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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/07/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N N. 7319/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO CON FIGLI
MINORI
Il Tribunale civile e penale di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Antonella Guerra PRESIDENTE
Silvia Rizzuto GIUDICE
Virginia Manfroni GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
09/06/2025
DA
(c.f. )nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20/07/1982,
(c.f. nato a [...] il Parte_2 C.F._2
15/08/1979, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to ALBERTINI ALESSIO, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi:
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20/07/1982,
1 (c.f. nato a [...] il Parte_2 C.F._2
15/08/1979, celebrato il 06/08/2016 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Verona (VR) al Num. 201 - PARTE 1 - SERIE / - ANNO 2016, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396.
2) I coniugi vivranno separati l'uno dall'altro, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la residenza ove ciascuno riterrà più opportuno, con l'obbligo di osservare le presenti condizioni di divorzio;
3) La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via tra loro condivisa, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia (quali quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute), tenendo conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi in via disgiunta, previa comunque comunicazione all'altro coniuge;
4) La figlia continuerà ad abitare stabilmente con la madre Per_1 nell'abitazione di Verona, Via Valeggio 63;
5) Il signor avrà il diritto/dovere di tenere con sé la figlia : Parte_2 Per_1
a) Due fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio / sabato mattina
(allorquando terminerà la scuola) al lunedì mattina successivo;
Per_1
b) Durante la settimana, una o due sere, allorquando il padre andrà a prenderla presso l'abitazione della madre ed ivi la riaccompagnerà dopo cena, entro le ore
21:00;
I giorni della settimana verranno convenuti, di volta in volta, in relazione ai turni di lavoro dei genitori. Viene inoltre convenuto che il signor possa Pt_2 trascorrere, durante la settimana, ulteriore tempo con la figlia nei momenti in cui è libero dal lavoro;
c) Sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, che ad anni alterni comprenderanno il giorno di Natale (dal 24 Dicembre al 30 Dicembre negli anni pari) o il giorno di OD (dal 31 Dicembre al 6 Gennaio negli anni dispari). Tre giorni durante le vacanze pasquali che ad anni alterni
2 comprenderanno il giorno di Pasqua (dal venerdì alla domenica compresa negli anni pari) o il giorno di PA (dal lunedì al mercoledì compresi negli anni dispari);
d) Le festività nazionali del 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 8 dicembre, alternandole, di anno in anno, con la signora;
Parte_1
e) É fatto salvo ogni diverso accordo preso dai genitori, tenuto conto delle esigenze lavorative degli stessi e degli impegni scolastici ed extrascolastici di
; Per_1
6) Ciascun genitore potrà inoltre trascorrere con la figlia quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi entro il
31 maggio di ogni anno;
7) Il signor corrisponderà mensilmente alla signora Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di €
[...]
350,00, oltre alla rivalutazione ISTAT, che dovrà essere calcolata sull'assegno base e corrisposta di anno in anno da maggio 2026;
8) L'accredito dovrà essere effettuato entro il giorno cinque del mese, mediante bonifico bancario alle coordinate già note;
9) Le spese accessorie verranno sostenute dal signor nella misura Parte_2 del 70% e dalla signora nella misura del 30%. Le parti rinviano Parte_1 per la definizione delle spese accessorie e per i criteri per la relativa assunzione al Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona, che dichiarano di conoscere;
10) La quota-parte delle spese accessorie sostenuta da uno dei genitori dovrà essere rimborsata dall'altro genitore entro il termine di 10 giorni successivi alla richiesta (inviata tramite e-mail e/o messaggio SMS/Whatsapp), corredata dalla relativa pezza giustificativa;
11) Per quanto riguarda le spese che richiedono un preventivo accordo, il genitore dovrà comunicare all'altro (tramite e-mail e/o messaggio
SMS/Whatsapp) ciò che ritiene utile o necessario per l'interesse del minore.
L'eventuale disaccordo dovrà essere manifestato da quest'ultimo, in forma scritta, entro il termine di 10 giorni. Il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta ed in caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa sarà comunque divisa tra i genitori secondo le quote concordate;
12) L'assegno unico famigliare verrà richiesto e percepito dalla signora Parte_1 nella misura del 100%;
[...]
3 13) L'autovettura marca Opel modello Astra targa EH 493 GW di proprietà del signor rimarrà nella disponibilità dello stesso;
Parte_2
14) per quanto occorrer possa, le parti esprimono il loro consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e documenti di identità della figlia minorenne;
15) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, ad eccezione di quanto sopra riportato, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o causa derivante dal rapporto di coniugio, anche nei confronti di terzi, danti causa ed aventi causa, avendo così definito ogni rapporto patrimoniale, dedotto o deducibile.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
Le parti, con note scritte depositate in data 24.06.2055, dichiaravano di confermare le condizione di cui al ricorso introduttivo depositato in data
09.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
4 I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di VERONA (VR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396 (Num. 201 -
PARTE 1 - SERIE / - ANNO 2016).
Così deciso in camera di consiglio in data 11.7.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
5
N N. 7319/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO CON FIGLI
MINORI
Il Tribunale civile e penale di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Antonella Guerra PRESIDENTE
Silvia Rizzuto GIUDICE
Virginia Manfroni GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
09/06/2025
DA
(c.f. )nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20/07/1982,
(c.f. nato a [...] il Parte_2 C.F._2
15/08/1979, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to ALBERTINI ALESSIO, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi:
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20/07/1982,
1 (c.f. nato a [...] il Parte_2 C.F._2
15/08/1979, celebrato il 06/08/2016 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Verona (VR) al Num. 201 - PARTE 1 - SERIE / - ANNO 2016, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396.
2) I coniugi vivranno separati l'uno dall'altro, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la residenza ove ciascuno riterrà più opportuno, con l'obbligo di osservare le presenti condizioni di divorzio;
3) La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via tra loro condivisa, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia (quali quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute), tenendo conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi in via disgiunta, previa comunque comunicazione all'altro coniuge;
4) La figlia continuerà ad abitare stabilmente con la madre Per_1 nell'abitazione di Verona, Via Valeggio 63;
5) Il signor avrà il diritto/dovere di tenere con sé la figlia : Parte_2 Per_1
a) Due fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio / sabato mattina
(allorquando terminerà la scuola) al lunedì mattina successivo;
Per_1
b) Durante la settimana, una o due sere, allorquando il padre andrà a prenderla presso l'abitazione della madre ed ivi la riaccompagnerà dopo cena, entro le ore
21:00;
I giorni della settimana verranno convenuti, di volta in volta, in relazione ai turni di lavoro dei genitori. Viene inoltre convenuto che il signor possa Pt_2 trascorrere, durante la settimana, ulteriore tempo con la figlia nei momenti in cui è libero dal lavoro;
c) Sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, che ad anni alterni comprenderanno il giorno di Natale (dal 24 Dicembre al 30 Dicembre negli anni pari) o il giorno di OD (dal 31 Dicembre al 6 Gennaio negli anni dispari). Tre giorni durante le vacanze pasquali che ad anni alterni
2 comprenderanno il giorno di Pasqua (dal venerdì alla domenica compresa negli anni pari) o il giorno di PA (dal lunedì al mercoledì compresi negli anni dispari);
d) Le festività nazionali del 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 8 dicembre, alternandole, di anno in anno, con la signora;
Parte_1
e) É fatto salvo ogni diverso accordo preso dai genitori, tenuto conto delle esigenze lavorative degli stessi e degli impegni scolastici ed extrascolastici di
; Per_1
6) Ciascun genitore potrà inoltre trascorrere con la figlia quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi entro il
31 maggio di ogni anno;
7) Il signor corrisponderà mensilmente alla signora Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di €
[...]
350,00, oltre alla rivalutazione ISTAT, che dovrà essere calcolata sull'assegno base e corrisposta di anno in anno da maggio 2026;
8) L'accredito dovrà essere effettuato entro il giorno cinque del mese, mediante bonifico bancario alle coordinate già note;
9) Le spese accessorie verranno sostenute dal signor nella misura Parte_2 del 70% e dalla signora nella misura del 30%. Le parti rinviano Parte_1 per la definizione delle spese accessorie e per i criteri per la relativa assunzione al Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona, che dichiarano di conoscere;
10) La quota-parte delle spese accessorie sostenuta da uno dei genitori dovrà essere rimborsata dall'altro genitore entro il termine di 10 giorni successivi alla richiesta (inviata tramite e-mail e/o messaggio SMS/Whatsapp), corredata dalla relativa pezza giustificativa;
11) Per quanto riguarda le spese che richiedono un preventivo accordo, il genitore dovrà comunicare all'altro (tramite e-mail e/o messaggio
SMS/Whatsapp) ciò che ritiene utile o necessario per l'interesse del minore.
L'eventuale disaccordo dovrà essere manifestato da quest'ultimo, in forma scritta, entro il termine di 10 giorni. Il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta ed in caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa sarà comunque divisa tra i genitori secondo le quote concordate;
12) L'assegno unico famigliare verrà richiesto e percepito dalla signora Parte_1 nella misura del 100%;
[...]
3 13) L'autovettura marca Opel modello Astra targa EH 493 GW di proprietà del signor rimarrà nella disponibilità dello stesso;
Parte_2
14) per quanto occorrer possa, le parti esprimono il loro consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e documenti di identità della figlia minorenne;
15) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, ad eccezione di quanto sopra riportato, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o causa derivante dal rapporto di coniugio, anche nei confronti di terzi, danti causa ed aventi causa, avendo così definito ogni rapporto patrimoniale, dedotto o deducibile.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
Le parti, con note scritte depositate in data 24.06.2055, dichiaravano di confermare le condizione di cui al ricorso introduttivo depositato in data
09.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
4 I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di VERONA (VR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396 (Num. 201 -
PARTE 1 - SERIE / - ANNO 2016).
Così deciso in camera di consiglio in data 11.7.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
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