TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 111
TAR
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione o falsa applicazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato; violazione o falsa applicazione degli artt. 5, 7 e 8 TUSP

    Il Tribunale ha ritenuto che le disposizioni del T.U.S.P. relative agli obblighi di motivazione analitica e di deliberazione si applichino anche alle pubbliche amministrazioni socie di società quotate, anche per acquisti indiretti, al fine di garantire la tutela della concorrenza e del mercato.

  • Accolto
    Inadempimento degli obblighi di adozione e comunicazione degli atti deliberativi

    Il Tribunale ha accolto la domanda, condannando il Comune a conformarsi al parere motivato dell'Autorità, adottando l'atto deliberativo motivato entro un termine stabilito.

  • Accolto
    Comportamento omissivo contrario alla normativa a tutela della concorrenza

    Il Tribunale ha annullato la nota del Comune, ritenendo che il comportamento omissivo fosse illegittimo in quanto non conforme alla normativa sulla concorrenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 111
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 111
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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