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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11879 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE
R.G. 8110/2022
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica
D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 8110/2022 Ruolo Generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Curcio ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla piazza Municipio n. 4; pec:
Email_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_2 C.F._1 dall'avv. Loredana Addonisio ed elettivamente domiciliato in Caivano, alla via Cavour
n. 25; pec: Email_2
-Appellato–
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace in materia di opposizione a precetto (ex art. 615, primo comma, c.p.c.)
Conclusioni: Per la parte appellante: “A) In via del tutto preliminare, s'insite per l'accoglimento del proposto appello, sulla motivazione della incompetenza territoriale, giacché a dirimere la presunta e temeraria lite per espressa dichiarazione della cessata materia del contendere era il Giudice di Pace di ROMA e non certamente quello di Napoli, quindi annullare e/o riformare la sentenza n.°4521/2022 resa dal Giudice di Pace di Napoli
Avv. Bruno JOUDIOUX, dichiaratosi competente e senza che lo motivasse nel verdetto reso e pertanto s'insiste nel rimettere le parti innanzi al giudice di pace di ROMA quale competente per l'opposizione formulata dall'appellato in assenza di diritto per ottenere una condanna. B) Sempre in via preliminare e principale, con l'avvenuta dichiarazione della cessata materia del contendere notificata a mezzo PEC e deposita nella produzione di primo grado e prima dell'instaurato processo di primo grado, si chiede, pertanto, di annullare e/o revocare la soccombenza comminata nel verdetto di primo grado, dal momento che non esiste un diritto controverso affinché il giudice era chiamato a dirimere la lite, poiché l'appellante prima che fosse iscritto il processo di primo grado ha dichiarato l'avvenuto pagamento e cessata materia del contendere, pertanto si è sfociato in una causa temeraria e tra l'altro superando la competenza territoriale in maniera errata per come si evince dagli atti di causa e non può supporsi neanche la soccombenza virtuale, considerata la sua insussistenza;
D) Condannare
l'appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per parte appellata: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'Appello proposto dalla della Controparte_1 sentenza n. 4521/2022 resa dal Giudice di Pace di Napoli GdP Avv. Bruno Joudiox in data 11.02.2022 confermandola. Condannare parte appellante in favore dell'appellato
Signor alle spese e competenze professionali del doppio grado di CP_2 giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 17.10.2018 conveniva in CP_2 giudizio la proponendo opposizione dinanzi al Giudice Controparte_1 di Pace di Napoli avverso il precetto per euro 1.482,00 notificatogli in data 1° ottobre
2018, in virtù di decreto ingiuntivo n. 2721/2014 emesso dal Tribunale di Napoli.
pag. 2/8 L'opponente contestava l'atto di precetto in questione perché relativo a credito vantato dalla nei confronti del Condominio Central Palace di Controparte_1 via Lugnano s.n.c. in Santa Maria Capua Vetere (CE), per lavori di ristrutturazione effettuati presso il fabbricato di cui lo stesso opponente era condomino ma che, a suo dire, egli aveva già pagato in ragione della sua quota parte millesimale ed in forza del medesimo decreto ingiuntivo.
Inoltre, affermava che la società precettante non aveva dimostrato di aver previamente escusso (senza esito positivo) i condomini effettivamente morosi – come risultanti dall'elenco appositamente inviato dall'Amministratore di Condominio in data 8 marzo
2018 – e, quindi, di aver minacciato direttamente l'avvio dell'azione esecutiva ai danni dell'opponente, anche se non compreso tra i condomini effettivamente morosi.
Chiedeva, quindi, previa sospensione del precetto, l'accoglimento della proposta opposizione, con vittoria di spese e competenze del giudizio e condanna ulteriore dell'opposta società per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva nel giudizio di primo grado la la quale Controparte_1 eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del giudice di pace di Napoli;
nel merito, chiedeva venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che riconosceva di aver erroneamente inviato il precetto al condomino CP_2 nonostante l'avvenuto pagamento del credito;
al riguardo, precisava di aver inviato mail all'opponente e pec al suo difensore, non appena ricevuta la citazione in opposizione
(17.10.2018), riconoscendo l'errore e chiedendo di non procedere all'iscrizione a ruolo dell'opposizione perché non si sarebbe dato seguito al precetto.
Concludeva, quindi, per la declaratoria di incompetenza per territorio del giudice adito o, comunque, per la dichiarazione circa la cessata materia del contendere, ma con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, con condanna ulteriore ex art. 96 c.p.c. per aver dato seguito all'opposizione.
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 4521 dell'11.2.2022, confermava la propria competenza per territorio e dichiarava la cessazione della materia del contendere, non essendo contestato l'avvenuto pagamento del credito oggetto del precetto;
ai soli fini della statuizione sulle spese di lite effettuata secondo il principio di cd. soccombenza virtuale, condannava la al pagamento Controparte_1
pag. 3/8 delle stesse in favore dell'opponente con attribuzione all'avvocato dichiaratosi CP_2 anticipatario.
Pertanto, con atto di citazione notificato in data 26.3.2022, la Controparte_1 spiegava appello avverso la sentenza di primo grado, impugnando, in primo
[...] luogo, il capo di sentenza con cui il giudice di primo grado aveva rigettato l'eccezione relativa all'incompetenza territoriale;
impugnava, altresì, il capo di sentenza con cui il giudice di prime cure, pur avendo dichiarato la cessazione della materia del contendere, aveva disposto la condanna alle spese di lite a suo carico, anziché ritenere colpevole l'opponente per aver dato seguito al giudizio, nonostante la tempestiva comunicazione di erroneo invio del precetto e della cessata materia del contendere.
Chiedeva, dunque, la riforma della sentenza appellata in accoglimento dell'impugnazione proposta, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio e condanna ulteriore per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. dell'originario opponente CP_2
Si costituiva nel presente giudizio di secondo grado , chiedendo il CP_2 rigetto dell'appello formulato e la conferma della sentenza impugnata.
In particolare, rivendicava la correttezza della sentenza di primo grado sia sotto il profilo processuale che sostanziale, sussistendo la competenza territoriale del giudice di pace adito in ragione dell'elezione di domicilio della società precettante presso lo studio legale del difensore costituito, sito in Napoli, nonché la soccombenza virtuale in capo alla medesima società, dato il palese errore circa l'invio del precetto a condomino, in realtà, solvente.
Concludeva, dunque, per il rigetto dell'appello spiegato e la condanna della società appellante alle spese del presente giudizio.
All'udienza del 18.9.2025 la causa veniva riservata in decisione con termini abbreviati per comparse conclusionali e repliche.
*****
1. Tanto premesso, l'appello risulta infondato e va rigettato.
Innanzitutto, quanto al primo motivo di impugnazione con cui l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure non declinava la propria competenza territoriale in favore del Giudice di Pace di Roma, va pag. 4/8 osservato quanto segue.
Invero, indipendentemente dalla fondatezza o meno delle considerazioni in rito formulate dall'odierna parte appellante già in primo grado di giudizio, pare evidente come qualsiasi decisione sulla competenza del giudice a quo avesse perso di significato data l'intervenuta cessazione della materia del contendere, di modo che tale ultima declaratoria non poteva che assumere carattere logicamente prioritario rispetto a qualsiasi altra pronuncia.
Depongono in questo senso anche i principi di ragionevolezza e di economia processuale: ad opinare diversamente, infatti, la declinatoria di competenza avrebbe tenuto in vita una lite ormai esaurita, rimandando puramente ad altro ufficio giudiziario la pronuncia sulla cessata materia del contendere.
Va, infatti, ricordato che la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale stante l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (vedi Cass. 1089 del. 24/01/2003).
Orbene, nella fattispecie, non è controverso e, comunque, emerge dagli atti di causa, che la pretesa creditoria vantata dalla nei confronti del Controparte_1 era stata già soddisfatta prima dell'invio dell'atto di precetto oggetto di CP_2 opposizione.
Dunque, già nel precedente grado di giudizio non era più configurabile alcun interesse all'accertamento giudiziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio e tantomeno poteva rilevare quale giudice fosse territorialmente competente ad eseguire tale accertamento, restando assorbita ogni altra questione.
Pertanto, venuta meno la controversia e non avendo le parti trovato accordo al riguardo, occorreva tuttavia provvedere ad una statuizione sulle spese in base al principio della c.d. “soccombenza virtuale”, effettuando una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza (cfr. Cass. Civ. n.
24714/2022). pag. 5/8 2. Ciò posto, per quanto concerne il secondo motivo di appello, con cui l'appellante si duole, appunto, della statuizione sulle spese di lite effettuata dal giudice di prime cure sulla scorta di una soccombenza virtuale riconosciuta in capo alla stessa
[...] la doglianza non può trovare accoglimento. Controparte_1
Parte opponente depositava, infatti, copia del bonifico bancario del 25.10.2017 con cui l'Amministratore di Condominio effettuava il pagamento delle quote condominiali relative ai lavori di ristrutturazione effettuati dalla la cui Controparte_1 causale recitava testualmente: “Somme su D.I. 2721/2014 dei seguenti condomini:
1.485,38 – 172,88”, nonché pec CP_2 Persona_1 dell'8.3.2018 con la quale l'Amministratore di Condominio comunicava l'elenco dei condomini morosi, tra i quali non era presente il nominativo del . CP_2
Ciò comporta che, come ammesso dalla stessa l'atto di Controparte_1 precetto era stato notificato in data successiva sia ai pagamenti effettuati, che alla espressa comunicazione dell'Amministratore di Condominio circa i condomini ancora morosi (precetto notificato in data 1° ottobre 2018).
Al contempo, non può dubitarsi della intervenuta necessità del di contestare CP_2 formalmente il precetto ricevuto poiché potenzialmente lesivo, in quanto teso a preannunciare l'avvio dell'esecuzione forzata in danno del debitore in caso di mancato pagamento.
Da qui, la notificazione della citazione in opposizione a precetto in data 17.10.2018.
Orbene, parte appellante (dal canto suo) aveva dimostrato di aver prontamente comunicato all'odierna parte appellata la propria intenzione di non dare seguito CP_2 all'atto di precetto notificato, riconoscendo l'errore, frutto della confusione della posizione del condomino (non moroso) in luogo di altra condomina CP_2
(ancora morosa), all'interno dell'elenco fornito (all'epoca) Persona_2 dall'Amministratore di Condominio alla medesima società creditrice.
Sulla scorta di tali evidenze, quindi, chiedeva al giudice di primo grado di condannare l'opponente per aver, comunque, iscritto a ruolo l'opposizione, nonostante l'espresso riconoscimento dell'avvenuto pagamento del credito e dell'erroneo invio del precetto.
Ebbene, nei verbali di causa del primo grado di giudizio l'opponente precisava di essere stato costretto ad iscrivere a ruolo l'opposizione poiché la Controparte_1
pag. 6/8 pur avendo ammesso l'errore, non aveva formalmente rinunciato agli atti, CP_1 persistendo la potenziale portata lesiva del precetto avente ad oggetto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Ed effettivamente, risulta che la società precettante non abbia mai formalmente rinunciato agli atti, e che, anzi, abbia insistito perché la causa venisse decisa in rito – rivendicando l'incompetenza territoriale del giudice di pace di Napoli in favore di quello di Roma – oltre che sotto il profilo della condanna alle spese di lite, seppur secondo il principio della cd. soccombenza virtuale, data la cessata materia del contendere.
In conclusione, la sentenza appellata risulta corretta e va confermata, attesa la non utilità di una pronuncia in rito richiesta dall'appellante in Controparte_1 ragione della cessazione della materia del contendere, che era dunque assorbente, e stante altresì la corretta individuazione della cd. soccombenza virtuale in capo alla medesima società da parte del giudice di prime cure.
Alla luce delle considerazioni illustrate, quindi, l'appello proposto va interamente rigettato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (scaglione da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della semplicità dell'affare e dell'assenza di istruttoria.
Il rigetto dell'impugnazione comporta sussistano i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_1
pag. 7/8 avverso la sentenza n. 4521/2022 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data
11.2.2022, nell'ambito del procedimento di primo grado R.G. n. 86722/2018, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'appellato CP_2 delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.200,00 per compenso professionale del procuratore, oltre rimborso spese generali (nella misura del
15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
3) dà atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, laddove sia dovuto il pagamento del contributo, a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, il 15.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE
R.G. 8110/2022
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica
D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 8110/2022 Ruolo Generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Curcio ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla piazza Municipio n. 4; pec:
Email_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_2 C.F._1 dall'avv. Loredana Addonisio ed elettivamente domiciliato in Caivano, alla via Cavour
n. 25; pec: Email_2
-Appellato–
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace in materia di opposizione a precetto (ex art. 615, primo comma, c.p.c.)
Conclusioni: Per la parte appellante: “A) In via del tutto preliminare, s'insite per l'accoglimento del proposto appello, sulla motivazione della incompetenza territoriale, giacché a dirimere la presunta e temeraria lite per espressa dichiarazione della cessata materia del contendere era il Giudice di Pace di ROMA e non certamente quello di Napoli, quindi annullare e/o riformare la sentenza n.°4521/2022 resa dal Giudice di Pace di Napoli
Avv. Bruno JOUDIOUX, dichiaratosi competente e senza che lo motivasse nel verdetto reso e pertanto s'insiste nel rimettere le parti innanzi al giudice di pace di ROMA quale competente per l'opposizione formulata dall'appellato in assenza di diritto per ottenere una condanna. B) Sempre in via preliminare e principale, con l'avvenuta dichiarazione della cessata materia del contendere notificata a mezzo PEC e deposita nella produzione di primo grado e prima dell'instaurato processo di primo grado, si chiede, pertanto, di annullare e/o revocare la soccombenza comminata nel verdetto di primo grado, dal momento che non esiste un diritto controverso affinché il giudice era chiamato a dirimere la lite, poiché l'appellante prima che fosse iscritto il processo di primo grado ha dichiarato l'avvenuto pagamento e cessata materia del contendere, pertanto si è sfociato in una causa temeraria e tra l'altro superando la competenza territoriale in maniera errata per come si evince dagli atti di causa e non può supporsi neanche la soccombenza virtuale, considerata la sua insussistenza;
D) Condannare
l'appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per parte appellata: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'Appello proposto dalla della Controparte_1 sentenza n. 4521/2022 resa dal Giudice di Pace di Napoli GdP Avv. Bruno Joudiox in data 11.02.2022 confermandola. Condannare parte appellante in favore dell'appellato
Signor alle spese e competenze professionali del doppio grado di CP_2 giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 17.10.2018 conveniva in CP_2 giudizio la proponendo opposizione dinanzi al Giudice Controparte_1 di Pace di Napoli avverso il precetto per euro 1.482,00 notificatogli in data 1° ottobre
2018, in virtù di decreto ingiuntivo n. 2721/2014 emesso dal Tribunale di Napoli.
pag. 2/8 L'opponente contestava l'atto di precetto in questione perché relativo a credito vantato dalla nei confronti del Condominio Central Palace di Controparte_1 via Lugnano s.n.c. in Santa Maria Capua Vetere (CE), per lavori di ristrutturazione effettuati presso il fabbricato di cui lo stesso opponente era condomino ma che, a suo dire, egli aveva già pagato in ragione della sua quota parte millesimale ed in forza del medesimo decreto ingiuntivo.
Inoltre, affermava che la società precettante non aveva dimostrato di aver previamente escusso (senza esito positivo) i condomini effettivamente morosi – come risultanti dall'elenco appositamente inviato dall'Amministratore di Condominio in data 8 marzo
2018 – e, quindi, di aver minacciato direttamente l'avvio dell'azione esecutiva ai danni dell'opponente, anche se non compreso tra i condomini effettivamente morosi.
Chiedeva, quindi, previa sospensione del precetto, l'accoglimento della proposta opposizione, con vittoria di spese e competenze del giudizio e condanna ulteriore dell'opposta società per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva nel giudizio di primo grado la la quale Controparte_1 eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del giudice di pace di Napoli;
nel merito, chiedeva venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che riconosceva di aver erroneamente inviato il precetto al condomino CP_2 nonostante l'avvenuto pagamento del credito;
al riguardo, precisava di aver inviato mail all'opponente e pec al suo difensore, non appena ricevuta la citazione in opposizione
(17.10.2018), riconoscendo l'errore e chiedendo di non procedere all'iscrizione a ruolo dell'opposizione perché non si sarebbe dato seguito al precetto.
Concludeva, quindi, per la declaratoria di incompetenza per territorio del giudice adito o, comunque, per la dichiarazione circa la cessata materia del contendere, ma con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, con condanna ulteriore ex art. 96 c.p.c. per aver dato seguito all'opposizione.
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 4521 dell'11.2.2022, confermava la propria competenza per territorio e dichiarava la cessazione della materia del contendere, non essendo contestato l'avvenuto pagamento del credito oggetto del precetto;
ai soli fini della statuizione sulle spese di lite effettuata secondo il principio di cd. soccombenza virtuale, condannava la al pagamento Controparte_1
pag. 3/8 delle stesse in favore dell'opponente con attribuzione all'avvocato dichiaratosi CP_2 anticipatario.
Pertanto, con atto di citazione notificato in data 26.3.2022, la Controparte_1 spiegava appello avverso la sentenza di primo grado, impugnando, in primo
[...] luogo, il capo di sentenza con cui il giudice di primo grado aveva rigettato l'eccezione relativa all'incompetenza territoriale;
impugnava, altresì, il capo di sentenza con cui il giudice di prime cure, pur avendo dichiarato la cessazione della materia del contendere, aveva disposto la condanna alle spese di lite a suo carico, anziché ritenere colpevole l'opponente per aver dato seguito al giudizio, nonostante la tempestiva comunicazione di erroneo invio del precetto e della cessata materia del contendere.
Chiedeva, dunque, la riforma della sentenza appellata in accoglimento dell'impugnazione proposta, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio e condanna ulteriore per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. dell'originario opponente CP_2
Si costituiva nel presente giudizio di secondo grado , chiedendo il CP_2 rigetto dell'appello formulato e la conferma della sentenza impugnata.
In particolare, rivendicava la correttezza della sentenza di primo grado sia sotto il profilo processuale che sostanziale, sussistendo la competenza territoriale del giudice di pace adito in ragione dell'elezione di domicilio della società precettante presso lo studio legale del difensore costituito, sito in Napoli, nonché la soccombenza virtuale in capo alla medesima società, dato il palese errore circa l'invio del precetto a condomino, in realtà, solvente.
Concludeva, dunque, per il rigetto dell'appello spiegato e la condanna della società appellante alle spese del presente giudizio.
All'udienza del 18.9.2025 la causa veniva riservata in decisione con termini abbreviati per comparse conclusionali e repliche.
*****
1. Tanto premesso, l'appello risulta infondato e va rigettato.
Innanzitutto, quanto al primo motivo di impugnazione con cui l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure non declinava la propria competenza territoriale in favore del Giudice di Pace di Roma, va pag. 4/8 osservato quanto segue.
Invero, indipendentemente dalla fondatezza o meno delle considerazioni in rito formulate dall'odierna parte appellante già in primo grado di giudizio, pare evidente come qualsiasi decisione sulla competenza del giudice a quo avesse perso di significato data l'intervenuta cessazione della materia del contendere, di modo che tale ultima declaratoria non poteva che assumere carattere logicamente prioritario rispetto a qualsiasi altra pronuncia.
Depongono in questo senso anche i principi di ragionevolezza e di economia processuale: ad opinare diversamente, infatti, la declinatoria di competenza avrebbe tenuto in vita una lite ormai esaurita, rimandando puramente ad altro ufficio giudiziario la pronuncia sulla cessata materia del contendere.
Va, infatti, ricordato che la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale stante l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (vedi Cass. 1089 del. 24/01/2003).
Orbene, nella fattispecie, non è controverso e, comunque, emerge dagli atti di causa, che la pretesa creditoria vantata dalla nei confronti del Controparte_1 era stata già soddisfatta prima dell'invio dell'atto di precetto oggetto di CP_2 opposizione.
Dunque, già nel precedente grado di giudizio non era più configurabile alcun interesse all'accertamento giudiziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio e tantomeno poteva rilevare quale giudice fosse territorialmente competente ad eseguire tale accertamento, restando assorbita ogni altra questione.
Pertanto, venuta meno la controversia e non avendo le parti trovato accordo al riguardo, occorreva tuttavia provvedere ad una statuizione sulle spese in base al principio della c.d. “soccombenza virtuale”, effettuando una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza (cfr. Cass. Civ. n.
24714/2022). pag. 5/8 2. Ciò posto, per quanto concerne il secondo motivo di appello, con cui l'appellante si duole, appunto, della statuizione sulle spese di lite effettuata dal giudice di prime cure sulla scorta di una soccombenza virtuale riconosciuta in capo alla stessa
[...] la doglianza non può trovare accoglimento. Controparte_1
Parte opponente depositava, infatti, copia del bonifico bancario del 25.10.2017 con cui l'Amministratore di Condominio effettuava il pagamento delle quote condominiali relative ai lavori di ristrutturazione effettuati dalla la cui Controparte_1 causale recitava testualmente: “Somme su D.I. 2721/2014 dei seguenti condomini:
1.485,38 – 172,88”, nonché pec CP_2 Persona_1 dell'8.3.2018 con la quale l'Amministratore di Condominio comunicava l'elenco dei condomini morosi, tra i quali non era presente il nominativo del . CP_2
Ciò comporta che, come ammesso dalla stessa l'atto di Controparte_1 precetto era stato notificato in data successiva sia ai pagamenti effettuati, che alla espressa comunicazione dell'Amministratore di Condominio circa i condomini ancora morosi (precetto notificato in data 1° ottobre 2018).
Al contempo, non può dubitarsi della intervenuta necessità del di contestare CP_2 formalmente il precetto ricevuto poiché potenzialmente lesivo, in quanto teso a preannunciare l'avvio dell'esecuzione forzata in danno del debitore in caso di mancato pagamento.
Da qui, la notificazione della citazione in opposizione a precetto in data 17.10.2018.
Orbene, parte appellante (dal canto suo) aveva dimostrato di aver prontamente comunicato all'odierna parte appellata la propria intenzione di non dare seguito CP_2 all'atto di precetto notificato, riconoscendo l'errore, frutto della confusione della posizione del condomino (non moroso) in luogo di altra condomina CP_2
(ancora morosa), all'interno dell'elenco fornito (all'epoca) Persona_2 dall'Amministratore di Condominio alla medesima società creditrice.
Sulla scorta di tali evidenze, quindi, chiedeva al giudice di primo grado di condannare l'opponente per aver, comunque, iscritto a ruolo l'opposizione, nonostante l'espresso riconoscimento dell'avvenuto pagamento del credito e dell'erroneo invio del precetto.
Ebbene, nei verbali di causa del primo grado di giudizio l'opponente precisava di essere stato costretto ad iscrivere a ruolo l'opposizione poiché la Controparte_1
pag. 6/8 pur avendo ammesso l'errore, non aveva formalmente rinunciato agli atti, CP_1 persistendo la potenziale portata lesiva del precetto avente ad oggetto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Ed effettivamente, risulta che la società precettante non abbia mai formalmente rinunciato agli atti, e che, anzi, abbia insistito perché la causa venisse decisa in rito – rivendicando l'incompetenza territoriale del giudice di pace di Napoli in favore di quello di Roma – oltre che sotto il profilo della condanna alle spese di lite, seppur secondo il principio della cd. soccombenza virtuale, data la cessata materia del contendere.
In conclusione, la sentenza appellata risulta corretta e va confermata, attesa la non utilità di una pronuncia in rito richiesta dall'appellante in Controparte_1 ragione della cessazione della materia del contendere, che era dunque assorbente, e stante altresì la corretta individuazione della cd. soccombenza virtuale in capo alla medesima società da parte del giudice di prime cure.
Alla luce delle considerazioni illustrate, quindi, l'appello proposto va interamente rigettato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (scaglione da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della semplicità dell'affare e dell'assenza di istruttoria.
Il rigetto dell'impugnazione comporta sussistano i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_1
pag. 7/8 avverso la sentenza n. 4521/2022 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data
11.2.2022, nell'ambito del procedimento di primo grado R.G. n. 86722/2018, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'appellato CP_2 delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.200,00 per compenso professionale del procuratore, oltre rimborso spese generali (nella misura del
15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
3) dà atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, laddove sia dovuto il pagamento del contributo, a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, il 15.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
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