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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 12/05/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere Oggetto:
opposizione ha pronunciato la seguente a ordinanza- ingiunzione SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 188/2023 R.G.
promossa
da
, c.f. , nata il Parte_1 CodiceFiscale_1
13.06.1963 a Bolzano (BZ), e , c.f. Parte_2 [...]
, nato il [...] a [...], entrambi C.F._2
residenti in [...], rappresentati e difesi giusta delega in calce al ricorso per opposizione a ordinanza-ingiunzione del 14.10.2022 dagli avv.ti Stefan Thurin
e Thomas Menegotto del foro di Bolzano, elettivamente domiciliati nel loro studio legale in 39012 Merano (BZ), Via G.
Galilei 50
- appellanti -
1 contro
, p.i. in Controparte_1 P.IVA_1
persona della Direttrice pro tempore, dott.ssa , con CP_2
sede in 39100 Bolzano (BZ), Via Canonico Michael Gamper 1,
rappresentata e difesa nel presente procedimento giusta delega conferita, da considerarsi apposta in calce al presente atto,
dagli avvocati Alexandra Roilo, Laura Fadanelli e Gianluigi
Tebano, tutti del foro di Bolzano, ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura della Provincia in 39100 Bolzano (BZ),
Piazza Silvius Magnago 1
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bolzano n. 431/2023 di data 01.06.2023 - 01.06.2023 -
opposizione a ordinanza-ingiunzione
Causa decisa all'udienza del 07.05.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di
Bolzano:
I. Nel merito: In accoglimento totale del ricorso, annullare l'ordinanza-ingiunzione n. 22 dd. 14.09.2022, notificata in pari data;
II. In subordine: Limitare l'entità della sanzione dovuta,
determinandola in una misura pari al minimo edittale;
2 III. In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
dei procuratori di parte appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, per tutte le ragioni sopra esposte respingere l'appello avversario in quanto inammissibile e, comunque, in quanto infondato. In ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari, e il 15% per spese generali su diritti e onorari, oltre agli oneri sociali riflessi nella misura del 23,84% (23,80% 0,04 ). CP_3 CP_4
In via istruttoria:
Si ripropone, se ritenuta necessaria, l'ammissione della prova per testimoni – già richiesta con comparsa di costituzione e risposta di data 30.11.2022 e non ammessa dal Giudice di primo grado (v. ordinanza del 20.01.2023) –, sui capitoli indicati in narrativa contrassegnati con i numeri da 1 a 13 – premessa la locuzione “vero che” ed omessi eventuali giudizi e valutazioni,
modificando eventuali capitoli negativi – nonché sui seguenti capitoli e sulle circostanze avversarie eventualmente ammesse:
22. Vero che l'alloggio per cui è causa (p.ed. 810 pm. 2 Comune
catastale 694 – MAIA) necessitava di apposito convenzionamento al fine del cambiamento della destinazione d'uso richiesto dalla società nell'anno 2000? Si Parte_3
rammostri al teste il doc. 12
23. Vero che le obbligazioni assunte con l'atto unilaterale d'obbligo, sub GN 4334/1, decorrono dal rilascio della licenza
3 d'uso/premesso d'uso/agibilità? Si rammostrino al teste i docc.
10 e 12
24. Vero che a seguito dell'annotazione dell'atto unilaterale d'obbligo, sub GN 4334/1 l'unica licenza d'uso dell'alloggio per cui è causa veniva rilasciata in data 27.05.2019? Si rammostri al teste il doc. 10 e il doc. 37
25. Vero che la concessione edilizia n. 35/2016 del Comune di
Merano faceva espressamente salve le prescrizioni di cui alle concessioni edilizie già rilasciate? Si rammostri al teste il doc.
24
26. Vero che in forza dell'atto unilaterale d'obbligo sub GN
4334/1, l'obbligo di garantire l'occupazione effettiva dell'abitazione convenzionata da parte di famiglie i cui componenti non siano proprietari di alloggi siti in località
facilmente raggiungibile dal posto di lavoro ed adeguato al fabbisogno della famiglia deve essere garantito per l'intera dura del vincolo ventennale? Si rammostrino al teste i docc. 10 e 12
27. Vero che il nulla osta per la cancellazione del vincolo ha efficacia solo per il futuro?
28. Vero che al momento dell'accertata violazione per cui è
causa sull'alloggio (p.ed. 810 pm. 2 Comune catastale 694 –
MAIA) era regolarmente annotato il vincolo ventennale ex art. 79, L.P. n. 13/1997? Si rammostri al teste il doc. 12
Si indicano come testi:
a. dott. Testimone_1
4 b. geom. Karin Plank;
c. arch. . Persona_1
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire e formulare istanze istruttorie nei termini di legge.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. La p.ed. 810 in P.T. 1374 C.C. Maia, originariamente di proprietà di figurava nel piano urbanistico Parte_3
comunale come ed era, dunque, sede di un Controparte_5
esercizio ricettivo ai sensi dell'art. 29 della l. prov. 11 agosto
1997 n. 13 (l. urb. prov.), ubicato in via Cavour nel Comune di
Merano.
Il 05.06.2000 la proprietaria ha chiesto al Comune, in base all'art. 29 cit. ratione temporis in vigore, il rilascio della concessione edilizia per il cambio della destinazione d'uso dell'edificio da ricettivo ad abitativo, la ristrutturazione dell'immobile e la realizzazione di alloggi non aventi le caratteristiche di lusso, convenzionati ai sensi dell'art. 79 l.
urb. prov..
In vista del cambiamento di destinazione, il 09.10.2000,
dunque prima del rilascio della concessione edilizia, la proprietaria dell'immobile ha presentato la dichiarazione di impegno al convenzionamento dell'intero compendio obbligandosi ai sensi dell'art. 79 cit. per la durata di 20 anni a locare ed alienare le progettate unità abitative non lussuose a famiglie aventi al momento del rilascio della concessione edilizia
5 la residenza anagrafica in un comune della provincia di Bolzano
ed i cui componenti non fossero proprietari di altro alloggio sito in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro ed adeguato al fabbisogno della famiglia.
Il vincolo è stato tavolarmente annotato a peso della p.ed.
810 sub G.N. 4334/1 d.d. 31.10.2000.
In seguito, sulla base della concessione n. 27 d.d.
30.01.2001 e successive varianti, la proprietaria ha realizzato il progetto edilizio ad eccezione del sottotetto che ha lasciato allo stato grezzo non trasformando in abitativa la volumetria ivi esistente.
Con rogito d.d. 05.08.2015 ha Parte_1
acquistato la proprietà dell'unità abitativa ubicata nel sottotetto ed ancora allo stato grezzo, tavolarmente contraddistinta come p.m. 2 della p.ed. 810, ed ha provveduto a ristrutturarla sulla base della concessione edilizia n. 35 d.d. 02.02.2016 e successiva variante n. 123 d.d. 24.04.2019, rilasciate dal
Comune di Merano.
Con donazione d.d. 22.09.2016 Persona_2
e genitori di , hanno trasferito Persona_3 Parte_1
alla figlia 2/3 della piena proprietà ed 1/3 della nuda proprietà
della in via Roma a Merano, Controparte_6
tavolarmente contraddistinta come p.ed. 193/1 in P.T. 3779/II
C.C. Maia, edificio che comprende ben sette unità abitative.
In data 04.06.2019 con il coniuge Parte_1
6 ha trasferito la residenza anagrafica Parte_2
nell'abitazione p.m. 2 della p.ed. 810.
In data 30.12.2020 ha donato al Parte_1
coniuge la nuda proprietà della p.m. 2 della Parte_2
p.ed. 810 trattenendo per sé il diritto di abitazione.
Con verbale n. 50.2 d.d. 16.03.2022 l' Controparte_1
ha contestato ai coniugi
[...] Parte_4
la violazione dell'art. 79 l. urb. per avere occupato CP_7
l'alloggio convenzionato p.m. 2 p.ed. 810 in assenza dei requisiti di legge.
Tanto VE ha sostenuto sul rilievo che , Parte_1
il 04.06.2019, quando ha trasferito la propria residenza nell'alloggio convenzionato p.m. 2 p.ed. 810, era già proprietaria di sette appartamenti nella a Controparte_6
Merano gravati del diritto di usufrutto per la sola quota di 1/3.
In data 18.05.2022 il Comune di Merano ha rilasciato il nulla osta alla cancellazione del vincolo annotato ai sensi dell'art. 79 della l. urb. prov. a peso della p.m. 2 della p.ed. 810.
In data 14.09.2022 VE ha emesso ordinanza con la quale ha confermato la contestata violazione dell'art. 79 l. urb.
prov. e sanzionato i coniugi ingiungendo Parte_4
loro il pagamento della somma di € 45.000,00.
2. Con ricorso d.d. 14.10.2022 gli ingiunti hanno opposto davanti al Tribunale di Bolzano l'ordinanza-ingiunzione,
chiedendone in principalità l'annullamento e, in subordine, la
7 riduzione della sanzione inflitta.
Per quel che ancora è d'interesse nel presente giudizio d'appello rilevano i primi tre motivi di opposizione formulati in primo grado dagli opponenti.
3. Il primo motivo di opposizione è rubricato “Il vincolo ex
art. 79 L.U.P è venuto meno con efficacia ex tunc in seguito
all'emissione del nulla osta da parte del . CP_8
La censura ripropone nella loro sostanza alcuni rilievi che sono contenuti nel menzionato nulla osta d.d. 18.05.2022 con il quale il Comune di Merano ha assentito alla cancellazione dell'annotazione tavolare (G.N. 4334/1 d.d. 31.10.2000)
dell'atto di convenzionamento ai sensi dell'art. 79 l. urb. prov.
della p.m. 2 della p.ed. 810.
Nel richiamato provvedimento è in sintesi sostenuta la seguente tesi.
Con riguardo al sottotetto dell' il Controparte_5
cambiamento di destinazione d'uso da ricettivo ad abitativo convenzionato, non era avvenuto sulla base della concessione edilizia n. 27 d.d. 30.01.2001 rilasciata all'originaria proprietaria del fabbricato alberghiero dal momento che questa porzione dell'immobile non era stata, in realtà, trasformata ma era rimasta allo stato grezzo.
Il sottotetto, rimasto appunto invariato, è stato destinato ad abitazione da quando, dopo averlo Parte_1
acquistato, l'ha ristrutturato sulla base della concessione
8 edilizia n. 35 d.d. 02.02.2016 e successiva variante n. 123 d.d.
24.04.2019.
Nel 2016, quando è dunque avvenuto l'effettivo cambiamento di destinazione del sottotetto p.m. 2 della p.ed.
810, il testo dell'art. 29 l. urb. prov., come modificato dalla l.
prov. n. 10/2013, prevedeva la possibilità di modificare la destinazione di un edificio o parte di esso da ricettiva ad abitativa a condizione che “almeno il 60 per cento della cubatura
trasformata ven(isse) utilizzata per abitazioni convenzionate ai
sensi dell'art. 79, salvo le eccezioni di cui all'art. 27, comma 3”.
Alla lettera c), il citato comma 3 dell'art. 27 escludeva poi il ridetto obbligo di convenzionare il 60 per cento della cubatura trasformata “se la nuova cubatura realizzabile sul singolo lotto
continuo o comparto edificatorio risult(asse) inferiore al 30 per
cento della cubatura esistente”.
Muovendo dall'assunto che con la ristrutturazione ed il cambiamento di destinazione dell' non fosse Controparte_5
mai stata realizzata alcuna nuova ed ulteriore cubatura abitativa rispetto a quella ricettiva preesistente - prosegue il cit.
provvedimento di nulla osta - doveva concludersi che il rilascio della concessione edilizia n. 35 d.d. 02.02.2016 per la ristrutturazione del sottotetto non avrebbe mai dovuto essere subordinato all'atto di convenzionamento della p.m. 2 della p.ed. 810, proprio perché l'art. 29 nella versione applicabile nel
9 d'uso al convenzionamento dell'intera cubatura del fabbricato alberghiero.
Ed infatti, in base al testo dell'art. 29 l. urb. prov. vigente nel 2016, l'obbligo di convenzionamento era appunto previsto solo per il 60 per cento della volumetria dell'immobile, la destinazione del quale fosse appunto variata da ricettiva ad abitativa.
Non soggiaceva, pertanto, all'assunzione dell'obbligo di convenzionamento il rilascio del titolo edilizio per la ristrutturazione del sottotetto p.m. 2 della p.ed. 810 avvenuta nel 2016, quando ormai più del 60 per cento del fabbricato alberghiero era già stato destinato ad alloggi non di lusso,
convenzionati.
Sulla scorta di queste considerazioni, come detto,
contenute nel nulla osta emesso il 18.05.2022 dal Comune di
Merano, ad avviso degli opponenti, doveva concludersi che la p.m. 2 della p.ed. 810 non era mai stata legittimamente convenzionata e, dunque, gravata dal conseguente vincolo,
sicché non poteva nemmeno astrattamente configurarsi una violazione dell'obbligo stabilito dall'art. 79 l. urb. prov..
4. Il secondo motivo di opposizione è rubricato “I ricorrenti
sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 79 L.U.P.”
Gli opponenti contestano l'interpretazione dell'art. 79 l.
Contr urb. prov. addotta da a giustificazione della riscontrata trasgressione.
10 La controversa disposizione normativa prevede testualmente: “Il vincolo di cui al comma 1 deve garantire per 20
anni l'occupazione effettiva dell'abitazione a scopo abitativo
primario da parte di famiglie aventi al momento del rilascio della
concessione edilizia la residenza anagrafica in un comune della
provincia, i cui componenti non siano proprietari di un'abitazione
adeguata al fabbisogno della famiglia stessa in località
facilmente raggiungibile dal posto di lavoro”.
Ad avviso degli opponenti, i presupposti normativi per l'osservanza delle prescrizioni derivanti dal vincolo, vale a dire la residenza in un comune della provincia di Bolzano e l'indisponibilità di un alternativo alloggio adeguato al fabbisogno familiare, devono ricorrere congiuntamente soltanto al momento del rilascio del titolo edilizio, sulla base del quale vengono realizzate le abitazioni non di lusso, convenzionate.
Il successivo acquisto, per via ereditaria ovvero, come nella specie, per atto di liberalità, di un alloggio alternativo durante il ventennale permanere del convenzionamento costituito ai sensi dell'art. 79 l. urb. prov. non potrebbe integrare una sanzionabile violazione del vincolo.
Diversamente opinando verrebbe irragionevolmente limitato l'accesso alla proprietà privata da parte di coloro i quali hanno acquistato un alloggio convenzionato.
Proseguono gli opponenti, altresì, osservando che non potevano soddisfare il fabbisogno abitativo familiare i sette
11 alloggi della Villa Tierburg, di provenienza donativa.
Il diritto di usufrutto riservato ai donanti sulla quota indivisa di 1/3 di ciascuno dei singoli alloggi impediva alla donataria l'uso abitativo anche di una sola Parte_1
delle sette unità della villa e ciò per la necessità di garantire, sia pure pro quota, agli usufruttuari il reddito locativo di tutti gli appartamenti compresi nella villa.
5. Il terzo motivo di opposizione è rubricato “Il dott.
era ed è in possesso dei requisiti ex art. 79 L.U.P.”. Pt_2
Gli opponenti muovono dalla considerazione che il testo dell'art. 79 cit., vigente al momento del convenzionamento, non chiariva se soltanto uno oppure congiuntamente entrambi i coniugi che occupavano l'alloggio convenzionato dovessero essere in possesso dei requisiti necessari a soddisfare le prescrizioni derivanti dal vincolo.
Proseguono sostenendo che la prospettata incertezza dev'essere risolta alla luce della l. prov. 31 marzo 2003 n. 5 che al comma 3 dell'art. 79 ha inserito il seguente inciso: “Se
l'abitazione viene acquistata o presa in affitto da due coniugi
viventi in regime di comunione legale, è sufficiente che uno di essi
sia in possesso dei requisiti”.
A prescindere dal regime patrimoniale della separazione dei beni, per il quale avevano nella specie optato i coniugi,
per tutto il ventennio dalla costituzione del Parte_2
vincolo aveva soddisfatto entrambi i requisiti previsti dall'art. 79
12 l. urb. prov., il che doveva indurre a negare la consumazione della violazione.
6. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti l'adito
Tribunale di Bolzano, con sentenza n. 431 d.d. 01.06.2023, ha integralmente disatteso l'opposizione gravando gli opponenti delle spese del grado.
7. Con ricorso d.d. 29.11.2023 gli opponenti soccombenti hanno gravato la predetta pronuncia formulando quattro motivi d'impugnazione.
Si è costituita l'appellata Controparte_1
resistendo all'appello avversario.
La causa è stata decisa come da dispositivo letto all'udienza di discussione del 07.05.2025.
8. Il primo motivo d'impugnazione è rubricato “Eccesso di
potere per illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa
nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 97 (rectius 79,
n.d.e.) L.U.P. (pag. 9 sentenza 1° grado)”.
La doglianza investe la decisione del Tribunale nella parte in cui ha disatteso le argomentazioni svolte nel nulla osta che il
Comune di Merano ha emesso il 18.05.2022 per consentire la cancellazione dell'annotazione tavolare del vincolo ex art. 79 l.
urb. prov. a peso della p.m. 2 della p.d. 810.
Il Tribunale ha ricusato tali argomentazioni affermando che non un mero nulla osta, bensì un provvedimento di annullamento emesso dall'amministrazione comunale in via di
13 autotutela avrebbe potuto comportare la caducazione ex tunc
del vincolo, vale a dire la sua rimozione con efficacia retroattiva sino dal momento della sua costituzione avvenuta con l'atto di convenzionamento d.d. 09.10.2000.
In mancanza di un siffatto provvedimento retrospettivamente ablatorio non poteva ritenersi irrilevante,
agli effetti sanzionatori, l'accertata inosservanza delle prescrizioni derivate dal convenzionamento tavolarmente annotato.
Dopo aver nuovamente ripercorso i rilievi che sostanziavano la motivazione del nulla osta emesso il
18.05.2022 dal Comune di Merano, gli appellanti hanno rimarcato in particolare il seguente inciso contenuto nel provvedimento comunale, dal Tribunale, a loro avviso,
erroneamente trascurato: “accertato quindi che il rilascio della
concessione edilizia n. 35/2016 non era soggetta all'obbligo di
convenzionamento di cui all'art. 29, co. 1, lett. a), e che il vincolo
annotato sub G.N. 4334/00 in data 31.10.2000 risulta di
conseguenza non dovuto sulla p.m. 2”.
Muovendo da questa osservazione gli appellanti oppongono alla decisione impugnata la seguente critica:
“Sebbene il provvedimento non si presenta nella Vece (rectius,
veste, n.d.e.) formale di un atto di annullamento, pare comunque
del tutto fuorviante e sintomatico di un grave eccesso di potere
che l'VE, per l'asserita violazione di un vincolo dichiarato mai
14 dovuto e quindi cancellato, emetta un'ordinanza ingiunzione per
€ 45.000,00 nei confronti degli appellanti” (così testualmente a p. 9 del ricorso in appello d.d. 29.11.2023).
9. Il motivo va disatteso per le seguenti considerazioni.
10. Anzitutto occorre rammentare che nell'ambito dei giudizi, come quello di specie, di opposizione a sanzione amministrativa, non venendo in considerazione un uso del potere discrezionale della p.a., non è deducibile il vizio dell'eccesso di potere, dovendosi unicamente valutare se la norma precettiva sia stata o meno rispettata.
Deriva che l'unico vizio prospettabile nel giudizio di opposizione alle ordinanze-ingiunzione è solo quello di violazione di legge.
Si trascrivono di seguito i seguenti testi tratti rispettivamente dalla motivazione di C. s.u. n. 890/1994 e C.
s.u. n. 20933/2009.
“L'amministrazione che procede alla irrogazione di sanzioni
amministrative punitive non esercita un potere amministrativo in
senso proprio e con effetti costitutivi, ma adempie semplicemente
al dovere istituzionale di provvedere alla riscossione di un credito
già sorto per effetto della violazione, mediante la formazione -
all'esito di un procedimento amministrativo di natura dichiarativa
ed inteso a rendere liquido ed esigibile il credito stesso - di un
titolo esecutivo stragiudiziale rappresentato dall'ordinanza-
ingiunzione, quale manifestazione di autotutela meramente
15 esecutiva (Cass. 4975/90, 5507/91, 105/92)”.
“Non sono deducibili i vizi ordinari, in particolare l'eccesso
di potere, ma si chiede al giudice di valutare soltanto se la norma
precettiva è stata rispettata, ossia il vizio sarà solo quello di
violazione di legge”.
11. Deriva nella specie quanto segue.
Gli appellanti nel presente grado d'appello deducono espressamente che è viziata da eccesso di potere l'opposta ordinanza-ingiunzione perché VE avrebbe assunto la determinazione sanzionatoria nei loro confronti ponendosi in posizione di inconciliabile contraddizione con il Comune di
Merano, il quale, in veste di sostanziale titolare del credito sorto per effetto dell'asserita violazione del vincolo ex art. 79 l. urb.
prov., con il menzionato nulla osta d.d. 18.05.2022, aveva in realtà disconosciuto l'esistenza di tale vincolo e con ciò negato che vi fosse una violazione sanzionabile.
Tanto chiarito, vale anzitutto osservare che il vizio di eccesso di potere, nella specie prospettato sotto il profilo della contraddittorietà dell'azione amministrativa, proprio perché, per le spiegate ragioni, è estraneo ai provvedimenti di autotutela esecutiva, è altresì inconferente rispetto al giudizio di opposizione alle ordinanze ingiunzioni.
In secondo luogo, sotto il profilo processuale, con la deduzione del vizio di eccesso di potere gli opponenti, odierni appellanti, muovono inammissibilmente contro l'ordinanza
16 ingiunzione una censura nuova e diversa rispetto a quelle da loro dedotte con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con ciò prospettando una nuova causa petendi a sostegno della loro domanda di accertamento negativo della pretesa sanzionatoria contro di loro fatta valere (cfr. C. n.
18158/2020: “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza
ingiunzione di pagamento di una somma a titolo
di sanzione amministrativa, regolato dagli artt. 22 e ss. della l. n.
689 del 1981, è inammissibile la memoria suppletiva - o altro
atto comunque denominato - con la quale il ricorrente integri
i motivi di annullamento originariamente svolti nel ricorso
introduttivo o deduca, per la prima volta, motivi dei quali il ricorso
era del tutto privo, in quanto il modello procedimentale introdotto
dalla citata l. n. 689 - che rappresenta una delle rare eccezioni ai
principi cardine posti dagli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del
contenzioso amministrativo, mutuando dal
processo amministrativo la natura impugnatoria su ricorso ed
annullatoria di un atto amministrativo - presuppone che tutte le
ragioni poste a base dell'istanza demolitoria dell'atto ("causae
petendi") siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza
possibilità di integrare, in corso di causa, i motivi originariamente
addotti”).
Deriva che il mutamento, in grado di appello, della ragione addotta a sostegno delle indicate ragioni d'illegittimità
dell'ordinanza configura una modificazione della causa petendi
17 e, quindi, dell'originaria domanda, soggetta alla preclusione di cui all'art. 437, 2 comma, risp. art. 345, 1 comma c.p.c.
12. Oltre che inammissibile la censura prospettata con il primo motivo d'impugnazione è comunque infondata.
Ciò anche volendo ritenere che con essa gli appellanti abbiano inteso invero criticare la sentenza laddove ha affermato che la p.m. 2 della p.ed. 810 era soggetta al regime dell'edilizia convenzionata di cui all'art. 79 l. urb. prov. già per effetto dell'atto di convenzionamento d.d. 09.10.2000, antecedente alla concessione edilizia n. 27 d.d. 30.01.2001, in forza della quale l'allora proprietaria dell' ha trasformato il Controparte_5
fabbricato alberghiero in edificio abitativo.
13. All'epoca del rilascio della menzionata concessione edilizia n. 27 d.d. 30.01.2001, l'art. 29 l. urb. prov., in caso di modificazione d'uso da ricettivo ad abitativo di un edificio,
prevedeva l'assoggettamento al regime dell'edilizia convenzionata ex art. 79 l. urb. prov. dell'intera cubatura del preesistente fabbricato alberghiero.
“Al fine di salvaguardare la ricettività turistica del territorio
provinciale gli edifici sede di esercizi ricettivi esistenti non
possono essere destinati ad uso diverso. Il divieto di
cambiamento della destinazione d'uso non opera qualora la
cubatura dell'edificio venga trasformata in alloggi convenzionati
ai sensi dell'art. 79 …”.
In seguito alla novella apportata dalla l. prov. n. 10 del 19
18 luglio 2013, in caso di variazione della destinazione d'uso l'obbligo del convenzionamento è stato contenuto nei limiti del
60% del volume preesistente.
“Nei seguenti casi è possibile derogare al divieto di
modificare la destinazione d'uso: a) edifici o parti di essi esistenti
in una zona residenziale e che non sono stati ampliati in
applicazione delle relative disposizioni possono essere
trasformati interamente o parzialmente, purché almeno il 60 per
cento della cubatura trasformata venga utilizzata per abitazioni
convenzionate ai sensi dell'art. 79, salvo le eccezioni di cui
all'art. 27, comma 3”.
Sub all. n. 31 e n. 32 gli stessi appellanti hanno prodotto i testi delle due disposizioni normative succedutesi nel tempo.
Sempre all'epoca del rilascio della menzionata prima concessione edilizia n. 27 d.d. 30.01.2001, l'art. 79, comma 4, l.
urb. prov. prevedeva l'annotazione nel libro fondiario, in base a convenzione o ad atto unilaterale d'obbligo, del vincolo ventennale di locare o alienare l'abitazione soltanto a persone in possesso dei requisiti di legge.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che una corretta ricostruzione sistematica della disciplina dello ius aedificandi
assoggettato a vincolo di convenzionamento, qualificabile come ipotesi di vera e propria limitazione legale del diritto di proprietà, conduce alla conclusione del condizionamento della stessa concessione edilizia all'assunzione dell'obbligo di
19 convenzionamento, assurgente a coelemento del provvedimento amministrativo (cfr. in motivazione Cons.St. n. 4335/2014).
Coerentemente con le disposizioni contenute nell'art. 79 l.
urb. prov. l'atto unilaterale d'obbligo d.d. 07.09.2000
sottoscritto dall'allora proprietaria del fabbricato alberghiero prevedeva testualmente: “Ai sensi delle disposizioni menzionate
l'edificio viene trasformato in abitazioni convenzionate per le
quali sono da osservare i vincoli di cui all'art. 79 della legge
urbanistica provinciale. La cubatura dell'edificio deve perciò
essere destinata alla costruzione di abitazioni non aventi
caratteristiche di lusso e per le quali sono da osservare i vincoli
dell'art. 79 della legge urbanistica provinciale. La metà di tali
abitazioni deve avere una superficie utile non inferiore a 65 m2”
(all. n. 9 degli appellanti).
Da quanto sopra deriva che, per effetto del menzionato atto unilaterale d'obbligo emesso ai sensi del cit. art. 79,
tavolarmente annotato, e del titolo edilizio con il quale il
Comune di Merano ha assentito alla trasformazione dell' CP_5
in edificio residenziale, tutta la cubatura edificabile
[...]
inerente al fabbricato alberghiero è stata assoggettata al regime dell'edilizia convenzionata di cui all'art. 79 l. urb. prov..
Diversamente non avrebbe potuto essere assentito l'esercizio dello ius aedificandi volto a conseguire la variazione dell'edificio da struttura ricettiva ad immobile abitativo.
Ai fini della persistenza del vincolo sull'intero fabbricato
20 del tutto irrilevante è poi il fatto che il sottotetto sia rimasto allo stato grezzo sino al 2016, quando è stato ristrutturato da
. Parte_1
Certo la mancata riqualificazione abitativa del sottotetto prima del 2016 non può avere comportato il ripristino dell'originaria destinazione d'uso ricettivo della porzione d'immobile rimasta incompleta.
Deriva che l'intervento edilizio condotto da Parte_1
ed assentito dal Comune di Merano con la concessione
[...]
edilizia n. 35 d.d. 02.02.2016 e successiva variante n. 123 d.d.
24.04.2019 non si pone come modificazione della destinazione d'uso da ricettivo ad abitativo del sottotetto p.m. 2 della p.ed.
810, dal momento che tale variazione era già stata accordata in forza del menzionato atto unilaterale d'obbligo d.d. 07.09.2000,
in base al quale il Comune di Merano ha rilasciato il titolo edilizio n. 27 d.d. 30.01.2001.
L'intervento edilizio concessionato nel 2016 ha, dunque,
riguardato la porzione di un immobile la cui destinazione era già abitativa e soggetta al regime dell'edilizia convenzionata ex art. 79 l. urb. prov..
Queste conclusioni trovano riscontro nel testo della concessione edilizia n. 35 d.d. 02.02.2016 rilasciata a Parte_1
(all. n. 15 degli appellanti).
[...]
Questa menziona tutti i titoli edilizi in precedenza rilasciati dal Comune di Merano con riguardo al fabbricato
21 alberghiero trasformato in abitativo (p.ed. 810), compresa dunque la concessione n. 27 d.d. 30.01.2001, e stabilisce che
“le prescrizioni di cui alle concessioni edilizie già rilasciate
rimangono in vigore e devono essere scrupolosamente rispettate”.
Poiché, come detto, della concessione n. 27 d.d.
30.01.2001 deve considerarsi coelemento essenziale l'atto di convenzionamento d.d. 07.09.2000, è confermato che l'intervento edilizio assentito con la concessione n. 35 d.d.
02.02.2016 ha riguardato un edificio che per intero era già
stato destinato ad uso abitativo convenzionato con i conseguenti obblighi alla cui violazione seguono gli effetti sanzionatori che nella specie hanno attinto gli opponenti/appellanti.
14. Il secondo motivo d'impugnazione è rubricato
“Violazione e falsa applicazione dell'art. 79 L.U.P. I ricorrenti
sono in possesso dei requisiti ivi previsti (pagg.
6-8 sent. 1°
grado)”.
La censura investe la sentenza gravata laddove afferma che, per effetto dell'acquisto in via donativa della proprietà dei sette appartamenti della Villa Tierburg a Merano, gravati per la sola quota di 1/3 dal diritto di usufrutto in favore dei suoi genitori, la donataria avrebbe violato la Parte_1
prescrizione dell'art. 79 l. urb. prov. che, per tutta la durata ventennale del vincolo, vieta al proprietario dell'alloggio convenzionato di possedere un'altra abitazione in località
22 facilmente raggiungibile dal posto di lavoro, idonea a soddisfare il suo fabbisogno abitativo familiare.
In particolare gli appellanti censurano l'affermazione del
Tribunale secondo il quale il particolare assetto proprietario della Villa Tierburg “non fa necessariamente venire meno la sua
potenziale diponibilità abitativa corrispondente al titolo,
dovendosi il godimento del bene conformarsi alle rispettive quote;
che una tale soluzione non sia, soggettivamente, la condizione
abitativa in astratto ideale non ha alcuna incidenza sul concreto
parametro normativo di “abitazione adeguata al fabbisogno della
famiglia”, per il quale trova unicamente applicazione un
accertamento oggettivo sulle dimensioni dell'abitazione rispetto al
numero dei suoi occupanti”.
Essi oppongono la considerazione, già dedotta in primo grado, e cioè che il diritto di usufrutto riservatosi dai donanti sulla quota indivisa di 1/3 dell'intero compendio immobiliare ne limitava la disponibilità da parte dalla donataria e ciò nel senso che questa era obbligata a concedere a terzi in locazione tutte le unità abitative per poter corrispondere agli usufruttuari la quota loro spettante sul reddito locativo di ciascun alloggio (“Per
garantire una rendita ai genitori usufruttuari, entrambi in
pensione, tutti gli appartamenti nella Villa Tierburg sono
regolarmente locati (all. A. 23 e all. 36 VE)”; così Pt_2
testualmente a p. 13 del ricorso in appello d.d. 29.11.2023).
15. La censura va disattesa per le seguenti
23 considerazioni.
Anzitutto, nella specie dirimente è il rilievo che la piena proprietà dei sette appartamenti nella Villa Tierburg, gravati di usufrutto per la quota di 1/3, è pervenuta in via donativa il
22.09.2016, quando cioè la donataria dal Parte_1
05.08.2015 era già proprietaria dell'alloggio convenzionato p.m.
2 della p.ed 810.
Avendo acquistato in via negoziale la proprietà della Villa
Tierburg, la donataria era pienamente consapevole che accettando la liberalità si sarebbe posta nella condizione di non poter osservare il vincolo derivante dal convenzionamento della p.m. 2 della p.ed. 810.
Per non incorrere nella trasgressione senza dover rinunciare alla liberalità la donataria avrebbe, quindi, potuto decidere, alternativamente, o di trasferire (a titolo oneroso) il diritto di proprietà, parzialmente gravato da usufrutto,
acquistato in via donativa sulla Villa Tierburg, ovvero alienare o locare l'alloggio convenzionato p.m. 2 della p.ed. 810 a terzi in grado di soddisfare le prescrizioni stabilite dall'art. 79 l. urb.
prov..
Oltre a questa considerazione, vale anche osservare come gli opponenti/appellanti non abbiano affatto dimostrato che non potesse assolvere l'obbligo di Parte_1
corrispondere agli usufruttuari il valore locativo di 1/3 della
Villa Tierburg senza destinare al soddisfacimento del fabbisogno
24 abitativo proprio e della propria famiglia, costituita oltre che da lei stessa dal solo coniuge nemmeno uno dei Parte_2
sette appartamenti compresi nella villa e ciò anche a voler considerare l'onere imposto dai donanti di concedere in comodato alla sorella della donataria una delle unità abitative.
Dunque, proprio tenuto conto della particolarità della fattispecie oggetto di giudizio e cioè delle dimensioni del compendio immobiliare, costituito da ben sette appartamenti,
acquistati in via donativa da , dell'usufrutto Parte_1
riservatosi dai donanti, che gravava la villa per la quota di solo
1/3, e dell'onere posto a carico della donataria con riguardo ad un'unica unità abitativa, deve valere la presunzione, non superata dalla prova contraria, peraltro, nemmeno offerta dagli opponenti/appellanti, che questi avessero la disponibilità di un'idonea soluzione abitativa alternativa rispetto all'alloggio convenzionato.
Deve con ciò confermarsi l'illegittima occupazione loro contestata.
16. Il terzo motivo d'impugnazione è rubricato “Violazione
e falsa applicazione dell'art. 79 L.U.P. Il dott. possiede Pt_2
i requisiti ex art. 79 L.U.P. (pagg.
6-8 sent. 1° grado”.
La censura investe la sentenza gravata laddove ha disatteso l'interpretazione proposta dagli opponenti/appellanti del comma 3 dell'art. 79 l. urb. prov., nella versione vigente al momento del convenzionamento d.d. 07.09.2000 della p.ed.
25 810, che testualmente prevedeva: “Il vincolo di cui al comma 1
deve garantire per 20 anni l'occupazione effettiva dell'abitazione
a scopo abitativo primario da parte di famiglie aventi al momento
del rilascio della concessione edilizia la residenza anagrafica in
un comune della provincia, i cui componenti non siano proprietari
di un'abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia stessa
raggiungibile dal posto di lavoro”.
Secondo gli opponenti/appellanti la citata disposizione normativa andrebbe interpretata alla luce della novellazione apportata dalla l. prov. n. 5/2003, la quale al comma 1 dell'art. 79 l. urb. prov. ha introdotto il seguente inciso: “Se l'abitazione
viene acquistata o presa in affitto da due coniugi viventi in
regime di comunione legale, è sufficiente che uno di essi sia in
possesso dei requisiti”.
Il Tribunale ha negato la concludenza dell'argomentazione svolta dagli opponenti sul rilievo che i coniugi nella specie avevano optato per il regime di Parte_4
separazione dei beni, il che era già sufficiente ad escludere la possibilità di applicare al caso di specie il 3 comma dell'art. 79
l. urb. prov., vigente al momento del convenzionamento della p.ed. 810 comma, secondo l'interpretazione da loro prospettata alla luce del novellato comma 1 dell'art. 79 cit..
Gli opponenti, odierni appellanti, contrastano la motivazione addotta dal Tribunale affermando semplicemente:
“si ribadisce in questa sede che l'ordinanza-ingiunzione va
26 annullata in base alla sopra proposta interpretazione dell'art. 79
co. 3 previgente” (così testualmente a p. 15 del ricorso in appello d.d. 29.11.2023).
18. Il motivo è inammissibile perché del tutto aspecifico.
Esso non si confronta minimamente con l'argomentazione addotta dal Tribunale a sostegno della statuizione assunta sul punto controverso.
In nessun modo è, infatti spiegato, perché la norma previgente, nell'inconcessa ipotesi che sia interpretabile alla luce di quella successiva, dovrebbe applicarsi alla presente fattispecie tenuto conto che i coniugi , ai Parte_4
quali è contestata l'illegittima occupazione dell'alloggio convenzionato, non hanno optato per il regime della comunione legale dei beni.
19. Oltre a quanto osservato dal Tribunale vale a disattendere la doglianza degli opponenti/appellanti anche la seguente considerazione.
Nella specie le prescrizioni, la violazione delle quali è
contestata agli opponenti/appellanti, non discendono direttamente dall'art. 79 l. urb. prov., bensì trovano la loro fonte nell'atto di convenzionamento che, sulla base della cit.
disposizione normativa, l'allora proprietaria dell' CP_5
(p.ed. 810) ha sottoscritto.
[...]
Precisamente, nell'atto di convenzionamento d.d.
07.09.2000 (all. n. 9 degli appellanti) l'allora proprietaria ha
27 espressamente assunto i seguenti impegni per sé e per i propri aventi causa.
“
1. Per le abitazioni elencate in premessa vengono assunti
per la durata di 20 anni i vincoli di cui all'art. 79 della legge
urbanistica provinciale.
2. Le abitazioni verranno locate o alienate a famiglie aventi
al momento del rilascio della concessione edilizia la residenza
anagrafica in un comune della provincia ed i cui componenti non
siano proprietari di un alloggio sito in località facilmente
raggiungibile dal posto di lavoro ed adeguato al fabbisogno della
famiglia.
3. Viene garantita l'occupazione effettiva delle abitazioni
per la durata di 20 (venti) anni per il fabbisogno abitativo
primario da parte di famiglie, le quali siano in possesso dei
requisiti di cui al comma 2”.
È di tutta evidenza, pertanto, che le obbligazioni, della cui violazione qui si tratta, non dipendono dall'interpretazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 79 della l. urb. prov.
vigente all'epoca del convenzionamento.
Esse dipendono piuttosto dal tenore dello stesso atto di convenzionamento nei termini in cui l'ha accettato l'allora proprietaria dell' (p.ed. 810). Controparte_5
Trattandosi all'evidenza di un atto negoziale la relativa interpretazione non potrà che soggiacere all'applicazione dei criteri ermeneutici stabili dagli artt. 1362 e ss. c.c., senza che
28 alcun rilievo possano avere le modificazioni nel tempo apportate dal legislatore provinciale alla formulazione delle varie disposizioni normative contenute nell'art. 79 l. urb. prov..
Tanto chiarito, vale osservare come il testo dell'atto unilaterale d'obbligo sia chiarissimo nel definire l'impegno assunto dalla proprietaria per sé e per i propri aventi causa.
Questa ha, cioè, garantito che per vent'anni le famiglie che avrebbero occupato gli alloggi convenzionati sarebbero state in possesso dei precisati requisiti, vale a dire la residenza in un comune della provincia e l'indisponibilità di un alternativo alloggio sito in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro ed adeguato al fabbisogno abitativo della famiglia.
Nessun rilievo, alla luce del contenuto dell'atto negoziale,
assume la valutazione disgiunta della posizione dei singoli coniugi e tanto meno il regime di comunione o separazione dei beni per il quale essi abbiano optato.
20. Il quarto motivo d'impugnazione è rubricato
“Violazione e falsa applicazione dell'art. 79 L.U.P.. I requisiti
devono sussistere al momento del rilascio della concessione
edilizia (pag. 5 sent. 1° grado)”.
Con questo mezzo gli appellanti si dolgono perché il
Tribunale ha disatteso la tesi da loro sostenuta secondo la quale deve ricorrere soltanto al momento dell'emissione del titolo edilizio ma non per l'intero ventennio il doppio requisito previsto dall'art. 79 l. urb. prov. della residenza in provincia e
29 dell'indisponibilità di un alternativo alloggio idoneo al fabbisogno abitativo familiare.
Diversamente proseguono gli appellanti sarebbe precluso ai proprietari di un alloggio convenzionato, per tutta la durata degli obblighi costituiti con l'atto di convenzionamento,
l'accesso, persino in via ereditaria, alla proprietà immobiliare.
21. La doglianza è destituita di fondamento per le ragioni già esposte al punto 15 della presente motivazione che qui vanno ribadite.
Nella specie ha acquistato in via Parte_1
contrattuale la proprietà dei sette appartamenti della Villa
Tierburg quando era già proprietaria anche dell'alloggio convenzionato p.m. 2 della p.ed. 810, nella piena consapevolezza, pertanto, che così facendo si sarebbe posta nella condizione di non poter osservare le prescrizioni derivanti dal convenzionamento.
Oltre a questo rilievo vale anche confermare l'osservazione che l'art. 79 l. urb. prov. consente a chi acquista ulteriori immobili, di evitare la violazione dei vincoli inerenti al convenzionamento alienando o concedendo in locazione l'alloggio vincolato, di cui sia proprietario, a chi soddisfi i presupposti prescritti.
22. I motivi d'impugnazione prospettati dagli appellanti non conducono alla riforma della sentenza gravata.
In quanto soccombenti essi vanno, perciò, gravati delle
30 spese anche del presente grado di giudizio.
Esse sono liquidate avuto riguardo ad un valore di causa di € 45.000,00 secondo i parametri tabellari medi ritenuti nella specie congrui.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_2 Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. Controparte_1
431/2023 dell'01.06.2023 del Tribunale di Bolzano, così
provvede:
1. disattende l'appello;
2. condanna e a rifondere ad Parte_2 Parte_1
le spese del presente Controparte_1
grado di giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di €
7.987,90, oltre agli oneri sociali riflessi del 23,84%;
3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti e , ai Parte_2 Parte_1
sensi del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
31 Così deciso in Bolzano, lì 07.05.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
Il Funzionario Giudiziario
32 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2016 non subordinava più la variazione della destinazione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere Oggetto:
opposizione ha pronunciato la seguente a ordinanza- ingiunzione SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 188/2023 R.G.
promossa
da
, c.f. , nata il Parte_1 CodiceFiscale_1
13.06.1963 a Bolzano (BZ), e , c.f. Parte_2 [...]
, nato il [...] a [...], entrambi C.F._2
residenti in [...], rappresentati e difesi giusta delega in calce al ricorso per opposizione a ordinanza-ingiunzione del 14.10.2022 dagli avv.ti Stefan Thurin
e Thomas Menegotto del foro di Bolzano, elettivamente domiciliati nel loro studio legale in 39012 Merano (BZ), Via G.
Galilei 50
- appellanti -
1 contro
, p.i. in Controparte_1 P.IVA_1
persona della Direttrice pro tempore, dott.ssa , con CP_2
sede in 39100 Bolzano (BZ), Via Canonico Michael Gamper 1,
rappresentata e difesa nel presente procedimento giusta delega conferita, da considerarsi apposta in calce al presente atto,
dagli avvocati Alexandra Roilo, Laura Fadanelli e Gianluigi
Tebano, tutti del foro di Bolzano, ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura della Provincia in 39100 Bolzano (BZ),
Piazza Silvius Magnago 1
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bolzano n. 431/2023 di data 01.06.2023 - 01.06.2023 -
opposizione a ordinanza-ingiunzione
Causa decisa all'udienza del 07.05.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di
Bolzano:
I. Nel merito: In accoglimento totale del ricorso, annullare l'ordinanza-ingiunzione n. 22 dd. 14.09.2022, notificata in pari data;
II. In subordine: Limitare l'entità della sanzione dovuta,
determinandola in una misura pari al minimo edittale;
2 III. In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
dei procuratori di parte appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, per tutte le ragioni sopra esposte respingere l'appello avversario in quanto inammissibile e, comunque, in quanto infondato. In ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari, e il 15% per spese generali su diritti e onorari, oltre agli oneri sociali riflessi nella misura del 23,84% (23,80% 0,04 ). CP_3 CP_4
In via istruttoria:
Si ripropone, se ritenuta necessaria, l'ammissione della prova per testimoni – già richiesta con comparsa di costituzione e risposta di data 30.11.2022 e non ammessa dal Giudice di primo grado (v. ordinanza del 20.01.2023) –, sui capitoli indicati in narrativa contrassegnati con i numeri da 1 a 13 – premessa la locuzione “vero che” ed omessi eventuali giudizi e valutazioni,
modificando eventuali capitoli negativi – nonché sui seguenti capitoli e sulle circostanze avversarie eventualmente ammesse:
22. Vero che l'alloggio per cui è causa (p.ed. 810 pm. 2 Comune
catastale 694 – MAIA) necessitava di apposito convenzionamento al fine del cambiamento della destinazione d'uso richiesto dalla società nell'anno 2000? Si Parte_3
rammostri al teste il doc. 12
23. Vero che le obbligazioni assunte con l'atto unilaterale d'obbligo, sub GN 4334/1, decorrono dal rilascio della licenza
3 d'uso/premesso d'uso/agibilità? Si rammostrino al teste i docc.
10 e 12
24. Vero che a seguito dell'annotazione dell'atto unilaterale d'obbligo, sub GN 4334/1 l'unica licenza d'uso dell'alloggio per cui è causa veniva rilasciata in data 27.05.2019? Si rammostri al teste il doc. 10 e il doc. 37
25. Vero che la concessione edilizia n. 35/2016 del Comune di
Merano faceva espressamente salve le prescrizioni di cui alle concessioni edilizie già rilasciate? Si rammostri al teste il doc.
24
26. Vero che in forza dell'atto unilaterale d'obbligo sub GN
4334/1, l'obbligo di garantire l'occupazione effettiva dell'abitazione convenzionata da parte di famiglie i cui componenti non siano proprietari di alloggi siti in località
facilmente raggiungibile dal posto di lavoro ed adeguato al fabbisogno della famiglia deve essere garantito per l'intera dura del vincolo ventennale? Si rammostrino al teste i docc. 10 e 12
27. Vero che il nulla osta per la cancellazione del vincolo ha efficacia solo per il futuro?
28. Vero che al momento dell'accertata violazione per cui è
causa sull'alloggio (p.ed. 810 pm. 2 Comune catastale 694 –
MAIA) era regolarmente annotato il vincolo ventennale ex art. 79, L.P. n. 13/1997? Si rammostri al teste il doc. 12
Si indicano come testi:
a. dott. Testimone_1
4 b. geom. Karin Plank;
c. arch. . Persona_1
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire e formulare istanze istruttorie nei termini di legge.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. La p.ed. 810 in P.T. 1374 C.C. Maia, originariamente di proprietà di figurava nel piano urbanistico Parte_3
comunale come ed era, dunque, sede di un Controparte_5
esercizio ricettivo ai sensi dell'art. 29 della l. prov. 11 agosto
1997 n. 13 (l. urb. prov.), ubicato in via Cavour nel Comune di
Merano.
Il 05.06.2000 la proprietaria ha chiesto al Comune, in base all'art. 29 cit. ratione temporis in vigore, il rilascio della concessione edilizia per il cambio della destinazione d'uso dell'edificio da ricettivo ad abitativo, la ristrutturazione dell'immobile e la realizzazione di alloggi non aventi le caratteristiche di lusso, convenzionati ai sensi dell'art. 79 l.
urb. prov..
In vista del cambiamento di destinazione, il 09.10.2000,
dunque prima del rilascio della concessione edilizia, la proprietaria dell'immobile ha presentato la dichiarazione di impegno al convenzionamento dell'intero compendio obbligandosi ai sensi dell'art. 79 cit. per la durata di 20 anni a locare ed alienare le progettate unità abitative non lussuose a famiglie aventi al momento del rilascio della concessione edilizia
5 la residenza anagrafica in un comune della provincia di Bolzano
ed i cui componenti non fossero proprietari di altro alloggio sito in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro ed adeguato al fabbisogno della famiglia.
Il vincolo è stato tavolarmente annotato a peso della p.ed.
810 sub G.N. 4334/1 d.d. 31.10.2000.
In seguito, sulla base della concessione n. 27 d.d.
30.01.2001 e successive varianti, la proprietaria ha realizzato il progetto edilizio ad eccezione del sottotetto che ha lasciato allo stato grezzo non trasformando in abitativa la volumetria ivi esistente.
Con rogito d.d. 05.08.2015 ha Parte_1
acquistato la proprietà dell'unità abitativa ubicata nel sottotetto ed ancora allo stato grezzo, tavolarmente contraddistinta come p.m. 2 della p.ed. 810, ed ha provveduto a ristrutturarla sulla base della concessione edilizia n. 35 d.d. 02.02.2016 e successiva variante n. 123 d.d. 24.04.2019, rilasciate dal
Comune di Merano.
Con donazione d.d. 22.09.2016 Persona_2
e genitori di , hanno trasferito Persona_3 Parte_1
alla figlia 2/3 della piena proprietà ed 1/3 della nuda proprietà
della in via Roma a Merano, Controparte_6
tavolarmente contraddistinta come p.ed. 193/1 in P.T. 3779/II
C.C. Maia, edificio che comprende ben sette unità abitative.
In data 04.06.2019 con il coniuge Parte_1
6 ha trasferito la residenza anagrafica Parte_2
nell'abitazione p.m. 2 della p.ed. 810.
In data 30.12.2020 ha donato al Parte_1
coniuge la nuda proprietà della p.m. 2 della Parte_2
p.ed. 810 trattenendo per sé il diritto di abitazione.
Con verbale n. 50.2 d.d. 16.03.2022 l' Controparte_1
ha contestato ai coniugi
[...] Parte_4
la violazione dell'art. 79 l. urb. per avere occupato CP_7
l'alloggio convenzionato p.m. 2 p.ed. 810 in assenza dei requisiti di legge.
Tanto VE ha sostenuto sul rilievo che , Parte_1
il 04.06.2019, quando ha trasferito la propria residenza nell'alloggio convenzionato p.m. 2 p.ed. 810, era già proprietaria di sette appartamenti nella a Controparte_6
Merano gravati del diritto di usufrutto per la sola quota di 1/3.
In data 18.05.2022 il Comune di Merano ha rilasciato il nulla osta alla cancellazione del vincolo annotato ai sensi dell'art. 79 della l. urb. prov. a peso della p.m. 2 della p.ed. 810.
In data 14.09.2022 VE ha emesso ordinanza con la quale ha confermato la contestata violazione dell'art. 79 l. urb.
prov. e sanzionato i coniugi ingiungendo Parte_4
loro il pagamento della somma di € 45.000,00.
2. Con ricorso d.d. 14.10.2022 gli ingiunti hanno opposto davanti al Tribunale di Bolzano l'ordinanza-ingiunzione,
chiedendone in principalità l'annullamento e, in subordine, la
7 riduzione della sanzione inflitta.
Per quel che ancora è d'interesse nel presente giudizio d'appello rilevano i primi tre motivi di opposizione formulati in primo grado dagli opponenti.
3. Il primo motivo di opposizione è rubricato “Il vincolo ex
art. 79 L.U.P è venuto meno con efficacia ex tunc in seguito
all'emissione del nulla osta da parte del . CP_8
La censura ripropone nella loro sostanza alcuni rilievi che sono contenuti nel menzionato nulla osta d.d. 18.05.2022 con il quale il Comune di Merano ha assentito alla cancellazione dell'annotazione tavolare (G.N. 4334/1 d.d. 31.10.2000)
dell'atto di convenzionamento ai sensi dell'art. 79 l. urb. prov.
della p.m. 2 della p.ed. 810.
Nel richiamato provvedimento è in sintesi sostenuta la seguente tesi.
Con riguardo al sottotetto dell' il Controparte_5
cambiamento di destinazione d'uso da ricettivo ad abitativo convenzionato, non era avvenuto sulla base della concessione edilizia n. 27 d.d. 30.01.2001 rilasciata all'originaria proprietaria del fabbricato alberghiero dal momento che questa porzione dell'immobile non era stata, in realtà, trasformata ma era rimasta allo stato grezzo.
Il sottotetto, rimasto appunto invariato, è stato destinato ad abitazione da quando, dopo averlo Parte_1
acquistato, l'ha ristrutturato sulla base della concessione
8 edilizia n. 35 d.d. 02.02.2016 e successiva variante n. 123 d.d.
24.04.2019.
Nel 2016, quando è dunque avvenuto l'effettivo cambiamento di destinazione del sottotetto p.m. 2 della p.ed.
810, il testo dell'art. 29 l. urb. prov., come modificato dalla l.
prov. n. 10/2013, prevedeva la possibilità di modificare la destinazione di un edificio o parte di esso da ricettiva ad abitativa a condizione che “almeno il 60 per cento della cubatura
trasformata ven(isse) utilizzata per abitazioni convenzionate ai
sensi dell'art. 79, salvo le eccezioni di cui all'art. 27, comma 3”.
Alla lettera c), il citato comma 3 dell'art. 27 escludeva poi il ridetto obbligo di convenzionare il 60 per cento della cubatura trasformata “se la nuova cubatura realizzabile sul singolo lotto
continuo o comparto edificatorio risult(asse) inferiore al 30 per
cento della cubatura esistente”.
Muovendo dall'assunto che con la ristrutturazione ed il cambiamento di destinazione dell' non fosse Controparte_5
mai stata realizzata alcuna nuova ed ulteriore cubatura abitativa rispetto a quella ricettiva preesistente - prosegue il cit.
provvedimento di nulla osta - doveva concludersi che il rilascio della concessione edilizia n. 35 d.d. 02.02.2016 per la ristrutturazione del sottotetto non avrebbe mai dovuto essere subordinato all'atto di convenzionamento della p.m. 2 della p.ed. 810, proprio perché l'art. 29 nella versione applicabile nel
9 d'uso al convenzionamento dell'intera cubatura del fabbricato alberghiero.
Ed infatti, in base al testo dell'art. 29 l. urb. prov. vigente nel 2016, l'obbligo di convenzionamento era appunto previsto solo per il 60 per cento della volumetria dell'immobile, la destinazione del quale fosse appunto variata da ricettiva ad abitativa.
Non soggiaceva, pertanto, all'assunzione dell'obbligo di convenzionamento il rilascio del titolo edilizio per la ristrutturazione del sottotetto p.m. 2 della p.ed. 810 avvenuta nel 2016, quando ormai più del 60 per cento del fabbricato alberghiero era già stato destinato ad alloggi non di lusso,
convenzionati.
Sulla scorta di queste considerazioni, come detto,
contenute nel nulla osta emesso il 18.05.2022 dal Comune di
Merano, ad avviso degli opponenti, doveva concludersi che la p.m. 2 della p.ed. 810 non era mai stata legittimamente convenzionata e, dunque, gravata dal conseguente vincolo,
sicché non poteva nemmeno astrattamente configurarsi una violazione dell'obbligo stabilito dall'art. 79 l. urb. prov..
4. Il secondo motivo di opposizione è rubricato “I ricorrenti
sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 79 L.U.P.”
Gli opponenti contestano l'interpretazione dell'art. 79 l.
Contr urb. prov. addotta da a giustificazione della riscontrata trasgressione.
10 La controversa disposizione normativa prevede testualmente: “Il vincolo di cui al comma 1 deve garantire per 20
anni l'occupazione effettiva dell'abitazione a scopo abitativo
primario da parte di famiglie aventi al momento del rilascio della
concessione edilizia la residenza anagrafica in un comune della
provincia, i cui componenti non siano proprietari di un'abitazione
adeguata al fabbisogno della famiglia stessa in località
facilmente raggiungibile dal posto di lavoro”.
Ad avviso degli opponenti, i presupposti normativi per l'osservanza delle prescrizioni derivanti dal vincolo, vale a dire la residenza in un comune della provincia di Bolzano e l'indisponibilità di un alternativo alloggio adeguato al fabbisogno familiare, devono ricorrere congiuntamente soltanto al momento del rilascio del titolo edilizio, sulla base del quale vengono realizzate le abitazioni non di lusso, convenzionate.
Il successivo acquisto, per via ereditaria ovvero, come nella specie, per atto di liberalità, di un alloggio alternativo durante il ventennale permanere del convenzionamento costituito ai sensi dell'art. 79 l. urb. prov. non potrebbe integrare una sanzionabile violazione del vincolo.
Diversamente opinando verrebbe irragionevolmente limitato l'accesso alla proprietà privata da parte di coloro i quali hanno acquistato un alloggio convenzionato.
Proseguono gli opponenti, altresì, osservando che non potevano soddisfare il fabbisogno abitativo familiare i sette
11 alloggi della Villa Tierburg, di provenienza donativa.
Il diritto di usufrutto riservato ai donanti sulla quota indivisa di 1/3 di ciascuno dei singoli alloggi impediva alla donataria l'uso abitativo anche di una sola Parte_1
delle sette unità della villa e ciò per la necessità di garantire, sia pure pro quota, agli usufruttuari il reddito locativo di tutti gli appartamenti compresi nella villa.
5. Il terzo motivo di opposizione è rubricato “Il dott.
era ed è in possesso dei requisiti ex art. 79 L.U.P.”. Pt_2
Gli opponenti muovono dalla considerazione che il testo dell'art. 79 cit., vigente al momento del convenzionamento, non chiariva se soltanto uno oppure congiuntamente entrambi i coniugi che occupavano l'alloggio convenzionato dovessero essere in possesso dei requisiti necessari a soddisfare le prescrizioni derivanti dal vincolo.
Proseguono sostenendo che la prospettata incertezza dev'essere risolta alla luce della l. prov. 31 marzo 2003 n. 5 che al comma 3 dell'art. 79 ha inserito il seguente inciso: “Se
l'abitazione viene acquistata o presa in affitto da due coniugi
viventi in regime di comunione legale, è sufficiente che uno di essi
sia in possesso dei requisiti”.
A prescindere dal regime patrimoniale della separazione dei beni, per il quale avevano nella specie optato i coniugi,
per tutto il ventennio dalla costituzione del Parte_2
vincolo aveva soddisfatto entrambi i requisiti previsti dall'art. 79
12 l. urb. prov., il che doveva indurre a negare la consumazione della violazione.
6. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti l'adito
Tribunale di Bolzano, con sentenza n. 431 d.d. 01.06.2023, ha integralmente disatteso l'opposizione gravando gli opponenti delle spese del grado.
7. Con ricorso d.d. 29.11.2023 gli opponenti soccombenti hanno gravato la predetta pronuncia formulando quattro motivi d'impugnazione.
Si è costituita l'appellata Controparte_1
resistendo all'appello avversario.
La causa è stata decisa come da dispositivo letto all'udienza di discussione del 07.05.2025.
8. Il primo motivo d'impugnazione è rubricato “Eccesso di
potere per illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa
nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 97 (rectius 79,
n.d.e.) L.U.P. (pag. 9 sentenza 1° grado)”.
La doglianza investe la decisione del Tribunale nella parte in cui ha disatteso le argomentazioni svolte nel nulla osta che il
Comune di Merano ha emesso il 18.05.2022 per consentire la cancellazione dell'annotazione tavolare del vincolo ex art. 79 l.
urb. prov. a peso della p.m. 2 della p.d. 810.
Il Tribunale ha ricusato tali argomentazioni affermando che non un mero nulla osta, bensì un provvedimento di annullamento emesso dall'amministrazione comunale in via di
13 autotutela avrebbe potuto comportare la caducazione ex tunc
del vincolo, vale a dire la sua rimozione con efficacia retroattiva sino dal momento della sua costituzione avvenuta con l'atto di convenzionamento d.d. 09.10.2000.
In mancanza di un siffatto provvedimento retrospettivamente ablatorio non poteva ritenersi irrilevante,
agli effetti sanzionatori, l'accertata inosservanza delle prescrizioni derivate dal convenzionamento tavolarmente annotato.
Dopo aver nuovamente ripercorso i rilievi che sostanziavano la motivazione del nulla osta emesso il
18.05.2022 dal Comune di Merano, gli appellanti hanno rimarcato in particolare il seguente inciso contenuto nel provvedimento comunale, dal Tribunale, a loro avviso,
erroneamente trascurato: “accertato quindi che il rilascio della
concessione edilizia n. 35/2016 non era soggetta all'obbligo di
convenzionamento di cui all'art. 29, co. 1, lett. a), e che il vincolo
annotato sub G.N. 4334/00 in data 31.10.2000 risulta di
conseguenza non dovuto sulla p.m. 2”.
Muovendo da questa osservazione gli appellanti oppongono alla decisione impugnata la seguente critica:
“Sebbene il provvedimento non si presenta nella Vece (rectius,
veste, n.d.e.) formale di un atto di annullamento, pare comunque
del tutto fuorviante e sintomatico di un grave eccesso di potere
che l'VE, per l'asserita violazione di un vincolo dichiarato mai
14 dovuto e quindi cancellato, emetta un'ordinanza ingiunzione per
€ 45.000,00 nei confronti degli appellanti” (così testualmente a p. 9 del ricorso in appello d.d. 29.11.2023).
9. Il motivo va disatteso per le seguenti considerazioni.
10. Anzitutto occorre rammentare che nell'ambito dei giudizi, come quello di specie, di opposizione a sanzione amministrativa, non venendo in considerazione un uso del potere discrezionale della p.a., non è deducibile il vizio dell'eccesso di potere, dovendosi unicamente valutare se la norma precettiva sia stata o meno rispettata.
Deriva che l'unico vizio prospettabile nel giudizio di opposizione alle ordinanze-ingiunzione è solo quello di violazione di legge.
Si trascrivono di seguito i seguenti testi tratti rispettivamente dalla motivazione di C. s.u. n. 890/1994 e C.
s.u. n. 20933/2009.
“L'amministrazione che procede alla irrogazione di sanzioni
amministrative punitive non esercita un potere amministrativo in
senso proprio e con effetti costitutivi, ma adempie semplicemente
al dovere istituzionale di provvedere alla riscossione di un credito
già sorto per effetto della violazione, mediante la formazione -
all'esito di un procedimento amministrativo di natura dichiarativa
ed inteso a rendere liquido ed esigibile il credito stesso - di un
titolo esecutivo stragiudiziale rappresentato dall'ordinanza-
ingiunzione, quale manifestazione di autotutela meramente
15 esecutiva (Cass. 4975/90, 5507/91, 105/92)”.
“Non sono deducibili i vizi ordinari, in particolare l'eccesso
di potere, ma si chiede al giudice di valutare soltanto se la norma
precettiva è stata rispettata, ossia il vizio sarà solo quello di
violazione di legge”.
11. Deriva nella specie quanto segue.
Gli appellanti nel presente grado d'appello deducono espressamente che è viziata da eccesso di potere l'opposta ordinanza-ingiunzione perché VE avrebbe assunto la determinazione sanzionatoria nei loro confronti ponendosi in posizione di inconciliabile contraddizione con il Comune di
Merano, il quale, in veste di sostanziale titolare del credito sorto per effetto dell'asserita violazione del vincolo ex art. 79 l. urb.
prov., con il menzionato nulla osta d.d. 18.05.2022, aveva in realtà disconosciuto l'esistenza di tale vincolo e con ciò negato che vi fosse una violazione sanzionabile.
Tanto chiarito, vale anzitutto osservare che il vizio di eccesso di potere, nella specie prospettato sotto il profilo della contraddittorietà dell'azione amministrativa, proprio perché, per le spiegate ragioni, è estraneo ai provvedimenti di autotutela esecutiva, è altresì inconferente rispetto al giudizio di opposizione alle ordinanze ingiunzioni.
In secondo luogo, sotto il profilo processuale, con la deduzione del vizio di eccesso di potere gli opponenti, odierni appellanti, muovono inammissibilmente contro l'ordinanza
16 ingiunzione una censura nuova e diversa rispetto a quelle da loro dedotte con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con ciò prospettando una nuova causa petendi a sostegno della loro domanda di accertamento negativo della pretesa sanzionatoria contro di loro fatta valere (cfr. C. n.
18158/2020: “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza
ingiunzione di pagamento di una somma a titolo
di sanzione amministrativa, regolato dagli artt. 22 e ss. della l. n.
689 del 1981, è inammissibile la memoria suppletiva - o altro
atto comunque denominato - con la quale il ricorrente integri
i motivi di annullamento originariamente svolti nel ricorso
introduttivo o deduca, per la prima volta, motivi dei quali il ricorso
era del tutto privo, in quanto il modello procedimentale introdotto
dalla citata l. n. 689 - che rappresenta una delle rare eccezioni ai
principi cardine posti dagli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del
contenzioso amministrativo, mutuando dal
processo amministrativo la natura impugnatoria su ricorso ed
annullatoria di un atto amministrativo - presuppone che tutte le
ragioni poste a base dell'istanza demolitoria dell'atto ("causae
petendi") siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza
possibilità di integrare, in corso di causa, i motivi originariamente
addotti”).
Deriva che il mutamento, in grado di appello, della ragione addotta a sostegno delle indicate ragioni d'illegittimità
dell'ordinanza configura una modificazione della causa petendi
17 e, quindi, dell'originaria domanda, soggetta alla preclusione di cui all'art. 437, 2 comma, risp. art. 345, 1 comma c.p.c.
12. Oltre che inammissibile la censura prospettata con il primo motivo d'impugnazione è comunque infondata.
Ciò anche volendo ritenere che con essa gli appellanti abbiano inteso invero criticare la sentenza laddove ha affermato che la p.m. 2 della p.ed. 810 era soggetta al regime dell'edilizia convenzionata di cui all'art. 79 l. urb. prov. già per effetto dell'atto di convenzionamento d.d. 09.10.2000, antecedente alla concessione edilizia n. 27 d.d. 30.01.2001, in forza della quale l'allora proprietaria dell' ha trasformato il Controparte_5
fabbricato alberghiero in edificio abitativo.
13. All'epoca del rilascio della menzionata concessione edilizia n. 27 d.d. 30.01.2001, l'art. 29 l. urb. prov., in caso di modificazione d'uso da ricettivo ad abitativo di un edificio,
prevedeva l'assoggettamento al regime dell'edilizia convenzionata ex art. 79 l. urb. prov. dell'intera cubatura del preesistente fabbricato alberghiero.
“Al fine di salvaguardare la ricettività turistica del territorio
provinciale gli edifici sede di esercizi ricettivi esistenti non
possono essere destinati ad uso diverso. Il divieto di
cambiamento della destinazione d'uso non opera qualora la
cubatura dell'edificio venga trasformata in alloggi convenzionati
ai sensi dell'art. 79 …”.
In seguito alla novella apportata dalla l. prov. n. 10 del 19
18 luglio 2013, in caso di variazione della destinazione d'uso l'obbligo del convenzionamento è stato contenuto nei limiti del
60% del volume preesistente.
“Nei seguenti casi è possibile derogare al divieto di
modificare la destinazione d'uso: a) edifici o parti di essi esistenti
in una zona residenziale e che non sono stati ampliati in
applicazione delle relative disposizioni possono essere
trasformati interamente o parzialmente, purché almeno il 60 per
cento della cubatura trasformata venga utilizzata per abitazioni
convenzionate ai sensi dell'art. 79, salvo le eccezioni di cui
all'art. 27, comma 3”.
Sub all. n. 31 e n. 32 gli stessi appellanti hanno prodotto i testi delle due disposizioni normative succedutesi nel tempo.
Sempre all'epoca del rilascio della menzionata prima concessione edilizia n. 27 d.d. 30.01.2001, l'art. 79, comma 4, l.
urb. prov. prevedeva l'annotazione nel libro fondiario, in base a convenzione o ad atto unilaterale d'obbligo, del vincolo ventennale di locare o alienare l'abitazione soltanto a persone in possesso dei requisiti di legge.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che una corretta ricostruzione sistematica della disciplina dello ius aedificandi
assoggettato a vincolo di convenzionamento, qualificabile come ipotesi di vera e propria limitazione legale del diritto di proprietà, conduce alla conclusione del condizionamento della stessa concessione edilizia all'assunzione dell'obbligo di
19 convenzionamento, assurgente a coelemento del provvedimento amministrativo (cfr. in motivazione Cons.St. n. 4335/2014).
Coerentemente con le disposizioni contenute nell'art. 79 l.
urb. prov. l'atto unilaterale d'obbligo d.d. 07.09.2000
sottoscritto dall'allora proprietaria del fabbricato alberghiero prevedeva testualmente: “Ai sensi delle disposizioni menzionate
l'edificio viene trasformato in abitazioni convenzionate per le
quali sono da osservare i vincoli di cui all'art. 79 della legge
urbanistica provinciale. La cubatura dell'edificio deve perciò
essere destinata alla costruzione di abitazioni non aventi
caratteristiche di lusso e per le quali sono da osservare i vincoli
dell'art. 79 della legge urbanistica provinciale. La metà di tali
abitazioni deve avere una superficie utile non inferiore a 65 m2”
(all. n. 9 degli appellanti).
Da quanto sopra deriva che, per effetto del menzionato atto unilaterale d'obbligo emesso ai sensi del cit. art. 79,
tavolarmente annotato, e del titolo edilizio con il quale il
Comune di Merano ha assentito alla trasformazione dell' CP_5
in edificio residenziale, tutta la cubatura edificabile
[...]
inerente al fabbricato alberghiero è stata assoggettata al regime dell'edilizia convenzionata di cui all'art. 79 l. urb. prov..
Diversamente non avrebbe potuto essere assentito l'esercizio dello ius aedificandi volto a conseguire la variazione dell'edificio da struttura ricettiva ad immobile abitativo.
Ai fini della persistenza del vincolo sull'intero fabbricato
20 del tutto irrilevante è poi il fatto che il sottotetto sia rimasto allo stato grezzo sino al 2016, quando è stato ristrutturato da
. Parte_1
Certo la mancata riqualificazione abitativa del sottotetto prima del 2016 non può avere comportato il ripristino dell'originaria destinazione d'uso ricettivo della porzione d'immobile rimasta incompleta.
Deriva che l'intervento edilizio condotto da Parte_1
ed assentito dal Comune di Merano con la concessione
[...]
edilizia n. 35 d.d. 02.02.2016 e successiva variante n. 123 d.d.
24.04.2019 non si pone come modificazione della destinazione d'uso da ricettivo ad abitativo del sottotetto p.m. 2 della p.ed.
810, dal momento che tale variazione era già stata accordata in forza del menzionato atto unilaterale d'obbligo d.d. 07.09.2000,
in base al quale il Comune di Merano ha rilasciato il titolo edilizio n. 27 d.d. 30.01.2001.
L'intervento edilizio concessionato nel 2016 ha, dunque,
riguardato la porzione di un immobile la cui destinazione era già abitativa e soggetta al regime dell'edilizia convenzionata ex art. 79 l. urb. prov..
Queste conclusioni trovano riscontro nel testo della concessione edilizia n. 35 d.d. 02.02.2016 rilasciata a Parte_1
(all. n. 15 degli appellanti).
[...]
Questa menziona tutti i titoli edilizi in precedenza rilasciati dal Comune di Merano con riguardo al fabbricato
21 alberghiero trasformato in abitativo (p.ed. 810), compresa dunque la concessione n. 27 d.d. 30.01.2001, e stabilisce che
“le prescrizioni di cui alle concessioni edilizie già rilasciate
rimangono in vigore e devono essere scrupolosamente rispettate”.
Poiché, come detto, della concessione n. 27 d.d.
30.01.2001 deve considerarsi coelemento essenziale l'atto di convenzionamento d.d. 07.09.2000, è confermato che l'intervento edilizio assentito con la concessione n. 35 d.d.
02.02.2016 ha riguardato un edificio che per intero era già
stato destinato ad uso abitativo convenzionato con i conseguenti obblighi alla cui violazione seguono gli effetti sanzionatori che nella specie hanno attinto gli opponenti/appellanti.
14. Il secondo motivo d'impugnazione è rubricato
“Violazione e falsa applicazione dell'art. 79 L.U.P. I ricorrenti
sono in possesso dei requisiti ivi previsti (pagg.
6-8 sent. 1°
grado)”.
La censura investe la sentenza gravata laddove afferma che, per effetto dell'acquisto in via donativa della proprietà dei sette appartamenti della Villa Tierburg a Merano, gravati per la sola quota di 1/3 dal diritto di usufrutto in favore dei suoi genitori, la donataria avrebbe violato la Parte_1
prescrizione dell'art. 79 l. urb. prov. che, per tutta la durata ventennale del vincolo, vieta al proprietario dell'alloggio convenzionato di possedere un'altra abitazione in località
22 facilmente raggiungibile dal posto di lavoro, idonea a soddisfare il suo fabbisogno abitativo familiare.
In particolare gli appellanti censurano l'affermazione del
Tribunale secondo il quale il particolare assetto proprietario della Villa Tierburg “non fa necessariamente venire meno la sua
potenziale diponibilità abitativa corrispondente al titolo,
dovendosi il godimento del bene conformarsi alle rispettive quote;
che una tale soluzione non sia, soggettivamente, la condizione
abitativa in astratto ideale non ha alcuna incidenza sul concreto
parametro normativo di “abitazione adeguata al fabbisogno della
famiglia”, per il quale trova unicamente applicazione un
accertamento oggettivo sulle dimensioni dell'abitazione rispetto al
numero dei suoi occupanti”.
Essi oppongono la considerazione, già dedotta in primo grado, e cioè che il diritto di usufrutto riservatosi dai donanti sulla quota indivisa di 1/3 dell'intero compendio immobiliare ne limitava la disponibilità da parte dalla donataria e ciò nel senso che questa era obbligata a concedere a terzi in locazione tutte le unità abitative per poter corrispondere agli usufruttuari la quota loro spettante sul reddito locativo di ciascun alloggio (“Per
garantire una rendita ai genitori usufruttuari, entrambi in
pensione, tutti gli appartamenti nella Villa Tierburg sono
regolarmente locati (all. A. 23 e all. 36 VE)”; così Pt_2
testualmente a p. 13 del ricorso in appello d.d. 29.11.2023).
15. La censura va disattesa per le seguenti
23 considerazioni.
Anzitutto, nella specie dirimente è il rilievo che la piena proprietà dei sette appartamenti nella Villa Tierburg, gravati di usufrutto per la quota di 1/3, è pervenuta in via donativa il
22.09.2016, quando cioè la donataria dal Parte_1
05.08.2015 era già proprietaria dell'alloggio convenzionato p.m.
2 della p.ed 810.
Avendo acquistato in via negoziale la proprietà della Villa
Tierburg, la donataria era pienamente consapevole che accettando la liberalità si sarebbe posta nella condizione di non poter osservare il vincolo derivante dal convenzionamento della p.m. 2 della p.ed. 810.
Per non incorrere nella trasgressione senza dover rinunciare alla liberalità la donataria avrebbe, quindi, potuto decidere, alternativamente, o di trasferire (a titolo oneroso) il diritto di proprietà, parzialmente gravato da usufrutto,
acquistato in via donativa sulla Villa Tierburg, ovvero alienare o locare l'alloggio convenzionato p.m. 2 della p.ed. 810 a terzi in grado di soddisfare le prescrizioni stabilite dall'art. 79 l. urb.
prov..
Oltre a questa considerazione, vale anche osservare come gli opponenti/appellanti non abbiano affatto dimostrato che non potesse assolvere l'obbligo di Parte_1
corrispondere agli usufruttuari il valore locativo di 1/3 della
Villa Tierburg senza destinare al soddisfacimento del fabbisogno
24 abitativo proprio e della propria famiglia, costituita oltre che da lei stessa dal solo coniuge nemmeno uno dei Parte_2
sette appartamenti compresi nella villa e ciò anche a voler considerare l'onere imposto dai donanti di concedere in comodato alla sorella della donataria una delle unità abitative.
Dunque, proprio tenuto conto della particolarità della fattispecie oggetto di giudizio e cioè delle dimensioni del compendio immobiliare, costituito da ben sette appartamenti,
acquistati in via donativa da , dell'usufrutto Parte_1
riservatosi dai donanti, che gravava la villa per la quota di solo
1/3, e dell'onere posto a carico della donataria con riguardo ad un'unica unità abitativa, deve valere la presunzione, non superata dalla prova contraria, peraltro, nemmeno offerta dagli opponenti/appellanti, che questi avessero la disponibilità di un'idonea soluzione abitativa alternativa rispetto all'alloggio convenzionato.
Deve con ciò confermarsi l'illegittima occupazione loro contestata.
16. Il terzo motivo d'impugnazione è rubricato “Violazione
e falsa applicazione dell'art. 79 L.U.P. Il dott. possiede Pt_2
i requisiti ex art. 79 L.U.P. (pagg.
6-8 sent. 1° grado”.
La censura investe la sentenza gravata laddove ha disatteso l'interpretazione proposta dagli opponenti/appellanti del comma 3 dell'art. 79 l. urb. prov., nella versione vigente al momento del convenzionamento d.d. 07.09.2000 della p.ed.
25 810, che testualmente prevedeva: “Il vincolo di cui al comma 1
deve garantire per 20 anni l'occupazione effettiva dell'abitazione
a scopo abitativo primario da parte di famiglie aventi al momento
del rilascio della concessione edilizia la residenza anagrafica in
un comune della provincia, i cui componenti non siano proprietari
di un'abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia stessa
raggiungibile dal posto di lavoro”.
Secondo gli opponenti/appellanti la citata disposizione normativa andrebbe interpretata alla luce della novellazione apportata dalla l. prov. n. 5/2003, la quale al comma 1 dell'art. 79 l. urb. prov. ha introdotto il seguente inciso: “Se l'abitazione
viene acquistata o presa in affitto da due coniugi viventi in
regime di comunione legale, è sufficiente che uno di essi sia in
possesso dei requisiti”.
Il Tribunale ha negato la concludenza dell'argomentazione svolta dagli opponenti sul rilievo che i coniugi nella specie avevano optato per il regime di Parte_4
separazione dei beni, il che era già sufficiente ad escludere la possibilità di applicare al caso di specie il 3 comma dell'art. 79
l. urb. prov., vigente al momento del convenzionamento della p.ed. 810 comma, secondo l'interpretazione da loro prospettata alla luce del novellato comma 1 dell'art. 79 cit..
Gli opponenti, odierni appellanti, contrastano la motivazione addotta dal Tribunale affermando semplicemente:
“si ribadisce in questa sede che l'ordinanza-ingiunzione va
26 annullata in base alla sopra proposta interpretazione dell'art. 79
co. 3 previgente” (così testualmente a p. 15 del ricorso in appello d.d. 29.11.2023).
18. Il motivo è inammissibile perché del tutto aspecifico.
Esso non si confronta minimamente con l'argomentazione addotta dal Tribunale a sostegno della statuizione assunta sul punto controverso.
In nessun modo è, infatti spiegato, perché la norma previgente, nell'inconcessa ipotesi che sia interpretabile alla luce di quella successiva, dovrebbe applicarsi alla presente fattispecie tenuto conto che i coniugi , ai Parte_4
quali è contestata l'illegittima occupazione dell'alloggio convenzionato, non hanno optato per il regime della comunione legale dei beni.
19. Oltre a quanto osservato dal Tribunale vale a disattendere la doglianza degli opponenti/appellanti anche la seguente considerazione.
Nella specie le prescrizioni, la violazione delle quali è
contestata agli opponenti/appellanti, non discendono direttamente dall'art. 79 l. urb. prov., bensì trovano la loro fonte nell'atto di convenzionamento che, sulla base della cit.
disposizione normativa, l'allora proprietaria dell' CP_5
(p.ed. 810) ha sottoscritto.
[...]
Precisamente, nell'atto di convenzionamento d.d.
07.09.2000 (all. n. 9 degli appellanti) l'allora proprietaria ha
27 espressamente assunto i seguenti impegni per sé e per i propri aventi causa.
“
1. Per le abitazioni elencate in premessa vengono assunti
per la durata di 20 anni i vincoli di cui all'art. 79 della legge
urbanistica provinciale.
2. Le abitazioni verranno locate o alienate a famiglie aventi
al momento del rilascio della concessione edilizia la residenza
anagrafica in un comune della provincia ed i cui componenti non
siano proprietari di un alloggio sito in località facilmente
raggiungibile dal posto di lavoro ed adeguato al fabbisogno della
famiglia.
3. Viene garantita l'occupazione effettiva delle abitazioni
per la durata di 20 (venti) anni per il fabbisogno abitativo
primario da parte di famiglie, le quali siano in possesso dei
requisiti di cui al comma 2”.
È di tutta evidenza, pertanto, che le obbligazioni, della cui violazione qui si tratta, non dipendono dall'interpretazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 79 della l. urb. prov.
vigente all'epoca del convenzionamento.
Esse dipendono piuttosto dal tenore dello stesso atto di convenzionamento nei termini in cui l'ha accettato l'allora proprietaria dell' (p.ed. 810). Controparte_5
Trattandosi all'evidenza di un atto negoziale la relativa interpretazione non potrà che soggiacere all'applicazione dei criteri ermeneutici stabili dagli artt. 1362 e ss. c.c., senza che
28 alcun rilievo possano avere le modificazioni nel tempo apportate dal legislatore provinciale alla formulazione delle varie disposizioni normative contenute nell'art. 79 l. urb. prov..
Tanto chiarito, vale osservare come il testo dell'atto unilaterale d'obbligo sia chiarissimo nel definire l'impegno assunto dalla proprietaria per sé e per i propri aventi causa.
Questa ha, cioè, garantito che per vent'anni le famiglie che avrebbero occupato gli alloggi convenzionati sarebbero state in possesso dei precisati requisiti, vale a dire la residenza in un comune della provincia e l'indisponibilità di un alternativo alloggio sito in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro ed adeguato al fabbisogno abitativo della famiglia.
Nessun rilievo, alla luce del contenuto dell'atto negoziale,
assume la valutazione disgiunta della posizione dei singoli coniugi e tanto meno il regime di comunione o separazione dei beni per il quale essi abbiano optato.
20. Il quarto motivo d'impugnazione è rubricato
“Violazione e falsa applicazione dell'art. 79 L.U.P.. I requisiti
devono sussistere al momento del rilascio della concessione
edilizia (pag. 5 sent. 1° grado)”.
Con questo mezzo gli appellanti si dolgono perché il
Tribunale ha disatteso la tesi da loro sostenuta secondo la quale deve ricorrere soltanto al momento dell'emissione del titolo edilizio ma non per l'intero ventennio il doppio requisito previsto dall'art. 79 l. urb. prov. della residenza in provincia e
29 dell'indisponibilità di un alternativo alloggio idoneo al fabbisogno abitativo familiare.
Diversamente proseguono gli appellanti sarebbe precluso ai proprietari di un alloggio convenzionato, per tutta la durata degli obblighi costituiti con l'atto di convenzionamento,
l'accesso, persino in via ereditaria, alla proprietà immobiliare.
21. La doglianza è destituita di fondamento per le ragioni già esposte al punto 15 della presente motivazione che qui vanno ribadite.
Nella specie ha acquistato in via Parte_1
contrattuale la proprietà dei sette appartamenti della Villa
Tierburg quando era già proprietaria anche dell'alloggio convenzionato p.m. 2 della p.ed. 810, nella piena consapevolezza, pertanto, che così facendo si sarebbe posta nella condizione di non poter osservare le prescrizioni derivanti dal convenzionamento.
Oltre a questo rilievo vale anche confermare l'osservazione che l'art. 79 l. urb. prov. consente a chi acquista ulteriori immobili, di evitare la violazione dei vincoli inerenti al convenzionamento alienando o concedendo in locazione l'alloggio vincolato, di cui sia proprietario, a chi soddisfi i presupposti prescritti.
22. I motivi d'impugnazione prospettati dagli appellanti non conducono alla riforma della sentenza gravata.
In quanto soccombenti essi vanno, perciò, gravati delle
30 spese anche del presente grado di giudizio.
Esse sono liquidate avuto riguardo ad un valore di causa di € 45.000,00 secondo i parametri tabellari medi ritenuti nella specie congrui.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_2 Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. Controparte_1
431/2023 dell'01.06.2023 del Tribunale di Bolzano, così
provvede:
1. disattende l'appello;
2. condanna e a rifondere ad Parte_2 Parte_1
le spese del presente Controparte_1
grado di giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di €
7.987,90, oltre agli oneri sociali riflessi del 23,84%;
3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti e , ai Parte_2 Parte_1
sensi del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
31 Così deciso in Bolzano, lì 07.05.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
Il Funzionario Giudiziario
32 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2016 non subordinava più la variazione della destinazione