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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 29/01/2026, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 384/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3728/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di San Felice A Cancello - Piazza Municipio 81027 San Felice A Cancello CE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INTIMAZIONE PAG n. 02820259005392071000 TARI
contro
Ag.entrate - CO - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140019889061000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150010077241000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160033721662000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170012182340000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170018016167000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180012412601000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190004084026000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200015057403000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028202300047146330000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 229/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il giorno 01 settembre 2025 all'Agenzia delle Entrate CO (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADER”), la Regione Campania ed il Comune di San Felice a Cancello, il sig. Nominativo_1 sig. impugna parzialmente l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90053920 71/000 limitatamente alle seguenti cartelle:
1) Cartella n. 028 2014 0019889061000 per un importo di euro 121,99;
2) Cartella n. 028 2015 0010077241000 per un importo di euro 121,99
3) Cartella n. 028 2016 0033721662000 per un importo di euro 166,82;
4) Cartella n. 028 2017 0012182340000 per un importo di euro 489,94;
5) Cartella n. 028 2017 0018016167000 per un importo di euro 470,30;
6) Cartella n. 028 2028 0012412601000 per un importo di euro 1.460,26; 7) Cartella n. 028 2019 0004084026000 per un importo di euro 447,53;
8) Cartella n. 028 2020 0015057403000 per un importo di euro 463,82;
9) Cartella n. 028 2023 0004714633000 per un importo di euro 340,14.
Eccepisce il ricorrente la nullità derivata dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle di pagamento, per decadenza della pretesa e per intervenuta prescrizione.
Conclude il ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di causa con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratasi antistatario.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 10 settembre 2025.
In data 07 gennaio 2025 si costituisce in giudizio l'ADER chiedendo in via preliminare la riunione del presente processo al processo rubricato al n.4218/2025 avente per oggetto il giudizio inerente il pignoramento basato sulle stesse cartelle di pagamento impugnate in questa sede.
Eccepisce inoltre l'infondatezza del ricorso deducendo la regolare notifica delle cartelle di pagamento.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 22 gennaio 2026 il ricorrente deposita istanza di cessazione della materia del contendere precisando di avere richiesto il rateizzo delle cartelle di pagamento.
La Regione Campania ed il Comune di San Felice a Cancello non risultano costituiti in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 28 gennaio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la che la richiesta di cessazione della materia del contendere depositata dal ricorrente in data 22 gennaio 2026 con la precisazione di avere richiesto il rateizzo delle cartelle di pagamento, sebbene criptica, debba essere intesa come una rinuncia al ricorso.
La richiesta è meritevole di accoglimento ancorché non accettata dall'ADER. Difatti
l'art.44, comma 3, del D.Lgs n.546/92 dispone che “la rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del giudizio”.
Al fine di individuare quale sia l'interesse cui si riferisce la norma, è necessario ricordare che questo non può essere riferito a quello che vede la parte ovviamente interessata ad esser tenuta indenne dalle conseguenze negative di un processo che non ha attivato e che viene abbandonato dal ricorrente. La tutela da tali conseguenze negative, infatti, si concretizza nella condanna alle spese a carico della parte rinunciante
(esplicitamente prevista dal comma 2 dell'art.44). La necessità dell'accettazione è, quindi, da individuarsi nell'aspettativa, anche solo teorica, che la prosecuzione del processo possa portare alla parte diversa dal rinunciante benefici maggiori di quelli derivanti dall'estinzione del processo, in relazione alla domanda principale proposta in giudizio.
Tuttavia la parte ricorrente non ha richiesto la compensazione delle spese di giudizio né ha subordinato la rinuncia alla compensazione delle spese di lite pertanto questa Corte non può esimersi dal pronunciarsi in ordine alle spese di lite nei confronti delle parti resistenti costituite. La pronuncia sulle spese supera la necessità dell'accettazione della rinuncia in quanto con la liquidazione delle spese di lite la parte resistente non ha più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
Le spese nei confronti dell'ADER pertanto vengono liquidate come da dispositivo.
Nulla per le spese nei confronti della Regione Campania e del Comune di San Felice a Cancello non costituitisi in giudizio.
P.Q.M.
La Corte , in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
CO che liquida in € 250,00 oltre accessori di legge, se spettanti.
Nulla per le spese nei confronti della Regione Campania e del Comune di San Felice a Cancello.
Così deciso in Caserta all'udienza del giorno 28 gennaio 2026.
il giudice
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3728/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di San Felice A Cancello - Piazza Municipio 81027 San Felice A Cancello CE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INTIMAZIONE PAG n. 02820259005392071000 TARI
contro
Ag.entrate - CO - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140019889061000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150010077241000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160033721662000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170012182340000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170018016167000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180012412601000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190004084026000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200015057403000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028202300047146330000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 229/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il giorno 01 settembre 2025 all'Agenzia delle Entrate CO (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADER”), la Regione Campania ed il Comune di San Felice a Cancello, il sig. Nominativo_1 sig. impugna parzialmente l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90053920 71/000 limitatamente alle seguenti cartelle:
1) Cartella n. 028 2014 0019889061000 per un importo di euro 121,99;
2) Cartella n. 028 2015 0010077241000 per un importo di euro 121,99
3) Cartella n. 028 2016 0033721662000 per un importo di euro 166,82;
4) Cartella n. 028 2017 0012182340000 per un importo di euro 489,94;
5) Cartella n. 028 2017 0018016167000 per un importo di euro 470,30;
6) Cartella n. 028 2028 0012412601000 per un importo di euro 1.460,26; 7) Cartella n. 028 2019 0004084026000 per un importo di euro 447,53;
8) Cartella n. 028 2020 0015057403000 per un importo di euro 463,82;
9) Cartella n. 028 2023 0004714633000 per un importo di euro 340,14.
Eccepisce il ricorrente la nullità derivata dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle di pagamento, per decadenza della pretesa e per intervenuta prescrizione.
Conclude il ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di causa con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratasi antistatario.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 10 settembre 2025.
In data 07 gennaio 2025 si costituisce in giudizio l'ADER chiedendo in via preliminare la riunione del presente processo al processo rubricato al n.4218/2025 avente per oggetto il giudizio inerente il pignoramento basato sulle stesse cartelle di pagamento impugnate in questa sede.
Eccepisce inoltre l'infondatezza del ricorso deducendo la regolare notifica delle cartelle di pagamento.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 22 gennaio 2026 il ricorrente deposita istanza di cessazione della materia del contendere precisando di avere richiesto il rateizzo delle cartelle di pagamento.
La Regione Campania ed il Comune di San Felice a Cancello non risultano costituiti in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 28 gennaio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la che la richiesta di cessazione della materia del contendere depositata dal ricorrente in data 22 gennaio 2026 con la precisazione di avere richiesto il rateizzo delle cartelle di pagamento, sebbene criptica, debba essere intesa come una rinuncia al ricorso.
La richiesta è meritevole di accoglimento ancorché non accettata dall'ADER. Difatti
l'art.44, comma 3, del D.Lgs n.546/92 dispone che “la rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del giudizio”.
Al fine di individuare quale sia l'interesse cui si riferisce la norma, è necessario ricordare che questo non può essere riferito a quello che vede la parte ovviamente interessata ad esser tenuta indenne dalle conseguenze negative di un processo che non ha attivato e che viene abbandonato dal ricorrente. La tutela da tali conseguenze negative, infatti, si concretizza nella condanna alle spese a carico della parte rinunciante
(esplicitamente prevista dal comma 2 dell'art.44). La necessità dell'accettazione è, quindi, da individuarsi nell'aspettativa, anche solo teorica, che la prosecuzione del processo possa portare alla parte diversa dal rinunciante benefici maggiori di quelli derivanti dall'estinzione del processo, in relazione alla domanda principale proposta in giudizio.
Tuttavia la parte ricorrente non ha richiesto la compensazione delle spese di giudizio né ha subordinato la rinuncia alla compensazione delle spese di lite pertanto questa Corte non può esimersi dal pronunciarsi in ordine alle spese di lite nei confronti delle parti resistenti costituite. La pronuncia sulle spese supera la necessità dell'accettazione della rinuncia in quanto con la liquidazione delle spese di lite la parte resistente non ha più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
Le spese nei confronti dell'ADER pertanto vengono liquidate come da dispositivo.
Nulla per le spese nei confronti della Regione Campania e del Comune di San Felice a Cancello non costituitisi in giudizio.
P.Q.M.
La Corte , in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
CO che liquida in € 250,00 oltre accessori di legge, se spettanti.
Nulla per le spese nei confronti della Regione Campania e del Comune di San Felice a Cancello.
Così deciso in Caserta all'udienza del giorno 28 gennaio 2026.
il giudice