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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/10/2025, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4122/2022
TRA
, in persona del legale rappr. p.t., e Parte_1 Pt_1
, rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Mariano presso il cui studio elett.
[...] dom. in Caserta alla via Sud Piazza d'Armi, n. 88/90
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti in atti, CP_1 dall'avv. Davide Catalano unitamente al quale elett. dom. in Caserta, alla Via Arena Loc. San
Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 giugno 2022, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI 000232971, notificata il 25.05.2022 con la quale era stato ingiunto il pagamento della sanzione pari ad euro 20.000,00 per la violazione dell'articolo
2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e ss. mm. ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), in relazione all'anno 2012.
Parte opponente eccepiva la prescrizione del credito e chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento dell'atto opposto. Vinte le spese, con attribuzione. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che, preliminarmente, eccepiva la incompetenza per territorio dell'adito Tribunale e, nel merito, resisteva al ricorso chiedendone il rigetto. Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Va preliminarmente respinta la eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' CP_2 convenuto in quanto infondata.
Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 150 del 2011 - norma applicabile alla fattispecie oggetto di causa –
“Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione”.
Come affermato dalla Suprema Corte, in materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della legge 24 novembre n. 689 del 1981 è quello del luogo di accertamento dell'infrazione, presuntivamente ritenuto coincidente con quello di commissione dell'illecito, o quello del luogo di commissione del fatto, quando questo risulti pacificamente diverso da quello dell'accertamento; quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell'infrazione, la competenza territoriale è stabilita dal luogo di accertamento dell'illecito (così Cass., sez. lav., 28 marzo 2014, n. 7397).
Orbene, rileva il Tribunale come sia erroneo il richiamo effettuato dall'ente convenuto nella memoria difensiva all'art. 444 c.p.c., non essendo tale norma applicabile al caso in esame, risultando, conseguentemente, non pertinente il richiamo al foro della sede dell'ufficio dell'ente che ha emesso l'ordinanza ingiunzione opposta.
Ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a decidere in ordine alla opposizione ad ordinanza ingiunzione, deve, dunque, farsi riferimento al luogo di commissione dell'illecito che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, è da reputarsi coincidente con il luogo dell'accertamento in relazione al presumibile perfezionarsi dell'infrazione nel posto in cui ne vengano acclarati gli elementi costitutivi, ovvero venga constatata parte della condotta attiva o passiva del trasgressore in sé idonea ad integrare contegno sanzionabile.
Nel caso di illeciti omissivi, la Suprema Corte ha, altresì, precisato che il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981 è quello del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che, invece, è mancata nel termine utile;
quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell'infrazione, la competenza territoriale è stabilita dal luogo di accertamento dell'illecito (cfr., in tal senso, Cass., sez. lav., 4 aprile 2017, n. 8754).
Orbene, tanto premesso, ed applicando i principi sopra esposti alla fattispecie al vaglio del CP_ giudicante, deve evidenziarsi che l' non ha svolto alcuna deduzione in fatto idonea ad individuare il foro territorialmente competente nel caso in esame nell'ambito del circondario del
Tribunale di Nola. L'unico dato evidenziato dall'ente, nonché risultante dalla documentazione in atti, è solo quello rappresentato dal fatto che l'ufficio che ha emanato l'ordinanza ingiunzione CP_ opposta è l'ufficio della sede di Nola.
Tuttavia, tale dato non è avviso di chi scrive dirimente nel caso di specie, non potendo, come già su evidenziato, trovare applicazione il criterio di cui all'art. 444, comma 3, c.p.c..
Vertendosi in tema di illecito omissivo, l'ente convenuto avrebbe dovuto allegare specificamente, in punto di fatto, per quali ragioni l'opponente avrebbe dovuto effettuare il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - asseritamente omesse - presso l' di Nola, in presenza di CP_1 evenienze documentali che, viceversa, radicano il collegamento territoriale con il circondario del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (cfr. luogo sede legale, nonché sede operativa ove si svolge l'attività aziendale, ed infine residenza del legale rappresentante della società).
Alla luce di tutte le considerazioni esposte, va affermata la competenza dell'adito Tribunale.
Nel merito l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito esposti.
Va esaminato l'unico motivo di opposizione sollevato in ricorso concernente la prescrizione del credito di cui all'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnativa.
Al riguardo va osservato che, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981, applicabile alla fattispecie in esame, il diritto a riscuotere le somme dovute quale sanzione per la commissione di illeciti amministrativi si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
Dalla documentazione in atti risulta che le violazioni sanzionate con l'ordinanza ingiunzione opposta sono afferenti ad omesso versamento contributivo per l'anno 2012 per cui la commissione della violazione – rectius omissione – quale dies a quo del termine di prescrizione, va riferita a tale data. CP_ L' costituendosi in giudizio, ha dedotto che sono stati compiuti atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione. Segnatamente, indica quali atti interruttivi della prescrizione l'atto di accertamento ed intimazione prot. .5102.25/05/2017.0094662 del 25.05.2017, notificato CP_1 mediante lettera raccomandata all'indirizzo della parte opponente in data 21.08.2017 (cfr. doc. in CP_ atti prod.ne , cui ha fatto seguito la notifica della ordinanza ingiunzione in data 25.05.2022. CP_ Rileva, tuttavia, il Tribunale come l' non abbia dato adeguata prova della rituale notifica dell'atto di accertamento del 25.05.2017.
Ed, infatti, dall'esame della documentazione versata in atti dall' convenuto, ed, in CP_2 particolare, dalla copia dell'avviso di ricevimento prodotto – che attesta una notifica perfezionatasi per compiuta giacenza – non è possibile rinvenire la corrispondenza con l'atto di accertamento asseritamente notificato alla parte opponente.
L'avviso di accertamento in questione riporta, quale numero identificativo dell'atto notificato, un numero diverso da quello indicato sull'avviso di accertamento in atti. La mancata corrispondenza di tale numero, non essendo presente sull'atto notificato la indicazione del numero di raccomandata, non consente la riconducibilità dell'avviso di ricevimento all'atto in oggetto. CP_ Per tale ragione, la documentazione prodotta dall' non è idonea a costituire prova della ricezione (né della effettiva spedizione), neanche per presunzione, dell'atto da parte del destinatario.
Va pertanto ritenuta fondata la eccezione di prescrizione sollevata in ricorso, in quanto non può ritenersi provata la sussistenza di alcun atto interruttivo della prescrizione, valido ed efficace, sino alla notifica dell'O.I., avvenuta in data 25.05.2022.
La prescrizione deve ritenersi compiuta anche volendo aderire alla tesi sostenuta da parte della giurisprudenza di merito, secondo la quale soltanto a partire dalla depenalizzazione avvenuta nel
2016 - più precisamente dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (06.02.2016) - l'ente previdenziale avrebbe potuto contestare alla parte ricorrente l'illecito amministrativo, non essendoci alcun valido atto interruttivo dal 06.02.2016 al 25.05.2022, pur considerando le sospensioni dei termini legislativamente previste invocate dall'ente nella memoria difensiva (129 giorni + 182 giorni).
Per tutte le ragioni esposte, va pertanto dichiarata la prescrizione della pretesa sanzionatoria CP_ dell' con conseguente accoglimento del ricorso in opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI - 000232971 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme per sanzioni ivi ingiunte;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2050,00 oltre IVA, CPA CP_1
e spese forfettarie, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 3 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4122/2022
TRA
, in persona del legale rappr. p.t., e Parte_1 Pt_1
, rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Mariano presso il cui studio elett.
[...] dom. in Caserta alla via Sud Piazza d'Armi, n. 88/90
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti in atti, CP_1 dall'avv. Davide Catalano unitamente al quale elett. dom. in Caserta, alla Via Arena Loc. San
Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 giugno 2022, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI 000232971, notificata il 25.05.2022 con la quale era stato ingiunto il pagamento della sanzione pari ad euro 20.000,00 per la violazione dell'articolo
2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e ss. mm. ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), in relazione all'anno 2012.
Parte opponente eccepiva la prescrizione del credito e chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento dell'atto opposto. Vinte le spese, con attribuzione. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che, preliminarmente, eccepiva la incompetenza per territorio dell'adito Tribunale e, nel merito, resisteva al ricorso chiedendone il rigetto. Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Va preliminarmente respinta la eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' CP_2 convenuto in quanto infondata.
Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 150 del 2011 - norma applicabile alla fattispecie oggetto di causa –
“Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione”.
Come affermato dalla Suprema Corte, in materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della legge 24 novembre n. 689 del 1981 è quello del luogo di accertamento dell'infrazione, presuntivamente ritenuto coincidente con quello di commissione dell'illecito, o quello del luogo di commissione del fatto, quando questo risulti pacificamente diverso da quello dell'accertamento; quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell'infrazione, la competenza territoriale è stabilita dal luogo di accertamento dell'illecito (così Cass., sez. lav., 28 marzo 2014, n. 7397).
Orbene, rileva il Tribunale come sia erroneo il richiamo effettuato dall'ente convenuto nella memoria difensiva all'art. 444 c.p.c., non essendo tale norma applicabile al caso in esame, risultando, conseguentemente, non pertinente il richiamo al foro della sede dell'ufficio dell'ente che ha emesso l'ordinanza ingiunzione opposta.
Ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a decidere in ordine alla opposizione ad ordinanza ingiunzione, deve, dunque, farsi riferimento al luogo di commissione dell'illecito che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, è da reputarsi coincidente con il luogo dell'accertamento in relazione al presumibile perfezionarsi dell'infrazione nel posto in cui ne vengano acclarati gli elementi costitutivi, ovvero venga constatata parte della condotta attiva o passiva del trasgressore in sé idonea ad integrare contegno sanzionabile.
Nel caso di illeciti omissivi, la Suprema Corte ha, altresì, precisato che il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981 è quello del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che, invece, è mancata nel termine utile;
quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell'infrazione, la competenza territoriale è stabilita dal luogo di accertamento dell'illecito (cfr., in tal senso, Cass., sez. lav., 4 aprile 2017, n. 8754).
Orbene, tanto premesso, ed applicando i principi sopra esposti alla fattispecie al vaglio del CP_ giudicante, deve evidenziarsi che l' non ha svolto alcuna deduzione in fatto idonea ad individuare il foro territorialmente competente nel caso in esame nell'ambito del circondario del
Tribunale di Nola. L'unico dato evidenziato dall'ente, nonché risultante dalla documentazione in atti, è solo quello rappresentato dal fatto che l'ufficio che ha emanato l'ordinanza ingiunzione CP_ opposta è l'ufficio della sede di Nola.
Tuttavia, tale dato non è avviso di chi scrive dirimente nel caso di specie, non potendo, come già su evidenziato, trovare applicazione il criterio di cui all'art. 444, comma 3, c.p.c..
Vertendosi in tema di illecito omissivo, l'ente convenuto avrebbe dovuto allegare specificamente, in punto di fatto, per quali ragioni l'opponente avrebbe dovuto effettuare il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - asseritamente omesse - presso l' di Nola, in presenza di CP_1 evenienze documentali che, viceversa, radicano il collegamento territoriale con il circondario del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (cfr. luogo sede legale, nonché sede operativa ove si svolge l'attività aziendale, ed infine residenza del legale rappresentante della società).
Alla luce di tutte le considerazioni esposte, va affermata la competenza dell'adito Tribunale.
Nel merito l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito esposti.
Va esaminato l'unico motivo di opposizione sollevato in ricorso concernente la prescrizione del credito di cui all'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnativa.
Al riguardo va osservato che, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981, applicabile alla fattispecie in esame, il diritto a riscuotere le somme dovute quale sanzione per la commissione di illeciti amministrativi si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
Dalla documentazione in atti risulta che le violazioni sanzionate con l'ordinanza ingiunzione opposta sono afferenti ad omesso versamento contributivo per l'anno 2012 per cui la commissione della violazione – rectius omissione – quale dies a quo del termine di prescrizione, va riferita a tale data. CP_ L' costituendosi in giudizio, ha dedotto che sono stati compiuti atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione. Segnatamente, indica quali atti interruttivi della prescrizione l'atto di accertamento ed intimazione prot. .5102.25/05/2017.0094662 del 25.05.2017, notificato CP_1 mediante lettera raccomandata all'indirizzo della parte opponente in data 21.08.2017 (cfr. doc. in CP_ atti prod.ne , cui ha fatto seguito la notifica della ordinanza ingiunzione in data 25.05.2022. CP_ Rileva, tuttavia, il Tribunale come l' non abbia dato adeguata prova della rituale notifica dell'atto di accertamento del 25.05.2017.
Ed, infatti, dall'esame della documentazione versata in atti dall' convenuto, ed, in CP_2 particolare, dalla copia dell'avviso di ricevimento prodotto – che attesta una notifica perfezionatasi per compiuta giacenza – non è possibile rinvenire la corrispondenza con l'atto di accertamento asseritamente notificato alla parte opponente.
L'avviso di accertamento in questione riporta, quale numero identificativo dell'atto notificato, un numero diverso da quello indicato sull'avviso di accertamento in atti. La mancata corrispondenza di tale numero, non essendo presente sull'atto notificato la indicazione del numero di raccomandata, non consente la riconducibilità dell'avviso di ricevimento all'atto in oggetto. CP_ Per tale ragione, la documentazione prodotta dall' non è idonea a costituire prova della ricezione (né della effettiva spedizione), neanche per presunzione, dell'atto da parte del destinatario.
Va pertanto ritenuta fondata la eccezione di prescrizione sollevata in ricorso, in quanto non può ritenersi provata la sussistenza di alcun atto interruttivo della prescrizione, valido ed efficace, sino alla notifica dell'O.I., avvenuta in data 25.05.2022.
La prescrizione deve ritenersi compiuta anche volendo aderire alla tesi sostenuta da parte della giurisprudenza di merito, secondo la quale soltanto a partire dalla depenalizzazione avvenuta nel
2016 - più precisamente dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (06.02.2016) - l'ente previdenziale avrebbe potuto contestare alla parte ricorrente l'illecito amministrativo, non essendoci alcun valido atto interruttivo dal 06.02.2016 al 25.05.2022, pur considerando le sospensioni dei termini legislativamente previste invocate dall'ente nella memoria difensiva (129 giorni + 182 giorni).
Per tutte le ragioni esposte, va pertanto dichiarata la prescrizione della pretesa sanzionatoria CP_ dell' con conseguente accoglimento del ricorso in opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI - 000232971 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme per sanzioni ivi ingiunte;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2050,00 oltre IVA, CPA CP_1
e spese forfettarie, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 3 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni