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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/09/2025, n. 4446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4446 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13416 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C. F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. ROSALINDA LAUDANI per procura in atti opponente
e Contr
. (C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GENNARO ESPOSITO per procura in atti
opposta
OGGETTO: Appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 11.11.2020 in origine quale Parte_1 amministratore di sostegno di proponeva opposizione avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 3451/2020, emesso da questo Tribunale il 18.9.2020, notificato il 2.10.2020, con il quale a era stato intimato il pagamento, in favore di Parte_2 Controparte_3
pagina 1 di 6 della somma di € 5.830,00, oltre interessi e spese della procedura, quale saldo dei lavori CP_2 di straordinaria amministrazione eseguiti nell'immobile della , sito in Paternò, via Parte_2
Fiume n. 88.
L'opponente eccepiva l'annullabilità del contratto per incapacità naturale della
, affetta da morbo di Halzheimer, ed escludeva che fosse stata fornita la prova del Parte_2 credito azionato;
in subordine contestava il quantum.
Chiedeva, quindi, l'annullamento del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda;
in via subordinata chiedeva la riduzione della pretesa economica formulata dall'opposta.
Si costituiva in giudizio contestando l'opposizione. Controparte_4
Dichiarava di avere ricevuto dalla figlia della , Parte_2 Parte_1
l'incarico di eseguire i lavori di ristrutturazione dell'immobile di cui sopra, di avere proceduto alla realizzazione delle opere, dopo avere presentato alla parte opponente il computo metrico ed avere ricevuto il pagamento dell'acconto, pari al 30% del corrispettivo pattuito.
Chiedeva, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione e, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della somma emersa all'esito del giudizio, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 6.4.2021 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c..
Con comparsa del 3.6.2021 si costituiva in giudizio quale erede di Parte_1
nelle more deceduta. Parte_2
Con ordinanza del 20.9.2021 venivano ammesse le prove orali e con ordinanza del
12.7.2022 veniva disposta CTU;
all'esito la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 11.12.2023.
Seguivano taluni rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare.
All'udienza del 9.10.2024, la prima dinanzi allo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
19.2.2025, alla quale veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di sessanta giorni per pagina 2 di 6 il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'opposta – attrice in senso sostanziale - nel presente giudizio ha chiesto il pagamento della somma indicata in premessa, a titolo di saldo del corrispettivo, dunque ha agito per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria gravante sull'opponente, ai sensi degli artt. 1176,
1655 e 1657 c.c..
Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale deve farsi applicazione del principio espresso nella ormai celebre pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n.
13533/2001) della Suprema Corte, in virtù del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
In applicazione del superiore principio, la parte opposta deve fornire la prova del contratto di appalto e allegare l'inadempimento della controparte e, viste le contestazioni formulate dall'opponente, deve altresì fornire la prova dell'entità delle opere eseguite.
Ciò posto, l'esistenza del contratto è emersa dalla prova orale.
Invero, la stessa in sede di interrogatorio formale ha ammesso di avere conferito Parte_1 apposito incarico alla ditta opposta e di avere eseguito il bonifico pari al 30% dei lavori commissionati.
La prova testi ha, poi, permesso di rilevare come la società opposta abbia eseguito i lavori, direttamente o delegando altre ditte.
pagina 3 di 6 Al fine di ottenere ogni utile elemento sull'entità delle opere eseguite è stata disposta apposita CTU. CP_ Il Consulente nominato, ing. , ha innanzitutto evidenziato che la Persona_1
[...] si è occupata esclusivamente della posa in opera dei materiali, acquistati dalla Sig.ra al CP_2 Per_2 netto dell'acquisto di tutti quei materiali necessari all'installazione degli stessi (e.g. sacchi di sabbia e cemento, collanti) oltre che del trasporto e del carico e scarico presso l'abitazione.
Ha verificato che il computo metrico estimativo redatto dal CTP dell'opponente non contemplava quelle lavorazioni, confermate anche dalla Sig.ra in sede di sopralluogo e in fase di Per_2
Con lettura del computo metrico estimativo redatto dalla ditta relative ai lavori effettuati Controparte_2 all'interno del locale bagno (e.g. formazione di impianto idrico, posa in opera di sanitari, assistenza muraria) e del locale lavanderia (posa in opera di piatto doccia e wc con tutte le opere annesse e connesse).
Ha rilevato come il valore complessivo dei due computi metrici esecutivi depositati dall'opposta è rispettivamente pari a 8.243,40 € e 1.340 € per un totale di 9.583,40 €. Tale valore è da intendersi IVA esclusa;
inoltre non è stato possibile verificare unicamente n.2 voci presenti all'interno del computo metrico estimativo “docc. 14 – Lavorazioni extra non preventivate” e nello specifico:
- Voce n.2: “Riparazione di collettore per termosifoni al piano sottostante con sostituzione di centralina
(compreso di materiale)”. Lavorazione pari a 200 € (IVA esclusa).
- Voce n.6: “Sostituzione di galleggiante nella vasca idrica nel cortile”. Lavorazione pari a 60 € (IVA esclusa).
Il CTU ha stimato le opere applicando il Prezzario Regionale Sicilia relativamente all'anno 2019 in quanto le lavorazioni sono state eseguite nell'anno 2020 affermando che il corrispettivo dovuto per tutte le Con opere eseguite dalla sarà pari a 7.091,37 €. Tale valore è da intendersi IVA esclusa. CP_2
Le conclusioni del CTU, frutto di uno scrupoloso esame dei luoghi e degli atti di causa, analiticamente motivate e non contestate, vanno condivise e possono essere utilizzate ai fini della presente decisione.
Ebbene, il CTU ha individuato l'importo spettante alla ditta in € 7.091,37, iva esclusa.
pagina 4 di 6 I computi metrici in atti non risultano sottoscritti dall'opponente, dunque, sebbene sia emerso il conferimento dell'incarico alla ditta opposta, non è altresì emerso l'accordo sul corrispettivo;
peraltro la somma richiesta è stata contestata dall'opponente.
In ragione di ciò si ritiene di stimare l'ammontare delle opere complessivamente eseguite dall'opposta nella somma di € 7.091,37, iva esclusa, come indicato dal CTU.
Da tale importo va detratta la somma di € 2.807,97 oltre iva, già versata dall'opponente, dunque il credito dell'opposta risulta pari a € 2.807,97 oltre iva come per legge e oltre interessi legali dalla domanda.
La differenza tra il predetto importo e quello oggetto di ingiunzione determina ex se la revoca del decreto ingiuntivo.
Visto il credito dell'opposta nella misura indicata, l'opponente va condannata al pagamento della € 2.807,97 oltre iva come per legge e oltre interessi legali dalla domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza, dunque l'opponente va condannata alla rifusione delle stesse in favore dell'opposta.
Le spese sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento ricavato in base al decisum, nella seguente misura: € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase istruttoria, € 850,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 2.550,00.
Le spese di CTU, vista la parziale fondatezza delle doglianze formulate dall'opponente, sono poste definitivamente per metà a carico dell'opponente e per metà a carico dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 13416/2020, vertente tra CP_ (opponente) e in persona del legale Parte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore (opposta), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3451/2020 e condanna al pagamento, Parte_1
pagina 5 di 6 nei confronti dell'opposta, della somma di € 2.807,97, oltre iva come per legge e interessi legali dalla domanda;
2. Condanna l'opponente alla rifusione nei confronti dell'opposta delle spese di lite, che liquida in € 2.550,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a.
e cpa come per legge;
3. Pone le spese di CTU, definitivamente, per metà a carico dell'opponente e per metà
a carico dell'opposta.
Così deciso in Catania il 08/09/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13416 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C. F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. ROSALINDA LAUDANI per procura in atti opponente
e Contr
. (C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GENNARO ESPOSITO per procura in atti
opposta
OGGETTO: Appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 11.11.2020 in origine quale Parte_1 amministratore di sostegno di proponeva opposizione avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 3451/2020, emesso da questo Tribunale il 18.9.2020, notificato il 2.10.2020, con il quale a era stato intimato il pagamento, in favore di Parte_2 Controparte_3
pagina 1 di 6 della somma di € 5.830,00, oltre interessi e spese della procedura, quale saldo dei lavori CP_2 di straordinaria amministrazione eseguiti nell'immobile della , sito in Paternò, via Parte_2
Fiume n. 88.
L'opponente eccepiva l'annullabilità del contratto per incapacità naturale della
, affetta da morbo di Halzheimer, ed escludeva che fosse stata fornita la prova del Parte_2 credito azionato;
in subordine contestava il quantum.
Chiedeva, quindi, l'annullamento del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda;
in via subordinata chiedeva la riduzione della pretesa economica formulata dall'opposta.
Si costituiva in giudizio contestando l'opposizione. Controparte_4
Dichiarava di avere ricevuto dalla figlia della , Parte_2 Parte_1
l'incarico di eseguire i lavori di ristrutturazione dell'immobile di cui sopra, di avere proceduto alla realizzazione delle opere, dopo avere presentato alla parte opponente il computo metrico ed avere ricevuto il pagamento dell'acconto, pari al 30% del corrispettivo pattuito.
Chiedeva, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione e, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della somma emersa all'esito del giudizio, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 6.4.2021 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c..
Con comparsa del 3.6.2021 si costituiva in giudizio quale erede di Parte_1
nelle more deceduta. Parte_2
Con ordinanza del 20.9.2021 venivano ammesse le prove orali e con ordinanza del
12.7.2022 veniva disposta CTU;
all'esito la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 11.12.2023.
Seguivano taluni rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare.
All'udienza del 9.10.2024, la prima dinanzi allo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
19.2.2025, alla quale veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di sessanta giorni per pagina 2 di 6 il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'opposta – attrice in senso sostanziale - nel presente giudizio ha chiesto il pagamento della somma indicata in premessa, a titolo di saldo del corrispettivo, dunque ha agito per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria gravante sull'opponente, ai sensi degli artt. 1176,
1655 e 1657 c.c..
Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale deve farsi applicazione del principio espresso nella ormai celebre pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n.
13533/2001) della Suprema Corte, in virtù del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
In applicazione del superiore principio, la parte opposta deve fornire la prova del contratto di appalto e allegare l'inadempimento della controparte e, viste le contestazioni formulate dall'opponente, deve altresì fornire la prova dell'entità delle opere eseguite.
Ciò posto, l'esistenza del contratto è emersa dalla prova orale.
Invero, la stessa in sede di interrogatorio formale ha ammesso di avere conferito Parte_1 apposito incarico alla ditta opposta e di avere eseguito il bonifico pari al 30% dei lavori commissionati.
La prova testi ha, poi, permesso di rilevare come la società opposta abbia eseguito i lavori, direttamente o delegando altre ditte.
pagina 3 di 6 Al fine di ottenere ogni utile elemento sull'entità delle opere eseguite è stata disposta apposita CTU. CP_ Il Consulente nominato, ing. , ha innanzitutto evidenziato che la Persona_1
[...] si è occupata esclusivamente della posa in opera dei materiali, acquistati dalla Sig.ra al CP_2 Per_2 netto dell'acquisto di tutti quei materiali necessari all'installazione degli stessi (e.g. sacchi di sabbia e cemento, collanti) oltre che del trasporto e del carico e scarico presso l'abitazione.
Ha verificato che il computo metrico estimativo redatto dal CTP dell'opponente non contemplava quelle lavorazioni, confermate anche dalla Sig.ra in sede di sopralluogo e in fase di Per_2
Con lettura del computo metrico estimativo redatto dalla ditta relative ai lavori effettuati Controparte_2 all'interno del locale bagno (e.g. formazione di impianto idrico, posa in opera di sanitari, assistenza muraria) e del locale lavanderia (posa in opera di piatto doccia e wc con tutte le opere annesse e connesse).
Ha rilevato come il valore complessivo dei due computi metrici esecutivi depositati dall'opposta è rispettivamente pari a 8.243,40 € e 1.340 € per un totale di 9.583,40 €. Tale valore è da intendersi IVA esclusa;
inoltre non è stato possibile verificare unicamente n.2 voci presenti all'interno del computo metrico estimativo “docc. 14 – Lavorazioni extra non preventivate” e nello specifico:
- Voce n.2: “Riparazione di collettore per termosifoni al piano sottostante con sostituzione di centralina
(compreso di materiale)”. Lavorazione pari a 200 € (IVA esclusa).
- Voce n.6: “Sostituzione di galleggiante nella vasca idrica nel cortile”. Lavorazione pari a 60 € (IVA esclusa).
Il CTU ha stimato le opere applicando il Prezzario Regionale Sicilia relativamente all'anno 2019 in quanto le lavorazioni sono state eseguite nell'anno 2020 affermando che il corrispettivo dovuto per tutte le Con opere eseguite dalla sarà pari a 7.091,37 €. Tale valore è da intendersi IVA esclusa. CP_2
Le conclusioni del CTU, frutto di uno scrupoloso esame dei luoghi e degli atti di causa, analiticamente motivate e non contestate, vanno condivise e possono essere utilizzate ai fini della presente decisione.
Ebbene, il CTU ha individuato l'importo spettante alla ditta in € 7.091,37, iva esclusa.
pagina 4 di 6 I computi metrici in atti non risultano sottoscritti dall'opponente, dunque, sebbene sia emerso il conferimento dell'incarico alla ditta opposta, non è altresì emerso l'accordo sul corrispettivo;
peraltro la somma richiesta è stata contestata dall'opponente.
In ragione di ciò si ritiene di stimare l'ammontare delle opere complessivamente eseguite dall'opposta nella somma di € 7.091,37, iva esclusa, come indicato dal CTU.
Da tale importo va detratta la somma di € 2.807,97 oltre iva, già versata dall'opponente, dunque il credito dell'opposta risulta pari a € 2.807,97 oltre iva come per legge e oltre interessi legali dalla domanda.
La differenza tra il predetto importo e quello oggetto di ingiunzione determina ex se la revoca del decreto ingiuntivo.
Visto il credito dell'opposta nella misura indicata, l'opponente va condannata al pagamento della € 2.807,97 oltre iva come per legge e oltre interessi legali dalla domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza, dunque l'opponente va condannata alla rifusione delle stesse in favore dell'opposta.
Le spese sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento ricavato in base al decisum, nella seguente misura: € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase istruttoria, € 850,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 2.550,00.
Le spese di CTU, vista la parziale fondatezza delle doglianze formulate dall'opponente, sono poste definitivamente per metà a carico dell'opponente e per metà a carico dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 13416/2020, vertente tra CP_ (opponente) e in persona del legale Parte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore (opposta), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3451/2020 e condanna al pagamento, Parte_1
pagina 5 di 6 nei confronti dell'opposta, della somma di € 2.807,97, oltre iva come per legge e interessi legali dalla domanda;
2. Condanna l'opponente alla rifusione nei confronti dell'opposta delle spese di lite, che liquida in € 2.550,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a.
e cpa come per legge;
3. Pone le spese di CTU, definitivamente, per metà a carico dell'opponente e per metà
a carico dell'opposta.
Così deciso in Catania il 08/09/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 6 di 6