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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 15/12/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1788/2024
Successivamente alle, ore 16.30, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 terdecies e 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1788/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , in giudizio di persona Parte_1 C.F._1 ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Crotone alla Piazza
Pitagora n. 1;
Ricorrente;
Contro
, C.F. , in persona del pro-tempore; Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
Resistente contumace
Nonché
, P.I. , in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3 P.IVA_2
Resistente contumace;
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con ricorso, depositato in data 23.12.2024, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore per l'attività difensiva svolta nei
1 confronti di , ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nell'ambito del CP_4 procedimento penale a suo carico n. 3871/2023 R.G.N.R., definito con sentenza di patteggiamento emessa in data 20.02.2024.
2.
La ricorrente esponeva che: -in data 04.12.2023, il sig. veniva fermato in ordine CP_4 ai delitti puniti e previsti dagli artt. 110 c.p., 12 comma 3 lettera a), lettera b), comma 3-bis e comma 3-ter lettera b) D. Lgs. 286 del 1998; - in data 07.12.2023 veniva fissata udienza di convalida del fermo, nella quale l'istante veniva nominata difensore di fiducia e, con ordinanza n. 59/2023 R.G. Conv. GIP veniva convalidato il fermo e disposta la custodia cautelare in carcere del sig. ;- in data 11.12.2023, la deducente inviava mezzo CP_4
PEC alla cancelleria preposta del GIP la richiesta di assistenza interprete e autorizzazione ai colloqui del difensore con imputato in custodia cautelare ex art. 104 c.p.p.; - in data
15.12.2023, la ricorrente inviava mezzo PEC alla cancelleria preposta del GIP la richiesta di autorizzazione estrapolazione del numero telefonico familiare ed ai colloqui telefonici con gli aventi diritto;
- in data 19.12.2023, l'avv. inviava e depositava a mezzo PEC alla Parte_1 segreteria del PM richiesta di patteggiamento la quale veniva accolta dal PM dott. ; - in Per_1 data 21.12.2023, il difensore presentava istanza di ammissione al gratuito patrocinio per l'indagato; - la ricorrente prestava la propria attività professionale nei confronti del sig. CP_4 fino al 20 Gennaio 2024, poiché in pari data il prefato nominava altro difensore;
- in
[...] data 20.02.2024 il predetto procedimento penale veniva definito con sentenza di patteggiamento n. 56/2024 R.G. Sent. con a mezzo del nuovo difensore nominato;
- in data
01.08.2024, l'imputato veniva ammesso al gratuito patrocino con provvedimento notificato mezzo PEC in data 10.09.2024; - in data 27.10.2024, la ricorrente presentava tramite il portale del Giustizia SIAMM istanza di liquidazione e nota spese;
- con istanza Controparte_1 depositata in data 27.10.2024, il difensore chiedeva la liquidazione delle seguenti fasi processuali:
1. udienza di convalida – fase GIP (punto 4) € 1.200,00; 2. attività svolte nella fase delle indagini preliminari (punto 17) € 720,00, per un totale di € 1.920,00 oltre spese generali del 15% e CPA del 4 % calcolati sulla base di quanto previsto dal tariffario incluso nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Crotone in materia di gratuito patrocinio siglato in data 01.03.2018; - il Giudice per le indagini preliminari, dr.ssa Palumbo, con decreto del
06.12.2024, notificato a mezzo PEC in pari data, liquidava al difensore istante la somma di €
1.200,00, corrispondente alla sola fase dell'udienza di convalida fase GIP (punto 4 Protocollo
d'intesa del Tribunale di Crotone del 01.03.2018);- nel decreto di cui sopra, il giudicante non riconosceva la liquidazione degli onorari relativi alle attività svolte nella fase delle indagini
2 preliminari (punto 17 Protocollo d'intesa del Tribunale di Crotone del 01.03.2018) intervenute dopo l'udienza di convalida del 07.12.2023 e la relativa ordinanza.
3.
A fondamento della proposta opposizione, la ricorrente rilevava che il giudice penale aveva erroneamente ridotto il compenso richiesto in evidente contrasto con il Protocollo d'intesa del
Tribunale di Crotone del 01.03.2018, che riconosceva al punto 17 la liquidazione degli onorari relativi alle attività difensive svolte nella fase delle indagini preliminari;
deduceva la violazione dell'art. 82 D.P.R. 115/2002, nonché il difetto di motivazione del provvedimento opposto;
chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la riforma del provvedimento di liquidazione impugnato.
4.
Nonostante la regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, non si costituivano il , in persona del Ministro pro-tempore, e Controparte_1
l' , in persona del legale rappresentante p.t., e, pertanto, all'udienza del Controparte_3
16.04.2025, ne veniva dichiarata la contumacia.
5.
La causa, istruita in via documentale, all'odierna udienza, previa discussione, viene decisa con contestuale deposito della presente sentenza.
6.
Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' , CP_3 CP_3 evocata in giudizio dalla ricorrente.
Il procedimento di opposizione di cui all'art. 170 DPR 115/2012, anche quando riferito a liquidazioni di onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato, presenta carattere di autonomo giudizio contenzioso incidente su situazione dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, con la conseguenza che parte necessaria del relativo giudizio è, specificamente, ogni soggetto esposto all'obbligo di sopportare l'onere economico del compenso.
Alla luce della normativa vigente non si può riconoscere all' alcuna Controparte_3 funzione in tema di erogazione dei compensi dovuti ad ausiliari del giudice o ai difensori incaricati di esercitare la difesa in regime di patrocinio a spese dello Stato.
Parte necessaria nel presente giudizio è pertanto il sul cui bilancio Controparte_1 viene a gravare l'onere dei correlativi esborsi (Cass. Sez. Unite 8516/2012; Cass. n.
2517/2019).
7.
3 Il ricorso non può trovare accoglimento.
Ai sensi dell'art. 109 D.P.R. 115/2002 gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato decorrono “dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi”.
Nel caso di specie il difensore, all'udienza di convalida dell'arresto, celebrata in data
07.12.2023, riservava il deposito dell'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio e successivamente, in data 21.12.2023, depositava detta istanza (cfr. all. 7 ricorso introduttivo), chiedendo la liquidazione delle competenze per l'attività difensiva svolta nell'interesse del sig. . CP_4
L'art. 83, comma 2, D.P.R. n. 115/2002 dispone che “La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto […]”.
Nel caso di specie, la deducente ha prestato la propria attività difensiva fino al 20.01.2024 poiché in pari data l'indagato nominava altro difensore.
Dalla documentazione in atti si evince che il difensore ha svolto attività difensiva nella fase delle indagini preliminari e nell'udienza fissata per la convalida dell'arresto (cfr. all. 2 ricorso introduttivo).
Con decreto di liquidazione, depositato in data 05.12.2024, il giudice penale, dott.ssa
Palumbo, ha liquidato le competenze spettanti al difensore, facendo applicazione del protocollo d'intesa siglato in data 01.03.2018 tra il Tribunale di Crotone, il Consiglio dell'Ordine deli Avvocati e la Camera penale di Crotone per la liquidazione accelerata delle richieste di pagamento degli onorari a favore dei difensori di ufficio o di fiducia degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nonché ai difensori di ufficio di imputati dichiarati irreperibili e procedure assimilate l. 147/13 e d.m. 55/14 e art. 116, 117 d.p.r. 115/2002 nei cui confronti sia stata disposta la sospensione del processo, relativamente ai procedimenti pendenti davanti al tribunale penale e al giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare di Crotone (cfr. decreto di liquidazione, all. 1 ricorso introduttivo).
Il provvedimento impugnato non merita alcuna censura.
Il giudice ha ritenuto correttamente che l'attività professionale svolta dal difensore istante corrisponda a quella indicata nella voce n. 4 del predetto protocollo, ovvero fase GIP con udienza di convalida (cfr. decreto di liquidazione, all.1 ricorso introduttivo).
Deve, infatti, ritenersi ricompresa in tale voce tutta l'attività difensiva compiuta nella fase delle indagini preliminari e nell'udienza di convalida.
4 Non spetta al difensore l'ulteriore compenso richiesto per l'attività espletata nella fase delle indagini preliminari di cui al punto 17 del citato protocollo d'intesa poiché già ricompresa nella liquidazione della fase GIP (punto 4).
E' evidente che l'attività relativa alla richiesta di autorizzazione all'assistenza di interprete e di colloqui telefonici (all. 3, 4, 5, ricorso introduttivo) non è ascrivibile ad una diversa fase processuale.
Si osserva, inoltre, che l'attività difensiva, relativa alla successiva fase di definizione del procedimento, nelle forme del rito alternativo dell'applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 c.p.c., è stata espletata da diverso difensore (cfr. verbale di udienza e sentenza in atti).
8.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
9.
Nulla va disposto per le spese processuali, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dei resistenti rimasti contumaci.
P.Q.M
Il Tribunale di Crotone, in persona del GOP dott. Maurizio Rago, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' , in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t.;
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Crotone, 12.12.2025
Il GIUDICE
GOP dott. Maurizio Rago
5
Successivamente alle, ore 16.30, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 terdecies e 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1788/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , in giudizio di persona Parte_1 C.F._1 ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Crotone alla Piazza
Pitagora n. 1;
Ricorrente;
Contro
, C.F. , in persona del pro-tempore; Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
Resistente contumace
Nonché
, P.I. , in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3 P.IVA_2
Resistente contumace;
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con ricorso, depositato in data 23.12.2024, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore per l'attività difensiva svolta nei
1 confronti di , ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nell'ambito del CP_4 procedimento penale a suo carico n. 3871/2023 R.G.N.R., definito con sentenza di patteggiamento emessa in data 20.02.2024.
2.
La ricorrente esponeva che: -in data 04.12.2023, il sig. veniva fermato in ordine CP_4 ai delitti puniti e previsti dagli artt. 110 c.p., 12 comma 3 lettera a), lettera b), comma 3-bis e comma 3-ter lettera b) D. Lgs. 286 del 1998; - in data 07.12.2023 veniva fissata udienza di convalida del fermo, nella quale l'istante veniva nominata difensore di fiducia e, con ordinanza n. 59/2023 R.G. Conv. GIP veniva convalidato il fermo e disposta la custodia cautelare in carcere del sig. ;- in data 11.12.2023, la deducente inviava mezzo CP_4
PEC alla cancelleria preposta del GIP la richiesta di assistenza interprete e autorizzazione ai colloqui del difensore con imputato in custodia cautelare ex art. 104 c.p.p.; - in data
15.12.2023, la ricorrente inviava mezzo PEC alla cancelleria preposta del GIP la richiesta di autorizzazione estrapolazione del numero telefonico familiare ed ai colloqui telefonici con gli aventi diritto;
- in data 19.12.2023, l'avv. inviava e depositava a mezzo PEC alla Parte_1 segreteria del PM richiesta di patteggiamento la quale veniva accolta dal PM dott. ; - in Per_1 data 21.12.2023, il difensore presentava istanza di ammissione al gratuito patrocinio per l'indagato; - la ricorrente prestava la propria attività professionale nei confronti del sig. CP_4 fino al 20 Gennaio 2024, poiché in pari data il prefato nominava altro difensore;
- in
[...] data 20.02.2024 il predetto procedimento penale veniva definito con sentenza di patteggiamento n. 56/2024 R.G. Sent. con a mezzo del nuovo difensore nominato;
- in data
01.08.2024, l'imputato veniva ammesso al gratuito patrocino con provvedimento notificato mezzo PEC in data 10.09.2024; - in data 27.10.2024, la ricorrente presentava tramite il portale del Giustizia SIAMM istanza di liquidazione e nota spese;
- con istanza Controparte_1 depositata in data 27.10.2024, il difensore chiedeva la liquidazione delle seguenti fasi processuali:
1. udienza di convalida – fase GIP (punto 4) € 1.200,00; 2. attività svolte nella fase delle indagini preliminari (punto 17) € 720,00, per un totale di € 1.920,00 oltre spese generali del 15% e CPA del 4 % calcolati sulla base di quanto previsto dal tariffario incluso nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Crotone in materia di gratuito patrocinio siglato in data 01.03.2018; - il Giudice per le indagini preliminari, dr.ssa Palumbo, con decreto del
06.12.2024, notificato a mezzo PEC in pari data, liquidava al difensore istante la somma di €
1.200,00, corrispondente alla sola fase dell'udienza di convalida fase GIP (punto 4 Protocollo
d'intesa del Tribunale di Crotone del 01.03.2018);- nel decreto di cui sopra, il giudicante non riconosceva la liquidazione degli onorari relativi alle attività svolte nella fase delle indagini
2 preliminari (punto 17 Protocollo d'intesa del Tribunale di Crotone del 01.03.2018) intervenute dopo l'udienza di convalida del 07.12.2023 e la relativa ordinanza.
3.
A fondamento della proposta opposizione, la ricorrente rilevava che il giudice penale aveva erroneamente ridotto il compenso richiesto in evidente contrasto con il Protocollo d'intesa del
Tribunale di Crotone del 01.03.2018, che riconosceva al punto 17 la liquidazione degli onorari relativi alle attività difensive svolte nella fase delle indagini preliminari;
deduceva la violazione dell'art. 82 D.P.R. 115/2002, nonché il difetto di motivazione del provvedimento opposto;
chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la riforma del provvedimento di liquidazione impugnato.
4.
Nonostante la regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, non si costituivano il , in persona del Ministro pro-tempore, e Controparte_1
l' , in persona del legale rappresentante p.t., e, pertanto, all'udienza del Controparte_3
16.04.2025, ne veniva dichiarata la contumacia.
5.
La causa, istruita in via documentale, all'odierna udienza, previa discussione, viene decisa con contestuale deposito della presente sentenza.
6.
Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' , CP_3 CP_3 evocata in giudizio dalla ricorrente.
Il procedimento di opposizione di cui all'art. 170 DPR 115/2012, anche quando riferito a liquidazioni di onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato, presenta carattere di autonomo giudizio contenzioso incidente su situazione dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, con la conseguenza che parte necessaria del relativo giudizio è, specificamente, ogni soggetto esposto all'obbligo di sopportare l'onere economico del compenso.
Alla luce della normativa vigente non si può riconoscere all' alcuna Controparte_3 funzione in tema di erogazione dei compensi dovuti ad ausiliari del giudice o ai difensori incaricati di esercitare la difesa in regime di patrocinio a spese dello Stato.
Parte necessaria nel presente giudizio è pertanto il sul cui bilancio Controparte_1 viene a gravare l'onere dei correlativi esborsi (Cass. Sez. Unite 8516/2012; Cass. n.
2517/2019).
7.
3 Il ricorso non può trovare accoglimento.
Ai sensi dell'art. 109 D.P.R. 115/2002 gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato decorrono “dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi”.
Nel caso di specie il difensore, all'udienza di convalida dell'arresto, celebrata in data
07.12.2023, riservava il deposito dell'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio e successivamente, in data 21.12.2023, depositava detta istanza (cfr. all. 7 ricorso introduttivo), chiedendo la liquidazione delle competenze per l'attività difensiva svolta nell'interesse del sig. . CP_4
L'art. 83, comma 2, D.P.R. n. 115/2002 dispone che “La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto […]”.
Nel caso di specie, la deducente ha prestato la propria attività difensiva fino al 20.01.2024 poiché in pari data l'indagato nominava altro difensore.
Dalla documentazione in atti si evince che il difensore ha svolto attività difensiva nella fase delle indagini preliminari e nell'udienza fissata per la convalida dell'arresto (cfr. all. 2 ricorso introduttivo).
Con decreto di liquidazione, depositato in data 05.12.2024, il giudice penale, dott.ssa
Palumbo, ha liquidato le competenze spettanti al difensore, facendo applicazione del protocollo d'intesa siglato in data 01.03.2018 tra il Tribunale di Crotone, il Consiglio dell'Ordine deli Avvocati e la Camera penale di Crotone per la liquidazione accelerata delle richieste di pagamento degli onorari a favore dei difensori di ufficio o di fiducia degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nonché ai difensori di ufficio di imputati dichiarati irreperibili e procedure assimilate l. 147/13 e d.m. 55/14 e art. 116, 117 d.p.r. 115/2002 nei cui confronti sia stata disposta la sospensione del processo, relativamente ai procedimenti pendenti davanti al tribunale penale e al giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare di Crotone (cfr. decreto di liquidazione, all. 1 ricorso introduttivo).
Il provvedimento impugnato non merita alcuna censura.
Il giudice ha ritenuto correttamente che l'attività professionale svolta dal difensore istante corrisponda a quella indicata nella voce n. 4 del predetto protocollo, ovvero fase GIP con udienza di convalida (cfr. decreto di liquidazione, all.1 ricorso introduttivo).
Deve, infatti, ritenersi ricompresa in tale voce tutta l'attività difensiva compiuta nella fase delle indagini preliminari e nell'udienza di convalida.
4 Non spetta al difensore l'ulteriore compenso richiesto per l'attività espletata nella fase delle indagini preliminari di cui al punto 17 del citato protocollo d'intesa poiché già ricompresa nella liquidazione della fase GIP (punto 4).
E' evidente che l'attività relativa alla richiesta di autorizzazione all'assistenza di interprete e di colloqui telefonici (all. 3, 4, 5, ricorso introduttivo) non è ascrivibile ad una diversa fase processuale.
Si osserva, inoltre, che l'attività difensiva, relativa alla successiva fase di definizione del procedimento, nelle forme del rito alternativo dell'applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 c.p.c., è stata espletata da diverso difensore (cfr. verbale di udienza e sentenza in atti).
8.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
9.
Nulla va disposto per le spese processuali, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dei resistenti rimasti contumaci.
P.Q.M
Il Tribunale di Crotone, in persona del GOP dott. Maurizio Rago, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' , in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t.;
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Crotone, 12.12.2025
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GOP dott. Maurizio Rago
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