno accolto favorevolmente la figura educativa. La madre si dimostra attenta ai bisogni emotivi dei figli, adeguandosi alle necessità di ciascuno in base all'età.
Tuttavia, segnala alcune difficoltà nella gestione di in specifiche situazioni”. Per_1 pagina 6 di 15 Sempre nella relazione di aggiornamento trasmessa a questo Ufficio nel mese di febbraio
2025, il Servizio dava atto che il sig. , “A partire dal mese di gennaio 2024, ha CP_1 iniziato a effettuare rientri sul territorio durante il fine settimana, attualmente con una frequenza di due volte al mese. Durante tali rientri, il servizio ha predisposto che possa incontrare i figli in spazio neutro, alla presenza di una figura educativa. Gli incontri svolti fino ad oggi hanno avuto un andamento positivo”. Quanto alle condizioni personali del genitore, dalla relazione redatta dal Servizio per le dipendenze di Bergamo il 15/11/2024 emergeva come costui fosse in carico al Servizio da maggio 2023 per un Disturbo da uso di alcol grave, e che l'uomo aveva mantenuto un atteggiamento educato e collaborativo con gli operatori;
si dava atto, tuttavia, della “tendenza a minimizzare sia la problematica relativa ai consumi di alcol sia le conseguenze che la stessa avrebbe sui rapporti familiari. Tale atteggiamento sembrava riconducibile principalmente ad un bisogno profondo di offrire un'immagine rassicurante e serena di sé e della propria famiglia piuttosto che l'intenzionalità di mistificare la realtà. Di fatto, tale atteggiamento rendeva difficile la condivisione di un programma terapeutico realmente efficace cosicché il ricovero di riabilitazione presso l'ospedale AN Pancrazio di Arco di Trento aveva esitato con una ripresa dei consumi di alcol subito dopo la dimissione e la terapia avversivante con IS risultava poco efficace. Il lavoro principale è svolto con il paziente era stato quindi orientato all'accompagnamento verso una presa di coscienza della realtà, attraverso l'esecuzione di esami tossicologici, risultati costantemente positivi per la ricerca del metabolita dell'alcol colloqui con il medico e con la psicologa sia individuali che, solo per un limitato periodo virgola di coppia con la moglie. Nei colloqui psicologici ha implementato la consapevolezza dei propri meccanismi psichici di funzionamento. Il sig. è stato anche invitato ad un gruppo di aiuto, al quale ha partecipato con CP_1 regolarità. Successivamente, probabilmente a fronte del procedimento presso il tribunale per i minorenni e alla presa di coscienza della decisione definitiva della moglie di separarsi, il signor GA ha mostrato una maggiore capacità di riconoscere la presenza di un consumo a rischio di alcol… nel mese di ottobre ha effettuato un colloquio conoscitivo presso la comunità terapeutica Capo di Ponte, afferente alla cooperativa
Bessimo, risultando idoneo al trattamento, dove ha fatto ingresso in data 14/11/2024”.
Nella relazione datata 17/01/2025 a firma degli operatori della Parte_4
(BS), si legge che “Dal suo ingresso in comunità, il sig. appare
[...] CP_1 integrato nel gruppo utenti, volenteroso e collaborante nella quotidianità. Mostra una pagina 7 di 15 propensione alle mansioni di tipo pratico, mentre pare più in difficoltà ad attivare un pensiero maggiormente profondo e complesso. Si evidenzia comunque un buon impegno durante i gruppi terapeutici.
Per questi motivi
si ipotizza un progetto individuale con i seguenti obiettivi di lavoro: - promuovere la consapevolezza dei propri meccanismi di addiction;
- promuovere una relazione maggiormente assertiva con le persone significative. A partire dal secondo mese, il sig. ha iniziato ad effettuare rientri CP_1 sul territorio. Durante la prima verifica esterna ha mantenuto l'astinenza da alcol, e riferisce un impatto positivo con il proprio territorio nonostante abbia preferito dormire presso la casa della madre. Nelle prossime uscite si è concordato un graduale rientro presso la propria abitazione”.
Orbene, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Tribunale ritiene di poter formulare un giudizio positivo di idoneità genitoriale della madre, che ha mostrato di saper esercitare in modo adeguato le funzioni di cura, educazione e protezione dei confronti dei figli senza mai assumere condotte ostative verso la ripresa graduale dei rapporti tra i minori e l'altro genitore. Di contro, necessita di proseguire e portare proficuamente a Controparte_1 termine un percorso di disintossicazione dall'alcol e di recupero delle proprie competenze genitoriali, evidentemente compromesse a causa della propria condizione di dipendenza, che lo ha portato ad assumere condotte disfunzionali nei confronti dei figli minori. Più in particolare, alla luce della valutazione psicologica compiuta dal Servizio, appare necessario che, parallelamente al percorso comunitario, intraprenda seriamente CP_1 un percorso di supporto alla genitorialità che gli permetta di acquisire la capacità di sintonizzarsi e mentalizzare sui vissuti e bisogni emotivi dei figli, data la tendenza dello stesso di minimizzare le fatiche dei minori in riferimento alle dinamiche familiari, e la tendenza a delegare alla moglie i compiti di sostegno emotivo e di accudimento dei minori
(v. relazione redatta dalla psicologa dr.ssa datata 08/07/2024). Testimone_2
Per le circostanze emerse nel corso del giudizio, che rendono in concreto impraticabile l'esercizio di una co-genitorialità effettiva, sussistono fondate ragioni per l'accoglimento della domanda di affidamento esclusivo alla madre, congiuntamente formulata dalle parti, con facoltà di quest'ultima di assumere le decisioni di maggiore interesse per i figli in tema di istruzione, educazione, salute e residenza abituale, ai sensi dell'art. 337-quater, co. 3 c.c.
In conformità alle indicazioni fornite dai Servizi Sociali incaricati, gli incontri padre-figli dovranno proseguire in modalità osservata, alla presenza di un educatore del Servizio pagina 8 di 15 sociale, con facoltà di successiva e graduale liberalizzazione come meglio indicato in dispositivo.
In definitiva, il complessivo accordo raggiunto in udienza dai genitori in punto di affidamento, collocazione e modalità di frequentazione padre-figli, qui positivamente valutato dal Collegio, rispecchia integralmente le indicazioni fornite dai Servizi incaricati e rende superfluo l'ascolto diretto dei minori da parte del Tribunale, anche alla luce delle risultanze delle relazioni del Servizio Sociale nelle quali è emerso chiaramente il vissuto e il punto di vista dei minori.
Quanto agli aspetti economici, tenuto conto delle rispettive situazioni reddituali ed abitative delle parti, come meglio emerse dalla documentazione versata in atti, il Collegio ritiene di poter recepire anche le restanti pattuizioni di carattere economico, parimenti oggetto di conclusioni congiunte, che debbono ritenersi idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Stante l'accordo raggiunto in udienza dalle parti, le spese di lite devono dichiararsi interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, così decide:
- DICHIARA la separazione personale, ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c., dei coniugi e , che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in data 24/09/2011 in AN PE ME (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune, anno 2011, n. 5, P. I), alle condizioni di seguito riportate:
1) dispone l'affidamento dei minori e in via super esclusiva alla Persona_1 Per_2
madre RA , con conseguente esercizio da parte della stessa Parte_1
della responsabilità genitoriale anche per quanto concerne le decisioni di maggiore interesse per i medesimi, specificamente identificate nelle decisioni in materia di salute, residenza abituale, educazione e istruzione, oltre che per ogni tipo di richiesta da presentare alla Pubblica Amministrazione e a qualsiasi Autorità di Pubblica Sicurezza;
nell'ambito dell'esercizio super esclusivo la RA si Parte_1 impegna a non trasferire all'estero la residenza dei figli, essendo sua intenzione pagina 9 di 15 continuare a risiedere con loro a AN PE ME, onde essi possano ivi frequentare le scuole dell'obbligo; la RA si impegna altresì ad Parte_1
adoperarsi perché i figli continuino ad avere rapporti con la famiglia paterna;
2) dispone l'assegnazione della casa familiare sita in AN PE ME (BG), Via De
Medici n. 13, alla madre RA che continuerà a vivervi Parte_1
unitamente ai figli minori, con impegno della madre ad eseguire la voltura delle utenze domestiche e l'impegno del padre a continuare a versare la rata del mutuo ipotecario gravante sull'abitazione assegnata;
3) dà atto dell'impegno del signor a proseguire e portare a termine Controparte_1
positivamente il percorso di recupero intrapreso presso la Comunità terapeutica Maschile di Capo di Ponte (IA) per il superamento della propria condizione di dipendenza dall'uso di sostanze alcoliche;
4) incarica il Servizio Sociale territorialmente competente di attivare/proseguire gli incontri facilitati alla presenza di un educatore tra il padre e i figli minori anche presso la comunità terapeutica, in presenza oppure tramite videochiamate o telefonate, in base alle disposizioni che verranno comunicate dalla comunità al servizio sociale;
in ogni caso eventuali momenti di incontro tra il padre e i figli devono tenere conto della volontà di ciascun figlio minore. Il servizio sociale è sin d'ora autorizzato a sospendere eventuali incontri con il padre laddove dovessero risultare pregiudizievoli per la tenuta dell'equilibrio psico emotivo dei figli. Il Servizio sociale manterrà la presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte della Parte_5 nella persona della dott.ssa Assistente Sociale (o altra
[...] Persona_3 delegata), e il conseguente monitoraggio sul nucleo familiare, con particolare attenzione al benessere del figlio minore . In particolare, il Servizio sociale Persona_1 proseguirà l'intervento di educativa domiciliare presso l'abitazione materna per il tempo ritenuto necessario con attivazione e/o prosecuzione in favore della madre del percorso di sostegno alla genitorialità e in favore del figlio di un eventuale sostegno Per_1 psicologico quando il minore si dichiarerà disponibile in tal senso. Il Servizio
Specialistico per le Dipendenze (SERD) manterrà la presa in carico del signor CP_1 anche dopo la sua uscita dalla comunità, per il tempo necessario per la risoluzione della dipendenza. Solamente tenuto conto dell'andamento positivo degli incontri facilitati con i figli e della valutazione positiva del percorso terapeutico intrapreso dal signor , CP_1
e quindi degli esami ai quali il medesimo dovrà periodicamente sottoporsi presso il SERD pagina 10 di 15 competente per almeno un anno dalla comunicazione del presente provvedimento, il
Servizio Sociale potrà prevedere l'eventuale e graduale liberalizzazione degli incontri tra il padre ed i figli minori. I coniugi danno atto che, in caso di positivo andamento del suddetto percorso riabilitativo, e a seguito di espressa relazione da parte della
[...] sul recupero della propria idoneità genitoriale e con espresso Parte_5 parere favorevole ad una modifica dell'affidamento da super esclusivo ad esclusivo o condiviso, da parte del sig. , con impegno a contribuire al mantenimento dei CP_1 figli come ai successivi punti 5) e 6), quest'ultimo potrà richiedere la modifica delle condizioni di separazione in punto affidamento e la RA , Parte_1 nel caso ve ne saranno effettivamente i presupposti, si impegna a non opporsi a tale richiesta;
5) considerate le attuali esigenze di vita dei figli, le risorse economiche dei genitori, la permanenza dei figli presso la madre, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti in via esclusiva dalla madre, dispone che dovrà versare a Controparte_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento per i figli, un assegno mensile pari Parte_1 ad € 300,00 ciascuno (per la cifra complessiva di € 600,00), entro il giorno 1 di ogni mese, per 12 mensilità e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di dicembre 2024 e prima rivalutazione a far data dal mese di dicembre 2025;
6) entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese non coperte dall'assegno periodico che si renderanno necessarie per tutti i figli secondo lo schema allegato al protocollo di intesa siglato il 31.10.2024 che di seguito si riporta, con decorrenza a partire dal mese di dicembre 2024: “Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% ciascuno nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) pagina 11 di 15 accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio ANitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
ANitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio ANitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) pagina 12 di 15 spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo
Estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private
(comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione
e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie. La detrazione delle spese straordinarie ai fini
Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate”;
pagina 13 di 15 7) dà atto che l'assegno unico per i figli verrà percepito direttamente dall' in via CP_2
integrale dalla RA in quanto genitore collocatario e Parte_1
affidatario dei figli minori a partire dal mese di dicembre 2024. Il signor si CP_1 impegna a bonificare alla RA l'importo integrale del Parte_1
suddetto Assegno Unico che dovesse ancora percepire sino a che non verrà correttamente modificata la domanda dalla RA con accredito sul suo conto corrente;
Parte_1
8) dà atto che i coniugi, al preciso fine di addivenire ad un accordo complessivo, riguardante anche il patrimonio immobiliare ed anche a titolo transattivo, stabiliscono quanto segue: la RA si obbliga a cedere a titolo gratuito Parte_1 il 100% della propria nuda proprietà immobiliare dell'immobile sito in AN PE
ME, Via De Medici n. 21 (BG) al signor il quale si accollerà ogni Controparte_1
eventuale spesa notarile e/o accessoria relativa al suddetto trasferimento, con rogito notarile da eseguirsi entro 30 giorni dalla richiesta scritta da parte del signor CP_1
e comunque non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di
[...] separazione. Ai fini del suddetto trasferimento, si specifica che l'immobile di cui sopra è in Comune di AN PE ME (BG), via De Medici n. 21, nel condominio denominato "Casa Convitto - Sasa", e precisamente: appartamento posto al piano secondo, scala "B", composto da: cucina - soggiorno, camera, bagno, disimpegno e terrazzo esclusivo;
confinante con: appartamento sub 59, vano scala comune e appartamento sub 61 su due lati, prospetto su cortile;
autorimessa pertinenziale posta al piano primo interrato;
confinante con: autorimessa sub 113, corsello di accesso comune, autorimessa sub 115, intercapedine con bocca di lupo. Detti immobili sono censiti nel
Catasto Fabbricati del Comune di AN PE ME (BG), via De' Medici n. SN, rispettivamente, come segue: - foglio 36, particella 239, subalterno 60, Z.c. 1, categoria
A/2, classe 1, vani 3, superficie catastale 55,00 metri quadrati, R.C. Euro 209,17; - foglio
36, particella 239, subalterno 114, Z.c. 1, categoria C/6, classe 3, metri quadri 17, superficie catastale 17,00 metri quadrati, R.C. Euro 36,88;
9) dichiara le spese ed onorari di causa compensati tra le parti, dando atto che essendo ammessa in via provvisoria al Patrocinio a spese dello Stato, Parte_1
l'Avv. Chiara Iengo si riserva il deposito di apposita istanza di liquidazione all'esito del giudizio;
- MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN PELLEGRINO pagina 14 di 15 TERME, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
- MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia della presente sentenza anche al
Servizio Sociale (dr.ssa . Parte_5 Persona_3
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 06 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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