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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 22/09/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 944/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 944/2024 promossa tra:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: con il patrocinio dell'avv. COZZI C.F._2
ANTONELLO (C.F. C.F._3
RICORRENTI
NONCHÉ
pagina1 di 5 Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: Decorsi i termini di legge e previa autorizzazione di deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio/di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti
CONDIZIONI
Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di
Roccanova (PZ).
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel
Comune di Castelsaraceno (PZ), alla C/da Miraldo unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore del sig. ; Parte_2
3. Confermare l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la
pagina2 di 5 sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente del figlio presso la dimora materna.
5. Confermare l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 350,00 (euro trecentocinquanta) mensili, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ST
, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio, sul conto corrente postale IBAN: [...] intestato alla sig.ra . Parte_1
6. Relativamente al piano genitoriale le parti fanno espresso rimando all'allegato Piano Genitoriale che costituisce parte integrante del presente ricorso;
7. Le spese di giudizio sono interamente a carico del sig. . Parte_2
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere di nulla osta reso in data
12/11/24
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ritenuto che la sentenza a pronunciarsi possa essere estesa in forma “a frase unica” (stile c.d. dell'”attendu”);
pagina3 di 5 visto l'art. 473 bis 51 Codice di procedura civile per cui “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda;
visto che il PM a cui veniva comunicato la fissazione, concludeva con parere di nulla osta;
ritenuto di dover prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti;
ritenuto che
gli stessi non siano in contrasto con gli interessi dei figli;
ritenuto che
trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Prende atto dell'accordo raggiunto tra Parte_1
(C.F e (C.F.: C.F._1 Parte_2
, come in epigrafe riportato;
C.F._2
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica,
a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile (Atto
pagina4 di 5 N. 7 parte II serie A - anno 2018 - Comune di ROCCANOVA (PZ),
del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune) tra
(C.F e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F.: ;
[...] C.F._2
3. Nulla per le spese.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 19/9/25
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Riccardo Sabato dott. Giuliana Santa Trotta
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi
1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 944/2024 promossa tra:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: con il patrocinio dell'avv. COZZI C.F._2
ANTONELLO (C.F. C.F._3
RICORRENTI
NONCHÉ
pagina1 di 5 Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: Decorsi i termini di legge e previa autorizzazione di deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio/di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti
CONDIZIONI
Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di
Roccanova (PZ).
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel
Comune di Castelsaraceno (PZ), alla C/da Miraldo unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore del sig. ; Parte_2
3. Confermare l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la
pagina2 di 5 sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente del figlio presso la dimora materna.
5. Confermare l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 350,00 (euro trecentocinquanta) mensili, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ST
, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio, sul conto corrente postale IBAN: [...] intestato alla sig.ra . Parte_1
6. Relativamente al piano genitoriale le parti fanno espresso rimando all'allegato Piano Genitoriale che costituisce parte integrante del presente ricorso;
7. Le spese di giudizio sono interamente a carico del sig. . Parte_2
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere di nulla osta reso in data
12/11/24
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ritenuto che la sentenza a pronunciarsi possa essere estesa in forma “a frase unica” (stile c.d. dell'”attendu”);
pagina3 di 5 visto l'art. 473 bis 51 Codice di procedura civile per cui “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda;
visto che il PM a cui veniva comunicato la fissazione, concludeva con parere di nulla osta;
ritenuto di dover prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti;
ritenuto che
gli stessi non siano in contrasto con gli interessi dei figli;
ritenuto che
trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Prende atto dell'accordo raggiunto tra Parte_1
(C.F e (C.F.: C.F._1 Parte_2
, come in epigrafe riportato;
C.F._2
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica,
a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile (Atto
pagina4 di 5 N. 7 parte II serie A - anno 2018 - Comune di ROCCANOVA (PZ),
del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune) tra
(C.F e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F.: ;
[...] C.F._2
3. Nulla per le spese.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 19/9/25
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Riccardo Sabato dott. Giuliana Santa Trotta
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi
1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
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