Ordinanza cautelare 23 ottobre 2023
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00225/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04030/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4030 del 2023, proposto da -OMISSIS-, quale rappresentante legale del minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Anna Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, C.S.A. di Napoli ed Istituto Comprensivo “-OMISSIS- -OMISSIS-”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
a. della nota prot. n. -OMISSIS- del 14/09/2023 emessa dall’ Istituto Comprensivo “-OMISSIS- -OMISSIS-” con sede in -OMISSIS-, alla -OMISSIS-, avente ad oggetto assegnazione ore di sostegno;
b. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. -OMISSIS- del 18 ottobre 2023;
Vista la memoria depositata da parte ricorrente il 5 gennaio 2026;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa LE CO FL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso notificato il 15 settembre 2023 e depositato il successivo 18 settembre 2023, la ricorrente, dedotta la situazione di handicap ex art. 3, comma 3, l. 104/1992 del figlio minore ha chiesto:
i) l’annullamento degli atti, in epigrafe meglio specificati, con cui l’Amministrazione scolastica ha a questi attribuito, per l’a.s. 2023/2024, un numero di ore (18) di sostegno scolastico ritenute insufficienti rispetto alla patologia sofferta ed all’intero monte ore della frequenza scolastica, articolando, a sostegno, numerose censure, sub specie di violazione degli art. 2, 3, 34, 38 Cost. nonché degli artt. 4, 12, 13, 40 di cui alla l. 104/92 in danno del disabile, del d. lgs. 66/2017, dell’art. 40 della legge 449/1997, art. 2, co. 413 e 414 della legge 244/2007, come interpretato dalla sentenza della Corte Cost. n. 80/2010 e dell’art. 3 della legge 241/1990;
ii) per l’effetto, l’assegnazione di un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza scolastica (25 ore settimanali) e ciò sia per l’a.s. in corso che “per gli anni successivi”;
- l’Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio (3 ottobre 2023) con atto di mero stile;
- all’esito dell’udienza camerale fissata per la discussione dell’istanza cautelare, con ordinanza n. -OMISSIS- del 18 ottobre 2023, era respinta l’istanza di tutela interinale;
- in vista dell’udienza pubblica (5 gennaio 2026) parte ricorrente manifestava la propria carenza di interesse alla decisione, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere;
- all’udienza pubblica dell’8 gennaio 2026, il ricorso, previo rilievo da parte del Collegio della possibile parziale improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell’avvenuto decorso dell’ a.s. 2023/2024, cui si riferiscono gli atti impugnati, era trattenuto in decisione;
Considerato che:
- la presente controversia rientra nella ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei pubblici servizi, ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., per come più volte affermato da questa sezione sulla base di un percorso argomentativo riportato, tra le altre, nella sentenza n. 1331/2015 le cui considerazioni, in questa sede, si intendono integralmente richiamate;
- nel merito, preso atto della memoria depositata da parte ricorrente il 5 gennaio 2026 deve rilevarsi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, essendosi vieppiù concluso l’a.s. 2023/2024 con l’ovvia conseguenza che nessuna utilità potrebbe derivare a parte ricorrente dall’annullamento degli atti impugnati, nella parte in cui si è negato al minore il sostegno scolastico e che a tale annualità si riferiscono;
- in ragione della natura in rito della presente pronuncia, di dover compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere
LE CO FL, Primo Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| LE CO FL | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.