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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Giuseppina
Valestra, all'udienza del 14 gennaio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3257/2022 R.G. e vertente
fra
C.F. , nata il [...] a [...], ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Potenza (PZ), alla Via Giovanni XXII, 7, presso e nello studio dell'avv. Paolo Pagano che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. CP_1
Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Persona_1
Fiumicino, come in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: assegno mensile di assistenza.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 20.12.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove il nominato CTU ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, pure denegato in fase amministrativa. Ha chiesto, pertanto, disporsi il rinnovo della CTU al fine di superare il predetto giudizio.
Con memoria ritualmente depositata, si è costituito l' ed ha chiesto il rigetto della CP_1
domanda, deducendo la insussistenza del requisito sanitario per fruire del beneficio rivendicato.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. e, in data 14 gennaio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il CTU nominato, dott. ssa ha confermato le conclusioni cui era giunto il Persona_2
CTU nella fase di ATP, escludendo che le infermità di cui la ricorrente è affetta siano tali da legittimare il riconoscimento del beneficio richiesto.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche della perizianda e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
3. Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso depositato il 20.12.2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione Parte_1
disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2 2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. pone in via definitiva a carico dell' le spese di C.T.U, già liquidate con CP_1
separato decreto.
Potenza, 14 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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