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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/09/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
116/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
, rappresentato dall'avv.to Parte_1
Paolo Dogliotti, come da mandato allegato alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
difesa dall'avv. Michela Coscia CP_1 per procura allegata alla comparsa di appello.
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Genova, contrariis reiectis, previa ammissione delle istanze istruttorie di cui al sopra richiamato atto di citazione in appello datato
27.01.2025, quindi delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado e meglio specificate con la propria “Seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c.” datata
23.12.2023, in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa e/o
1 per quelli meglio visti e ritenuti alla luce delle emergenze di causa, il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 750/2024, resa inter partes dal Tribunale di Savona, Sezione
Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Giovanni
Maria Sacchi – R.G. n. 1757/2023, pubblicata il
16/10/2024, mai notificata, I) accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, per i motivi in narrativa dedotti e/o per quelli meglio visti e ritenuti alla luce delle emergenze probatorie di causa: I) In riferimento alla restituzione della cantina: - accertare e dichiarare il diritto dell'attore ad ottenere la restituzione della propria cantina, pertinenziale all'unità abitativa distinta col n. 25 di Strada Carnovale e censita al N.C.E.U. al Foglio
21, mappale 360, sub 1, pn T/1, Cat. A/4, Vani
6,0, RCL 576000, meglio evidenziata nell'elaborato planimetrico allegato alla perizia del geom. CP_2
in atti;
- per l'effetto, condannare la sig.ra
[...]
all'immediato rilascio dell'immobile CP_1 sopra descritto e di cui è causa. - in via subordinata, nella non vista ipote si in cui la sig.ra
, nel costituirsi, dovesse affermare CP_1
l'esistenza di ipotetici propri diritti sulla cosa, si chiede all'Ill.mo Giudicante, ai sensi dell'art. 949 cod. civ., di voler comunque accertarne e dichiararne l'inesistenza, ordinando la cessazione delle turbative. II) In riferimento alla messa in pristino dell'area comune: - condannare la sig.ra
2 alla rimozione delle opere CP_1 realizzate sull'area comune, abusivamente e senza il consenso del comproprietario, in particolare il muretto in blocchetti di cemento e le botole di ispezione con la relativa fossa Imhoff di cui è detto in narrativa;
III) In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari della procedura di mediazione e del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge
II) conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale e/o dinanzi a questa Ecc.ma
Corte d'Appello, per tutti i motivi meglio esposti in atti. III) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA: “Piaccia al giudice adito, respinta ogni contraria istanza, confermare il disposto emesso in sentenza di primo grado dal
Tribunale di Savona e conseguentemente rigettare
l'appello proposto con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i giudizi”.
Parole chiave: rivendica-onere probatorio-1102
c.c.
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado ha citato in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Savona, ed CP_1 ha sostenuto:
• di essere proprietario, per acquisto fattone con rogito notarile del 22 febbraio 2000, di una
3 cantina, pertinenziale al suo appartamento, identificata al N.C.E.U. al Foglio 21, mapp. 360, sub 1, temporaneamente occupata dalla controparte;
• di aver richiesto, senza esito, alla convenuta di restituirgli il locale;
• che, inoltre, aveva realizzato, sul CP_1 cortile comune, alcune opere abusive, consistenti nella pavimentazione dell'area, nella realizzazione di un muretto composto da blocchetti di cemento e nella creazione di alcune botole di ispezione annesse ad una fossa biologica “Imoff”.
L'attore ha chiesto la restituzione della propria cantina e di condannare la controparte alla rimozione delle opere realizzate sulle parti comuni. In subordine, per l'ipotesi in cui la convenuta avesse vantato diritti reali sulla cantina, ha chiesto di accertare l'inesistenza degli stessi ai sensi dell'art. 949 c.c.
La sig.ra si è costituita in giudizio ed ha CP_1 chiesto di respingere le domande proposte. La stessa ha, poi, chiesto, in via riconvenzionale, di dichiarare che la cantina contesa era di sua proprietà, in quanto acquistata con il rogito del
2005 a firma del Notaio Per_1
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa con la sentenza n. 750/2024, pubblicata il
16/10/2024, mai notificata, che ha così statuito in dispositivo: “Rigetta la domanda principale di rivendica della proprietà formulata da Pt_1 in via principale;
- Rigetta la Parte_1 subordinata domanda attorea formulata ex art. 949
c.c.; - Rigetta l'ulteriore domanda di rimessa in
4 pristino dell'area comune, spiegata dal medesimo attore;
- Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta CP_1 per intervenuta decadenza;
- Condanna
[...]
l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, determinate in € 3.809,00 per soli compensi professionali, oltre IVA e C.P.A. se dovute come per legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15% degli onorari, importi che si liquidano in favore dello Stato a norma dell'art.
133 T.U.S.G.”.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale della convenuta per tardività ed ha, poi, qualificato l'azione promossa dall'attore come rivendica e non come azione di restituzione, “tenuto conto che mai nessun contratto di comodato o deposito è mai stato specificamente dedotto”.
Su queste basi, il Tribunale ha respinto la domanda proposta, “in quanto non ha prodotto i titoli a ritroso fino a risalire all'acquisto a titolo originario del primo dante causa e, al contempo, anche se il titolo di proprietà risale all'anno 2000, egli stesso ha dedotto di non trovarsi nel possesso della cantina in quanto occupata dalla convenuta
(chiusa a chiave secondo la ricostruzione del CTP, cfr. doc. 3) chiedendone l'immediato rilascio, senza però mai allegare il momento in cui sarebbe avvenuto siffatto spossessamento. Di contro, la resistente si è costituita in giudizio contestando
l'altrui vantato diritto e ritenendosi, a sua volta, esclusiva proprietaria della cantina da lei posseduta per averla legittimamente acquistata nel
5 2005”.
Il Tribunale ha, poi, respinto anche la domanda subordinata proposta ex art. 949 c.c., in quanto siffatta azione, proponibile anche nei confronti di chi si afferma proprietario senza trovarsi nel possesso del bene, presuppone che l'istante abbia anche il possesso attuale della res.
In merito alla domanda relativa alla eliminazione delle opere realizzate sul cortile in comproprietà, il Tribunale ha sostenuto che le attività ivi realizzate dalla parte convenuta erano conformi alla previsione dell'art. 1102 c.c., dal momento che i manufatti descritti dall'attore (la pavimentazione e i muretti, le botole e l'annessa fossa biologica) erano compatibili con l'uso della cosa comune, non alterata nella sua destinazione finale;
né l'uso condiviso dell'area cortilizia risultava pregiudicato, non essendo stati posti sbarramenti o manufatti idonei ad impedire l'uso di detti spazi da parte dell'odierno attore.
2 Il giudizio di appello ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza in esame ed ha insistito nella richiesta di accoglimento della domanda di restituzione della cantina e di ripristino del cortile.
La sig.ra si è costituita in giudizio ed ha CP_1 chiesto di confermare la sentenza impugnata.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 17 settembre 2025, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 I motivi di appello
Con il primo motivo di appello, il sig. ha Pt_1
6 sostenuto che il Tribunale aveva sbagliato a respingere la domanda proposta dall'appellante di restituzione della cantina, in quanto l'aveva qualificata erroneamente come azione di rivendica;
la statuizione della sentenza era, poi, viziata sotto il profilo dell'omessa, o, comunque, errata applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., dovendosi, al contrario, ritenere ammesse, senza necessità di particolare prova, in assenza di ulteriori contestazioni chiare e specifiche, le cir costanze dedotte a fondamento della domanda restitutoria e, cioè, che questi era proprietario da oltre 20 anni della cantina per effetto dell'atto di acquisto del
2000.
Inoltre, l'attore aveva tentato di ottenere la restituzione del bene ed inviato diverse comunicazioni in tal senso alla convenuta, con atti dalla stessa regolarmente ricevuti.
Dall'originaria insussistenza del titolo giuridico in forza del quale la convenuta rifiutava la restituzione del bene discendeva il diritto dell'appellante ad ottenere la condanna della convenuta all'immediato rilascio dell'immobile per cui è causa.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha lamentato l'erroneità del capo della sentenza che aveva respinto la domanda ex art. 949 c.c., in quanto non aveva considerato che la controparte non era nel possesso del bene, ma solo nella detenzione.
Con il terzo motivo di appello, il sig. ha Pt_1 lamentato che il Tribunale aveva errato nel
7 respingere la domanda volta al ripristino dell'area comune. Le opere ivi realizzate (pavimentazione in battuto di cemento ed un muretto in blocchetti di cemento, nonché due botole di ispezione attribuibili ai pozzetti dell'anzidetta fossa Imhoff) limitavano illegittimamente il godimento del bene da parte sua. Inoltre, non c'era alcuna prova della idoneità e conformità tecnica dell'installazione della fossa Imhoff, che, periodicamente, avrebbe dovuto essere svuotata, andando così a gravare la piccola area comune di una servitù di passo con mezzi pesanti.
Con l'ultimo motivo, l'appellante ha lamentato di essere stato condannato a rimborsare le spese di lite, senza alcuna motivazione.
4 L'azione di rivendica
Il primo motivo di appello è infondato.
Anche a ritenere che tale censura sia ammissibile, trattandosi di mera quaestio juris (sui rapporti tra art. 342 e 113 c.p.c., si vedano Cass. 25548/23 e
Cass. 23375/22), egualmente il motivo è infondato. Infatti, secondo Cass. Sez. un.
7305/14, già richiamata dal Tribunale, “L'azione personale di restituzione è destinata a ottenere
l'adempimento dell'obbligazione di consegnare una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, con la conseguenza che le difese di carattere petitorio opposte a un'azione di rilascio o consegna non comportano la trasformazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma
8 dall'attore come personale. Tuttavia, l'azione personale di restituzione non può surrogare
l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, infatti, la domanda è da qualificarsi come di rivendicazione, poichè il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione”. In termini analoghi, si vedano Cass. 2612/21; Cass.
25052/18.
Nella specie, dalla lettura della citazione di primo grado, si evince che le uniche allegazioni formulate dall'attore consistono nell'affermazione di essere proprietario e nel non aver, la convenuta, ottemperato alla richiesta di restituzione. Risulta evid ente, quindi, che la causa petendi è, appunto, la proprietà e non il venir meno di un rapporto giuridico tra le parti in causa.
A tali argomentazioni, parte appellata ha ribattuto sostenendo che il locale era compreso nell'immobile comprato con il rogito prodotto sub doc. 2 di primo grado.
In sostanza, come già ben evidenziato dal
Tribunale, non c'è stata, da parte attrice, alcuna allegazione specifica del fatto che la disponibilità del bene da parte della sig.ra traeva CP_1 origine da un negozio obbligatorio stipulato con il sig. e vi è un conflitto tra titoli. Si tratta, Pt_1
9 cioè, di quegli elementi che, secondo la giurisprudenza sopra citata, identificano l'azione di rivendica.
Così inquadrata la domanda proposta dall'attore, si osserva che la giurisprudenza richiede, con indirizzo assolutamente costante, che la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e, ciò, prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacchè, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cass.
14734/18; Cass. 5131/09; Cass. 11605/97; Cass.
991/1977; Cass. 4704/1985).
Si tratta di un onere fondamentale ed assoluto, tanto che il convenuto in rivendicazione non è, a sua volta, tenuto a fornire alcuna prova e può trincerarsi dietro il possideo quia possideo, e, se adduce qualche prova o qualche suo diritto sulla cosa, ciò non deve mai tornare a suo pregiudizio, non implicando, di per sé, rinuncia alla posizione vantaggiosa derivantegli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico.
Nella specie, parte appellante ha prodotto il rogito di acquisto della cantina in contestazione.
La produzione del titolo non è, però, sufficiente a soddisfare l'onere probatorio richiesto.
L'attore rivendicante deve, infatti, offrire ulteriormente la prova di un acquisto a titolo originario, ovvero di un acquisto a titolo derivativo
10 che risalga ad un acquisto a titolo originario e, cioè, di una catena di acquisti a titolo derivativo, che copra un ventennio, termine di compimento dell'usucapione.
Infatti, poiché nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, il rivendicante che esibisca un titolo derivativo non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimazione a possedere che era vantata dal suo predecessore.
Perciò, il rivendicante deve dimostrare: 1) o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario;
2) o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione. A tal fine, potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (Cass.
2325/1964; Cass. 1210/2017; Cass.
25643/2014; Cass. 21940/2018).
All'attore in rivendica, che ambisce al riconoscimento della sua qualità di dominus, non basta, pertanto, far verificare la sua titolarità, occorrendo, piuttosto, che tale titolarità sia legittima.
Detto in altre parole, all'attore, normalmente, non basta dimostrare un titolo “migliore” rispetto a quello del convenuto, o anche, in negativo, che a quest'ultimo “manchi” la proprietà, per vedere
11 accolta la sua domanda. Non basta il titolo derivativo o una relazione notarile, poiché un tale titolo non dimostra l'acquisto della proprietà.
Potrebbe, infatti, sussistere un acquisto a non domino, a monte, i cui requisiti meriterebbero apposita ed ulteriore (rispetto al processo avente ad oggetto la domanda di cui trattasi) verifica.
Talora la probatio diabolica è attenuata da ammissioni della controparte (Cass. 1569/22;
Cass. 28865/21; Cass. 36838/22; Cass.
28865/21; Cass. 1607/17; Cass. 10276/16; Cass.
25793/16; Cass. 694/16; Cass. 15339/15; Cass.
19653/14; Cass. 22598/10; Cass. 9303 /09; Cass.
21829/07; Cass. 7529/06; Cass. 5161/06; Cass.
22418/04; Cass. 901/04; Cass. 14448/03; Cass.
5487/02; Cass. 12327/01; Cass. 8806/00; Cass.
4659/98). Non è, però, questo il caso: l'appellato ha da subito contestato la legittimità dell'acquisto in capo alla controparte, evidenziando di essere proprietaria sulla base di autonomo titolo di acquisto.
Da quanto precede, discende che l'attore ha fallito la probatio diabolica (non potendo tale onere essere assolto unicamente con la, peraltro, insussistente mancanza di contestazione) richiesta ai fini della rivendica, per cui correttamente il Tribunale ha respinto la domanda da questi proposta.
Il difetto probatorio sopra riscontrato non può certo essere superato dall'ammissione della ctu richiesta dall'appellante, che finirebbe con l'interferire con l'onere della prova o dalle prove testimoniali richieste (del tutto valutative e
12 generiche e, comunque, ininfluenti).
5 la domanda subordinata ex art. 949 c.c.
Anche il secondo motivo è infondato.
La giurisprudenza afferma che ogni azione reale, ogni volta che manchi il possesso e sia proposta un'azione volta a dichiarare un diritto di proprietà tutelato erga omnes, come nella specie, è soggetta a tale regime probatorio (Cass. 1210/17; Cass.
12091/03, secondo cui “In tema di azioni reali esperite a tutela di facoltà comprese nel diritto di proprietà o di diritti ad esso accessori il soggetto che sia nel possesso nel bene, è gravato - relativamente all'asserito diritto di proprietà - di un onere probatorio meno rigoroso di quello a carico dell'attore in "rei vindicatio", in quanto limitato alla sola giustificazione del possesso, mentre, qualora la medesima azione sia esperita da soggetto che non abbia il possesso del bene, l'accertamento della proprietà, ove contestata dalla controparte che se ne assuma a sua volta titolare, soggiace allo stesso onere probatorio della "rei vindicatio", di cui ha analogo effetto recuperatorio).
Inoltre, secondo Cass. 6806/25, chi agisce ex art. 949 c.c. ha l'onere di provare di essere nel possesso del bene.
Parte appellante non ha, pacificamente, la disponibilità dell'immobile.
Non può neppure dirsi che questi ha il possesso della cantina che la controparte detiene, dal momento che parte appellante, a tal fine, avrebbe dovuto dimostrare che la posizione della sig.ra era derivata da quella del sig. e CP_1 Pt_1 che alla sua base vi era un rapporto tra questi di
13 tipo obbligatorio.
Del resto, possessore è colui che utilizza il bene come lo terrebbe il proprietario;
non è, quindi, possessore chi dà segno di riconoscere l'altrui diritto, il quale è, al più, detentore.
Per lo più, per differenziare le due ipotesi, la giurisprudenza fa riferimento all'animus: solo il possessore intende agire come proprietario del bene.
Tuttavia, dimostrare, in un processo, qual è
l'intento soggettivo di una parte è impresa ardua;
per questa ragione, si ricorre a presunzioni.
Una prima presunzione è di origine giurisprudenziale: nel caso in cui il godimento del bene si giustifichi sulla base di una convenzione intercorsa tra le parti, per stabilire se si abbia possesso idoneo all'usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento al contenuto del titolo che si riflette sull'elemento psicologico del soggetto stesso. Bisogna, cioè, valutare se la convenzione ha effetti reali o effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'animus possidendi nell'indicato soggetto (Cass. 29939/24; Cass. 29594/21; Cass.
26521/20; Cass. 14272/17).
Su queste basi, quindi, è detentore chi esercita un potere sul bene in virtù di un titolo che fonda o è idoneo a fondare semplicemente un rapporto obbligatorio o un rapporto precario con il possessore e che non fonda un diritto reale, mentre è possessore chi ha con la cosa un rapporto di ingerenza: a) che non si fonda su alcun titolo;
b) che si fonda su un titolo che gli
14 attribuisce un diritto reale.
Quindi, se il possesso può non basarsi su un titolo, la detenzione in senso tecnico si fonda, invece, sempre su un titolo: si tratta di un titolo idoneo a dar vita ad un rapporto di natura meramente obbligatoria o precaria.
Il possesso è una situazione di fatto;
la detenzione una situazione di diritto.
Nella specie, il titolo indicato dalla sig.ra CP_3
a legittimare la sua disponibilità della cantina ha effetti reali.
Non solo: se anche la sig.ra avesse CP_1 cominciato a detenere l'immobile, la sua condotta di disconoscimento dell'altruità della cosa l'avrebbe trasformata in possessore, trattandosi di un atto di interversione del possesso.
Ne discende che il sig. non può essere Pt_1 considerato affatto possessore del bene.
6 La violazione dell'art. 1102 c.c.
L'ultimo motivo è parzialmente fondato.
Le rispettive proprietà delle parti in causa si affacciano su un'area comune.
Secondo parte appellante, la sig.ra CP_1 avrebbe realizzato, sulla corte comune, una serie di opere illegittime, lesive del suo diritto di comproprietario.
In particolare, queste consistono: a) nella realizzazione di due botole di ispezione di una fossa Imhoff b) nella realizzazione di 2 muretti;
c) nella pavimentazione dell'area.
Bisogna, quindi, valutare se i lavori sommariamente descritti possono giustificarsi ai sensi dell'art. 1102 c.c.
15 In merito alla pavimentazione, essa non impedisce certamente il pari uso da parte del comproprietario, né muta la destinazione del cortile. Nulla sotto tale profilo è stato allegato.
Per quanto riguarda i pozzetti, questi sono ripresi nella ctp di parte appellante a pag. 7 e nella penultima foto della prod. 6 di parte appellata.
Tali pozzetti non solo sporgono dal suolo e, quindi, rendono più difficile il passaggio su di esso, ma destinano il cortile, che è funzionale a dare luce ed aria alle proprietà in loco, al trattamento di liquami, con i connessi inconvenienti di odori sgradevoli e rischi ambientali e sanitari nel caso di fuoriuscita di liquami. Risulta, poi, irrilevante accertare se i pozzetti sorgono al posto della scala demolita che dava accesso alla casa dell'appellata.
Infatti, è pacifico che tale area è comune;
in ogni caso, il comproprietario poteva tollerare il primo utilizzo e non quello oggi in essere, sicuramente più fastidioso del primo.
Ne discende la violazione dell'art. 1102 c.c.
Identica conclusione vale per i muretti (ripresi nella foto della ctp prodotta in primo grado dall'appellante), che rendono disagevole il passaggio sul cortile.
Parte appellante ha sostenuto che tali muretti furono eretti in sostituzione di un muro pregresso;
circostanza allegata, ma non dimostrata. I capitoli di prova formulati da parte appellante sul punto sono generici, in quanto privi di ogni riferimento temporale e non possono, pertanto, essere ammessi.
7 Le spese di lite
16 La soccombenza deve essere valutata in relazione all'esito complessivo della lite. Considerata la parziale soccombenza reciproca e la maggior soccombenza di parte attrice, queste vengono compensate al 50%, mentre per la quota restante seguono la soccombenza.
La liquidazione, ai sensi dell'art. 133 T.U.S.G. viene disposta a favore dell'Erario, in quanto la parte appellata è stata ammessa al patrocinio a spese dello stato, senza alcuna dimidiazione, come da giurisprudenza maggioritaria (Corte Cost.
64/24; Cass. 1366/23; Cass. 777/21).
PQM
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Savona n. 750/2024, pubblicata il 16/10/2024 ed in parziale accoglimento del terzo motivo di appello proposto da Parte_1 condanna a rimuovere il muretto CP_1 in blocchetti di cemento e le botole di ispezione con la relativa fossa Imhoff presenti sull'area identificata al Catasto di Cairo Montenotte fg 21, mapp. 360 sub 5, meglio descritte nel doc. 3 di primo grado di parte Pt_1
Compensa le spese di lite del giudizio di primo grado al 50%; condanna a rifondere Parte_1 all'Erario la restante frazione delle spese di lite, che liquida in euro 1.905,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
Conferma nel resto la sentenza impugnata;
Compensa le spese di lite del giudizio di appello al
50%;
Condanna a rifondere Parte_1
17 all'Erario la restante frazione delle spese di lite, che liquida in euro 4.995,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Genova 17 settembre 2025
Il Relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
, rappresentato dall'avv.to Parte_1
Paolo Dogliotti, come da mandato allegato alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
difesa dall'avv. Michela Coscia CP_1 per procura allegata alla comparsa di appello.
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Genova, contrariis reiectis, previa ammissione delle istanze istruttorie di cui al sopra richiamato atto di citazione in appello datato
27.01.2025, quindi delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado e meglio specificate con la propria “Seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c.” datata
23.12.2023, in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa e/o
1 per quelli meglio visti e ritenuti alla luce delle emergenze di causa, il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 750/2024, resa inter partes dal Tribunale di Savona, Sezione
Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Giovanni
Maria Sacchi – R.G. n. 1757/2023, pubblicata il
16/10/2024, mai notificata, I) accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, per i motivi in narrativa dedotti e/o per quelli meglio visti e ritenuti alla luce delle emergenze probatorie di causa: I) In riferimento alla restituzione della cantina: - accertare e dichiarare il diritto dell'attore ad ottenere la restituzione della propria cantina, pertinenziale all'unità abitativa distinta col n. 25 di Strada Carnovale e censita al N.C.E.U. al Foglio
21, mappale 360, sub 1, pn T/1, Cat. A/4, Vani
6,0, RCL 576000, meglio evidenziata nell'elaborato planimetrico allegato alla perizia del geom. CP_2
in atti;
- per l'effetto, condannare la sig.ra
[...]
all'immediato rilascio dell'immobile CP_1 sopra descritto e di cui è causa. - in via subordinata, nella non vista ipote si in cui la sig.ra
, nel costituirsi, dovesse affermare CP_1
l'esistenza di ipotetici propri diritti sulla cosa, si chiede all'Ill.mo Giudicante, ai sensi dell'art. 949 cod. civ., di voler comunque accertarne e dichiararne l'inesistenza, ordinando la cessazione delle turbative. II) In riferimento alla messa in pristino dell'area comune: - condannare la sig.ra
2 alla rimozione delle opere CP_1 realizzate sull'area comune, abusivamente e senza il consenso del comproprietario, in particolare il muretto in blocchetti di cemento e le botole di ispezione con la relativa fossa Imhoff di cui è detto in narrativa;
III) In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari della procedura di mediazione e del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge
II) conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale e/o dinanzi a questa Ecc.ma
Corte d'Appello, per tutti i motivi meglio esposti in atti. III) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA: “Piaccia al giudice adito, respinta ogni contraria istanza, confermare il disposto emesso in sentenza di primo grado dal
Tribunale di Savona e conseguentemente rigettare
l'appello proposto con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i giudizi”.
Parole chiave: rivendica-onere probatorio-1102
c.c.
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado ha citato in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Savona, ed CP_1 ha sostenuto:
• di essere proprietario, per acquisto fattone con rogito notarile del 22 febbraio 2000, di una
3 cantina, pertinenziale al suo appartamento, identificata al N.C.E.U. al Foglio 21, mapp. 360, sub 1, temporaneamente occupata dalla controparte;
• di aver richiesto, senza esito, alla convenuta di restituirgli il locale;
• che, inoltre, aveva realizzato, sul CP_1 cortile comune, alcune opere abusive, consistenti nella pavimentazione dell'area, nella realizzazione di un muretto composto da blocchetti di cemento e nella creazione di alcune botole di ispezione annesse ad una fossa biologica “Imoff”.
L'attore ha chiesto la restituzione della propria cantina e di condannare la controparte alla rimozione delle opere realizzate sulle parti comuni. In subordine, per l'ipotesi in cui la convenuta avesse vantato diritti reali sulla cantina, ha chiesto di accertare l'inesistenza degli stessi ai sensi dell'art. 949 c.c.
La sig.ra si è costituita in giudizio ed ha CP_1 chiesto di respingere le domande proposte. La stessa ha, poi, chiesto, in via riconvenzionale, di dichiarare che la cantina contesa era di sua proprietà, in quanto acquistata con il rogito del
2005 a firma del Notaio Per_1
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa con la sentenza n. 750/2024, pubblicata il
16/10/2024, mai notificata, che ha così statuito in dispositivo: “Rigetta la domanda principale di rivendica della proprietà formulata da Pt_1 in via principale;
- Rigetta la Parte_1 subordinata domanda attorea formulata ex art. 949
c.c.; - Rigetta l'ulteriore domanda di rimessa in
4 pristino dell'area comune, spiegata dal medesimo attore;
- Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta CP_1 per intervenuta decadenza;
- Condanna
[...]
l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, determinate in € 3.809,00 per soli compensi professionali, oltre IVA e C.P.A. se dovute come per legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15% degli onorari, importi che si liquidano in favore dello Stato a norma dell'art.
133 T.U.S.G.”.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale della convenuta per tardività ed ha, poi, qualificato l'azione promossa dall'attore come rivendica e non come azione di restituzione, “tenuto conto che mai nessun contratto di comodato o deposito è mai stato specificamente dedotto”.
Su queste basi, il Tribunale ha respinto la domanda proposta, “in quanto non ha prodotto i titoli a ritroso fino a risalire all'acquisto a titolo originario del primo dante causa e, al contempo, anche se il titolo di proprietà risale all'anno 2000, egli stesso ha dedotto di non trovarsi nel possesso della cantina in quanto occupata dalla convenuta
(chiusa a chiave secondo la ricostruzione del CTP, cfr. doc. 3) chiedendone l'immediato rilascio, senza però mai allegare il momento in cui sarebbe avvenuto siffatto spossessamento. Di contro, la resistente si è costituita in giudizio contestando
l'altrui vantato diritto e ritenendosi, a sua volta, esclusiva proprietaria della cantina da lei posseduta per averla legittimamente acquistata nel
5 2005”.
Il Tribunale ha, poi, respinto anche la domanda subordinata proposta ex art. 949 c.c., in quanto siffatta azione, proponibile anche nei confronti di chi si afferma proprietario senza trovarsi nel possesso del bene, presuppone che l'istante abbia anche il possesso attuale della res.
In merito alla domanda relativa alla eliminazione delle opere realizzate sul cortile in comproprietà, il Tribunale ha sostenuto che le attività ivi realizzate dalla parte convenuta erano conformi alla previsione dell'art. 1102 c.c., dal momento che i manufatti descritti dall'attore (la pavimentazione e i muretti, le botole e l'annessa fossa biologica) erano compatibili con l'uso della cosa comune, non alterata nella sua destinazione finale;
né l'uso condiviso dell'area cortilizia risultava pregiudicato, non essendo stati posti sbarramenti o manufatti idonei ad impedire l'uso di detti spazi da parte dell'odierno attore.
2 Il giudizio di appello ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza in esame ed ha insistito nella richiesta di accoglimento della domanda di restituzione della cantina e di ripristino del cortile.
La sig.ra si è costituita in giudizio ed ha CP_1 chiesto di confermare la sentenza impugnata.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 17 settembre 2025, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 I motivi di appello
Con il primo motivo di appello, il sig. ha Pt_1
6 sostenuto che il Tribunale aveva sbagliato a respingere la domanda proposta dall'appellante di restituzione della cantina, in quanto l'aveva qualificata erroneamente come azione di rivendica;
la statuizione della sentenza era, poi, viziata sotto il profilo dell'omessa, o, comunque, errata applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., dovendosi, al contrario, ritenere ammesse, senza necessità di particolare prova, in assenza di ulteriori contestazioni chiare e specifiche, le cir costanze dedotte a fondamento della domanda restitutoria e, cioè, che questi era proprietario da oltre 20 anni della cantina per effetto dell'atto di acquisto del
2000.
Inoltre, l'attore aveva tentato di ottenere la restituzione del bene ed inviato diverse comunicazioni in tal senso alla convenuta, con atti dalla stessa regolarmente ricevuti.
Dall'originaria insussistenza del titolo giuridico in forza del quale la convenuta rifiutava la restituzione del bene discendeva il diritto dell'appellante ad ottenere la condanna della convenuta all'immediato rilascio dell'immobile per cui è causa.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha lamentato l'erroneità del capo della sentenza che aveva respinto la domanda ex art. 949 c.c., in quanto non aveva considerato che la controparte non era nel possesso del bene, ma solo nella detenzione.
Con il terzo motivo di appello, il sig. ha Pt_1 lamentato che il Tribunale aveva errato nel
7 respingere la domanda volta al ripristino dell'area comune. Le opere ivi realizzate (pavimentazione in battuto di cemento ed un muretto in blocchetti di cemento, nonché due botole di ispezione attribuibili ai pozzetti dell'anzidetta fossa Imhoff) limitavano illegittimamente il godimento del bene da parte sua. Inoltre, non c'era alcuna prova della idoneità e conformità tecnica dell'installazione della fossa Imhoff, che, periodicamente, avrebbe dovuto essere svuotata, andando così a gravare la piccola area comune di una servitù di passo con mezzi pesanti.
Con l'ultimo motivo, l'appellante ha lamentato di essere stato condannato a rimborsare le spese di lite, senza alcuna motivazione.
4 L'azione di rivendica
Il primo motivo di appello è infondato.
Anche a ritenere che tale censura sia ammissibile, trattandosi di mera quaestio juris (sui rapporti tra art. 342 e 113 c.p.c., si vedano Cass. 25548/23 e
Cass. 23375/22), egualmente il motivo è infondato. Infatti, secondo Cass. Sez. un.
7305/14, già richiamata dal Tribunale, “L'azione personale di restituzione è destinata a ottenere
l'adempimento dell'obbligazione di consegnare una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, con la conseguenza che le difese di carattere petitorio opposte a un'azione di rilascio o consegna non comportano la trasformazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma
8 dall'attore come personale. Tuttavia, l'azione personale di restituzione non può surrogare
l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, infatti, la domanda è da qualificarsi come di rivendicazione, poichè il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione”. In termini analoghi, si vedano Cass. 2612/21; Cass.
25052/18.
Nella specie, dalla lettura della citazione di primo grado, si evince che le uniche allegazioni formulate dall'attore consistono nell'affermazione di essere proprietario e nel non aver, la convenuta, ottemperato alla richiesta di restituzione. Risulta evid ente, quindi, che la causa petendi è, appunto, la proprietà e non il venir meno di un rapporto giuridico tra le parti in causa.
A tali argomentazioni, parte appellata ha ribattuto sostenendo che il locale era compreso nell'immobile comprato con il rogito prodotto sub doc. 2 di primo grado.
In sostanza, come già ben evidenziato dal
Tribunale, non c'è stata, da parte attrice, alcuna allegazione specifica del fatto che la disponibilità del bene da parte della sig.ra traeva CP_1 origine da un negozio obbligatorio stipulato con il sig. e vi è un conflitto tra titoli. Si tratta, Pt_1
9 cioè, di quegli elementi che, secondo la giurisprudenza sopra citata, identificano l'azione di rivendica.
Così inquadrata la domanda proposta dall'attore, si osserva che la giurisprudenza richiede, con indirizzo assolutamente costante, che la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e, ciò, prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacchè, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cass.
14734/18; Cass. 5131/09; Cass. 11605/97; Cass.
991/1977; Cass. 4704/1985).
Si tratta di un onere fondamentale ed assoluto, tanto che il convenuto in rivendicazione non è, a sua volta, tenuto a fornire alcuna prova e può trincerarsi dietro il possideo quia possideo, e, se adduce qualche prova o qualche suo diritto sulla cosa, ciò non deve mai tornare a suo pregiudizio, non implicando, di per sé, rinuncia alla posizione vantaggiosa derivantegli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico.
Nella specie, parte appellante ha prodotto il rogito di acquisto della cantina in contestazione.
La produzione del titolo non è, però, sufficiente a soddisfare l'onere probatorio richiesto.
L'attore rivendicante deve, infatti, offrire ulteriormente la prova di un acquisto a titolo originario, ovvero di un acquisto a titolo derivativo
10 che risalga ad un acquisto a titolo originario e, cioè, di una catena di acquisti a titolo derivativo, che copra un ventennio, termine di compimento dell'usucapione.
Infatti, poiché nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, il rivendicante che esibisca un titolo derivativo non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimazione a possedere che era vantata dal suo predecessore.
Perciò, il rivendicante deve dimostrare: 1) o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario;
2) o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione. A tal fine, potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (Cass.
2325/1964; Cass. 1210/2017; Cass.
25643/2014; Cass. 21940/2018).
All'attore in rivendica, che ambisce al riconoscimento della sua qualità di dominus, non basta, pertanto, far verificare la sua titolarità, occorrendo, piuttosto, che tale titolarità sia legittima.
Detto in altre parole, all'attore, normalmente, non basta dimostrare un titolo “migliore” rispetto a quello del convenuto, o anche, in negativo, che a quest'ultimo “manchi” la proprietà, per vedere
11 accolta la sua domanda. Non basta il titolo derivativo o una relazione notarile, poiché un tale titolo non dimostra l'acquisto della proprietà.
Potrebbe, infatti, sussistere un acquisto a non domino, a monte, i cui requisiti meriterebbero apposita ed ulteriore (rispetto al processo avente ad oggetto la domanda di cui trattasi) verifica.
Talora la probatio diabolica è attenuata da ammissioni della controparte (Cass. 1569/22;
Cass. 28865/21; Cass. 36838/22; Cass.
28865/21; Cass. 1607/17; Cass. 10276/16; Cass.
25793/16; Cass. 694/16; Cass. 15339/15; Cass.
19653/14; Cass. 22598/10; Cass. 9303 /09; Cass.
21829/07; Cass. 7529/06; Cass. 5161/06; Cass.
22418/04; Cass. 901/04; Cass. 14448/03; Cass.
5487/02; Cass. 12327/01; Cass. 8806/00; Cass.
4659/98). Non è, però, questo il caso: l'appellato ha da subito contestato la legittimità dell'acquisto in capo alla controparte, evidenziando di essere proprietaria sulla base di autonomo titolo di acquisto.
Da quanto precede, discende che l'attore ha fallito la probatio diabolica (non potendo tale onere essere assolto unicamente con la, peraltro, insussistente mancanza di contestazione) richiesta ai fini della rivendica, per cui correttamente il Tribunale ha respinto la domanda da questi proposta.
Il difetto probatorio sopra riscontrato non può certo essere superato dall'ammissione della ctu richiesta dall'appellante, che finirebbe con l'interferire con l'onere della prova o dalle prove testimoniali richieste (del tutto valutative e
12 generiche e, comunque, ininfluenti).
5 la domanda subordinata ex art. 949 c.c.
Anche il secondo motivo è infondato.
La giurisprudenza afferma che ogni azione reale, ogni volta che manchi il possesso e sia proposta un'azione volta a dichiarare un diritto di proprietà tutelato erga omnes, come nella specie, è soggetta a tale regime probatorio (Cass. 1210/17; Cass.
12091/03, secondo cui “In tema di azioni reali esperite a tutela di facoltà comprese nel diritto di proprietà o di diritti ad esso accessori il soggetto che sia nel possesso nel bene, è gravato - relativamente all'asserito diritto di proprietà - di un onere probatorio meno rigoroso di quello a carico dell'attore in "rei vindicatio", in quanto limitato alla sola giustificazione del possesso, mentre, qualora la medesima azione sia esperita da soggetto che non abbia il possesso del bene, l'accertamento della proprietà, ove contestata dalla controparte che se ne assuma a sua volta titolare, soggiace allo stesso onere probatorio della "rei vindicatio", di cui ha analogo effetto recuperatorio).
Inoltre, secondo Cass. 6806/25, chi agisce ex art. 949 c.c. ha l'onere di provare di essere nel possesso del bene.
Parte appellante non ha, pacificamente, la disponibilità dell'immobile.
Non può neppure dirsi che questi ha il possesso della cantina che la controparte detiene, dal momento che parte appellante, a tal fine, avrebbe dovuto dimostrare che la posizione della sig.ra era derivata da quella del sig. e CP_1 Pt_1 che alla sua base vi era un rapporto tra questi di
13 tipo obbligatorio.
Del resto, possessore è colui che utilizza il bene come lo terrebbe il proprietario;
non è, quindi, possessore chi dà segno di riconoscere l'altrui diritto, il quale è, al più, detentore.
Per lo più, per differenziare le due ipotesi, la giurisprudenza fa riferimento all'animus: solo il possessore intende agire come proprietario del bene.
Tuttavia, dimostrare, in un processo, qual è
l'intento soggettivo di una parte è impresa ardua;
per questa ragione, si ricorre a presunzioni.
Una prima presunzione è di origine giurisprudenziale: nel caso in cui il godimento del bene si giustifichi sulla base di una convenzione intercorsa tra le parti, per stabilire se si abbia possesso idoneo all'usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento al contenuto del titolo che si riflette sull'elemento psicologico del soggetto stesso. Bisogna, cioè, valutare se la convenzione ha effetti reali o effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'animus possidendi nell'indicato soggetto (Cass. 29939/24; Cass. 29594/21; Cass.
26521/20; Cass. 14272/17).
Su queste basi, quindi, è detentore chi esercita un potere sul bene in virtù di un titolo che fonda o è idoneo a fondare semplicemente un rapporto obbligatorio o un rapporto precario con il possessore e che non fonda un diritto reale, mentre è possessore chi ha con la cosa un rapporto di ingerenza: a) che non si fonda su alcun titolo;
b) che si fonda su un titolo che gli
14 attribuisce un diritto reale.
Quindi, se il possesso può non basarsi su un titolo, la detenzione in senso tecnico si fonda, invece, sempre su un titolo: si tratta di un titolo idoneo a dar vita ad un rapporto di natura meramente obbligatoria o precaria.
Il possesso è una situazione di fatto;
la detenzione una situazione di diritto.
Nella specie, il titolo indicato dalla sig.ra CP_3
a legittimare la sua disponibilità della cantina ha effetti reali.
Non solo: se anche la sig.ra avesse CP_1 cominciato a detenere l'immobile, la sua condotta di disconoscimento dell'altruità della cosa l'avrebbe trasformata in possessore, trattandosi di un atto di interversione del possesso.
Ne discende che il sig. non può essere Pt_1 considerato affatto possessore del bene.
6 La violazione dell'art. 1102 c.c.
L'ultimo motivo è parzialmente fondato.
Le rispettive proprietà delle parti in causa si affacciano su un'area comune.
Secondo parte appellante, la sig.ra CP_1 avrebbe realizzato, sulla corte comune, una serie di opere illegittime, lesive del suo diritto di comproprietario.
In particolare, queste consistono: a) nella realizzazione di due botole di ispezione di una fossa Imhoff b) nella realizzazione di 2 muretti;
c) nella pavimentazione dell'area.
Bisogna, quindi, valutare se i lavori sommariamente descritti possono giustificarsi ai sensi dell'art. 1102 c.c.
15 In merito alla pavimentazione, essa non impedisce certamente il pari uso da parte del comproprietario, né muta la destinazione del cortile. Nulla sotto tale profilo è stato allegato.
Per quanto riguarda i pozzetti, questi sono ripresi nella ctp di parte appellante a pag. 7 e nella penultima foto della prod. 6 di parte appellata.
Tali pozzetti non solo sporgono dal suolo e, quindi, rendono più difficile il passaggio su di esso, ma destinano il cortile, che è funzionale a dare luce ed aria alle proprietà in loco, al trattamento di liquami, con i connessi inconvenienti di odori sgradevoli e rischi ambientali e sanitari nel caso di fuoriuscita di liquami. Risulta, poi, irrilevante accertare se i pozzetti sorgono al posto della scala demolita che dava accesso alla casa dell'appellata.
Infatti, è pacifico che tale area è comune;
in ogni caso, il comproprietario poteva tollerare il primo utilizzo e non quello oggi in essere, sicuramente più fastidioso del primo.
Ne discende la violazione dell'art. 1102 c.c.
Identica conclusione vale per i muretti (ripresi nella foto della ctp prodotta in primo grado dall'appellante), che rendono disagevole il passaggio sul cortile.
Parte appellante ha sostenuto che tali muretti furono eretti in sostituzione di un muro pregresso;
circostanza allegata, ma non dimostrata. I capitoli di prova formulati da parte appellante sul punto sono generici, in quanto privi di ogni riferimento temporale e non possono, pertanto, essere ammessi.
7 Le spese di lite
16 La soccombenza deve essere valutata in relazione all'esito complessivo della lite. Considerata la parziale soccombenza reciproca e la maggior soccombenza di parte attrice, queste vengono compensate al 50%, mentre per la quota restante seguono la soccombenza.
La liquidazione, ai sensi dell'art. 133 T.U.S.G. viene disposta a favore dell'Erario, in quanto la parte appellata è stata ammessa al patrocinio a spese dello stato, senza alcuna dimidiazione, come da giurisprudenza maggioritaria (Corte Cost.
64/24; Cass. 1366/23; Cass. 777/21).
PQM
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Savona n. 750/2024, pubblicata il 16/10/2024 ed in parziale accoglimento del terzo motivo di appello proposto da Parte_1 condanna a rimuovere il muretto CP_1 in blocchetti di cemento e le botole di ispezione con la relativa fossa Imhoff presenti sull'area identificata al Catasto di Cairo Montenotte fg 21, mapp. 360 sub 5, meglio descritte nel doc. 3 di primo grado di parte Pt_1
Compensa le spese di lite del giudizio di primo grado al 50%; condanna a rifondere Parte_1 all'Erario la restante frazione delle spese di lite, che liquida in euro 1.905,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
Conferma nel resto la sentenza impugnata;
Compensa le spese di lite del giudizio di appello al
50%;
Condanna a rifondere Parte_1
17 all'Erario la restante frazione delle spese di lite, che liquida in euro 4.995,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Genova 17 settembre 2025
Il Relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
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