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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/10/2025, n. 2202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2202 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza dell'1 ottobre
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 2081/2021
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Parte_1 C.F._1
Canfora, giusta procura in atti
RICORRENTE
E in persona delle procuratrici speciali dr.ssa e dr.ssa Controparte_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Fabrizio CP_3
Daverio, Salvatore Florio, Stefano Piroso, Francesco Celona, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex ex art.1 comma 51 legge n. 92/2012 depositato in data 21 maggio 2021, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
[...]
Messina nel procedimento recante R.G. 2708/2029 ex art. 1 comma 48 e ss. legge 92/2012, con la quale era stato rigettato il ricorso volto ad ottenere la dichiarazione di nullità/illegittimità/inefficacia del licenziamento intimatole dall' Controparte_1
Ribadiva di essere stata una dipendente dell' dal 6 febbraio 1989 e che, dopo aver Controparte_1 ricoperto vari ruoli all'interno dell'Istituto bancario, nel 2014 era stata dapprima trasferita presso la filiale di Viale Libertà di Messina e poi presso la filiale di Via Palermo, ove aveva svolto la propria attività fino alla data del licenziamento, come Consulente Controparte_4 Rilevava che la propria attività, al pari di quella di tutti i Consulenti era costantemente Controparte_5 monitorata e sottoposta a controlli, sia da parte del Direttore della Filiale, sia dei servizi informatici della il cui “sistema” era abilitato a bloccare le operazioni di investimento non in linea con gli Pt_2 standard dettati dalla medesima. Pt_2
Affermava che durante lo svolgimento della propria attività lavorativa era stata costantemente sottoposta a pressioni da parte della direzione aziendale, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmati e che, in particolare, il Direttore di filiale, svolgeva insistenti Controparte_6 controlli sulla vendita di prodotti finanziari tenuta da ella ricorrente, controlli che tra il dicembre 2017
e il gennaio 2018, erano sfociati in una discussione, nella quale il Direttore l'aveva espressamente avvertita che in caso di mancato mantenimento dello standard di produzione richiesto, ella avrebbe potuto subire ripercussioni e non mantenere il proprio ruolo.
Riferiva che, dopo essere stata temporaneamente allontanata dal proprio posto di lavoro l'8 maggio
2018, l' in data 20 luglio 2018, le aveva mosso una formale contestazione disciplinare a CP_1 fronte di alcuni comportamenti asseritamente tenuti dalla stessa nello svolgimento delle operazioni di investimento con determinati clienti, effettuate tutte negli anni 2016 e 2017 ad eccezione di due soltanto, relative invece all'anno 2018.
Rappresentava che nonostante le sue giustificazioni formali, il 12 ottobre 2018 l' le Controparte_1 aveva comunicato la chiusura del procedimento a suo carico, disponendo contestualmente, il suo licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c. nonché ex art. 44 lett. e) del CCNL 31 marzo 2015, con effetto dalla data di avvio del procedimento disciplinare.
Rappresentava che dalla data del licenziamento non aveva potuto più accedere al proprio pc aziendale, ove risultavano archiviati tutti i documenti, tra cui le buste paga, le comunicazioni inerenti premi e riconoscimenti ed altra documentazione attinente al rapporto di lavoro, e che altri dipendenti e
Consulenti ai quali erano state ascritte condotte identiche o anche più gravi di quelle che erano CP_4 state a lei contestate, al termine del procedimento disciplinare, non erano stati licenziati, ma erano stati sottoposti a sanzione conservativa.
Rilevava che, per i fatti addebitatoli, non erano stati formulati reclami da parte della clientela, né richiami e rimproveri da parte delle preposte funzioni di controllo o dai responsabili di filiale che svolgono un continuo e costante monitoraggio delle operazioni giornaliere effettuate dai consulenti in seno alla propria struttura.
Lamentava, anche in questa sede, l'illegittimità del licenziamento, sostenendo che la reale motivazione risiedeva nella scelta datoriale di eliminare dal contesto aziendale una dipendente scomoda perché, come già rappresentato nel ricorso introduttivo della prima fase del giudizio, ella non era capace di ingenerare i guadagni pretesi dal proprio datore di lavoro e per tale reale motivo, era stata punita con il licenziamento.
Contestava la motivazione dell'ordinanza opposta con riferimento all'asserita non ritorsività del licenziamento, ritenendola superficiale ed inconferente poiché il Giudice aveva preteso fondare il proprio convincimento sulla mera trascrizione di una massima giurisprudenziale la quale, poneva l'accento sulla necessità, per il lavoratore che richiedeva l'accertamento della ritorsività del provvedimento espulsivo, di fornirne la prova tuttavia, nella prima fase del giudizio, lo stesso Giudice non aveva ammesso la prova testimoniale richiesta al fine di provare i fatti di cui era causa con riferimento ad un punto decisivo della controversia, con conseguente contraddittorietà, oltre che erroneità, della decisione assunta sul punto.
Evidenziava, inoltre, che la stessa controparte, al di là delle citazioni giurisprudenziali e dell'elencazione dei fatti oggetto di contestazione, nei propri scritti difensivi della prima fase del giudizio, non aveva svolto alcuna eccezione concreta ed esaustiva al fine di contestare la discriminatorietà e/o ritorsività del licenziamento de quo, nè aveva offerto prova contraria in merito al comportamento tenuto dal Direttore della Filiale , limitandosi a mere asserzioni di stile CP_6 in ordine alla presunta irrilevanza delle circostanze de quibus, quanto ai procedimenti disciplinari delle dipendenti che avevano posto in essere condotte identiche o persino più gravi di quelle a lei addebitate, ma che erano state “punite” soltanto con una sanzione conservativa.
Sosteneva che la ritorsività del licenziamento, oltre a trovare causa nelle gravi circostanze di fatto inerenti le ingiuste ripetute pressioni da lei subite, quanto al target economico da raggiungere e nella correlata prospettazione delle conseguenze in caso di insuccesso, poteva ritenersi già in re ipsa nella citata disparità di trattamento in sede disciplinare delle dipendenti, che la controparte, aveva dichiarato di ritenere irrilevante.
Rilevava la contraddittorietà delle affermazioni del Giudice della prima fase laddove da un lato, ai fini dell'asserita non equiparabilità della sua situazione con quella delle sue ex colleghe, attribuiva rilevanza al “numero di contestazioni” ricevute da ella ricorrente, dall'altro, ai fini della configurabilità della giusta causa di recesso, sosteneva invece che tra gli addebiti posti a fondamento del licenziamento, poteva individuare anche “solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di gravità richiesto dall'art.2119
c.c.”, sostenendo che, ai fini della configurabilità di un legittimo recesso per giusta causa, o si attribuiva rilevanza alla “quantità” delle contestazioni e/o dei comportamenti asseritamente illegittimi o, al contrario, anche ad una soltanto tra le condotte contestate.
Eccepiva l'erroneità dell'ordinanza opposta, laddove aveva ritenuto sussistente la giusta causa rispetto licenziamento de quo, nonché la tempestività della contestazione, posto che così statuendo, il Giudice della prima fase aveva palesemente ed ingiustificatamente travisato il contenuto delle risultanze della prova testimoniale, rispetto ad un provvedimento espulsivo che, al contrario, oltre che ingiustificato, risultava palesemente tardivo, perché irrogato al termine di un procedimento disciplinare che aveva tratto spunto da condotte (alcune risalenti nel tempo e mai contestate) fino a quel momento sempre consentite e reputate legittime, nonché rispondenti alla prassi dei comportamenti posti in essere dai Consulenti CP_4
Affermava inoltre, sempre alla luce delle risultanze istruttorie della prima fase, in particolare delle dichiarazioni dei testi escussi, che il Giudice ne avesse travisato il contenuto, nella parte in cui aveva sostenuto che le operazioni svolte dalla ricorrente non fossero oggetto di controllo di tipo formale a carattere bloccante ad opera del sistema informatico, laddove, al contrario, i testi non avevano riferito che la non fosse sottoposta ad alcun controllo al pari di tutti gli altri Consulenti Pt_1 [...]
aveva ritenuto che il controllo de quo non fosse operativo prima dell'anno 2017, ovvero CP_5 prima del recepimento della Direttiva Mifid II la quale, al contrario, aveva solo aggiunto alcuni aspetti all'attività di controllo già esistente, come riferito dai testi che avevano prestato la propria attività lavorativa per l'odierna opposta anche per anni precedenti al 2017; aveva sostenuto che il Direttore della Filiale o del Distretto non controllasse l'attività dei dipendenti, circostanza smentita da tutti i testi che avevano riconosciuto, in capo a dette figure, un forte potere di controllo delle operazioni svolte dal personale.
Contestava in particolare, in ordine alla questione della tempestività, la parte dell' ordinanza opposta in cui veniva affermato che “la ha potuto acquisire consapevolezza delle illegittime condotte Pt_2 della solo a seguito di specifica attività ispettiva, avviata dalla struttura Internal Controls Pt_1
Sicilia a fronte del rilevamento, da parte della stessa, di alcune anomalie riscontrate – nel mese di aprile 2018 – nell'ambito di controlli effettuati nell'ambito di un monitoraggio del c.d. Parte_3
Clienti dei Consulenti/Gestori, tra cui quello della ricorrente con sigla gestore ZCFZ e successivamente dei reclami proposti nei primi mesi del 2018 dalle clienti e ”, Pt_4 Pt_5 rilevando che il datore di lavoro ben avrebbe potuto contestare con immediatezza il suo operato, stante la sussistenza del costante duplice controllo sull'operato dei ovvero il controllo Controparte_7 informatico e del Direttore di Filiale e/o di Distretto.
Deduceva l'insussistenza del fatto materiale, posto dalla alla base del suo licenziamento, CP_1 giacché quanto alle condotte contestate di cui ai punti A, A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, ella si era limitata ad effettuare le operazioni di disinvestimento in fondi americani, per investire liquidità della clientela in fondi europei, in applicazione delle linee guida dettate dalla Direzione Investimenti, anche sulla base dei portafogli modello elaborati dalla stessa ed aggiornati trimestralmente, per il tramite del referente locale e osserva che l'indice di aderenza dell'operazione al portafoglio modello, veniva individuato dalla procedura consulenza (“addice”)in fase di diagnosi prima di procedere all'esecuzione dell'ordine, con la conseguenza che un'operazione non aderente al portafoglio modello non sarebbe mai andata a buon fine;
in ordine alle condotte contestate di cui ai punti B, B.1 ella aveva chiarito che nello specifico episodio riferito alle SI.re pur non avendo raccolto, soltanto in Pt_4 quell'occasione, le firme dispositive, aveva ricevuto conferma verbale e telefonica;
quanto alle condotte contestate di cui al punto B.2 la SI.ra , cliente, si era recata presso la stanza di ella Pt_5 opponente, per effettuare il consueto prelievo di Euro 3.000,00 e, dopo aver ricevuto, come al solito, dalla cassiera in busta chiusa l'importo richiesto, ella le aveva consegnato le somme, congedandola, tuttavia, la cliente le aveva chiesto di essere accompagnata a casa, perché non si sentiva bene e ed ella aveva acconsentito, dopo aver avvisato e chiesto il permesso di allontanarsi al proprio Direttore di Filiale.
Contestava infine l'ordinanza opposta anche laddove il Giudice della prima fase aveva ritenuto irrilevante la mancata affissione del codice disciplinare e, relativamente a quanto non espressamente trattato, faceva rinvio al contenuto ed alle conclusioni del ricorso introduttivo ed agli scritti difensivi della prima fase.
Chiedeva, in via principale, che il presente ricorso in opposizione ex art. 1, co. 51 L.n.92/12 venisse accolto e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Messina, in data 23 aprile
2021, venisse accertata e dichiarata la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o invalidità del licenziamento intimatole dalla in quanto ritorsivo e/o discriminatorio, Controparte_1 conseguentemente che all' in persona del legale rappresentante pro tempore, venisse Controparte_1 ordinata ai sensi dell'art. 18 L. n. 300/1970, la reintegrazione di ella ricorrente nel posto di lavoro con la qualifica da ultimo ricoperta - con ogni conseguenza di legge, anche sotto il profilo dell'anzianità retributiva e contributiva - e che venisse condannata al risarcimento del danno subito da ella ricorrente, pari alle retribuzioni maturate e dovute dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra, commisurato all'ultima retribuzione globale di fatto, con versamento dei contributi fiscali, previdenziali ed assistenziali di legge;
chiedeva, in via subordinata, che venisse accertata e dichiarata, per i motivi di cui al presente ricorso, la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o invalidità del licenziamento intimatole dalla per insussistenza del fatto contestato e/o perché il Controparte_1 fatto rientrava tra le condotte punibili con una sanzione conservativa e, per l'effetto, che l' CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, venisse condannata ai sensi dell'art. 18 L.
[...]
N. 300/1970, alla reintegra di ella ricorrente nel posto di lavoro, con ogni conseguenza di legge, anche sotto il profilo dell'anzianità retributiva e contributiva, oltre che al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura massima prevista dalla legge - dodici mensilità - calcolata sull'ultima retribuzione globale di fatto;
chiedeva, in via ulteriormente subordinata, che venisse accertata e dichiarata la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o invalidità del licenziamento intimatole dalla perché privo di giusta causa e/o di giustificato motivo soggettivo e, per l'effetto, ai Controparte_1 sensi dell'art. 18 L.n.300/1970, che l' in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, venisse condannata al pagamento di un'indennità risarcitoria, tenuto conto anche della sua anzianità di servizio, delle dimensioni della Società e del numero dei dipendenti occupati, nella misura massima prevista dalla legge, pari a ventiquattro mensilità, calcolata sull'ultima retribuzione globale di fatto, al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, così come determinata dal
C.C.N.L. del settore, e in ogni caso, alla restituzione, in suo favore, di quanto ella aveva corrisposto all'odierna opposta, alla data di definizione del presente giudizio, a titolo di spese legali così come determinate e liquidate nell'ordinanza conclusiva della precedente fase e oggetto della presente opposizione;
instava per le spese di lite, anche della precedente fase.
2.- L costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso. Controparte_1
Chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata l'inammissibilità, l'irricevibilità,
l'improponibilità e, comunque, l'infondatezza di tutte le avversarie domande, che il ricorso venisse rigettato e che venissero rigettate, in ogni caso, tutte le domande ed istanze proposte da Parte_1
contro essa in quanto infondate, con vittoria di spese e compensi.
[...] Controparte_1
3.- L'udienza dell'1 ottobre 2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- agisce in giudizio, proponendo opposizione avverso l'ordinanza emessa ex art. 1, Parte_1 co. 49, Legge 28 giugno 2012 n. 92, il 23 aprile 2021 da questo Tribunale di Messina Sezione Lavoro, con la quale è stata rigettata la domanda della ricorrente volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatole dall' in data 12 ottobre 2018. CP_1
5.- Va preliminarmente rilevato che l'eccezione di parte ricorrente sulla tardività della contestazione disciplinare del 20 luglio 2018 - in quanto avente ad oggetto condotte poste in essere nel 2016, 2017
e 2018 – appare infondata e va pertanto rigettata.
Al riguardo, secondo l'orientamento della Cassazione, condiviso da questo decidente “Nel licenziamento per giusta causa, infatti, il principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti siano molto laboriosi e richiedano uno spazio temporale maggiore, e non potendo, nel caso in cui il licenziamento sia motivato dall'abuso di uno strumento di lavoro, ritorcersi a danno del datore di lavoro
l'affidamento riposto nella correttezza del dipendente, o equipararsi glia conoscenza effettiva la mera possibilità di conoscenza dell'illecito, ovvero supporsi una tolleranza dell'azienda a prescindere dalla conoscenza che essa abbia degli abusi del dipendente (Cass. n. 5546 dell'8/03/2010).”. (Cass. civ., sez. lav., 16 luglio 2020, n. 15229).
Dagli atti risulta che le condotte oggetto di contestazione sono emerse a seguito un'ispezione avviata dall'Internal Controls Sicilia – visti i reclami proposti nei primi mesi del 2018 dalle clienti e Pt_4
- nell'ambito di un monitoraggio del c.d. Portafoglio Clienti dei Consulenti/Gestori della Pt_5 ricorrente con sigla gestore ZCFZ.
Invero, la ricorrente, non ha fornito la prova della conoscenza, da parte del datore di lavoro, delle condotte contestate in data antecedente all'ispezione.
Né possono trovare accoglimento sul punto le doglianze della in ordine ai sistemi di controllo Pt_1 che, secondo quanto dalla stessa sostenuto, bloccherebbero le operazioni di investimento non in linea con il portafoglio “modello”, elaborato dalla Direzione Investimenti, condividendosi al riguardo le argomentazione del Giudice della fase sommaria.
In particolare, come ritenuto dal Giudice della fase sommaria, “Dalle dichiarazione dei testi, delle quali non v'è ragione di dubitare, considerato che si tratta di soggetti che hanno avuto cognizione diretta dei fatti di causa -e nel caso dei testi hanno anche partecipato alle operazioni Tes_1 Tes_2 di controllo effettuate sulla e inoltre esse risultano tutte coerenti e non contraddittorie tra Pt_1 loro, emerge quindi che al tempo dei fatti vi erano sì dei controlli di tipo formale a carattere bloccante delle operazioni non in linea col profilo Mifid dei clienti, ma che non potevano certo riguardare le operazioni contestate alla , che consistevano in operazioni di investimento/disinvestimento a Pt_1 breve termine in fondi remunerativi solo nel lungo termine (a seconda dei casi da 3 a 5 anni).
Individuare tempestivamente tali tipi di operazioni sarebbe stato possibile semmai solo con controlli di tipo sostanziale, che come è emerso dall'istruttoria sono stati introdotti solo a seguito del recepimento della direttiva Mifid II, avvenuto con il decreto legislativo 3 agosto 2017 n. 129, e che perciò non potevano essere presenti presso la banca prima della fine del 2017/ inizio del 2018”.
6.- Nel merito, parte ricorrente eccepisce, innanzitutto, l'illegittimità del licenziamento per ritorsione.
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st.lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento” (Cass. Civ., sez. lav , 4 aprile 2019 n. 9468).
Occorre, dunque, accertare la sussistenza della giusta causa ed eventualmente, in caso di assenza,
l'eventuale natura ritorsiva del licenziamento. Va rilevato che le condotte oggetto di contestazione disciplinare del 20 luglio 2018 sono suddivise in due raggruppamenti: le condotte di cui al gruppo A) e quelle di cui al gruppo B).
Le condotte contestate di cui al gruppo A), a loro volta sono state suddivise in sottogruppi:
A.1., in relazione alla posizione dei clienti (92 anni), (53 anni), Parte_6 Parte_7
(anni 87), è stato contestato alla ricorrente di aver eseguito tra il 2016 e il 2017, Parte_8
n. 15 sottoscrizioni di fondi di investimento, liquidati dopo meno di sei mesi dalla relativa sottoscrizione, nonostante fossero fondi “idonei ad ottenere la crescita capitale a lungo termine”, cagionando così una perdita di capitale ai clienti;
A.2., in relazione alla posizione di (anni 95), è stato contestato alla ricorrente di Persona_1 aver eseguito in suo favore n. 7 sottoscrizioni di fondi di investimento nel 2016 di breve durata, anche in questo caso disinvestite dopo solo 71 giorni, con perdita secca per il cliente indicata nella lettera di contestazione;
A.
3. in relazione alla posizione (rispettivamente anni 91 Parte_9
e 83), è stato contestato alla di aver eseguito n. 9 sottoscrizioni di fondi di investimento tra il Pt_1
2016 e il 2017, procedendo poi a disinvestire il fondo con perdita secca per i clienti indicata in contestazione;
A.
4. in relazione alla posizione di (anni 84), è stato contestato alla ricorrente di Persona_2 aver eseguito in suo favore la sottoscrizione di n. 5 fondi di investimento tra il 2016 e il 2017, provvedendo allo smobilizzo dopo brevissimo tempo sebbene fosse evidente uno svantaggio economico del cliente in termini commissionali;
A.
5. in relazione alla posizione di / (rispettivamente anni 67 e 82), è Persona_3 Persona_4 stato contestato alla ricorrente di aver eseguito n. 3 sottoscrizioni di fondi di investimento, anche in questo caso rivendute in breve tempo, con perdita netta per i clienti determinata dalle commissioni totali applicate.
Le condotte di cui al gruppo B), sono state invece suddivise in due sottogruppi:
B.1., in relazione alla posizione delle clienti le quali, tramite il Parte_10 proprio legale, hanno proposto reclamo contro le operazioni di investimento in fondi eseguito dalla ricorrente il 18 gennaio 2018, affermando che le stesse sono state eseguite senza il loro preventivo consenso;
inoltre vien contestato di avere richiesto alla collega una operazione di Pt_11 prelevamento a fronte di un modulo pre firmato dalla cliente senza la presenza Persona_5 effettiva della medesima presso la postazione di cassa “inducendo la medesima collega, ..rassicurata circa la presenza in Filiale della cliente, ad eseguire una operazione non legittima, carpendone la fiducia”; B.2., in relazione alla posizione di titolare di due conti - di cui uno cointestato con Parte_6
e – la quale ha disconosciuto alcune operazioni di prelievo, Parte_7 Parte_8 effettuate dalla ricorrente dal 2016 al 2018.
In ordine alle condotte di cui al punto A), la ricorrente ha testualmente affermato di essersi “limitata ad effettuare le operazioni di disinvestimento in fondi americani, per investire liquidità della clientela in fondi europei, in applicazione delle linee guida dettate dalla Direzione Investimenti, anche sulla base dei portafogli modello elaborati dalla stessa ed aggiornati trimestralmente, anche per il tramite del referente locale, il SI. peraltro, l'indice di aderenza dell'operazione al Persona_6 portafoglio modello, viene individuato dalla procedura consulenza (“addice”)in fase di diagnosi
PRIMA di procedere all'esecuzione dell'ordine, con la conseguenza che un'operazione non aderente al portafoglio modello non sarebbe mai andata a buon fine;” .
Tuttavia, a fronte della descrizione analitica delle condotte contestate, le giustificazioni addotte dalla appaiono generiche e, pertanto, insufficienti a dimostrare la legittimità delle operazioni di Pt_1 investimento/disinvestimento che le sono state contestate.
Inoltre, dai prospetti informativi KIID dei fondi di investimento americani ed europei, allegati dalla
,è emerso che trattasi di investimenti remunerativi a medio-lungo termine. Pt_2
Conseguentemente, la ricorrente, in qualità di Consulente non ha agito diligentemente, laddove CP_4 procedendo a operazioni di disinvestimento nel breve termine, ha determinato perdite di capitali a danno della propria clientela, a causa dei carichi commissionali elevati, in violazione i principi fondamentali in materia di intermediazione finanziaria, contenuti nel Regolamento intermediari, adottato con Delibera CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007, e poi aggiornato con le modifiche apportate dalla Delibera n. 19548 del 17 marzo 2016, ex art. 27 comma 2 “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi;
b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti
e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;
c) alle sedi di esecuzione e d) ai costi connessi.”
In ordine poi alle condotte di cui al gruppo B), in particolare al c.d. caso di cui al punto B.1., Pt_4 la , nel ricorso ha dichiarato testualmente “…pur non avendo raccolto, soltanto in Pt_1 quell'occasione, le firme dispositive, aveva ricevuto conferma verbale e telefonica…”. Dunque, la ricorrente ha ammesso di non aver raccolto le firme delle clienti, affermando di avere invece ricevuto conferma verbale telefonicamente.
In particolare, risulta dagli atti che le signore e il 12 marzo 2018, tramite Per_5 Parte_10 il loro legale, hanno presentato reclamo all' (v allegato H1 della resistente), Controparte_1 lamentando che la “si è fatta lecita di prelevare arbitrariamente e senza alcun consenso dal Pt_1
Conto Corrente intestato ai miei assistiti somme ingenti di denaro ed investirle in AZIONI il tutto in data 18.01.2018 come risulta dalle vostre note del 23.01.2018.”
Inoltre, sono stati altresì depositati (allegati da H2 a H7 della resistente) moduli di sottoscrizione dei
Fondi d'investimento intestati alle signore che risultano prive della sottoscrizione delle Pt_4 titolari e recano esclusivamente la firma della ricorrente con indicazione della relativa matricola.
A tal proposito, appaiono superflue le richieste istruttorie della , tenuto conto che non sono Pt_1 apposte le firme dispositive delle sui moduli né vi è una disposizione telefonica registrata Pt_4 secondo normativa.
La gravità della condotta posta dalla ricorrente, che ha eseguito l'operazione in assenza delle firme dispositive o di disposizione telefonica registrata secondo normativa, giustifica di per sé il licenziamento, come ritenuto anche dal Giudice della fase sommaria.
La condotta della ricorrente, oltre a violare i principi fondamentali in materia di intermediazione finanziaria sopra richiamati, viola altresì i principi contenuti nel Codice di Condotta (Allegato E resistente), punto 2.2., secondo cui “I Dipendenti e le Terze parti (quando operano per conto di
o delle Società del Gruppo) agiscono con la dovuta diligenza e la necessaria CP_1 professionalità in ogni interazione con i clienti del Gruppo. Essi sono tenuti ad agire sempre a vantaggio dei Clienti del Gruppo considerando prima di tutto i loro interessi nel rispetto della normativa in vigore e dei regolamenti interni.”
Ne deriva che, la gravità della condotta, così come delineata, è tale da legittimare il licenziamento per giusta causa, non rilevando la posizione degli altri lavoratori indicati da parte ricorrente in ricorso e nei cui confronti non è stato intimato il licenziamento considerata la gravità dei fatti contestati alla ricorrente.
Va, infatti, rilevato che il licenziamento va considerato legittimo ove la condotta del dipendente risulti talmente grave da far venir meno il vincolo fiduciario tra lavoratore, e datore di lavoro, a maggior ragione nel caso di specie, tenuto conto delle mansioni svolte dalla ricorrente.
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso sa questo decidente, infatti, “In tema di licenziamento per giusta causa, nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della permanenza del rapporto di lavoro, e quindi costituisca giusta causa di licenziamento, va tenuto presente che è diversa l'intensità della fiducia richiesta, a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono, e che il fatto concreto va valutato nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento.” (Cass.
Civ., Sez. Lav., 12 dicembre 2012 n. 22798).
L'accertata sussistenza della giusta causa posta a fondamento del licenziamento preclude l'esame dell'asserita natura ritorsiva.
7.- Risultano, altresì, infondate le contestazioni di parte ricorrente circa la mancata affissione del
Codice Disciplinare sul luogo di lavoro, posto che il disvalore della condotta è tale, da essere conoscibile dalla lavoratrice, secondo i comuni principi di etica lavorativa, indipendentemente dall'affissione.
8.- In ragione di quanto tutto sopra esposto, che rende superflua ogni ulteriore valutazione, il ricorso va, pertanto, rigettato.
9.- Le spese giudiziali del presente giudizio e della fase sommaria seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex d.m. 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della qualità delle parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna l al pagamento, in favore dell'opposta delle spese Parte_1 Controparte_1 giudiziali del presente giudizio, che liquida in euro 4628,5, oltre iva, cpa e rimborso spese generali;
c) condanna al pagamento, in favore di delle spese giudiziali Parte_1 Controparte_1 della fase sommaria, liquidate nella somma di € 2390,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali.
Messina, 2 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza dell'1 ottobre
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 2081/2021
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Parte_1 C.F._1
Canfora, giusta procura in atti
RICORRENTE
E in persona delle procuratrici speciali dr.ssa e dr.ssa Controparte_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Fabrizio CP_3
Daverio, Salvatore Florio, Stefano Piroso, Francesco Celona, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex ex art.1 comma 51 legge n. 92/2012 depositato in data 21 maggio 2021, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
[...]
Messina nel procedimento recante R.G. 2708/2029 ex art. 1 comma 48 e ss. legge 92/2012, con la quale era stato rigettato il ricorso volto ad ottenere la dichiarazione di nullità/illegittimità/inefficacia del licenziamento intimatole dall' Controparte_1
Ribadiva di essere stata una dipendente dell' dal 6 febbraio 1989 e che, dopo aver Controparte_1 ricoperto vari ruoli all'interno dell'Istituto bancario, nel 2014 era stata dapprima trasferita presso la filiale di Viale Libertà di Messina e poi presso la filiale di Via Palermo, ove aveva svolto la propria attività fino alla data del licenziamento, come Consulente Controparte_4 Rilevava che la propria attività, al pari di quella di tutti i Consulenti era costantemente Controparte_5 monitorata e sottoposta a controlli, sia da parte del Direttore della Filiale, sia dei servizi informatici della il cui “sistema” era abilitato a bloccare le operazioni di investimento non in linea con gli Pt_2 standard dettati dalla medesima. Pt_2
Affermava che durante lo svolgimento della propria attività lavorativa era stata costantemente sottoposta a pressioni da parte della direzione aziendale, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmati e che, in particolare, il Direttore di filiale, svolgeva insistenti Controparte_6 controlli sulla vendita di prodotti finanziari tenuta da ella ricorrente, controlli che tra il dicembre 2017
e il gennaio 2018, erano sfociati in una discussione, nella quale il Direttore l'aveva espressamente avvertita che in caso di mancato mantenimento dello standard di produzione richiesto, ella avrebbe potuto subire ripercussioni e non mantenere il proprio ruolo.
Riferiva che, dopo essere stata temporaneamente allontanata dal proprio posto di lavoro l'8 maggio
2018, l' in data 20 luglio 2018, le aveva mosso una formale contestazione disciplinare a CP_1 fronte di alcuni comportamenti asseritamente tenuti dalla stessa nello svolgimento delle operazioni di investimento con determinati clienti, effettuate tutte negli anni 2016 e 2017 ad eccezione di due soltanto, relative invece all'anno 2018.
Rappresentava che nonostante le sue giustificazioni formali, il 12 ottobre 2018 l' le Controparte_1 aveva comunicato la chiusura del procedimento a suo carico, disponendo contestualmente, il suo licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c. nonché ex art. 44 lett. e) del CCNL 31 marzo 2015, con effetto dalla data di avvio del procedimento disciplinare.
Rappresentava che dalla data del licenziamento non aveva potuto più accedere al proprio pc aziendale, ove risultavano archiviati tutti i documenti, tra cui le buste paga, le comunicazioni inerenti premi e riconoscimenti ed altra documentazione attinente al rapporto di lavoro, e che altri dipendenti e
Consulenti ai quali erano state ascritte condotte identiche o anche più gravi di quelle che erano CP_4 state a lei contestate, al termine del procedimento disciplinare, non erano stati licenziati, ma erano stati sottoposti a sanzione conservativa.
Rilevava che, per i fatti addebitatoli, non erano stati formulati reclami da parte della clientela, né richiami e rimproveri da parte delle preposte funzioni di controllo o dai responsabili di filiale che svolgono un continuo e costante monitoraggio delle operazioni giornaliere effettuate dai consulenti in seno alla propria struttura.
Lamentava, anche in questa sede, l'illegittimità del licenziamento, sostenendo che la reale motivazione risiedeva nella scelta datoriale di eliminare dal contesto aziendale una dipendente scomoda perché, come già rappresentato nel ricorso introduttivo della prima fase del giudizio, ella non era capace di ingenerare i guadagni pretesi dal proprio datore di lavoro e per tale reale motivo, era stata punita con il licenziamento.
Contestava la motivazione dell'ordinanza opposta con riferimento all'asserita non ritorsività del licenziamento, ritenendola superficiale ed inconferente poiché il Giudice aveva preteso fondare il proprio convincimento sulla mera trascrizione di una massima giurisprudenziale la quale, poneva l'accento sulla necessità, per il lavoratore che richiedeva l'accertamento della ritorsività del provvedimento espulsivo, di fornirne la prova tuttavia, nella prima fase del giudizio, lo stesso Giudice non aveva ammesso la prova testimoniale richiesta al fine di provare i fatti di cui era causa con riferimento ad un punto decisivo della controversia, con conseguente contraddittorietà, oltre che erroneità, della decisione assunta sul punto.
Evidenziava, inoltre, che la stessa controparte, al di là delle citazioni giurisprudenziali e dell'elencazione dei fatti oggetto di contestazione, nei propri scritti difensivi della prima fase del giudizio, non aveva svolto alcuna eccezione concreta ed esaustiva al fine di contestare la discriminatorietà e/o ritorsività del licenziamento de quo, nè aveva offerto prova contraria in merito al comportamento tenuto dal Direttore della Filiale , limitandosi a mere asserzioni di stile CP_6 in ordine alla presunta irrilevanza delle circostanze de quibus, quanto ai procedimenti disciplinari delle dipendenti che avevano posto in essere condotte identiche o persino più gravi di quelle a lei addebitate, ma che erano state “punite” soltanto con una sanzione conservativa.
Sosteneva che la ritorsività del licenziamento, oltre a trovare causa nelle gravi circostanze di fatto inerenti le ingiuste ripetute pressioni da lei subite, quanto al target economico da raggiungere e nella correlata prospettazione delle conseguenze in caso di insuccesso, poteva ritenersi già in re ipsa nella citata disparità di trattamento in sede disciplinare delle dipendenti, che la controparte, aveva dichiarato di ritenere irrilevante.
Rilevava la contraddittorietà delle affermazioni del Giudice della prima fase laddove da un lato, ai fini dell'asserita non equiparabilità della sua situazione con quella delle sue ex colleghe, attribuiva rilevanza al “numero di contestazioni” ricevute da ella ricorrente, dall'altro, ai fini della configurabilità della giusta causa di recesso, sosteneva invece che tra gli addebiti posti a fondamento del licenziamento, poteva individuare anche “solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di gravità richiesto dall'art.2119
c.c.”, sostenendo che, ai fini della configurabilità di un legittimo recesso per giusta causa, o si attribuiva rilevanza alla “quantità” delle contestazioni e/o dei comportamenti asseritamente illegittimi o, al contrario, anche ad una soltanto tra le condotte contestate.
Eccepiva l'erroneità dell'ordinanza opposta, laddove aveva ritenuto sussistente la giusta causa rispetto licenziamento de quo, nonché la tempestività della contestazione, posto che così statuendo, il Giudice della prima fase aveva palesemente ed ingiustificatamente travisato il contenuto delle risultanze della prova testimoniale, rispetto ad un provvedimento espulsivo che, al contrario, oltre che ingiustificato, risultava palesemente tardivo, perché irrogato al termine di un procedimento disciplinare che aveva tratto spunto da condotte (alcune risalenti nel tempo e mai contestate) fino a quel momento sempre consentite e reputate legittime, nonché rispondenti alla prassi dei comportamenti posti in essere dai Consulenti CP_4
Affermava inoltre, sempre alla luce delle risultanze istruttorie della prima fase, in particolare delle dichiarazioni dei testi escussi, che il Giudice ne avesse travisato il contenuto, nella parte in cui aveva sostenuto che le operazioni svolte dalla ricorrente non fossero oggetto di controllo di tipo formale a carattere bloccante ad opera del sistema informatico, laddove, al contrario, i testi non avevano riferito che la non fosse sottoposta ad alcun controllo al pari di tutti gli altri Consulenti Pt_1 [...]
aveva ritenuto che il controllo de quo non fosse operativo prima dell'anno 2017, ovvero CP_5 prima del recepimento della Direttiva Mifid II la quale, al contrario, aveva solo aggiunto alcuni aspetti all'attività di controllo già esistente, come riferito dai testi che avevano prestato la propria attività lavorativa per l'odierna opposta anche per anni precedenti al 2017; aveva sostenuto che il Direttore della Filiale o del Distretto non controllasse l'attività dei dipendenti, circostanza smentita da tutti i testi che avevano riconosciuto, in capo a dette figure, un forte potere di controllo delle operazioni svolte dal personale.
Contestava in particolare, in ordine alla questione della tempestività, la parte dell' ordinanza opposta in cui veniva affermato che “la ha potuto acquisire consapevolezza delle illegittime condotte Pt_2 della solo a seguito di specifica attività ispettiva, avviata dalla struttura Internal Controls Pt_1
Sicilia a fronte del rilevamento, da parte della stessa, di alcune anomalie riscontrate – nel mese di aprile 2018 – nell'ambito di controlli effettuati nell'ambito di un monitoraggio del c.d. Parte_3
Clienti dei Consulenti/Gestori, tra cui quello della ricorrente con sigla gestore ZCFZ e successivamente dei reclami proposti nei primi mesi del 2018 dalle clienti e ”, Pt_4 Pt_5 rilevando che il datore di lavoro ben avrebbe potuto contestare con immediatezza il suo operato, stante la sussistenza del costante duplice controllo sull'operato dei ovvero il controllo Controparte_7 informatico e del Direttore di Filiale e/o di Distretto.
Deduceva l'insussistenza del fatto materiale, posto dalla alla base del suo licenziamento, CP_1 giacché quanto alle condotte contestate di cui ai punti A, A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, ella si era limitata ad effettuare le operazioni di disinvestimento in fondi americani, per investire liquidità della clientela in fondi europei, in applicazione delle linee guida dettate dalla Direzione Investimenti, anche sulla base dei portafogli modello elaborati dalla stessa ed aggiornati trimestralmente, per il tramite del referente locale e osserva che l'indice di aderenza dell'operazione al portafoglio modello, veniva individuato dalla procedura consulenza (“addice”)in fase di diagnosi prima di procedere all'esecuzione dell'ordine, con la conseguenza che un'operazione non aderente al portafoglio modello non sarebbe mai andata a buon fine;
in ordine alle condotte contestate di cui ai punti B, B.1 ella aveva chiarito che nello specifico episodio riferito alle SI.re pur non avendo raccolto, soltanto in Pt_4 quell'occasione, le firme dispositive, aveva ricevuto conferma verbale e telefonica;
quanto alle condotte contestate di cui al punto B.2 la SI.ra , cliente, si era recata presso la stanza di ella Pt_5 opponente, per effettuare il consueto prelievo di Euro 3.000,00 e, dopo aver ricevuto, come al solito, dalla cassiera in busta chiusa l'importo richiesto, ella le aveva consegnato le somme, congedandola, tuttavia, la cliente le aveva chiesto di essere accompagnata a casa, perché non si sentiva bene e ed ella aveva acconsentito, dopo aver avvisato e chiesto il permesso di allontanarsi al proprio Direttore di Filiale.
Contestava infine l'ordinanza opposta anche laddove il Giudice della prima fase aveva ritenuto irrilevante la mancata affissione del codice disciplinare e, relativamente a quanto non espressamente trattato, faceva rinvio al contenuto ed alle conclusioni del ricorso introduttivo ed agli scritti difensivi della prima fase.
Chiedeva, in via principale, che il presente ricorso in opposizione ex art. 1, co. 51 L.n.92/12 venisse accolto e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Messina, in data 23 aprile
2021, venisse accertata e dichiarata la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o invalidità del licenziamento intimatole dalla in quanto ritorsivo e/o discriminatorio, Controparte_1 conseguentemente che all' in persona del legale rappresentante pro tempore, venisse Controparte_1 ordinata ai sensi dell'art. 18 L. n. 300/1970, la reintegrazione di ella ricorrente nel posto di lavoro con la qualifica da ultimo ricoperta - con ogni conseguenza di legge, anche sotto il profilo dell'anzianità retributiva e contributiva - e che venisse condannata al risarcimento del danno subito da ella ricorrente, pari alle retribuzioni maturate e dovute dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra, commisurato all'ultima retribuzione globale di fatto, con versamento dei contributi fiscali, previdenziali ed assistenziali di legge;
chiedeva, in via subordinata, che venisse accertata e dichiarata, per i motivi di cui al presente ricorso, la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o invalidità del licenziamento intimatole dalla per insussistenza del fatto contestato e/o perché il Controparte_1 fatto rientrava tra le condotte punibili con una sanzione conservativa e, per l'effetto, che l' CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, venisse condannata ai sensi dell'art. 18 L.
[...]
N. 300/1970, alla reintegra di ella ricorrente nel posto di lavoro, con ogni conseguenza di legge, anche sotto il profilo dell'anzianità retributiva e contributiva, oltre che al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura massima prevista dalla legge - dodici mensilità - calcolata sull'ultima retribuzione globale di fatto;
chiedeva, in via ulteriormente subordinata, che venisse accertata e dichiarata la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o invalidità del licenziamento intimatole dalla perché privo di giusta causa e/o di giustificato motivo soggettivo e, per l'effetto, ai Controparte_1 sensi dell'art. 18 L.n.300/1970, che l' in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, venisse condannata al pagamento di un'indennità risarcitoria, tenuto conto anche della sua anzianità di servizio, delle dimensioni della Società e del numero dei dipendenti occupati, nella misura massima prevista dalla legge, pari a ventiquattro mensilità, calcolata sull'ultima retribuzione globale di fatto, al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, così come determinata dal
C.C.N.L. del settore, e in ogni caso, alla restituzione, in suo favore, di quanto ella aveva corrisposto all'odierna opposta, alla data di definizione del presente giudizio, a titolo di spese legali così come determinate e liquidate nell'ordinanza conclusiva della precedente fase e oggetto della presente opposizione;
instava per le spese di lite, anche della precedente fase.
2.- L costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso. Controparte_1
Chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata l'inammissibilità, l'irricevibilità,
l'improponibilità e, comunque, l'infondatezza di tutte le avversarie domande, che il ricorso venisse rigettato e che venissero rigettate, in ogni caso, tutte le domande ed istanze proposte da Parte_1
contro essa in quanto infondate, con vittoria di spese e compensi.
[...] Controparte_1
3.- L'udienza dell'1 ottobre 2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- agisce in giudizio, proponendo opposizione avverso l'ordinanza emessa ex art. 1, Parte_1 co. 49, Legge 28 giugno 2012 n. 92, il 23 aprile 2021 da questo Tribunale di Messina Sezione Lavoro, con la quale è stata rigettata la domanda della ricorrente volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatole dall' in data 12 ottobre 2018. CP_1
5.- Va preliminarmente rilevato che l'eccezione di parte ricorrente sulla tardività della contestazione disciplinare del 20 luglio 2018 - in quanto avente ad oggetto condotte poste in essere nel 2016, 2017
e 2018 – appare infondata e va pertanto rigettata.
Al riguardo, secondo l'orientamento della Cassazione, condiviso da questo decidente “Nel licenziamento per giusta causa, infatti, il principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti siano molto laboriosi e richiedano uno spazio temporale maggiore, e non potendo, nel caso in cui il licenziamento sia motivato dall'abuso di uno strumento di lavoro, ritorcersi a danno del datore di lavoro
l'affidamento riposto nella correttezza del dipendente, o equipararsi glia conoscenza effettiva la mera possibilità di conoscenza dell'illecito, ovvero supporsi una tolleranza dell'azienda a prescindere dalla conoscenza che essa abbia degli abusi del dipendente (Cass. n. 5546 dell'8/03/2010).”. (Cass. civ., sez. lav., 16 luglio 2020, n. 15229).
Dagli atti risulta che le condotte oggetto di contestazione sono emerse a seguito un'ispezione avviata dall'Internal Controls Sicilia – visti i reclami proposti nei primi mesi del 2018 dalle clienti e Pt_4
- nell'ambito di un monitoraggio del c.d. Portafoglio Clienti dei Consulenti/Gestori della Pt_5 ricorrente con sigla gestore ZCFZ.
Invero, la ricorrente, non ha fornito la prova della conoscenza, da parte del datore di lavoro, delle condotte contestate in data antecedente all'ispezione.
Né possono trovare accoglimento sul punto le doglianze della in ordine ai sistemi di controllo Pt_1 che, secondo quanto dalla stessa sostenuto, bloccherebbero le operazioni di investimento non in linea con il portafoglio “modello”, elaborato dalla Direzione Investimenti, condividendosi al riguardo le argomentazione del Giudice della fase sommaria.
In particolare, come ritenuto dal Giudice della fase sommaria, “Dalle dichiarazione dei testi, delle quali non v'è ragione di dubitare, considerato che si tratta di soggetti che hanno avuto cognizione diretta dei fatti di causa -e nel caso dei testi hanno anche partecipato alle operazioni Tes_1 Tes_2 di controllo effettuate sulla e inoltre esse risultano tutte coerenti e non contraddittorie tra Pt_1 loro, emerge quindi che al tempo dei fatti vi erano sì dei controlli di tipo formale a carattere bloccante delle operazioni non in linea col profilo Mifid dei clienti, ma che non potevano certo riguardare le operazioni contestate alla , che consistevano in operazioni di investimento/disinvestimento a Pt_1 breve termine in fondi remunerativi solo nel lungo termine (a seconda dei casi da 3 a 5 anni).
Individuare tempestivamente tali tipi di operazioni sarebbe stato possibile semmai solo con controlli di tipo sostanziale, che come è emerso dall'istruttoria sono stati introdotti solo a seguito del recepimento della direttiva Mifid II, avvenuto con il decreto legislativo 3 agosto 2017 n. 129, e che perciò non potevano essere presenti presso la banca prima della fine del 2017/ inizio del 2018”.
6.- Nel merito, parte ricorrente eccepisce, innanzitutto, l'illegittimità del licenziamento per ritorsione.
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st.lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento” (Cass. Civ., sez. lav , 4 aprile 2019 n. 9468).
Occorre, dunque, accertare la sussistenza della giusta causa ed eventualmente, in caso di assenza,
l'eventuale natura ritorsiva del licenziamento. Va rilevato che le condotte oggetto di contestazione disciplinare del 20 luglio 2018 sono suddivise in due raggruppamenti: le condotte di cui al gruppo A) e quelle di cui al gruppo B).
Le condotte contestate di cui al gruppo A), a loro volta sono state suddivise in sottogruppi:
A.1., in relazione alla posizione dei clienti (92 anni), (53 anni), Parte_6 Parte_7
(anni 87), è stato contestato alla ricorrente di aver eseguito tra il 2016 e il 2017, Parte_8
n. 15 sottoscrizioni di fondi di investimento, liquidati dopo meno di sei mesi dalla relativa sottoscrizione, nonostante fossero fondi “idonei ad ottenere la crescita capitale a lungo termine”, cagionando così una perdita di capitale ai clienti;
A.2., in relazione alla posizione di (anni 95), è stato contestato alla ricorrente di Persona_1 aver eseguito in suo favore n. 7 sottoscrizioni di fondi di investimento nel 2016 di breve durata, anche in questo caso disinvestite dopo solo 71 giorni, con perdita secca per il cliente indicata nella lettera di contestazione;
A.
3. in relazione alla posizione (rispettivamente anni 91 Parte_9
e 83), è stato contestato alla di aver eseguito n. 9 sottoscrizioni di fondi di investimento tra il Pt_1
2016 e il 2017, procedendo poi a disinvestire il fondo con perdita secca per i clienti indicata in contestazione;
A.
4. in relazione alla posizione di (anni 84), è stato contestato alla ricorrente di Persona_2 aver eseguito in suo favore la sottoscrizione di n. 5 fondi di investimento tra il 2016 e il 2017, provvedendo allo smobilizzo dopo brevissimo tempo sebbene fosse evidente uno svantaggio economico del cliente in termini commissionali;
A.
5. in relazione alla posizione di / (rispettivamente anni 67 e 82), è Persona_3 Persona_4 stato contestato alla ricorrente di aver eseguito n. 3 sottoscrizioni di fondi di investimento, anche in questo caso rivendute in breve tempo, con perdita netta per i clienti determinata dalle commissioni totali applicate.
Le condotte di cui al gruppo B), sono state invece suddivise in due sottogruppi:
B.1., in relazione alla posizione delle clienti le quali, tramite il Parte_10 proprio legale, hanno proposto reclamo contro le operazioni di investimento in fondi eseguito dalla ricorrente il 18 gennaio 2018, affermando che le stesse sono state eseguite senza il loro preventivo consenso;
inoltre vien contestato di avere richiesto alla collega una operazione di Pt_11 prelevamento a fronte di un modulo pre firmato dalla cliente senza la presenza Persona_5 effettiva della medesima presso la postazione di cassa “inducendo la medesima collega, ..rassicurata circa la presenza in Filiale della cliente, ad eseguire una operazione non legittima, carpendone la fiducia”; B.2., in relazione alla posizione di titolare di due conti - di cui uno cointestato con Parte_6
e – la quale ha disconosciuto alcune operazioni di prelievo, Parte_7 Parte_8 effettuate dalla ricorrente dal 2016 al 2018.
In ordine alle condotte di cui al punto A), la ricorrente ha testualmente affermato di essersi “limitata ad effettuare le operazioni di disinvestimento in fondi americani, per investire liquidità della clientela in fondi europei, in applicazione delle linee guida dettate dalla Direzione Investimenti, anche sulla base dei portafogli modello elaborati dalla stessa ed aggiornati trimestralmente, anche per il tramite del referente locale, il SI. peraltro, l'indice di aderenza dell'operazione al Persona_6 portafoglio modello, viene individuato dalla procedura consulenza (“addice”)in fase di diagnosi
PRIMA di procedere all'esecuzione dell'ordine, con la conseguenza che un'operazione non aderente al portafoglio modello non sarebbe mai andata a buon fine;” .
Tuttavia, a fronte della descrizione analitica delle condotte contestate, le giustificazioni addotte dalla appaiono generiche e, pertanto, insufficienti a dimostrare la legittimità delle operazioni di Pt_1 investimento/disinvestimento che le sono state contestate.
Inoltre, dai prospetti informativi KIID dei fondi di investimento americani ed europei, allegati dalla
,è emerso che trattasi di investimenti remunerativi a medio-lungo termine. Pt_2
Conseguentemente, la ricorrente, in qualità di Consulente non ha agito diligentemente, laddove CP_4 procedendo a operazioni di disinvestimento nel breve termine, ha determinato perdite di capitali a danno della propria clientela, a causa dei carichi commissionali elevati, in violazione i principi fondamentali in materia di intermediazione finanziaria, contenuti nel Regolamento intermediari, adottato con Delibera CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007, e poi aggiornato con le modifiche apportate dalla Delibera n. 19548 del 17 marzo 2016, ex art. 27 comma 2 “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi;
b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti
e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;
c) alle sedi di esecuzione e d) ai costi connessi.”
In ordine poi alle condotte di cui al gruppo B), in particolare al c.d. caso di cui al punto B.1., Pt_4 la , nel ricorso ha dichiarato testualmente “…pur non avendo raccolto, soltanto in Pt_1 quell'occasione, le firme dispositive, aveva ricevuto conferma verbale e telefonica…”. Dunque, la ricorrente ha ammesso di non aver raccolto le firme delle clienti, affermando di avere invece ricevuto conferma verbale telefonicamente.
In particolare, risulta dagli atti che le signore e il 12 marzo 2018, tramite Per_5 Parte_10 il loro legale, hanno presentato reclamo all' (v allegato H1 della resistente), Controparte_1 lamentando che la “si è fatta lecita di prelevare arbitrariamente e senza alcun consenso dal Pt_1
Conto Corrente intestato ai miei assistiti somme ingenti di denaro ed investirle in AZIONI il tutto in data 18.01.2018 come risulta dalle vostre note del 23.01.2018.”
Inoltre, sono stati altresì depositati (allegati da H2 a H7 della resistente) moduli di sottoscrizione dei
Fondi d'investimento intestati alle signore che risultano prive della sottoscrizione delle Pt_4 titolari e recano esclusivamente la firma della ricorrente con indicazione della relativa matricola.
A tal proposito, appaiono superflue le richieste istruttorie della , tenuto conto che non sono Pt_1 apposte le firme dispositive delle sui moduli né vi è una disposizione telefonica registrata Pt_4 secondo normativa.
La gravità della condotta posta dalla ricorrente, che ha eseguito l'operazione in assenza delle firme dispositive o di disposizione telefonica registrata secondo normativa, giustifica di per sé il licenziamento, come ritenuto anche dal Giudice della fase sommaria.
La condotta della ricorrente, oltre a violare i principi fondamentali in materia di intermediazione finanziaria sopra richiamati, viola altresì i principi contenuti nel Codice di Condotta (Allegato E resistente), punto 2.2., secondo cui “I Dipendenti e le Terze parti (quando operano per conto di
o delle Società del Gruppo) agiscono con la dovuta diligenza e la necessaria CP_1 professionalità in ogni interazione con i clienti del Gruppo. Essi sono tenuti ad agire sempre a vantaggio dei Clienti del Gruppo considerando prima di tutto i loro interessi nel rispetto della normativa in vigore e dei regolamenti interni.”
Ne deriva che, la gravità della condotta, così come delineata, è tale da legittimare il licenziamento per giusta causa, non rilevando la posizione degli altri lavoratori indicati da parte ricorrente in ricorso e nei cui confronti non è stato intimato il licenziamento considerata la gravità dei fatti contestati alla ricorrente.
Va, infatti, rilevato che il licenziamento va considerato legittimo ove la condotta del dipendente risulti talmente grave da far venir meno il vincolo fiduciario tra lavoratore, e datore di lavoro, a maggior ragione nel caso di specie, tenuto conto delle mansioni svolte dalla ricorrente.
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso sa questo decidente, infatti, “In tema di licenziamento per giusta causa, nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della permanenza del rapporto di lavoro, e quindi costituisca giusta causa di licenziamento, va tenuto presente che è diversa l'intensità della fiducia richiesta, a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono, e che il fatto concreto va valutato nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento.” (Cass.
Civ., Sez. Lav., 12 dicembre 2012 n. 22798).
L'accertata sussistenza della giusta causa posta a fondamento del licenziamento preclude l'esame dell'asserita natura ritorsiva.
7.- Risultano, altresì, infondate le contestazioni di parte ricorrente circa la mancata affissione del
Codice Disciplinare sul luogo di lavoro, posto che il disvalore della condotta è tale, da essere conoscibile dalla lavoratrice, secondo i comuni principi di etica lavorativa, indipendentemente dall'affissione.
8.- In ragione di quanto tutto sopra esposto, che rende superflua ogni ulteriore valutazione, il ricorso va, pertanto, rigettato.
9.- Le spese giudiziali del presente giudizio e della fase sommaria seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex d.m. 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della qualità delle parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna l al pagamento, in favore dell'opposta delle spese Parte_1 Controparte_1 giudiziali del presente giudizio, che liquida in euro 4628,5, oltre iva, cpa e rimborso spese generali;
c) condanna al pagamento, in favore di delle spese giudiziali Parte_1 Controparte_1 della fase sommaria, liquidate nella somma di € 2390,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali.
Messina, 2 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga