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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/10/2025, n. 2978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2978 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 991/2025 CC
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA Civile
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice
Dott.ssa Valentina Verduci Consigliera all'esito dell'udienza del 06.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'Appello iscritta al n. r.g. 991/2025 CC
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Erika Lorenzetti (C.F. Parte_1 C.F._1
del Foro di Verona, giusta procura in atti;
C.F._2
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Sabrina De Santi (C.F. Controparte_1 C.F._3
) del Foro di Verona, giusta procura in atti;
C.F._4
E CON
Procura Generale della Repubblica di Venezia, a cui la Cancelleria ha trasmesso gli atti il
24.09.2025.
Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 954/2025 del Tribunale di Verona, pubblicata in data
22.04.2025 e notificata in data 24.04.2025, emessa nel procedimento n. r.g. 6034/2023.
CONCLUSIONI
1 Per appellante:
“IN VIA PRELIMINARE: disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c. per tutti i motivi esposti in narrativa.
NEL MERITO: in accoglimento dei motivi di impugnazione proposti, rigettata ogni contraria e diversa eccezione, riformarsi la sentenza n. 954/2025 pubblicata il 22/04/2025, n. 6034/2023 R.G., n.
2262/2025 cronol., emessa dal Tribunale di Verona in data 15/04/2025, notificata il 24/04/2025 e, per
l'effetto:
- dichiarare l'inesistenza dei presupposti per la dichiarazione di addebito della separazione in capo all'odierna appellante per non aver violato né il dovere di fedeltà, né il dovere di coabitazione;
- disporsi l'obbligo in capo al sig. di corrispondere alla sig.ra la somma CP_1 Parte_1 mensile di € 1.500,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento;
- disporsi la revoca della statuizione relativa alla condanna alle spese e, per l'effetto, disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi tutte le prove così come richieste nella memoria difensiva del
13/11/2023 e nella memoria ex art. 473-bis n. 17, c. 2, c.p.c. del 30/11/2023 del giudizio di primo grado per la parte non ammessa, indicando i medesimi testi già indicati.
Il tutto con vittoria di spese e compensi legali (oltre Iva e Cpa) del presente giudizio e di quello di primo grado”;
per l'appellato:
“In via preliminare nonché in via principale, temporanea e urgente:
1) Respingersi la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) Respingere il ricorso avversario perché infondato in fatto ed in diritto con conferma della sentenza
n. 954/2025 – Tribunale di Verona oggetto di appello;
3) Condannare parte ricorrente al risarcimento del danno a favore del signor ex art. 96 c.p.c. CP_1 per la somma determinata equitativamente dalla Corte adita;
4) Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA 4% ed
IVA.
In via istruttoria:
1) Ammettersi tutte le prove così come richieste nel ricorso introduttivo del 14.09.2023, nonché nelle memorie ex art. 473 bis.17, comma 1 e comma 3, c.p.c. rispettivamente del 23 novembre e del 7 dicembre 2023 del giudizio di primo grado per la parte non ammessa, indicando i medesimi testi.
2 2) Ammettersi prova per testi sulle ulteriori circostanze dirette a confermare i contenuti della relazione investigativa a firma di “Veneta Investigazioni” del 29.07.2025 così come formulate in comparsa di costituzione e risposta di data 5 settembre 2025.
2. Ci si oppone sin d'ora a tutte le prove ex adverso formulate per i seguenti motivi: capitoli da 1 a 14 in quanto totalmente inconferenti ed irrilevanti;
capitoli 4, 11 e 14 in quanto da provare documentalmente;
capitoli 7 e 9 in quanto non contestati.
Nella denegata ipotesi di ammissione, si chiede di essere abilitati a prova contraria con gli stessi testi.
3. Ci si rimette, all'esito delle produzioni e in caso di prosieguo del giudizio, alla valutazione del
Giudice circa l'espletamento di una verifica tramite l'ispettorato del lavoro, nonché una CTU valutativa della situazione economico – patrimoniale della ricorrente, con spese integralmente a carico di quest'ultima.
4. Acquisirsi integralmente il fascicolo di primo grado, laddove non ancora pervenuto”;
Procura Generale:
Nulla.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14.09.2023, conveniva davanti al Tribunale di Verona Controparte_1
al fine di ottenere: la pronuncia di separazione personale con addebito alla moglie;
Parte_1
l'assegnazione della casa familiare dove abitare con la figlia maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente;
l'obbligo, in capo alla madre, di provvedere al mantenimento diretto della figlia nonché alla copertura integrale delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona.
2. In data 13.11.2023, si costituiva proponendo domanda riconvenzionale di addebito Parte_1 della separazione al marito;
aderendo all'assegnazione della casa coniugale a per viverci con la CP_1 figlia pretendendo la condanna del ricorrente a corrisponderle un assegno mensile di € 1.500,00 Per_1
a titolo di contributo al proprio mantenimento;
invocando l'obbligo del padre di provvedere al mantenimento diretto della figlia e di sostenere integralmente le spese straordinarie.
3. Con Ordinanza del 15.12.2023, il Giudice autorizzava - in via provvisoria ed urgente - le parti a vivere separate;
assegnava al ricorrente la casa coniugale dove vivere con la prole maggiorenne, provvedendo anche all'integrale mantenimento.
3 4. Con Sentenza non definitiva N° 1153/2024, pubblicata il 20.05.2024, il Tribunale di Verona dichiarava la separazione personale dei coniugi, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande.
5. La causa veniva istruita mediante l'esame di testimoni (v. udienza del 14.05.2024) e l'interrogatorio formale di v. udienza del 13.06.2024). CP_1
6. All'esito, il Giudice fissava l'udienza di rimessione in decisione all'11.12.2024, assegnando i termini di cui all'art. 473-bis n. 28 c.p.c.
7. Con Sentenza N° 954/2025, emessa il 15.04.2025 e pubblicata il 22.04.2025, il Tribunale di
Verona ha statuito:
“1) addebita la separazione alla resistente;
2) rigetta la domanda, avanzata dalla resistente, di addebito della separazione al ricorrente;
3) pone a carico di l'obbligo di contribuire direttamente al mantenimento della figlia Controparte_1 Per_2 nonché di contribuire al 100% delle spese straordinarie per lei, come individuate dal
[...]
Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona;
4) dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa familiare al ricorrente, da questi avanzata;
5) condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 7.616,00 per competenze professionali, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”.
8. ha proposto tempestivo Appello avverso tale decisione, formulando tre ragioni di Parte_1 doglianza.
A- Con il primo motivo, rubricato “SULLA ERRONEA DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA
DEI PRESUPPOSTI PER L'ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE ALLA SIG.RA CARLINI”,
l'appellante ha censurato la pronuncia di addebito nella parte in cui ha ritenuto provata la sua condotta in violazione dei doveri coniugali di fedeltà e coabitazione.
Il Tribunale ha ritenuto erroneamente provata una relazione extraconiugale fra la moglie e tale
[...]
, ciò sulla base: Parte_2
- dei tabulati telefonici;
della presenza di nel locale gestito dalla e durante le uscite con la Pt_2 Pt_1 fuori dall'orario di lavoro;
della relazione investigativa;
degli accessi della all'abitazione Pt_1 Pt_1 di;
invece, si tratterebbe di circostanze tutte legate alla collaborazione meramente professionale Pt_2 intercorsa fra i due;
4 - delle dichiarazioni rese da ai Carabinieri il 30.04.2023 circa la presunta relazione Pt_2 extraconiugale con la che - però - non hanno alcun valore probatorio in quanto rese in stato di Pt_1 ebbrezza e non confermate in sede testimoniale;
- dell'alloggio temporaneo presso l'appartamento di , dipeso - in realtà - dalla subita Pt_2 estromissione dalla casa coniugale;
- delle dichiarazioni della figlia che ha fatto riferimento - invero - a mere “voci di paese” Testimone_1 ed ha espresso osservazioni prive di valore probatorio.
L'appellante, con riferimento alla relazione investigativa prodotta da controparte in data 29.07.2025, ha eccepito l'inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., trattandosi di nuova produzione documentale.
La separazione personale fra i coniugi è già stata pronunciata con la Sentenza N° 1153/2024; quindi, le vicende successive non possono avere alcuna incidenza causale sulla crisi di coppia.
In merito alla presunta violazione dell'obbligo di coabitazione, la ha affermato l'erroneità Pt_1 della pronuncia del Giudice di prime cure in quanto:
- dagli atti del procedimento penale promosso dalla stessa con querela dell'08.09.2023, emergerebbe che l'allontanamento non sarebbe stato volontario, bensì imposto da il quale avrebbe serrato CP_1
l'ingresso dell'abitazione con lucchetto impedendone l'accesso alla moglie;
per tale condotta, il marito
è stato condannato con decreto penale n. 540/2024;
- le dichiarazioni rese dalla figlia sono contraddittorie, visto che - per un verso - ha Testimone_1 sostenuto che il padre ignorava l'identità di e - per altro verso - ha riferito che tutta la famiglia, Pt_2 compreso il padre, frequentava il locale della madre dove il medesimo lavorava;
- le dichiarazioni di circa l'asserita lite fuori di casa fra la moglie e non sarebbero CP_1 Pt_2 credibili, in quanto egli era allettato e non poteva alzarsi per vedere il cancello dalla camera;
- la figlia, in qualità di testimone, avrebbe smentito che la madre aveva già una valigia pronta quando si
è dovuta allontanare dalla casa coniugale scortata dai Carabinieri.
B- Con il secondo motivo, ovvero“SUL MANCATO ESAME DELLE STATUIZIONI
ECONOMICO-REDDITUALI DELLE PARTI”, l'appellante ha contestato la pronuncia di I Grado nella parte in cui, accertata la sussistenza dei presupposti per l'addebito a suo carico, ha omesso di esaminare le posizioni economiche-reddituali delle parti, disattendendo senza motivazione le istanze istruttorie di indagine tributaria formulate dalla Pt_1
Costei ha ribadito la domanda di porre a carico di n assegno di mantenimento di € 1.500,00, in CP_1 quanto:
- la situazione patrimoniale del marito non è stata compiutamente accertata, nonostante gli elementi indicativi di redditi ben superiori a quelli dichiarati (v. socio di maggioranza ed amministratore unico di
5 Consul S.r.l, i cui utili non risultano ripartiti;
v. titolarità di una pensione, di diversi conti correnti bancari, dell'immobile coniugale e di un'autovettura di rilevante valore);
- da si è dedicata per trent'anni alla cura della famiglia ed alla crescita della prole, Parte_3 rinunciando ad intraprendere un'attività lavorativa autonoma in funzione del progetto familiare condiviso;
- non possiede alcun immobile, avendo ceduto l'unico immobile di sua proprietà alle figlie nel 2022;
- ha percepito soltanto la somma di € 8.151,00 dalla liquidazione delle quote societarie;
- è attualmente priva di stabile occupazione.
C- Con il terzo motivo, formulato “SULL'ERRONEA DICHIARAZIONE DELLA
SOCCOMBENZA TOTALE E SULLA CONDANNA ALLE SPESE”, la ha rappresentato che Pt_1 il Tribunale di Verona l'ha reputata - a torto - totalmente soccombente sulla base dell'accoglimento della domanda di addebito del marito.
Siffatta valutazione non corrisponde all'effettivo esito del giudizio nel quale - invece - si è profilata una soccombenza reciproca poiché:
- la domanda di assegnazione della casa avanzata dall'appellato è stata dichiarata inammissibile;
- vi è stata convergenza delle parti in ordine al mantenimento della figlia con assunzione diretta Per_1 da parte del padre di tutti gli oneri, comprese le spese straordinarie.
9. In data 05.09.2025, si è costituito in II Grado difendendo la correttezza logico- Controparte_1 giuridica della decisione di I Grado e contestando la fondatezza del proposto Appello.
A detta dell'appellato, la pronuncia di addebito nei confronti della moglie, a causa della sua infedeltà coniugale e per la violazione dell'obbligo di coabitazione, è dipesa dall'accertamento di elementi gravi, precisi e concordanti. ha aggiunto che la relazione investigativa depositata il 29.07.2025 è a mera conferma del CP_1 persistere della relazione sentimentale tra la e . Pt_1 Parte_2
Essendo doveroso l'addebito della separazione, nulla è dovuto alla moglie a titolo di assegno di mantenimento.
10. La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 06.10.2025.
11. Va osservato fin d'ora che le istanze istruttorie reiterate da entrambe le parti in II Grado non possono essere accolte perché irrilevanti per come formulate, non essendo strettamente attinenti alle questioni giuridiche da cui dipende la definizione della controversia, e perché superflue, in quanto relative ad elementi già sufficientemente provati da altre evidenze.
12. L'appello proposto è infondato e va respinto.
6 I- Nel corso del I Grado, plurime risultanze istruttorie (v. tabulati telefonici;
annotazioni dei
Carabinieri; investigazioni private con riscontri fotografici;
deposizioni testimoniali) hanno attestato l'esistenza di una relazione extraconiugale di con tale quale “unica” causa della Parte_1 Pt_2 fine del suo matrimonio con Controparte_1
Gli elementi raccolti - essendo concordanti/convergenti - hanno dimostrato la violazione dell'obbligo di fedeltà ex art.143 c.c. che - da solo - giustifica l'addebito.
E' emerso - parimenti - che è stata oggettivamente l'appellante a lasciare la casa coniugale, circostanza confermata dalla deposizione della figlia maggiore e - in parte - dalla medesima in sede di Pt_1 interrogatorio libero;
né ci sono stati tentativi successivi di ripresa della convivenza ad opera della moglie.
A questo punto, giova rammentare che consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che la pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c., ma è necessario che sia stata proprio questa seria situazione la causa della fine del matrimonio, dovendo porsi l'accento sul motivo che ha generato l'intollerabilità della convivenza fra i coniugi ex art. 151 c.c. (v. Cass. n. 13858/2025; Cass. n 8071/2025; Cass. n. 40795/2021; Cass.
n.16691/2020).
Tale nesso è stato adeguatamente riscontrato dal Giudice di prime cure, escludendo che la crisi fosse preesistente od imputabile al marito, non essendo stato allegato, dedotto, provato alcunché in proposito da a ciò onerata. Parte_1
II- L'infedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente significativa degli obblighi che discendono dal matrimonio e - di regola - integra una causa sufficiente di intollerabilità della convivenza, comportando l'addebito della separazione al coniuge responsabile.
Tuttavia, tale conseguenza non può dirsi automatica, dovendo il Giudice accertare, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva della condotta di entrambi i coniugi, se il comportamento infedele abbia avuto efficacia eziologica (esclusiva od assorbente) nel determinare la crisi della coppia, ovvero se esso si sia semplicemente manifestato in un contesto di convivenza già definitivamente compromessa e meramente formale.
In quest'ultima ipotesi, l'adulterio non assume portata decisiva rispetto alla rottura del rapporto e non può - quindi - giustificare l'addebito della separazione.
Tali principi sono ormai risalenti (v. Cass. n. 2059/2012 Cass. n. 3923/2018) e sono stati ribaditi di recente nell'ordinanza n. 22291/2024 dove la Suprema Corte ha confermato che “la parte che si oppone all'addebito deve fornire prove concrete dell'anteriorità della crisi coniugale”; quindi, è la parte a cui si imputa la fine del vincolo a dover dimostrare che l'unione era già irrimediabilmente compromessa.
7 Nel caso di specie, a differenza di non ha fornito prova alcuna che la Controparte_1 Parte_1 crisi coniugale fosse insorta da tempo e che - comunque - fosse anteriore alla sua violazione dell'obbligo di fedeltà; tanto meno ha sostenuto che sarebbe stato il marito ad avere violato per primo l'esclusività coniugale.
Va sottolineato che le istanze istruttorie della si sono rivelate prive di specificità sotto il profilo Pt_1 temporale e troppo generiche dal punto di vista fattuale;
pertanto, sono state correttamente dichiarate inammissibili così da rendere inevitabile il rigetto della domanda riconvenzionale di addebito nei confronti di CP_1
III- A proposito dell'eccezione formulata dall'appellante circa l'inammissibilità, ai sensi dell'art. art. 345 c.p.c., della relazione investigativa svolta nei mesi di giugno-luglio 2025 depositata nel presente
Grado da parte appellata, occorre considerare che una recente sentenza della Corte di Cassazione (n.
9882, pubblicata il 15 aprile 2025) ha colto l'occasione per “fare il punto” sulle novità introdotte dalla
Riforma Cartabia riguardo all'ammissibilità di nuove prove in Appello, evidenziando una cruciale distinzione basata sulla natura dei diritti oggetto del giudizio.
Il Nuovo Rito introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022 ha stabilito una disciplina differenziata per l'ammissibilità di nuove prove e documenti in Appello, derogando in modo diverso al divieto generale dell'art. 345 c.p.c. a seconda che si tratti di diritti indisponibili o disponibili.
Per tutte le domande che riguardano diritti indisponibili - cioè quei diritti che le parti non possono liberamente “negoziare” o rinunciare perché tutelano interessi superiori (come l'interesse del minore, lo status di figlio, le decisioni sull'affidamento, la responsabilità genitoriale, la violazione degli doveri nascenti dal matrimonio) - la Riforma ha sostanzialmente mantenuto la precedente “flessibilità”.
Difatti, la giurisprudenza consolidata di legittimità, considerando la natura dei diritti coinvolti ed il fatto che molti procedimenti di famiglia seguivano il rito camerale (tendenzialmente meno formale), aveva già ammesso con una certa larghezza la possibilità di acquisire nuovi mezzi di prova, specialmente documenti, anche nella fase di Appello o Reclamo (v. Cass. n. 27234/2020; Cass. n.
6094/2018).
Col Rito Unico, per le domande che riguardano diritti disponibili – quelli di cui le parti potrebbero teoricamente disporre tramite accordi, e che nel diritto di famiglia coincidono principalmente con le questioni economiche e patrimoniali (come la quantificazione dell'assegno di mantenimento per il coniuge o i figli, l'assegno divorzile, la divisione di beni in comunione, ecc.) – la regola generale è ora quella del divieto di nuove prove e nuovi documenti in Appello.
Ebbene, l'addebito della separazione incontra il limite dell'indisponibilità, dal momento che l'eventuale richiesta congiunta a carico di uno dei coniugi non può essere vincolante per il Giudice,
8 trattandosi di questione concernente un diritto non disponibile (v. rispetto dei doveri fondamentali del matrimonio) - deputato a soddisfare interessi non solo del titolare, ma anche della collettività - per il quale spetta unicamente al Giudicante valutare se sussistano i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. (v. Cass. n. 7998/2014).
Alla luce di detti principi, non vi sono dubbi sull'ammissibilità della relazione investigativa in argomento, la quale - oltre a riferirsi ad accadimenti sopravvenuti - mira a rafforzare l'esistenza della relazione sentimentale che è stata la ragione dominante dell'addebito della separazione. CP_2
13. Tutto quanto esposto rende doverosa la conferma della decisione impugnata, in quanto non è emerso alcun elemento che possa porre in dubbio la correttezza in fatto e in diritto della decisione assunta dal Giudice di prime cure.
Pare superfluo aggiungere che non vi è spazio alcuno per le espresse pretese di mantenimento avanzate da che nulla ha chiesto e dimostrato specificatamente in termini di indigenza e di Parte_1 soddisfacimento di bisogni primari.
14. Le spese del Grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in dispositivo applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
15. La speciale delicatezza della vicenda e delle questioni controverse esclude che sia configurabile a carico di parte appellante una responsabilità risarcitoria ex art. 96 c.p.c. pur invocata dall'odierno appellato, non essendoci elementi sufficienti ad attestare a suo carico mala fede o colpa grave o difetto di prudenza nell'avere instaurato il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'Appello e CONFERMA la decisione impugnata.
2. CONDANNA a rifondere le spese del Grado a liquidate in € Parte_1 Controparte_1
5.200,00, oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
Venezia, 06.10.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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