CASS
Ordinanza 20 ottobre 2022
Ordinanza 20 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 20/10/2022, n. 30965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30965 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 16782-2021 proposto da: IN PI PA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. VESALIO 22, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO IRTI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALDO LUCARELLI;
- ricorrente -
contro Civile Ord. Sez. U Num. 30965 Anno 2022 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: RUBINO LINA Data pubblicazione: 20/10/2022 REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE ELLO STATO;
- controricorrente -
nonchè contro FI UA, CC ER, LISTORTI LUIGI, CC EL, D'RO AN, CI RI, D'RO ENZA, OR IA, RT IL, EL AR IA OR, AB NO, PA VA, FEELE NR IO, MM IA, FALCUCCI DOMENICO, GE IA ELENA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3973/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 21/05/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere LINA RUBINO. FATTI DI CAUSA 1. NI TR PA propone ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione, articolato in due motivi, nei confronti cP HE CI, LA D'LE, BE CI, EN D'LE, RI TO, IL GI, RI CO del Vicario, AN LO, GI ON, RI OV EL, CA MM, EN CC, nonché contro la Regione Abruzzo e contro UA CI, EN LI e LI LU per la riforma e l'annullamento della sentenza del Consiglio di Stato n. 3973 del 21 maggio 2021. 2. Resiste con controricorso la Regione Abruzzo. Ric. 2021 n. 16782 sez. SU - ud. 27-09-2022 -2- 3. Gli altri soggetti, regolarmente intimati, non hanno svolto attività processuale in questa sede. 4. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata. 5. Questi i fatti, per quanto ancora di rilievo: - il ricorrente partecipava, con gli altri intimati, al concorso straordinario per titoli farmacie Abruzzo per l'assegnazione di n.85 sedi farmaceutiche per il privato esercizio e non risultava utilmente collocato in graduatoria;
- impugnava dinanzi al Tar Abruzzo la delibera n. 95 del 2017 della Giunta Regionale Abruzzo, di approvazione definitiva della graduatoria, contestando i criteri di calcolo seguiti per calcolare i punteggi in relazione alle farmacie esercitate in modo associato ed in relazione al punteggio aggiuntivo riconosciuto per la c.d. ruralità, ovvero per aver esercitato l'attività in zone rurali, laddove non si era ritenuto di cumulare il punteggio attribuito per la ruralità con il punteggio massimo conseguito in virtù della esperienza pregressa;
- il Tar per l'Abruzzo, esaminando congiuntamente i tre motivi di ricorso proposti dall'attuale ricorrente, rigettava il suo ricorso;
- il Consiglio di Stato rigettava l'appello del NI con la sentenza n.3973\2021, pubblicata il 21 maggio 2021, qui impugnata. In particolare, il giudice di appello accoglieva il rilievo dell'attuale ricorrente, secondo il quale il TAR non si sarebbe pronunciato espressamente su alcune delle censure da lui proposte, relative all'attribuzione dei punteggi. Provvedeva ad emendare l'error in procedendo denunciato esaminando i rilievi e decidendo la causa nel merito sul punto, ma rigettava comunque il ricorso del NI laddove questi lamentava l'erroneo criterio di calcolo dei punteggi. Confermava il conferimento in favore suo e della farmacista a lui associata del punteggio massimo quanto alla ruralità ma nell'ambito del tetto complessivo dei punteggi considerabili per la pregressa esperienza. Il Ric. 2021 n. 16782 sez. SU - ud. 27-09-2022 -3- Consiglio di Stato segnalava la conformità dei nuovi criteri introdotti dall'art. 11 del d.l. n. 1 del 2012 alla finalità perseguita con una più ampia riforma, volta a favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie ad un più ampio numero di aspiranti, ed a favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi, e segnalava che l'interpretazione letterale delle norme regolanti il concorso straordinario depone per il criterio aritmetico della somma dei punteggi, volto a valorizzare l'esperienza professionale ma entro limiti determinati, in deroga al criterio meritocratico di valutazione attitudinale tipico del concorso ordinario. 6. Il ricorrente esordisce affermando che propone il ricorso lamentando la violazione, da parte del giudice di appello, dei limiti esterni del giudicato. In effetti, lamenta la violazione dei limiti esterni della giurisdizione. 7. Con il primo motivo di ricorso, il NI deduce la violazione dell'art. 111 Cost. in relazione all'art. 110 del d.lgs. n. 104 del 2010 e dell'art. 11 del d.l. n.1 del 2012, in relazione agli artt. 4 e 5 del D.P.C.M. n.298 del 1994. Sostiene che con la sentenza impugnata il Consiglio di Stato avrebbe sconfinato nei poteri della pubblica amministrazione, avendo compiuto un sindacato di merito pur essendo titolare in materia della sola giurisdizione di legittimità. In particolare, il giudice amministrativo, con la pronuncia impugnata, avrebbe operato una valutazione integrativa del provvedimento amministrativo e dello stesso dato normativo, aggiungendo un contenuto che mancava nella delibera della Regione Abruzzo. Riproduce integralmente il proprio motivo di appello, quindi rileva che il Consiglio di Stato osserva che la legge, per aprire l'accesso alla gestione delle farmacie ad un maggior numero di interessati, prevede che i concorrenti possano concorrere per la gestione associata delle farmacie sommando i titoli posseduti. Sostiene però il ricorrente che questo criterio, enunciato dal giudice di appello come direttamente derivante dalla legge applicabile alla fattispecie, non sia poi stato di fatto applicato, come a suo tempo Ric. 2021 n. 16782 sez. SU - ud. 27-09-2022 -4- osservato dal NI nella propria memoria integrativa (che riporta integralmente all'interno del ricorso). Richiama il passo della sentenza impugnata in cui il Consiglio di Stato afferma che il punteggio si calcola sommando i punteggi spettanti singolarmente a ciascun farmacista disponibile ad operare in forma associata fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal dpcm n. 298 del 1994. Ritiene il NI che con questa interpretazione il Consiglio di Stato avrebbe violato la legge ed il principio meritocratico pur sempre in essa insito e sotteso ai pubblici concorsi e sostiene che ciò configuri un difetto di giurisdizione per violazione dei limiti esterni. 8. Con il secondo motivo di ricorso deduce la "violazione dell'art. 360 punto 1 cpc in relazione alla legge n. 221 del 1968 art. 9 e dpcm n. 298 del 1994 e della legge n. 362 del 1991 e dell'art. 49 TFUE" in relazione alla ruralità. Critica la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che il punteggio premiale, da riconoscersi in favore di chi abbia esercitato l'attività in luoghi rurali, e riconosciuto nel caso di specie ai due farmacisti associati, debba essere sommato al punteggio relativi L all'esperienza ma entro il tetto massimo di 35 punti, e non si possa cumulare integralmente con il punteggio relativi all'esperienza.1 c./\ Sottolinea che il criterio interpretativo seguito dal Consiglio di Stato vanificherebbe, giustificandolo con un'infondata esigenza di non mettere a rischio la libertà di stabilimento, il riconoscimento del diritto ad un punteggio premiale in favore di chi abbia esercitato l'attività in zone a scarsa densità abitativa, impedendo che esso possa rilevare al di là della soglia complessiva. RAGIONI ELLA DECISIONE 1. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili. Ric. 2021 n. 16782 sez. SU - ud. 27-09-2022 -5- Le censure del ricorrente si traducono nella denuncia di presunti errores in iudicando, criticando in effetti non lo sconfinamento nell'attività di diretta amministrazione, ma l'interpretazione e l'applicazione che il Consiglio di Stato ha dato della normativa applicabile al caso di specie. La critica non rientra nei confini del sindacato della Corte sull'eccesso di potere giurisdizionale, né sotto il profilo dello sconfinamento nell'attività amministrativa, né sotto il profilo dello sconfinamento nell'attività di produzione normativa. 2.Come più volte univocamente affermato da questa Corte, l'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile a carico del giudice amministrativo in relazione al sindacato di legittimità esercitato, è configurabile per sconfinamento nell'attività amministrativa solo quando l'indagine svolta non sia rimasta nei limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, ma sia stata strumentale a una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima una volontà dell'organo giudicante che si sostituisce a quella dell'amministrazione, nel senso che, procedendo ad un sindacato di merito, si estrinsechi in una pronunzia autoesecutiva, intendendosi per tale quella che abbia il contenuto sostanziale e l'esecutorietà stessa del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa (Cass., Sez. Un., n. 9443 del 2011; Cass., Sez. Un., n. 20360 del 2013; Cass. Sez. Un. n. 19017 del 2019; Cass. Sez. Un. N. 2604 del 2021; Cass.Sez. Un. n. 5365 del 2022). 3. Quanto al dedotto sconfinamento nell'ambito del potere legislativo, in effetti, il ricorso critica esclusivamente l' interpretazione data dal massimo Collegio amministrativo alla legge da applicare nel caso di specie, e quindi la sussistenza di un error in iudicando, senza neppure lamentare che l'interpretazione privilegiata sia totalmente implausibile o che l'organo della Giustizia amministrativa si sia di fatto voluto Ric. 2021 n. 16782 sez. SU - ud. 27-09-2022 -6- sostituire al legislatore snaturando completamente la normativa esistente e creandone arbitrariamente un'altra. Anche il secondo motivo è quindi inammissibile, in quanto si colloca oltre la soglia del sindacato della Corte sui provvedimenti del Consiglio di Stato. Si ricorda infatti che, per consolidata interpretazione giurisprudenziale e conformemente ai confini tracciati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del 2018 sul contenuto del giudizio di legittimità sulle pronunce dei giudici speciali, in tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete. L'ipotesi non ricorre nemmeno quando il Consiglio di Stato, nello svolgimento della sua attività di interpretazione della disciplina, abbia dato luogo ad un provvedimento abnorme o anomalo ovvero abbia determinato uno stravolgimento delle norme di riferimento, atteso che anche in questi casi può profilarsi, tutt'al più, un "error in iudicando", ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale (v. Cass. Sez. Un. N. 36899 del 2021 e 36593 del 2021). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Ric. 2021 n. 16782 sez. SU - ud. 27-09-2022 -7- La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 5.000,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 27 settembre 2022
- ricorrente -
contro Civile Ord. Sez. U Num. 30965 Anno 2022 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: RUBINO LINA Data pubblicazione: 20/10/2022 REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE ELLO STATO;
- controricorrente -
nonchè contro FI UA, CC ER, LISTORTI LUIGI, CC EL, D'RO AN, CI RI, D'RO ENZA, OR IA, RT IL, EL AR IA OR, AB NO, PA VA, FEELE NR IO, MM IA, FALCUCCI DOMENICO, GE IA ELENA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3973/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 21/05/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere LINA RUBINO. FATTI DI CAUSA 1. NI TR PA propone ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione, articolato in due motivi, nei confronti cP HE CI, LA D'LE, BE CI, EN D'LE, RI TO, IL GI, RI CO del Vicario, AN LO, GI ON, RI OV EL, CA MM, EN CC, nonché contro la Regione Abruzzo e contro UA CI, EN LI e LI LU per la riforma e l'annullamento della sentenza del Consiglio di Stato n. 3973 del 21 maggio 2021. 2. Resiste con controricorso la Regione Abruzzo. Ric. 2021 n. 16782 sez. SU - ud. 27-09-2022 -2- 3. Gli altri soggetti, regolarmente intimati, non hanno svolto attività processuale in questa sede. 4. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata. 5. Questi i fatti, per quanto ancora di rilievo: - il ricorrente partecipava, con gli altri intimati, al concorso straordinario per titoli farmacie Abruzzo per l'assegnazione di n.85 sedi farmaceutiche per il privato esercizio e non risultava utilmente collocato in graduatoria;
- impugnava dinanzi al Tar Abruzzo la delibera n. 95 del 2017 della Giunta Regionale Abruzzo, di approvazione definitiva della graduatoria, contestando i criteri di calcolo seguiti per calcolare i punteggi in relazione alle farmacie esercitate in modo associato ed in relazione al punteggio aggiuntivo riconosciuto per la c.d. ruralità, ovvero per aver esercitato l'attività in zone rurali, laddove non si era ritenuto di cumulare il punteggio attribuito per la ruralità con il punteggio massimo conseguito in virtù della esperienza pregressa;
- il Tar per l'Abruzzo, esaminando congiuntamente i tre motivi di ricorso proposti dall'attuale ricorrente, rigettava il suo ricorso;
- il Consiglio di Stato rigettava l'appello del NI con la sentenza n.3973\2021, pubblicata il 21 maggio 2021, qui impugnata. In particolare, il giudice di appello accoglieva il rilievo dell'attuale ricorrente, secondo il quale il TAR non si sarebbe pronunciato espressamente su alcune delle censure da lui proposte, relative all'attribuzione dei punteggi. Provvedeva ad emendare l'error in procedendo denunciato esaminando i rilievi e decidendo la causa nel merito sul punto, ma rigettava comunque il ricorso del NI laddove questi lamentava l'erroneo criterio di calcolo dei punteggi. Confermava il conferimento in favore suo e della farmacista a lui associata del punteggio massimo quanto alla ruralità ma nell'ambito del tetto complessivo dei punteggi considerabili per la pregressa esperienza. Il Ric. 2021 n. 16782 sez. SU - ud. 27-09-2022 -3- Consiglio di Stato segnalava la conformità dei nuovi criteri introdotti dall'art. 11 del d.l. n. 1 del 2012 alla finalità perseguita con una più ampia riforma, volta a favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie ad un più ampio numero di aspiranti, ed a favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi, e segnalava che l'interpretazione letterale delle norme regolanti il concorso straordinario depone per il criterio aritmetico della somma dei punteggi, volto a valorizzare l'esperienza professionale ma entro limiti determinati, in deroga al criterio meritocratico di valutazione attitudinale tipico del concorso ordinario. 6. Il ricorrente esordisce affermando che propone il ricorso lamentando la violazione, da parte del giudice di appello, dei limiti esterni del giudicato. In effetti, lamenta la violazione dei limiti esterni della giurisdizione. 7. Con il primo motivo di ricorso, il NI deduce la violazione dell'art. 111 Cost. in relazione all'art. 110 del d.lgs. n. 104 del 2010 e dell'art. 11 del d.l. n.1 del 2012, in relazione agli artt. 4 e 5 del D.P.C.M. n.298 del 1994. Sostiene che con la sentenza impugnata il Consiglio di Stato avrebbe sconfinato nei poteri della pubblica amministrazione, avendo compiuto un sindacato di merito pur essendo titolare in materia della sola giurisdizione di legittimità. In particolare, il giudice amministrativo, con la pronuncia impugnata, avrebbe operato una valutazione integrativa del provvedimento amministrativo e dello stesso dato normativo, aggiungendo un contenuto che mancava nella delibera della Regione Abruzzo. Riproduce integralmente il proprio motivo di appello, quindi rileva che il Consiglio di Stato osserva che la legge, per aprire l'accesso alla gestione delle farmacie ad un maggior numero di interessati, prevede che i concorrenti possano concorrere per la gestione associata delle farmacie sommando i titoli posseduti. Sostiene però il ricorrente che questo criterio, enunciato dal giudice di appello come direttamente derivante dalla legge applicabile alla fattispecie, non sia poi stato di fatto applicato, come a suo tempo Ric. 2021 n. 16782 sez. SU - ud. 27-09-2022 -4- osservato dal NI nella propria memoria integrativa (che riporta integralmente all'interno del ricorso). Richiama il passo della sentenza impugnata in cui il Consiglio di Stato afferma che il punteggio si calcola sommando i punteggi spettanti singolarmente a ciascun farmacista disponibile ad operare in forma associata fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal dpcm n. 298 del 1994. Ritiene il NI che con questa interpretazione il Consiglio di Stato avrebbe violato la legge ed il principio meritocratico pur sempre in essa insito e sotteso ai pubblici concorsi e sostiene che ciò configuri un difetto di giurisdizione per violazione dei limiti esterni. 8. Con il secondo motivo di ricorso deduce la "violazione dell'art. 360 punto 1 cpc in relazione alla legge n. 221 del 1968 art. 9 e dpcm n. 298 del 1994 e della legge n. 362 del 1991 e dell'art. 49 TFUE" in relazione alla ruralità. Critica la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che il punteggio premiale, da riconoscersi in favore di chi abbia esercitato l'attività in luoghi rurali, e riconosciuto nel caso di specie ai due farmacisti associati, debba essere sommato al punteggio relativi L all'esperienza ma entro il tetto massimo di 35 punti, e non si possa cumulare integralmente con il punteggio relativi all'esperienza.1 c./\ Sottolinea che il criterio interpretativo seguito dal Consiglio di Stato vanificherebbe, giustificandolo con un'infondata esigenza di non mettere a rischio la libertà di stabilimento, il riconoscimento del diritto ad un punteggio premiale in favore di chi abbia esercitato l'attività in zone a scarsa densità abitativa, impedendo che esso possa rilevare al di là della soglia complessiva. RAGIONI ELLA DECISIONE 1. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili. Ric. 2021 n. 16782 sez. SU - ud. 27-09-2022 -5- Le censure del ricorrente si traducono nella denuncia di presunti errores in iudicando, criticando in effetti non lo sconfinamento nell'attività di diretta amministrazione, ma l'interpretazione e l'applicazione che il Consiglio di Stato ha dato della normativa applicabile al caso di specie. La critica non rientra nei confini del sindacato della Corte sull'eccesso di potere giurisdizionale, né sotto il profilo dello sconfinamento nell'attività amministrativa, né sotto il profilo dello sconfinamento nell'attività di produzione normativa. 2.Come più volte univocamente affermato da questa Corte, l'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile a carico del giudice amministrativo in relazione al sindacato di legittimità esercitato, è configurabile per sconfinamento nell'attività amministrativa solo quando l'indagine svolta non sia rimasta nei limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, ma sia stata strumentale a una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima una volontà dell'organo giudicante che si sostituisce a quella dell'amministrazione, nel senso che, procedendo ad un sindacato di merito, si estrinsechi in una pronunzia autoesecutiva, intendendosi per tale quella che abbia il contenuto sostanziale e l'esecutorietà stessa del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa (Cass., Sez. Un., n. 9443 del 2011; Cass., Sez. Un., n. 20360 del 2013; Cass. Sez. Un. n. 19017 del 2019; Cass. Sez. Un. N. 2604 del 2021; Cass.Sez. Un. n. 5365 del 2022). 3. Quanto al dedotto sconfinamento nell'ambito del potere legislativo, in effetti, il ricorso critica esclusivamente l' interpretazione data dal massimo Collegio amministrativo alla legge da applicare nel caso di specie, e quindi la sussistenza di un error in iudicando, senza neppure lamentare che l'interpretazione privilegiata sia totalmente implausibile o che l'organo della Giustizia amministrativa si sia di fatto voluto Ric. 2021 n. 16782 sez. SU - ud. 27-09-2022 -6- sostituire al legislatore snaturando completamente la normativa esistente e creandone arbitrariamente un'altra. Anche il secondo motivo è quindi inammissibile, in quanto si colloca oltre la soglia del sindacato della Corte sui provvedimenti del Consiglio di Stato. Si ricorda infatti che, per consolidata interpretazione giurisprudenziale e conformemente ai confini tracciati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del 2018 sul contenuto del giudizio di legittimità sulle pronunce dei giudici speciali, in tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete. L'ipotesi non ricorre nemmeno quando il Consiglio di Stato, nello svolgimento della sua attività di interpretazione della disciplina, abbia dato luogo ad un provvedimento abnorme o anomalo ovvero abbia determinato uno stravolgimento delle norme di riferimento, atteso che anche in questi casi può profilarsi, tutt'al più, un "error in iudicando", ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale (v. Cass. Sez. Un. N. 36899 del 2021 e 36593 del 2021). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Ric. 2021 n. 16782 sez. SU - ud. 27-09-2022 -7- La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 5.000,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 27 settembre 2022