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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/08/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Giovanna Gioia Presidente
2) dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) avv. Damiano Comito Giudice Ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 1927 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 4.3.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 678/2019, pubblicata in data
10.7.2019, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore (cod. fisc.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Fernanda Gigliotti, giusta Deliberazione della Commissione Prefettizia n. 960 del
25.09.2019 e procura da intendersi rilasciata in calce all'appello;
- APPELLANTE =
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Dott. (cod. fisc. e P. Iva n. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Enzo C. Maletta, giusta P.IVA_2 procura da intendersi rilasciata in calce al presente atto;
- APPELLATA =
Sulle seguenti conclusioni:
1 per l'appellante:
• rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 4.3.2025:
“A) In via principale:
1. Accertare e dichiarare che la notifica della sentenza impugnata si è perfezionata per
l'appellante in data 3.09.2019;
2. Rigettare conseguentemente l'eccezione di inammissibilità ed improcedibilità sollevata da controparte, perché l'appello è stato tempestivamente proposto nel termine breve di trenta giorni decorrenti dall'avvenuta conoscenza della notifica della sentenza;
3. Trattenere la decisione nel merito con termini per note conclusive e repliche.
B) In via subordinata 1. formulare un'ordinanza di rinvio per sottoporre la sollevata questione di legittimità costituzionale alla Corte;
2. ovvero disporre un breve rinvio della trattazione per consentire alla parte appellante di formulare la relativa istanza incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui non prevede espressamente che si applichino anche alle notifiche telematiche i medesimi principi previsti dall'art. 60 DPR 600/73 per la notifica con
l'ufficiale giudiziario e con il servizio postale, ovvero nella parte in cui non prevede il doppio esito di ricezione, consegna e avvenuta lettura.”
• rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte, nelle note di trattazione per l'udienza del 4.3.2025, si è, comunque, riportata:
“In via principale, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo N n° 437/2006 - n°
3720/06 RGAC, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il 7.12.2006, perché emesso a fronte di un credito incerto, non liquido e non esigibile, in violazione delle norme del codice di rito, degli accordi intercorsi tra le parti con condanna al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni ex art. 96 C.p.C. In via subordinata, e per solo scrupolo difensivo, nel caso in cui la Corte di Appello dovesse ritenere sussistente un indebito arricchimento ed una utilitas per l'Ente, previa revoca del decreto ingiuntivo, indicare la somma dovuta a titolo di utilitas ricevuto/accettato dall'Ente,
2 fissando la decorrenza degli interessi moratori ex art. DLgs n. 231/2002 a far data dalla sentenza definitiva di accertamento/accettazione”.
Per l'appellato specificamente rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del
4.3.2025:
“IN VIA PRELIMINARE
1. Accertare e dichiarare che la sentenza, oggetto di gravame è stata notificata, a mezzo posta elettronica certificata, dal procuratore costituito della al CP_1 procuratore costituito di parte appellante, il 02.09.2019, mentre l'atto di appello, è stato, invero, notificato il 03.10.2019;
2. Per l'effetto, dichiarare la inammissibilità del ridetto appello interposto dall'
[...]
, ai sensi e per gli effetti degli artt. 325, 326 c.p.c. e statuire, altresì, che la Parte_2 sentenza n. 658/2019 del Tribunale di Lamezia Terme, resa nel giudizio n. 339/2007, oggetto dell'odierno gravame, è da considerarsi passata in giudicato, essendo decorso il termine breve di giorni trenta, per la proposizione del medesimo appello;
NEL MERITO
3. In via meramente ed estremamente subordinata, rispetto alla superiore eccezione e richiesta, rigettare l'appello proposto, in quanto improponibile, inaccoglibile, inammissibile, oltre che infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza appellata n. 658/2019, pronunciata dal Tribunale Civile di
Lamezia Terme, nel procedimento R.G. 339/2007;
4. Sempre, con vittoria di spese, competenze ed onorari ex art. 93 c.p.c. .”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L ha proposto, in questa sede, appello Parte_1 avverso la sentenza n. 678/2019, pubblicata in data 10.7.2019, con cui il Tribunale di
Lamezia Terme – decidendo sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 437/2006 emesso a favore dell' e in danno dell' Controparte_3 [...]
di Lamezia Terme per il pagamento a saldo di talune fatture Controparte_4 emesse per prestazioni di assistenza residenziale presso la struttura Controparte_5
di Serrastretta – ha revocato il monitorio opposto (a cagione di taluni
[...] pagamenti parziali incontestati, intervenuti nelle more del giudizio) e ha condannato Part l'opponente al pagamento dell'importo di euro 1.058.429,90, oltre interessi al saggio commerciale, nonché alla rifusione delle spese del grado.
3 A fondamento dell'appello, notificato a mezzo Pec in data 3.10.2019, l'
[...]
, premesso di avere ricevuto la notifica della sentenza ai fini del decorso del Parte_2 termine breve per impugnare, in data 3.9.2019, ha lamentato un'errata valutazione dei documenti di causa e dei contratti sottoscritti tra le parti, l'erronea ricostruzione dei fatti ed erronea applicazione delle norme di diritto e la violazione e falsa applicazione del
D.Lgs. n. 231/2002 in tema di saggio di interessi. Ha, dunque, concluso nei termini in epigrafe riprodotti.
Si è costituita l' la quale, in via Controparte_3 pregiudiziale, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto, deducendo di avere notificato la sentenza gravata, ai fini del decorso del termine per impugnare di cui all'art. 325 c.p.c., in data 2 settembre 2019 e di avere ricevuto la notifica dell'appello in data 3 ottobre 2019. Nel merito ha argomentato in ordine all'infondatezza del gravame, di cui ha domandato la reiezione.
In ordine all'eccezione di inammissibilità, la difesa dell'appellante, nel corso del giudizio, ha ribadito di avere ricevuto la notifica della sentenza in data 3 settembre 2019
(e non 2 settembre 2019), con seguente tempestività dell'impugnazione; ha chiesto, inoltre, alla Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale nei termini che meglio si esporranno nel prosieguo.
Tanto riassuntivamente premesso, va preliminarmente scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività, sollevata dalla parte appellata.
Quest'ultima ha dimostrato, tramite la produzione della notifica in formato .eml che la sentenza gravata è stata notificata in data 2.9.2019. Più nel dettaglio, la ricevuta di accettazione riporta la data del 2.9.2019 ore 20:26:25; la ricevuta di avvenuta consegna riporta la medesima data ore 20:26:57.
L'appellante deduce, invece, “che l'appello è stato tempestivamente notificato nel temine breve decorrente dalla data del 3.09.2019, data di effettiva conoscenza della notifica effettuata a mezzo di posta elettronica certificata, come da ricevute analogiche della relata di notifica in formato.pdf.”.
La ricevuta analogica cui fa riferimento l'appellante è un file in formato .pdf, la cui struttura corrisponde alla stampa di un messaggio Pec, la quale riporta la data 3.9.2019 ore 11:29:21.
4 Sulla scorta di tale produzione l'appellante deduce “Parte appellante ha prodotto solo i dati analogici che hanno la stessa validità di prova dei file, per come chiarito della
Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4725/2025, con la quale ha affermato che la prova della circostanza di fatto non esige necessariamente il deposito telematico dei files di avvenuta consegna e di accettazione in formato digitale e può essere adeguatamente fornita anche mediante il semplice deposito telematico della ricevuta analogica della relata di notifica in formato .pdf. Entrambe le attestazioni, quindi, costituiscono documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, come ha ampiamente riconosciuto la Cassazione Civile, VI-1,
Ordinanza del 12/12/2017 – 1/3/2018 n. 4789” (così è riassunta la tesi nelle memorie di replica).
Ebbene, va rammentato che, mentre il messaggio di accettazione della busta è inviato al mittente dal proprio gestore Pec, invece, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 68/2005
(Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata), la ricevuta di avvenuta consegna è fornita al mittente dal gestore di PEC utilizzato dal destinatario della notificazione (comma 2) e la ricevuta di avvenuta consegna dà al mittente la “prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione” (comma 3). La ricevuta di avvenuta consegna, che può “contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato” (comma
4), è, quindi, “rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario” (comma 5).
Ne consegue che, da un punto di vista strettamente tecnico, il messaggio di avvenuta consegna che riceve il mittente non può riportare dati difformi da quelli che risultano al destinatario al momento dell'accesso alla Pec, perché si tratta dello stesso evento visto da due accessi diversi: nel momento (e, quindi, nella data e nell'ora) in cui il messaggio giunge nella casella di posta del destinatario, il gestore di quest'ultimo genera la
5 ricevuta di avvenuta consegna che trasmette al mittente che attesta, appunto, la data e l'ora della consegna (al pari di una relata di notifica o di un avviso di ricevimento di una raccomandata A/R). Ne consegue che la data e l'ora di ricezione del messaggio che risulta al destinatario è esattamente la data e l'ora che risulta nel messaggio di avvenuta consegna che riceve il mittente. L'art. 147 c.p.c. (e, già prima, l'art. 3 bis l. 53/1994, come modificato dall'art. 16 quater d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012) attribuisce valore legale alla ricevuta di avvenuta consegna nel senso che il messaggio e gli allegati si considerano ricevuti nella data e ora di avvenuta consegna come risultante dalla relativa ricevuta trasmessa al mittente ed è da questo momento che la notifica si perfeziona per il destinatario. La data e l'ora in cui, invece, il destinatario apre il messaggio e lo legge sono fatti neutri e non risultano certificati attraverso il sistema
(proprio perché fatto estraneo ed indifferente rispetto al procedimento di trasmissione).
Dunque, poiché la ricevuta di avvenuta consegna trasmessa al mittente dal gestore del destinatario non può essere diversa, neppure per data e ora, rispetto al messaggio che è giunto nella casella di posta del destinatario, è evidente che una delle due parti ha prodotto un documento non autentico.
Ora, l'appellata ha prodotto, come si diceva, le ricevute (di accettazione e di avvenuta consegna) in formato .eml che consente alla Corte di accedere direttamente al messaggio Pec e di verificarne data, contenuto ed allegati esattamente come se aprisse la posta elettronica del mittente: l'autenticità e veridicità è così positivamente e con certezza verificata.
L'appellante, invece, ha prodotto esclusivamente un file in formato .pdf (o meglio, una copia per immagine trasformata in pdf), di cui non è possibile, quindi, accertare l'autenticità, veridicità, provenienza e corrispondenza all'originale.
Benché la ricevuta di avvenuta consegna non sia assistita dalla fede privilegiata dell'atto pubblico (ammettendo, quindi, la prova contraria senza dover proporre querela di falso), ciò nondimeno le due modalità di prova – formato .eml e formato .pdf) non hanno per nulla lo stesso valore probatorio, atteso che la produzione del formato .eml equivale alla produzione di un documento originale, mentre il formato .pdf equivale alla produzione di una copia (di cui, si diceva, non è possibile verificare la conformità all'originale).
Né vale invocare il principio enunciato da Cass. n. 4725/2025 (secondo cui “Nel giudizio di appello, ai fini della dimostrazione del rispetto del termine breve di
6 impugnazione di una sentenza notificata a mezzo di posta elettronica certificata, non essendo applicabile l'art. 369, comma 2, c.p.c., non occorre il deposito telematico dei files di avvenuta consegna e di accettazione nel loro originario formato digitale, essendo sufficiente il semplice deposito telematico della ricevuta analogica della relata di notifica in formato .pdf.”): nella fattispecie, infatti, non si tratta solo di dimostrare la tempestività dell'impugnazione, bensì di superare una contestazione puntuale e documentata della controparte (che, tra l'altro, ha denunciato, in relazione alla vicenda in esame, “una condotta censurabile e stigmatizzabile ... configurando a tutti gli effetti un atto di frode processuale ex art. 374 c.p.”). A fronte di siffatta contestazione,
l'appellata – che pure ne ha avuto ampiamente tempo e occasione – avrebbe dovuto (e agevolmente potuto) produrre il messaggio in formato .eml., equivalente all'originale, al pari di quanto avviene in relazione ai documenti “cartacei”: per provare il contenuto di un documento è sufficiente la copia se la controparte non ne disconosce la conformità
(artt. 2712 e 2719 c.c.) ma deve essere prodotto l'originale se la controparte contesta in modo specifico la conformità della copia prodotta all'originale (tanto più, poi, se versa in atti un originale che offre una rappresentazione dei fatti difforme dalla copia prodotta).
Ne consegue che il documento prodotto dall'appellante, a fronte della notifica prodotta dall'appellata, è completamente privo di valore probatorio di sorta e platealmente inidoneo a dimostrare una diversa data di consegna del messaggio, sicché l'appellante non ha offerto, in relazione alla data di ricezione del messaggio, la prova contraria rispetto alle risultanze della ricevuta di avvenuta consegna trasmessa dal gestore Pec al mittente.
A fronte dell'affermata intervenuta notifica in data 3.9.2019, poi, l'appellante non ha neppure richiesto una rimessione in termini. Piuttosto, con argomentazione difensiva distonica rispetto alle premesse, ha chiesto alla Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale, reputando contrastante con l'art. 3 Cost. l'irrilevanza, ai fini del perfezionamento della notifica per il destinatario, del momento in cui il messaggio viene letto – e, quindi, effettivamente conosciuto, dal notificato (così implicitamente assumendo che il messaggio, pur essendo giunto nella casella di posta del destinatario nella data indicata dall'appellato, è stato, però, letto successivamente, il che palesemente
7 contrasta con l'assunta ricezione in data successiva a quella risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna prodotta dell'appellata).
Più nel dettaglio, si chiede di sollevare q.l.c. “dell'art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui non prevede espressamente che si applichino anche alle notifiche telematiche i medesimi principi previsti dall'art. 60 DPR 600/73 per la notifica con
l'ufficiale giudiziario e con il servizio postale, ovvero nella parte in cui non prevede il doppio esito di ricezione, consegna e avvenuta lettura, con ogni conseguente statuizione”.
La questione posta non solo è irrilevante – atteso che non è dimostrato quando il messaggio sia stato letto – ma anche manifestamente infondata, per le seguenti concorrenti ragioni.
Innanzi tutto, la norma censurata – peraltro, abrogata dal D. lgs. 149/2022 – aveva il seguente testuale tenore “Tempo delle notificazioni con modalità telematiche.
1. La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo” (tale ultimo inciso era già stato dichiarato incostituzionale con sent. n. 75/2019).
Non si vede proprio quale attinenza abbia la norma con la fattispecie qui in esame, anche considerando che la notifica è stata eseguita in data 2.9.2019 prima delle 21.
Ove mai la questione sia riferita all'attuale testo dell'art. 147 co. 2 c.p.c. (secondo cui le notifiche a mezzo Pec si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna), viene ravvisata un'illegittima disparità di trattamento rispetto alle modalità di notifica disciplinate dall'art. 60 D.p.r. 600/1973, che riguardano le notifiche di atti impositivi (e, quindi, amministrativi) al contribuente da parte dell'Amministrazione Finanziaria, quindi casi per nulla simili alla notifica di un atto giudiziario che debba avvenire tra professionisti avvocati.
8 La tesi pretende di dare rilevanza ad un fatto – la lettura del documento trasmesso – che non ha mai avuto rilievo in alcuna forma di notifica tramite ufficiale giudiziario disciplinata dal codice di rito: che il destinatario legga o meno l'atto che gli viene notificato o quando lo legga sono dati che restano al di fuori di qualsiasi procedimento notificatorio.
La notifica a mezzo Pec è del tutto assimilabile alla notifica a mezzo posta che avviene tramite raccomandata con avviso di ricevimento: la ricevuta di accettazione equivale alla ricevuta di spedizione che rilascia l'Ufficio Postale al quale l'Ufficiale Giudiziario consegni l'atto; la ricevuta di avvenuta consegna equivale all'avviso di ricevimento della raccomandata. Che il contenuto del plico sia o meno letto dal destinatario è del tutto irrilevante, giacché ciò che conta non è la conoscenza effettiva bensì che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità, di dominio del destinatario. Allo stesso modo, nel momento in cui il messaggio di posta elettronica perviene nella casella di posta del destinatario, esso entra nella sfera di dominio di quest'ultimo, dal quale è perfettamente conoscibile, pronto per la lettura, in qualsiasi momento e luogo. A seguire la tesi dell'appellante, peraltro, basterebbe che il destinatario non apra mai il messaggio ovvero lo cestini senza leggerlo per poter ritenere che la notifica non si sia mai perfezionata.
A dire dell'appellante, poi, vi sarebbe disparità di trattamento tra le notifiche telematiche e quelle cartacee, in quanto queste ultime “non consegnate direttamente nelle mani del destinatario o in caso di sua irreperibilità fisica, si perfezionano, e quindi l'atto e la notifica si presumono conosciuti solo dopo la decorrenza di dieci giorni dall'avvenuto deposito”. Premesso che la notifica che non sia consegnata direttamente a mani del destinatario si perfeziona nel momento della consegna al soggetto legittimato a riceverla, anche se diverso dal destinatario e non a seguito di
“avvenuto deposito” (cfr. art. 139 co. 2 e ss. c.p.c.), le fattispecie indicate non sono per nulla assimilabili, atteso che la consegna nella casella Pec del destinatario non equivale ad una notifica in cui il destinatario sia “irreperibile” (il riferimento all'irreperibilità pare alludere al disposto di cui all'art. 143 c.p.c.) ovvero assente (come avviene in caso di notifica ex art. 140 c.p.c.), perché in tali casi il destinatario non è oggettivamente nelle condizioni di accedere all'atto notificato, proprio perché è irreperibile presso l'indirizzo ovvero temporaneamente assente. Nel caso di notifica a mezzo Pec, una volta che il messaggio sia pervenuto nella casella di posta del destinatario, esso è
9 immediatamente e liberamente accessibile dal destinatario stesso, in qualunque luogo fisico egli si trovi: il messaggio è pronto per la lettura e l'apertura o meno della busta è frutto di una scelta (o di semplice omissione) del destinatario che esula dal procedimento notificatorio.
La sentenza, dunque, è stata notificata il 2 settembre 2019 mentre l'appello è stato notificato in data 3 ottobre 2019 e, quindi, oltre il termine breve di 30 giorni di cui all'art. 325 c.p.c..
Ne consegue che l'appello è inammissibile in quanto tardivo.
Non può essere accolta la richiesta, formulata dall'appellata, di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, non essendo penalmente punito il falso in scrittura privata e non essendo neppure astrattamente ravvisabili gli elementi costitutivi della frode processuale di cui all'art. 374 c.p., riconoscibile solo in occasione degli atti istruttori contemplati dalla norma incriminatrice.
Le spese di lite nel presente grado seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M.
55147/2022 per le cause di secondo grado di valore tra euro 1.000.001 ed euro
2.000.000, liquidate tutte le fasi al minimo, attesa la semplicità delle questioni, in fatto e in diritto, trattate nel presente grado e dell'assenza di attività istruttoria.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_3
Lamezia Terme n. 678/2019, pubblicata in data 10.7.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 17.002,00, oltre rimb. forf. spese gen., c.f. e
10 Iva, con distrazione in favore del difensore, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.:
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 24.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Giovanna Gioia
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Giovanna Gioia Presidente
2) dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) avv. Damiano Comito Giudice Ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 1927 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 4.3.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 678/2019, pubblicata in data
10.7.2019, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore (cod. fisc.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Fernanda Gigliotti, giusta Deliberazione della Commissione Prefettizia n. 960 del
25.09.2019 e procura da intendersi rilasciata in calce all'appello;
- APPELLANTE =
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Dott. (cod. fisc. e P. Iva n. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Enzo C. Maletta, giusta P.IVA_2 procura da intendersi rilasciata in calce al presente atto;
- APPELLATA =
Sulle seguenti conclusioni:
1 per l'appellante:
• rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 4.3.2025:
“A) In via principale:
1. Accertare e dichiarare che la notifica della sentenza impugnata si è perfezionata per
l'appellante in data 3.09.2019;
2. Rigettare conseguentemente l'eccezione di inammissibilità ed improcedibilità sollevata da controparte, perché l'appello è stato tempestivamente proposto nel termine breve di trenta giorni decorrenti dall'avvenuta conoscenza della notifica della sentenza;
3. Trattenere la decisione nel merito con termini per note conclusive e repliche.
B) In via subordinata 1. formulare un'ordinanza di rinvio per sottoporre la sollevata questione di legittimità costituzionale alla Corte;
2. ovvero disporre un breve rinvio della trattazione per consentire alla parte appellante di formulare la relativa istanza incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui non prevede espressamente che si applichino anche alle notifiche telematiche i medesimi principi previsti dall'art. 60 DPR 600/73 per la notifica con
l'ufficiale giudiziario e con il servizio postale, ovvero nella parte in cui non prevede il doppio esito di ricezione, consegna e avvenuta lettura.”
• rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte, nelle note di trattazione per l'udienza del 4.3.2025, si è, comunque, riportata:
“In via principale, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo N n° 437/2006 - n°
3720/06 RGAC, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il 7.12.2006, perché emesso a fronte di un credito incerto, non liquido e non esigibile, in violazione delle norme del codice di rito, degli accordi intercorsi tra le parti con condanna al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni ex art. 96 C.p.C. In via subordinata, e per solo scrupolo difensivo, nel caso in cui la Corte di Appello dovesse ritenere sussistente un indebito arricchimento ed una utilitas per l'Ente, previa revoca del decreto ingiuntivo, indicare la somma dovuta a titolo di utilitas ricevuto/accettato dall'Ente,
2 fissando la decorrenza degli interessi moratori ex art. DLgs n. 231/2002 a far data dalla sentenza definitiva di accertamento/accettazione”.
Per l'appellato specificamente rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del
4.3.2025:
“IN VIA PRELIMINARE
1. Accertare e dichiarare che la sentenza, oggetto di gravame è stata notificata, a mezzo posta elettronica certificata, dal procuratore costituito della al CP_1 procuratore costituito di parte appellante, il 02.09.2019, mentre l'atto di appello, è stato, invero, notificato il 03.10.2019;
2. Per l'effetto, dichiarare la inammissibilità del ridetto appello interposto dall'
[...]
, ai sensi e per gli effetti degli artt. 325, 326 c.p.c. e statuire, altresì, che la Parte_2 sentenza n. 658/2019 del Tribunale di Lamezia Terme, resa nel giudizio n. 339/2007, oggetto dell'odierno gravame, è da considerarsi passata in giudicato, essendo decorso il termine breve di giorni trenta, per la proposizione del medesimo appello;
NEL MERITO
3. In via meramente ed estremamente subordinata, rispetto alla superiore eccezione e richiesta, rigettare l'appello proposto, in quanto improponibile, inaccoglibile, inammissibile, oltre che infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza appellata n. 658/2019, pronunciata dal Tribunale Civile di
Lamezia Terme, nel procedimento R.G. 339/2007;
4. Sempre, con vittoria di spese, competenze ed onorari ex art. 93 c.p.c. .”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L ha proposto, in questa sede, appello Parte_1 avverso la sentenza n. 678/2019, pubblicata in data 10.7.2019, con cui il Tribunale di
Lamezia Terme – decidendo sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 437/2006 emesso a favore dell' e in danno dell' Controparte_3 [...]
di Lamezia Terme per il pagamento a saldo di talune fatture Controparte_4 emesse per prestazioni di assistenza residenziale presso la struttura Controparte_5
di Serrastretta – ha revocato il monitorio opposto (a cagione di taluni
[...] pagamenti parziali incontestati, intervenuti nelle more del giudizio) e ha condannato Part l'opponente al pagamento dell'importo di euro 1.058.429,90, oltre interessi al saggio commerciale, nonché alla rifusione delle spese del grado.
3 A fondamento dell'appello, notificato a mezzo Pec in data 3.10.2019, l'
[...]
, premesso di avere ricevuto la notifica della sentenza ai fini del decorso del Parte_2 termine breve per impugnare, in data 3.9.2019, ha lamentato un'errata valutazione dei documenti di causa e dei contratti sottoscritti tra le parti, l'erronea ricostruzione dei fatti ed erronea applicazione delle norme di diritto e la violazione e falsa applicazione del
D.Lgs. n. 231/2002 in tema di saggio di interessi. Ha, dunque, concluso nei termini in epigrafe riprodotti.
Si è costituita l' la quale, in via Controparte_3 pregiudiziale, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto, deducendo di avere notificato la sentenza gravata, ai fini del decorso del termine per impugnare di cui all'art. 325 c.p.c., in data 2 settembre 2019 e di avere ricevuto la notifica dell'appello in data 3 ottobre 2019. Nel merito ha argomentato in ordine all'infondatezza del gravame, di cui ha domandato la reiezione.
In ordine all'eccezione di inammissibilità, la difesa dell'appellante, nel corso del giudizio, ha ribadito di avere ricevuto la notifica della sentenza in data 3 settembre 2019
(e non 2 settembre 2019), con seguente tempestività dell'impugnazione; ha chiesto, inoltre, alla Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale nei termini che meglio si esporranno nel prosieguo.
Tanto riassuntivamente premesso, va preliminarmente scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività, sollevata dalla parte appellata.
Quest'ultima ha dimostrato, tramite la produzione della notifica in formato .eml che la sentenza gravata è stata notificata in data 2.9.2019. Più nel dettaglio, la ricevuta di accettazione riporta la data del 2.9.2019 ore 20:26:25; la ricevuta di avvenuta consegna riporta la medesima data ore 20:26:57.
L'appellante deduce, invece, “che l'appello è stato tempestivamente notificato nel temine breve decorrente dalla data del 3.09.2019, data di effettiva conoscenza della notifica effettuata a mezzo di posta elettronica certificata, come da ricevute analogiche della relata di notifica in formato.pdf.”.
La ricevuta analogica cui fa riferimento l'appellante è un file in formato .pdf, la cui struttura corrisponde alla stampa di un messaggio Pec, la quale riporta la data 3.9.2019 ore 11:29:21.
4 Sulla scorta di tale produzione l'appellante deduce “Parte appellante ha prodotto solo i dati analogici che hanno la stessa validità di prova dei file, per come chiarito della
Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4725/2025, con la quale ha affermato che la prova della circostanza di fatto non esige necessariamente il deposito telematico dei files di avvenuta consegna e di accettazione in formato digitale e può essere adeguatamente fornita anche mediante il semplice deposito telematico della ricevuta analogica della relata di notifica in formato .pdf. Entrambe le attestazioni, quindi, costituiscono documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, come ha ampiamente riconosciuto la Cassazione Civile, VI-1,
Ordinanza del 12/12/2017 – 1/3/2018 n. 4789” (così è riassunta la tesi nelle memorie di replica).
Ebbene, va rammentato che, mentre il messaggio di accettazione della busta è inviato al mittente dal proprio gestore Pec, invece, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 68/2005
(Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata), la ricevuta di avvenuta consegna è fornita al mittente dal gestore di PEC utilizzato dal destinatario della notificazione (comma 2) e la ricevuta di avvenuta consegna dà al mittente la “prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione” (comma 3). La ricevuta di avvenuta consegna, che può “contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato” (comma
4), è, quindi, “rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario” (comma 5).
Ne consegue che, da un punto di vista strettamente tecnico, il messaggio di avvenuta consegna che riceve il mittente non può riportare dati difformi da quelli che risultano al destinatario al momento dell'accesso alla Pec, perché si tratta dello stesso evento visto da due accessi diversi: nel momento (e, quindi, nella data e nell'ora) in cui il messaggio giunge nella casella di posta del destinatario, il gestore di quest'ultimo genera la
5 ricevuta di avvenuta consegna che trasmette al mittente che attesta, appunto, la data e l'ora della consegna (al pari di una relata di notifica o di un avviso di ricevimento di una raccomandata A/R). Ne consegue che la data e l'ora di ricezione del messaggio che risulta al destinatario è esattamente la data e l'ora che risulta nel messaggio di avvenuta consegna che riceve il mittente. L'art. 147 c.p.c. (e, già prima, l'art. 3 bis l. 53/1994, come modificato dall'art. 16 quater d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012) attribuisce valore legale alla ricevuta di avvenuta consegna nel senso che il messaggio e gli allegati si considerano ricevuti nella data e ora di avvenuta consegna come risultante dalla relativa ricevuta trasmessa al mittente ed è da questo momento che la notifica si perfeziona per il destinatario. La data e l'ora in cui, invece, il destinatario apre il messaggio e lo legge sono fatti neutri e non risultano certificati attraverso il sistema
(proprio perché fatto estraneo ed indifferente rispetto al procedimento di trasmissione).
Dunque, poiché la ricevuta di avvenuta consegna trasmessa al mittente dal gestore del destinatario non può essere diversa, neppure per data e ora, rispetto al messaggio che è giunto nella casella di posta del destinatario, è evidente che una delle due parti ha prodotto un documento non autentico.
Ora, l'appellata ha prodotto, come si diceva, le ricevute (di accettazione e di avvenuta consegna) in formato .eml che consente alla Corte di accedere direttamente al messaggio Pec e di verificarne data, contenuto ed allegati esattamente come se aprisse la posta elettronica del mittente: l'autenticità e veridicità è così positivamente e con certezza verificata.
L'appellante, invece, ha prodotto esclusivamente un file in formato .pdf (o meglio, una copia per immagine trasformata in pdf), di cui non è possibile, quindi, accertare l'autenticità, veridicità, provenienza e corrispondenza all'originale.
Benché la ricevuta di avvenuta consegna non sia assistita dalla fede privilegiata dell'atto pubblico (ammettendo, quindi, la prova contraria senza dover proporre querela di falso), ciò nondimeno le due modalità di prova – formato .eml e formato .pdf) non hanno per nulla lo stesso valore probatorio, atteso che la produzione del formato .eml equivale alla produzione di un documento originale, mentre il formato .pdf equivale alla produzione di una copia (di cui, si diceva, non è possibile verificare la conformità all'originale).
Né vale invocare il principio enunciato da Cass. n. 4725/2025 (secondo cui “Nel giudizio di appello, ai fini della dimostrazione del rispetto del termine breve di
6 impugnazione di una sentenza notificata a mezzo di posta elettronica certificata, non essendo applicabile l'art. 369, comma 2, c.p.c., non occorre il deposito telematico dei files di avvenuta consegna e di accettazione nel loro originario formato digitale, essendo sufficiente il semplice deposito telematico della ricevuta analogica della relata di notifica in formato .pdf.”): nella fattispecie, infatti, non si tratta solo di dimostrare la tempestività dell'impugnazione, bensì di superare una contestazione puntuale e documentata della controparte (che, tra l'altro, ha denunciato, in relazione alla vicenda in esame, “una condotta censurabile e stigmatizzabile ... configurando a tutti gli effetti un atto di frode processuale ex art. 374 c.p.”). A fronte di siffatta contestazione,
l'appellata – che pure ne ha avuto ampiamente tempo e occasione – avrebbe dovuto (e agevolmente potuto) produrre il messaggio in formato .eml., equivalente all'originale, al pari di quanto avviene in relazione ai documenti “cartacei”: per provare il contenuto di un documento è sufficiente la copia se la controparte non ne disconosce la conformità
(artt. 2712 e 2719 c.c.) ma deve essere prodotto l'originale se la controparte contesta in modo specifico la conformità della copia prodotta all'originale (tanto più, poi, se versa in atti un originale che offre una rappresentazione dei fatti difforme dalla copia prodotta).
Ne consegue che il documento prodotto dall'appellante, a fronte della notifica prodotta dall'appellata, è completamente privo di valore probatorio di sorta e platealmente inidoneo a dimostrare una diversa data di consegna del messaggio, sicché l'appellante non ha offerto, in relazione alla data di ricezione del messaggio, la prova contraria rispetto alle risultanze della ricevuta di avvenuta consegna trasmessa dal gestore Pec al mittente.
A fronte dell'affermata intervenuta notifica in data 3.9.2019, poi, l'appellante non ha neppure richiesto una rimessione in termini. Piuttosto, con argomentazione difensiva distonica rispetto alle premesse, ha chiesto alla Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale, reputando contrastante con l'art. 3 Cost. l'irrilevanza, ai fini del perfezionamento della notifica per il destinatario, del momento in cui il messaggio viene letto – e, quindi, effettivamente conosciuto, dal notificato (così implicitamente assumendo che il messaggio, pur essendo giunto nella casella di posta del destinatario nella data indicata dall'appellato, è stato, però, letto successivamente, il che palesemente
7 contrasta con l'assunta ricezione in data successiva a quella risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna prodotta dell'appellata).
Più nel dettaglio, si chiede di sollevare q.l.c. “dell'art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui non prevede espressamente che si applichino anche alle notifiche telematiche i medesimi principi previsti dall'art. 60 DPR 600/73 per la notifica con
l'ufficiale giudiziario e con il servizio postale, ovvero nella parte in cui non prevede il doppio esito di ricezione, consegna e avvenuta lettura, con ogni conseguente statuizione”.
La questione posta non solo è irrilevante – atteso che non è dimostrato quando il messaggio sia stato letto – ma anche manifestamente infondata, per le seguenti concorrenti ragioni.
Innanzi tutto, la norma censurata – peraltro, abrogata dal D. lgs. 149/2022 – aveva il seguente testuale tenore “Tempo delle notificazioni con modalità telematiche.
1. La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo” (tale ultimo inciso era già stato dichiarato incostituzionale con sent. n. 75/2019).
Non si vede proprio quale attinenza abbia la norma con la fattispecie qui in esame, anche considerando che la notifica è stata eseguita in data 2.9.2019 prima delle 21.
Ove mai la questione sia riferita all'attuale testo dell'art. 147 co. 2 c.p.c. (secondo cui le notifiche a mezzo Pec si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna), viene ravvisata un'illegittima disparità di trattamento rispetto alle modalità di notifica disciplinate dall'art. 60 D.p.r. 600/1973, che riguardano le notifiche di atti impositivi (e, quindi, amministrativi) al contribuente da parte dell'Amministrazione Finanziaria, quindi casi per nulla simili alla notifica di un atto giudiziario che debba avvenire tra professionisti avvocati.
8 La tesi pretende di dare rilevanza ad un fatto – la lettura del documento trasmesso – che non ha mai avuto rilievo in alcuna forma di notifica tramite ufficiale giudiziario disciplinata dal codice di rito: che il destinatario legga o meno l'atto che gli viene notificato o quando lo legga sono dati che restano al di fuori di qualsiasi procedimento notificatorio.
La notifica a mezzo Pec è del tutto assimilabile alla notifica a mezzo posta che avviene tramite raccomandata con avviso di ricevimento: la ricevuta di accettazione equivale alla ricevuta di spedizione che rilascia l'Ufficio Postale al quale l'Ufficiale Giudiziario consegni l'atto; la ricevuta di avvenuta consegna equivale all'avviso di ricevimento della raccomandata. Che il contenuto del plico sia o meno letto dal destinatario è del tutto irrilevante, giacché ciò che conta non è la conoscenza effettiva bensì che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità, di dominio del destinatario. Allo stesso modo, nel momento in cui il messaggio di posta elettronica perviene nella casella di posta del destinatario, esso entra nella sfera di dominio di quest'ultimo, dal quale è perfettamente conoscibile, pronto per la lettura, in qualsiasi momento e luogo. A seguire la tesi dell'appellante, peraltro, basterebbe che il destinatario non apra mai il messaggio ovvero lo cestini senza leggerlo per poter ritenere che la notifica non si sia mai perfezionata.
A dire dell'appellante, poi, vi sarebbe disparità di trattamento tra le notifiche telematiche e quelle cartacee, in quanto queste ultime “non consegnate direttamente nelle mani del destinatario o in caso di sua irreperibilità fisica, si perfezionano, e quindi l'atto e la notifica si presumono conosciuti solo dopo la decorrenza di dieci giorni dall'avvenuto deposito”. Premesso che la notifica che non sia consegnata direttamente a mani del destinatario si perfeziona nel momento della consegna al soggetto legittimato a riceverla, anche se diverso dal destinatario e non a seguito di
“avvenuto deposito” (cfr. art. 139 co. 2 e ss. c.p.c.), le fattispecie indicate non sono per nulla assimilabili, atteso che la consegna nella casella Pec del destinatario non equivale ad una notifica in cui il destinatario sia “irreperibile” (il riferimento all'irreperibilità pare alludere al disposto di cui all'art. 143 c.p.c.) ovvero assente (come avviene in caso di notifica ex art. 140 c.p.c.), perché in tali casi il destinatario non è oggettivamente nelle condizioni di accedere all'atto notificato, proprio perché è irreperibile presso l'indirizzo ovvero temporaneamente assente. Nel caso di notifica a mezzo Pec, una volta che il messaggio sia pervenuto nella casella di posta del destinatario, esso è
9 immediatamente e liberamente accessibile dal destinatario stesso, in qualunque luogo fisico egli si trovi: il messaggio è pronto per la lettura e l'apertura o meno della busta è frutto di una scelta (o di semplice omissione) del destinatario che esula dal procedimento notificatorio.
La sentenza, dunque, è stata notificata il 2 settembre 2019 mentre l'appello è stato notificato in data 3 ottobre 2019 e, quindi, oltre il termine breve di 30 giorni di cui all'art. 325 c.p.c..
Ne consegue che l'appello è inammissibile in quanto tardivo.
Non può essere accolta la richiesta, formulata dall'appellata, di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, non essendo penalmente punito il falso in scrittura privata e non essendo neppure astrattamente ravvisabili gli elementi costitutivi della frode processuale di cui all'art. 374 c.p., riconoscibile solo in occasione degli atti istruttori contemplati dalla norma incriminatrice.
Le spese di lite nel presente grado seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M.
55147/2022 per le cause di secondo grado di valore tra euro 1.000.001 ed euro
2.000.000, liquidate tutte le fasi al minimo, attesa la semplicità delle questioni, in fatto e in diritto, trattate nel presente grado e dell'assenza di attività istruttoria.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_3
Lamezia Terme n. 678/2019, pubblicata in data 10.7.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 17.002,00, oltre rimb. forf. spese gen., c.f. e
10 Iva, con distrazione in favore del difensore, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.:
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 24.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Giovanna Gioia
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