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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 26/11/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in data 30 luglio 2025 ed iscritta al n. 1234 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Lorenza Colli del foro di
Reggio Emilia ed elettivamente domiciliata nello studio del difensore in Reggio Emilia, Via della
Previdenza Sociale n. 2, giusta delega agli atti introduttivi
RICORRENTE
contro
- ( , con sede in Francia, 22 Avenue des Nations Immeuble Rostand-Rdc CP_1 P.IVA_2
Villepinte Paris Nord 2
RESISTENTE/CONTUMACE
Oggetto: Indebito oggettivo.
All'udienza del 13.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia
In via Principale: Accertare e dichiarare il diritto della Parte_1
ad ottenere la restituzione della somma di € 52.870,00 indebitamente pagata- dalla quale andrà eventualmente
[...]
detratta la somma di € 6.624,00 previa emissione da parte della società oggi convenuta del relativo documento fiscale ad
oggi mai pervenuto - e per l'effetto
pagina 1 di 4 condannare la società con sede in Francia (EE), 22 Avenue des Nations Immeuble Rostand-Rdc 93420 CP_1
Villepinte Paris Nord 2 SIRET n.: 50930439000024, TVA: FR28509304.—390, in persona del legale rappresentante pro
tempore – alla restituzione della somma di € 52.870,00 (Iva Compresa), o quella somma maggiore o minore ritenuta di
giustizia, indebitamente trattenuta, oltre, interessi legali dalla data della prima richiesta sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - ha convenuto in giudizio la società francese per sentirla condannare Parte_1 CP_1
alla restituzione, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., della somma di euro 52.870,00 (IVA
compresa) oltre interessi legali.
2. - Il ricorso introduttivo, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, è stato regolarmente notificato in data 26.9.2025, come attestato dal plico depositato in data 10.11.2025: stante la mancata costituzione di ne va ribadita la declaratoria di contumacia. CP_1
3. - Passando al merito, è stata sufficientemente dimostrata in corso di causa la fondatezza della domanda della società ricorrente.
Nelle e-mail prodotte (doc. 2) la società ha dato Controparte_2
atto dell'intesa raggiunta con la per il trasporto aereo della macchina equilibratrice modello Pt_1
ZB2000/G/GV/AERO, nominata “Cabin #2”, al fine di perfezionarne l'installazione, unitamente alla protezione di sicurezza, entro la W46 e la W47, ossia entro la quarantaseiesima e quarantasettesima settimana dell'anno. Per effettuare tale spedizione, la si è affidata alla società Akustike, Pt_1
fornitore abituale di per le protezioni di sicurezza. CP_2
Nel mese di ottobre 2024, atteso il ritardo di Akustike nella predisposizione della protezione di sicurezza, la CEMB ha comunicato la necessità di una pronta spedizione del manufatto, al fine di rispettare la scadenza pattuita con . Con il successivo scambio di mail del 16-22.10.2024, CP_2
l'odierna ricorrente – inizialmente contraria a farsi carico delle spese di trasporto aereo, essendo il ritardo imputabile all'inadempimento di Akustike – ha dato la propria disponibilità a sostenere i costi di spedizione, al fine di evitare le penali, che le sarebbero state applicate da laddove la CP_2
consegna non fosse avvenuta nei termini pattuiti.
pagina 2 di 4 Contattata la società al fine di procedere in termini brevi al trasporto della CP_1
protezione di sicurezza, quest'ultima ha accettato l'incarico ed ha emesso la fattura n. 224110001
ammontante ad euro 52.870,00 (doc. 4), il cui pagamento è stato regolarmente onorato da in Pt_1
data 6.11.2024 (docc. 5-6). Tuttavia, con e-mail inviata nella tarda mattinata del 6.11.2024, la ha dato atto dell'impossibilità di prenotare un volo per il giorno inizialmente pattuito CP_1
(doc. 7), ossia venerdì 8 novembre, ed ha fornito quale data alternativa quella di sabato 9 novembre,
chiarendo tuttavia che per il trasporto sarebbero stati necessari ulteriori euro 15.896,00 (docc. 8-9).
ha quindi chiesto di ottenere un preventivo di spedizione via mare, i cui costi sono stati Pt_1
quantificati da in euro 6.624,00 (doc. 10). La spedizione via mare è poi stata effettuata CP_1
in data 14.12.2024.
Con e-mail del 20.11.2024 (doc. 12) ha domandato la restituzione dell'importo Pt_1
bonificato di euro 52.870,00 eventualmente detratte le somme preventivate per il trasporto marittimo,
benchè queste ultime risultassero sfornite di un valido documento fiscale. La richiesta è stata ricevuta e attenzionata da la quale in un primo momento era parsa collaborativa rispetto al CP_1
rimborso (cfr. contenuto della e-mail al doc. 13), ma poi non ha mai proceduto al rimborso, tanto che l'odierna ricorrente ha più volte sollecitato la resistente, senza tuttavia ricevere risposta (doc. 15).
Risulta quindi provato, da un lato, il versamento da parte della ricorrente di euro 52.870,00 e dall'altro, il mancato trasporto per via aerea della protezione di sicurezza, avvenuto via mare ad un costo preventivato (benchè non fatturato) di euro 6.624,00.
È di tutta evidenza, quindi, che il versamento effettuato dalla non sia sorretto da una Pt_1
ragione giustificatrice, posto che la spedizione aerea pagata non è mai avvenuta.
D'altro canto, non è stata negata l'effettuazione del trasporto via mare, il cui costo non è però
dimostrato da idonea documentazione fiscale: ciò impedisce di operare la compensazione.
Per quanto precede, in applicazione dell'art. 2033 c.c., la società resistente va condannata a rimborsare alla ricorrente l'importo di euro 52.870,00 oltre interessi legali dalla messa in mora del
20.11.2024 all'effettivo soddisfo.
4. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, perciò, la resistente va condannata a CP_1
rifonderle alla società attrice nell'importo che si liquida – in mancanza di nota, tenuto conto del valore pagina 3 di 4 della domanda (pari alla condanna), con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva,
minimi per la fase decisionale e senza liquidazione della fase istruttoria, non svolta – in euro 5.216,26
(di cui euro 4.358,00 per compensi, euro 759,00 per anticipazioni ed euro 99,26 per spese), oltre 15%
spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
ON
la società ( , con sede in Francia, 22 Avenue des Nations Immeuble Rostand- CP_1 P.IVA_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a Controparte_3 [...]
la somma di euro 52.870,00 oltre interessi legali Parte_2
dalla messa in mora del 20.11.2024 all'effettivo soddisfo.
ON
la società ( , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere le CP_1 P.IVA_2
spese processuali a per euro 5.216,26 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta. Parte_1
Così deciso in Lecco il 26 novembre 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in data 30 luglio 2025 ed iscritta al n. 1234 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Lorenza Colli del foro di
Reggio Emilia ed elettivamente domiciliata nello studio del difensore in Reggio Emilia, Via della
Previdenza Sociale n. 2, giusta delega agli atti introduttivi
RICORRENTE
contro
- ( , con sede in Francia, 22 Avenue des Nations Immeuble Rostand-Rdc CP_1 P.IVA_2
Villepinte Paris Nord 2
RESISTENTE/CONTUMACE
Oggetto: Indebito oggettivo.
All'udienza del 13.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia
In via Principale: Accertare e dichiarare il diritto della Parte_1
ad ottenere la restituzione della somma di € 52.870,00 indebitamente pagata- dalla quale andrà eventualmente
[...]
detratta la somma di € 6.624,00 previa emissione da parte della società oggi convenuta del relativo documento fiscale ad
oggi mai pervenuto - e per l'effetto
pagina 1 di 4 condannare la società con sede in Francia (EE), 22 Avenue des Nations Immeuble Rostand-Rdc 93420 CP_1
Villepinte Paris Nord 2 SIRET n.: 50930439000024, TVA: FR28509304.—390, in persona del legale rappresentante pro
tempore – alla restituzione della somma di € 52.870,00 (Iva Compresa), o quella somma maggiore o minore ritenuta di
giustizia, indebitamente trattenuta, oltre, interessi legali dalla data della prima richiesta sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - ha convenuto in giudizio la società francese per sentirla condannare Parte_1 CP_1
alla restituzione, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., della somma di euro 52.870,00 (IVA
compresa) oltre interessi legali.
2. - Il ricorso introduttivo, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, è stato regolarmente notificato in data 26.9.2025, come attestato dal plico depositato in data 10.11.2025: stante la mancata costituzione di ne va ribadita la declaratoria di contumacia. CP_1
3. - Passando al merito, è stata sufficientemente dimostrata in corso di causa la fondatezza della domanda della società ricorrente.
Nelle e-mail prodotte (doc. 2) la società ha dato Controparte_2
atto dell'intesa raggiunta con la per il trasporto aereo della macchina equilibratrice modello Pt_1
ZB2000/G/GV/AERO, nominata “Cabin #2”, al fine di perfezionarne l'installazione, unitamente alla protezione di sicurezza, entro la W46 e la W47, ossia entro la quarantaseiesima e quarantasettesima settimana dell'anno. Per effettuare tale spedizione, la si è affidata alla società Akustike, Pt_1
fornitore abituale di per le protezioni di sicurezza. CP_2
Nel mese di ottobre 2024, atteso il ritardo di Akustike nella predisposizione della protezione di sicurezza, la CEMB ha comunicato la necessità di una pronta spedizione del manufatto, al fine di rispettare la scadenza pattuita con . Con il successivo scambio di mail del 16-22.10.2024, CP_2
l'odierna ricorrente – inizialmente contraria a farsi carico delle spese di trasporto aereo, essendo il ritardo imputabile all'inadempimento di Akustike – ha dato la propria disponibilità a sostenere i costi di spedizione, al fine di evitare le penali, che le sarebbero state applicate da laddove la CP_2
consegna non fosse avvenuta nei termini pattuiti.
pagina 2 di 4 Contattata la società al fine di procedere in termini brevi al trasporto della CP_1
protezione di sicurezza, quest'ultima ha accettato l'incarico ed ha emesso la fattura n. 224110001
ammontante ad euro 52.870,00 (doc. 4), il cui pagamento è stato regolarmente onorato da in Pt_1
data 6.11.2024 (docc. 5-6). Tuttavia, con e-mail inviata nella tarda mattinata del 6.11.2024, la ha dato atto dell'impossibilità di prenotare un volo per il giorno inizialmente pattuito CP_1
(doc. 7), ossia venerdì 8 novembre, ed ha fornito quale data alternativa quella di sabato 9 novembre,
chiarendo tuttavia che per il trasporto sarebbero stati necessari ulteriori euro 15.896,00 (docc. 8-9).
ha quindi chiesto di ottenere un preventivo di spedizione via mare, i cui costi sono stati Pt_1
quantificati da in euro 6.624,00 (doc. 10). La spedizione via mare è poi stata effettuata CP_1
in data 14.12.2024.
Con e-mail del 20.11.2024 (doc. 12) ha domandato la restituzione dell'importo Pt_1
bonificato di euro 52.870,00 eventualmente detratte le somme preventivate per il trasporto marittimo,
benchè queste ultime risultassero sfornite di un valido documento fiscale. La richiesta è stata ricevuta e attenzionata da la quale in un primo momento era parsa collaborativa rispetto al CP_1
rimborso (cfr. contenuto della e-mail al doc. 13), ma poi non ha mai proceduto al rimborso, tanto che l'odierna ricorrente ha più volte sollecitato la resistente, senza tuttavia ricevere risposta (doc. 15).
Risulta quindi provato, da un lato, il versamento da parte della ricorrente di euro 52.870,00 e dall'altro, il mancato trasporto per via aerea della protezione di sicurezza, avvenuto via mare ad un costo preventivato (benchè non fatturato) di euro 6.624,00.
È di tutta evidenza, quindi, che il versamento effettuato dalla non sia sorretto da una Pt_1
ragione giustificatrice, posto che la spedizione aerea pagata non è mai avvenuta.
D'altro canto, non è stata negata l'effettuazione del trasporto via mare, il cui costo non è però
dimostrato da idonea documentazione fiscale: ciò impedisce di operare la compensazione.
Per quanto precede, in applicazione dell'art. 2033 c.c., la società resistente va condannata a rimborsare alla ricorrente l'importo di euro 52.870,00 oltre interessi legali dalla messa in mora del
20.11.2024 all'effettivo soddisfo.
4. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, perciò, la resistente va condannata a CP_1
rifonderle alla società attrice nell'importo che si liquida – in mancanza di nota, tenuto conto del valore pagina 3 di 4 della domanda (pari alla condanna), con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva,
minimi per la fase decisionale e senza liquidazione della fase istruttoria, non svolta – in euro 5.216,26
(di cui euro 4.358,00 per compensi, euro 759,00 per anticipazioni ed euro 99,26 per spese), oltre 15%
spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
ON
la società ( , con sede in Francia, 22 Avenue des Nations Immeuble Rostand- CP_1 P.IVA_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a Controparte_3 [...]
la somma di euro 52.870,00 oltre interessi legali Parte_2
dalla messa in mora del 20.11.2024 all'effettivo soddisfo.
ON
la società ( , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere le CP_1 P.IVA_2
spese processuali a per euro 5.216,26 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta. Parte_1
Così deciso in Lecco il 26 novembre 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
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