Articolo 1 della Legge 28 febbraio 1961, n. 199
Articolo 2
Versione
26 aprile 1961
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 10.000.000 (dieci milioni) a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quale contributo annuo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per provvedere alla gestione, conservazione e valorizzazione del territorio dichiarato "Parco nazionale del Circeo".
Entrata in vigore il 26 aprile 1961