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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 2351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2351 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 1589 del 2023 R.GL. promossa
DA
Parte_1
Rappresentato e difeso da sé stesso ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv. ERBICELLA MARIA GRAZIA resistente
E CONTRO
Controparte_2
Con l'avv. MAUCERI DANIELA resistente
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 19/05/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso annulla l'intimazione di pagamento n. 29620229017765732000 limitatamente a quanto richiesto con riferimento alla cartella di pagamento n.
29620200000720286000;
1 annulla la cartella di pagamento n. 29620200000720286000; condanna le parti resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite, che liquida in
€ 1.355,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 11/02/2023 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620229017765732000 di € 2.128,20, notificata il 13.12.2022, per il mancato pagamento, tra l'altro, della cartella di pagamento n. 29620200000720286000 relativa a contributi dovuti alla per gli anni Controparte_2
2015 e 2018, deducendo di avere già provveduto all'estinzione del debito mediante pagamento all'esito di una richiesta della del 09.02.2022. CP_2
Concludeva quindi con la domanda di annullamento dell'atto impugnato e della sottostante cartella di pagamento;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'
[...]
che affermava il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_3
e comunque la decadenza per essere trascorso il termine di cui al comma 5 dell'art.24 del D.Lgs 46/99, che prevede che contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al Giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Concludeva dunque per il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva altresì in giudizio la che precisava che la cartella aveva CP_2 ad oggetto i contributi minimi relativi all'anno 2015, maggiorati degli interessi, iscritti nel ruolo 2019, diversi ed ulteriori rispetto a quelli corrisposti dal ricorrente.
Concludeva dunque per il rigetto dell'opposizione;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 19/05/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che emerge dalla documentazione in atti che l'intimazione opposta, con riferimento alla cartella n. 29620200000720286000, ha ad oggetto:
--- “ prev. forense-contributo soggettivo 2015 1.405,00” (che con gli Parte_2 accessori diviene € 1.539,32;
--- “ naz. prev. forense-indennità maternità 2015 131,00” (che con gli CP_2 accessori diviene € 143,56);
--- “Cassa naz. prev. Forense contributo integrativo 2015 355,00” (che con gli accessori diviene € 388,96);
- rilevato che dalla documentazione in atti emerge altresì che l'accertamento aveva avuto ad oggetto il contributo soggettivo, indicato nel medesimo importo di €
2 1.405,00, ed il contributo integrativo, anche questo indicato nel medesimo importo di € 355,00, risultando tuttavia espressamente dovuto ancora il minor importo di €
85,00;
- rilevato, infine, che parte opponente documenta l'avvenuto pagamento della complessiva somma di € 1.970,09, così che detto pagamento – tenuto conto della corrispondenza delle voci, come evidenziato – non può che ritenersi satisfattivo del credito portato dai titoli opposti;
- rilevato pertanto che il ricorso deve trovare accoglimento, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29620229017765732000 relativamente alla cartella di pagamento n. 29620200000720286000 e della cartella stessa;
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 19/05/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 1589 del 2023 R.GL. promossa
DA
Parte_1
Rappresentato e difeso da sé stesso ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv. ERBICELLA MARIA GRAZIA resistente
E CONTRO
Controparte_2
Con l'avv. MAUCERI DANIELA resistente
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 19/05/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso annulla l'intimazione di pagamento n. 29620229017765732000 limitatamente a quanto richiesto con riferimento alla cartella di pagamento n.
29620200000720286000;
1 annulla la cartella di pagamento n. 29620200000720286000; condanna le parti resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite, che liquida in
€ 1.355,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 11/02/2023 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620229017765732000 di € 2.128,20, notificata il 13.12.2022, per il mancato pagamento, tra l'altro, della cartella di pagamento n. 29620200000720286000 relativa a contributi dovuti alla per gli anni Controparte_2
2015 e 2018, deducendo di avere già provveduto all'estinzione del debito mediante pagamento all'esito di una richiesta della del 09.02.2022. CP_2
Concludeva quindi con la domanda di annullamento dell'atto impugnato e della sottostante cartella di pagamento;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'
[...]
che affermava il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_3
e comunque la decadenza per essere trascorso il termine di cui al comma 5 dell'art.24 del D.Lgs 46/99, che prevede che contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al Giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Concludeva dunque per il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva altresì in giudizio la che precisava che la cartella aveva CP_2 ad oggetto i contributi minimi relativi all'anno 2015, maggiorati degli interessi, iscritti nel ruolo 2019, diversi ed ulteriori rispetto a quelli corrisposti dal ricorrente.
Concludeva dunque per il rigetto dell'opposizione;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 19/05/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che emerge dalla documentazione in atti che l'intimazione opposta, con riferimento alla cartella n. 29620200000720286000, ha ad oggetto:
--- “ prev. forense-contributo soggettivo 2015 1.405,00” (che con gli Parte_2 accessori diviene € 1.539,32;
--- “ naz. prev. forense-indennità maternità 2015 131,00” (che con gli CP_2 accessori diviene € 143,56);
--- “Cassa naz. prev. Forense contributo integrativo 2015 355,00” (che con gli accessori diviene € 388,96);
- rilevato che dalla documentazione in atti emerge altresì che l'accertamento aveva avuto ad oggetto il contributo soggettivo, indicato nel medesimo importo di €
2 1.405,00, ed il contributo integrativo, anche questo indicato nel medesimo importo di € 355,00, risultando tuttavia espressamente dovuto ancora il minor importo di €
85,00;
- rilevato, infine, che parte opponente documenta l'avvenuto pagamento della complessiva somma di € 1.970,09, così che detto pagamento – tenuto conto della corrispondenza delle voci, come evidenziato – non può che ritenersi satisfattivo del credito portato dai titoli opposti;
- rilevato pertanto che il ricorso deve trovare accoglimento, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29620229017765732000 relativamente alla cartella di pagamento n. 29620200000720286000 e della cartella stessa;
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 19/05/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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