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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 4060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4060 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
1404 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il giudice del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE., dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1404 del Registro Generale Contenzioso 2025 ;
TRA
, UI , nato in [...] il [...], cf. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. BRUNI CLAUDIA;
C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura distrettuale Controparte_1
dello Stato di Firenze;
RESISTENTE avente per OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 24/01/2025 ha Parte_1
1 impugnato il provvedimento del con il quale è stata rigettata Controparte_1
la sua richiesta di permesso di soggiorno per motivi famigliari.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che, richiamando le motivazioni del provvedimento impugnato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 11.12.2025 dinanzi al giudice relatore, parte ricorrente ha depositato documentazione integrativa ed ha insistito nelle conclusioni già rassegnate. Ha chiesto la rimessione della causa in decisione, ed il giudice ha riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c. 3c.p.c..
Orbene nel caso di specie il ricorrente ha lamentato la mancata comunicazione di preavviso di rigetto della sua domanda.
Al riguardo occorre osservare che l'amministrazione nelle date del 30.09.2020 e
7.06.2022 (doc. allegati alla costituzione dell'Avvocatura) i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, serbando – pertanto – una condotta conforme alla disciplina sul procedimento amministrativo.
Inoltre – sul piano sostanziale – il ricorrente non ha documentato in alcun modo nel presente procedimento il possesso dei requisiti per l'ottenimento del permesso richiesto lamentando unicamente l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis l.241/90.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e il giudice del procedimento provvederà alla liquidazione con separato decreto.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni di compensazione delle spese di lite ( cfr. C. Cost Corte Costituzionale, sentenza 19/04/2018 n° 77)
P.Q.M.
1. rigetta il ricorso per le motivazioni espresse in parte narrativa;
2. Compensa integralmente le spese di lite;
2 3. Provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r.
115/2002 alla liquidazione del compenso al difensore.
Si comunichi
Firenze 15/12/2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il giudice del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE., dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1404 del Registro Generale Contenzioso 2025 ;
TRA
, UI , nato in [...] il [...], cf. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. BRUNI CLAUDIA;
C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura distrettuale Controparte_1
dello Stato di Firenze;
RESISTENTE avente per OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 24/01/2025 ha Parte_1
1 impugnato il provvedimento del con il quale è stata rigettata Controparte_1
la sua richiesta di permesso di soggiorno per motivi famigliari.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che, richiamando le motivazioni del provvedimento impugnato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 11.12.2025 dinanzi al giudice relatore, parte ricorrente ha depositato documentazione integrativa ed ha insistito nelle conclusioni già rassegnate. Ha chiesto la rimessione della causa in decisione, ed il giudice ha riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c. 3c.p.c..
Orbene nel caso di specie il ricorrente ha lamentato la mancata comunicazione di preavviso di rigetto della sua domanda.
Al riguardo occorre osservare che l'amministrazione nelle date del 30.09.2020 e
7.06.2022 (doc. allegati alla costituzione dell'Avvocatura) i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, serbando – pertanto – una condotta conforme alla disciplina sul procedimento amministrativo.
Inoltre – sul piano sostanziale – il ricorrente non ha documentato in alcun modo nel presente procedimento il possesso dei requisiti per l'ottenimento del permesso richiesto lamentando unicamente l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis l.241/90.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e il giudice del procedimento provvederà alla liquidazione con separato decreto.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni di compensazione delle spese di lite ( cfr. C. Cost Corte Costituzionale, sentenza 19/04/2018 n° 77)
P.Q.M.
1. rigetta il ricorso per le motivazioni espresse in parte narrativa;
2. Compensa integralmente le spese di lite;
2 3. Provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r.
115/2002 alla liquidazione del compenso al difensore.
Si comunichi
Firenze 15/12/2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
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