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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/11/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Francesca Cerrone Componente dott.ssa Daniela Di Girolamo Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3216 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato VINCENZI STEFANO
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avvocato URSOLEO FRANCESCA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso)
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in note scritte ex art. 127 ter c.p.c depositate in data 25/10/2025 dalla ricorrente e in data 22/10/2025 dal convenuto
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui è nata la figlia
[...] in data 18/07/2018, riconosciuta da entrambi i genitori;
Per_1
In data 19/01/2023, i genitori hanno ottenuto da questo Tribunale decreto n.
449/2023, nella procedura rg 1605/2022 con cui, tra le varie cose, veniva stabilito l'affido condiviso della figlia minore, le modalità di attuazione e un contributo di mantenimento in capo al padre di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
2. Con ricorso del 01/07/2025, ha chiesto la modifica del Parte_1 suddetto decreto in particolare insistendo per l'affidamento esclusivo della minore e per l'aumento del contributo di mantenimento in capo al padre;
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il convenuto, dando atto che nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo;
4. All'esito dell'udienza del 05/11/2025 pertanto sono state accolte le condizioni congiunte depositate da ambo le parti e di seguito trascritte:
“1) la figlia minore avrà stabile residenza presso l'abitazione già casa familiare, sita in via Podgora n.c. 11, Frazione Casinalbo, Formigine (MO), con la madre e il nucleo familiare dalla stessa successivamente costituito;
2) La figlia minore sarà affidata in via esclusiva alla madre, Persona_2 signora , ai sensi dell'articolo 337 quater c.c., con facoltà da Parte_1 parte della madre di assumere autonomamente tutte le decisioni riguardanti la salute, l'educazione, l'istruzione e la residenza abituale della figlia, nonché ogni decisione di natura amministrativa;
3) il padre, signor , manterrà il diritto e il dovere di vigilare Controparte_1 sulla educazione e istruzione della figlia, ai sensi dell'articolo 337 quater comma
3 del codice civile, con facoltà di ricorrere al Giudice quando ritenga che vengano assunte decisioni pregiudizievoli per il suo interesse;
pagina 2 di 5 4) per l'effetto di quanto sopra, i genitori hanno stabilito che la figlia trascorra il suo tempo con il padre secondo le seguenti modalità: il padre vedrà e terrà con sé la figlia un pomeriggio alla settimana, che in mancanza di diverso accordo coinciderà con il mercoledì, dall'uscita della scuola
(o, in caso di impegni lavorativi e/o di studio o attività della minore, dalle ore
18.00, con prelievo presso la madre) e fino alle 21.00, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre. I genitori concordano che il pomeriggio infrasettimanale possa essere variato, concordando un pomeriggio di altro giorno della settimana almeno con tre giorni di preavviso;
a fine settimana alternati, il padre potrà vedere e tenere con sé , previo accordo con la madre e valutazione degli Per_1 impegni della bambina, o nella intera giornata del sabato, dalle ore 10.00 sino alle ore 20.00 o nella intera giornata della domenica, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, con previsione di prelievo e riaccompagnamento presso la casa materna;
per le vacanze estive, il padre vedrà e terrà con sé per due settimane, anche non Per_1 consecutive, da concordare entro il primo giugno con la madre;
per il periodo natalizio, il padre vedrà e terrà con sé la figlia per tre giornate anche non consecutive, dalle ore 10.00 del mattino alle ore 21.00 della sera o con previsione di pernottamento, previo accordo con la madre da concordare entro il 1 dicembre di ogni anno, a Pasqua per due giorni anche non consecutivi, e senza pernottamento, dalle 10.00 di mattina alle ore 21,00 di sera, sempre con previsione di prelievo e accompagnamento presso la casa materna.
In ogni caso, i genitori concordano che vengano rispettate la volontà, gli impegni e i bisogni della figlia, con possibilità di prevedere, incontri graduali eventualmente supportati da percorsi di sostegno psicologico.
5) Il signor corrisponderà alla signora , a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia , la somma mensile pari ad Per_1
Euro 310,00 (trecentodieci/00) , rivalutabile secondo gli indici ISTAT, che verserà il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente della medesima, avente il seguente
Codice Iban: [...].
pagina 3 di 5 6) I signori e concordano altresì che le spese straordinarie CP_1 Pt_1 inerenti la figlia, da individuarsi sulla base del Protocollo del Tribunale di Modena di seguito riportato:
– spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
– spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio sanitario nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
– spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
– spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
– spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
– spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e.-mail, fax etc.), dovrà manifestare, qualora in disaccordo, un motivato dissenso sempre per iscritto, entro 10 giorni pagina 4 di 5 dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui
è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
7) Le parti concordano e danno atto che l'assegno c.d. unico verrà CP_2 legittimamente richiesto e integralmente percepito, nella misura del 100%, dalla signora , nella sua qualità di genitore affidatario in via esclusiva Parte_1 della figlia minore . Persona_2
8) Le parti danno atto di avere così regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro pendente e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione, anche per il pregresso.
9) Le spese legali del procedimento sono compensate tra le parti.”
§
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, a modifica delle statuizioni contenute nel decreto n. 449/2023 del 19/01/2023, nella procedura rg 1605/2022 :
1. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 05/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Daniela Di Girolamo
IL PRESIDENTE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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