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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/10/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 623/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Prima
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
GI RT Presidente
Valeria Monti Giudice
TA PA Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 623/2025 promossa da:
, nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 assistita e difesa dall'Avv. SOLDATI ALESSANDRA;
RICORRENTE
contro nato a [...], il Controparte_1 C.F._2 09/04/1975;
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione reietta, così giudicare:
Nel merito:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F , autorizzandoli a C.F._1 Controparte_1 C.F._2 vivere separati e nel reciproco rispetto;
- assegnare la casa coniugale sita in Castel Goffredo (MN), Via Cominciolo n. 25 alla sig.ra Parte_1
- disporre l'affidamento condiviso della figlia (CF: Persona_1
) ad entrambi i genitori, con esercizio della responsabilità C.F._3 genitoriale in via condivisa tra i genitori. Per quanto riguarda la figlia maggiore , Per_2 nulla va disposto. Disporre la collocazione prevalente e la fissazione della residenza presso la madre della figlia minore e della maggiorenne;
Per_1 Per_2
- il padre potrà visitare la figlia liberamente, previo accordo con la madre e salve le Per_1 esigenze e la volontà della figlia;
- Dire tenuto il sig. a corrispondere alla sig.ra quale Controparte_1 Parte_1 contributo mensile per il mantenimento ordinario della figlia , € 150,00 o quel Per_1 diverso importo maggiore o minore che verrà accertato in corso di causa, con rivalutazione annuale calcolata in base alle variazioni degli indici I.S.T.A.T., da corrispondersi entro il giorno 15 del mese a mezzo accredito sul conto corrente della sig.ra
Parte_1
- Dire tenuto il sig. a rifondere alla sig.ra ovvero a Controparte_1 Parte_1 provvedere direttamente al pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli, come indicate nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Mantova, che qui integralmente si richiama e con le modalità in esso previste (cfr. Doc. 9);
- Disporre che le detrazioni fiscali per i figli a carico, ex art. 12 TUIR, spettino nella misura del 50% ciascuno ai Sig.ri e e che l'Assegno Parte_1 Controparte_1
Unico Universale per i figli a carico continui ad essere percepito per il 100% dalla sig.ra
Parte_1
- Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
- Dire tenuto il sig. a prestare assenso al rilascio del passaporto e/o di Controparte_1 ogni documento equipollente per i figli minori;
In ogni caso Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA e C.P.A”
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge, sposato con rito concordatario a CELLATICA (BS) in data 05/09/1998, unione dalla quale nascevano le figlie il 2.01.2003, maggiorenne ed Per_2 economicamente autosufficiente, e nata il [...]. Per_1
Parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, ha formulato ulteriori domande accessorie inerenti alla gestione della figlia minore e alla regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
2. Il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito ed è stato dunque dichiarato contumace, pur comparendo personalmente alla prima udienza, durante la quale ha dichiarato di aderire integralmente alle domande attoree.
3. Ritenuta dunque superflua ogni ulteriore istruttoria, parte ricorrente è stata invitata a formulare le conclusioni in epigrafe trascritte e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
***
4. La formulata domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Invero, le circostanze dedotte da parte ricorrente nei suoi atti difensivi denotano l'esistenza di una crisi coniugale, confermata dal convenuto comparso personalmente in udienza.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
5. Per quel che riguarda le pronunce accessorie, ritiene il Collegio di dover recepire le conclusioni formulate da parte ricorrente, alle quali il resistente, comparendo personalmente avanti alla Giudice istruttrice, ha dichiarato di aderire.
Le stesse, d'altronde, non risultano contrarie alla legge né a norme di carattere imperativo e risultano invece coerenti con l'interesse della figlia minore , che diventerà peraltro Per_1 maggiorenne il prossimo 27 novembre 2025.
Ciò posto, il Collegio ritiene del tutto superfluo l'ascolto della stessa.
6. Al contempo, deve darsi atto di come non vi sia luogo a provvedere in merito ad affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della figlia Per_2 pacificamente maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
7. Appare infine inammissibile in questa sede la domanda di assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni documento equipollente per i figli minori, trattandosi di questione di competenza del Giudice Tutelare, in caso di dissenso tra i genitori.
8. Nulla in merito alle spese di lite, attesa la natura del procedimento e la sostanziale adesione del resistente alle domande attoree.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1 già uniti in matrimonio in CELLATICA il giorno 05/09/1998 (atto n. 8, P. 2,
[...] S. A, anno 1998);
2) assegna la casa coniugale sita in Castel Goffredo (MN), Via Cominciolo n. 25 alla ricorrente Parte_1
3) dispone l'affidamento condiviso della figlia a entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente e fissazione della residenza anagrafica presso la madre;
4) dispone che il resistente potrà visitare la figlia liberamente, previo accordo con la Per_1 madre e salve le esigenze e la volontà della figlia;
5) dispone che il resistente corrisponda alla ricorrente Controparte_1 Parte_1 quale contributo mensile per il mantenimento ordinario della figlia , € 150,00, con Per_1 rivalutazione annuale calcolata in base alle variazioni degli indici I.S.T.A.T., da corrispondersi entro il giorno 15 del mese a mezzo accredito sul conto corrente della sig.ra a far data dal mese di marzo 2025; Parte_1
6) dispone che siano ripartite tra i genitori al 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia , come indicato nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Mantova; Per_1
7) dispone che le detrazioni fiscali per i figli a carico, ex art. 12 TUIR, spettino nella misura del 50% ciascuno a e e che l'Assegno Unico Universale Parte_1 Controparte_1 per i figli a carico continui ad essere percepito per il 100% dalla ricorrente Parte_1
[...]
8) nulla sulle spese.
Manda al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il 9.10.2025
La Giudice Relatore
Il Presidente
TA PA GI RT
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Prima
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
GI RT Presidente
Valeria Monti Giudice
TA PA Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 623/2025 promossa da:
, nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 assistita e difesa dall'Avv. SOLDATI ALESSANDRA;
RICORRENTE
contro nato a [...], il Controparte_1 C.F._2 09/04/1975;
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione reietta, così giudicare:
Nel merito:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F , autorizzandoli a C.F._1 Controparte_1 C.F._2 vivere separati e nel reciproco rispetto;
- assegnare la casa coniugale sita in Castel Goffredo (MN), Via Cominciolo n. 25 alla sig.ra Parte_1
- disporre l'affidamento condiviso della figlia (CF: Persona_1
) ad entrambi i genitori, con esercizio della responsabilità C.F._3 genitoriale in via condivisa tra i genitori. Per quanto riguarda la figlia maggiore , Per_2 nulla va disposto. Disporre la collocazione prevalente e la fissazione della residenza presso la madre della figlia minore e della maggiorenne;
Per_1 Per_2
- il padre potrà visitare la figlia liberamente, previo accordo con la madre e salve le Per_1 esigenze e la volontà della figlia;
- Dire tenuto il sig. a corrispondere alla sig.ra quale Controparte_1 Parte_1 contributo mensile per il mantenimento ordinario della figlia , € 150,00 o quel Per_1 diverso importo maggiore o minore che verrà accertato in corso di causa, con rivalutazione annuale calcolata in base alle variazioni degli indici I.S.T.A.T., da corrispondersi entro il giorno 15 del mese a mezzo accredito sul conto corrente della sig.ra
Parte_1
- Dire tenuto il sig. a rifondere alla sig.ra ovvero a Controparte_1 Parte_1 provvedere direttamente al pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli, come indicate nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Mantova, che qui integralmente si richiama e con le modalità in esso previste (cfr. Doc. 9);
- Disporre che le detrazioni fiscali per i figli a carico, ex art. 12 TUIR, spettino nella misura del 50% ciascuno ai Sig.ri e e che l'Assegno Parte_1 Controparte_1
Unico Universale per i figli a carico continui ad essere percepito per il 100% dalla sig.ra
Parte_1
- Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
- Dire tenuto il sig. a prestare assenso al rilascio del passaporto e/o di Controparte_1 ogni documento equipollente per i figli minori;
In ogni caso Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA e C.P.A”
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge, sposato con rito concordatario a CELLATICA (BS) in data 05/09/1998, unione dalla quale nascevano le figlie il 2.01.2003, maggiorenne ed Per_2 economicamente autosufficiente, e nata il [...]. Per_1
Parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, ha formulato ulteriori domande accessorie inerenti alla gestione della figlia minore e alla regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
2. Il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito ed è stato dunque dichiarato contumace, pur comparendo personalmente alla prima udienza, durante la quale ha dichiarato di aderire integralmente alle domande attoree.
3. Ritenuta dunque superflua ogni ulteriore istruttoria, parte ricorrente è stata invitata a formulare le conclusioni in epigrafe trascritte e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
***
4. La formulata domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Invero, le circostanze dedotte da parte ricorrente nei suoi atti difensivi denotano l'esistenza di una crisi coniugale, confermata dal convenuto comparso personalmente in udienza.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
5. Per quel che riguarda le pronunce accessorie, ritiene il Collegio di dover recepire le conclusioni formulate da parte ricorrente, alle quali il resistente, comparendo personalmente avanti alla Giudice istruttrice, ha dichiarato di aderire.
Le stesse, d'altronde, non risultano contrarie alla legge né a norme di carattere imperativo e risultano invece coerenti con l'interesse della figlia minore , che diventerà peraltro Per_1 maggiorenne il prossimo 27 novembre 2025.
Ciò posto, il Collegio ritiene del tutto superfluo l'ascolto della stessa.
6. Al contempo, deve darsi atto di come non vi sia luogo a provvedere in merito ad affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della figlia Per_2 pacificamente maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
7. Appare infine inammissibile in questa sede la domanda di assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni documento equipollente per i figli minori, trattandosi di questione di competenza del Giudice Tutelare, in caso di dissenso tra i genitori.
8. Nulla in merito alle spese di lite, attesa la natura del procedimento e la sostanziale adesione del resistente alle domande attoree.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1 già uniti in matrimonio in CELLATICA il giorno 05/09/1998 (atto n. 8, P. 2,
[...] S. A, anno 1998);
2) assegna la casa coniugale sita in Castel Goffredo (MN), Via Cominciolo n. 25 alla ricorrente Parte_1
3) dispone l'affidamento condiviso della figlia a entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente e fissazione della residenza anagrafica presso la madre;
4) dispone che il resistente potrà visitare la figlia liberamente, previo accordo con la Per_1 madre e salve le esigenze e la volontà della figlia;
5) dispone che il resistente corrisponda alla ricorrente Controparte_1 Parte_1 quale contributo mensile per il mantenimento ordinario della figlia , € 150,00, con Per_1 rivalutazione annuale calcolata in base alle variazioni degli indici I.S.T.A.T., da corrispondersi entro il giorno 15 del mese a mezzo accredito sul conto corrente della sig.ra a far data dal mese di marzo 2025; Parte_1
6) dispone che siano ripartite tra i genitori al 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia , come indicato nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Mantova; Per_1
7) dispone che le detrazioni fiscali per i figli a carico, ex art. 12 TUIR, spettino nella misura del 50% ciascuno a e e che l'Assegno Unico Universale Parte_1 Controparte_1 per i figli a carico continui ad essere percepito per il 100% dalla ricorrente Parte_1
[...]
8) nulla sulle spese.
Manda al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il 9.10.2025
La Giudice Relatore
Il Presidente
TA PA GI RT
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