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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/11/2025, n. 2550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2550 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova -Sezione I -
In persona del G.O.P. ST NI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a RG 7976/2021 promossa da:
elett.te dom.ta in Genova Piazza Dante 9/20° c/o lo Studio dell' Avv. Matteo Parte_1
Lacagnina che la rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione attrice contro
n persona del l.r.p.t. elett.te dom.ta in Genova, Via Martin Piaggio 17/7, c/o lo Studio CP_1
dell'avv. Luca Piccin che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa costitutiva convenuta
convenuta contumace CP_2
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate come da verbale di udienza
28.6.24, svolta mediante trattazione scritta, e da aversi ivi integralmente ritrascritte.
Motivi della decisione.
Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e deducendo di avere acquistato da in data 05/01/2021 autovettura nuova
[...] CP_2 CP_1
previa retrocessione alla concessionaria dell'autovettura ford fiesta per cui era prossimo il riscatto;
eccepisce che l'autovettura consegnata ( sarebbe stata un modello diverso Controparte_3
rispetto a quello scelto e acquistato (FO ), priva inoltre di quelle caratteristiche CP_4
espressamente volute e richieste di cui era fornita l'autovettura precedente data in permuta (in particolare sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali e sistema di rilevamento integrato nel monitor interno all'abitacolo) , richiesta su cui la concessionaria al momento della vendita avrebbe serbato un colpevole silenzio tale da configurare, unitamente ad altre circostanze, il dolo omissivo e comunque tale da ingenerare errore essenziale e rilevate nell'acquirente; rileva inoltre la incompletezza della documentazione contrattuale fornitale al momento dell'acquisto -il 5.1.21- e la incongruenza dei conteggi effettuati e risultanti dalla documentazione. Detta situazione subito contestata alla concessionaria ha dato luogo a trattative che hanno visto il venditore offrire alcuni rimedi, ma non nella specie i sensori specifici tra cui quelli laterali in quanto non più possibile apporli sul modello acquistato.- Chiede pertanto nelle presente sede previo accertamento di responsabilità a carico di carfin pronunciarsi l'invalidità e/o la nullità e/o l'annullabilità anche per vizi del consenso (dolo e/o errore) e/o comunque la risoluzione del contratto di compravendita del
5.1.21 , attesa la evidente violazione delle norme poste a tutela dell'acquirente anche dal codice del consumo e se del caso del collegato contratto di finanziamento, con conseguente condanna di CP_1
al risarcimento dei danni subiti quantificati in € 22.448,80 e/o nella misura risultante dalla espletata istruttoria;
e con condanna di carfin alla restituzione, in favore dell'attrice, del veicolo precedente FO Fiesta tg. FL390WE o subordinatamente in ipotesi di impossibilità di essa, al pagamento della somma pari al valore della predetta auto al 05.01.2021; infine atteso il collegamento con il pendente contratto di finanziamento dichiarare tenuta a corrispondere a CP_1
le rate residue del finanziamento n. 926020 del 05.01.2021 sino alla concorrenza di € CP_2
21.047,46 e/o quella risultante in corso di causa, e condannare alla restituzione delle CP_2
rate incassate dalla Sig.ra in relazione al cit. finanziamento nella misura che risulterà Pt_1
accertata in corso di causa.-
costituendosi ha contestato integralmente la domanda attorea chiedendone il rigetto, mentre CP_1
è rimasta contumace. CP_2
Dall'espletata istruttoria risulta quanto segue:-
La acquistò l'autovettura in data 5.1.21; che l'acquisto sia avvenuto in detta data emerge Pt_1
dalle pacifiche deduzioni delle parti, dalle allegazioni della stessa attrice, dalle deposizione testimoniali e dalla documentazione versata in atti. Parimenti documentato e comprovato che in detta data oggetto dell'acquisto fu l'autovettura FO
MA e non la FO MA . CP_3 CP_4
L'attrice a tale proposito lamenta che solo all'esito dell'invio del contratto di finanziamento richiesto con mail del 15.2.21 si sarebbe avveduta ed avrebbe subito contestato la indicazione di un modello diverso di autovettura rispetto a quello dalla medesima effettivamente scelto e acquistato e sostenendo che infatti al momento dell'acquisto – 5.1- le venne fornita solo una delle pagine del contratto di vendita (la pag n.
3 - v. doc. 11) non indicante il modello acquistato e l'allestimento dello stesso (v citaz. pagg 2-3), .
Ciò è però innanzitutto contraddetto dalle stesse allegazioni attoree. A prescindere dalla questione riferita alla completezza o meno del contratto di vendita fornitole e sottoscritto in tale sede (su cui si tornerà e che risulta comunque essere corrispondete all'originale esibito), in ogni caso anche prendendo in considerazione il solo doc. 11 (terza pag asseritamente fornitale in tale data), dallo stesso risulta comunque chiaramente il modello acquistato -FO 1.0 Ecb Hybrid 125 CP_3
cv 5p con il prezzo e relativi accessori- (v doc. 11 ). Tanto è vero che anche con la mail inviata in data 15.2.21 (v doc. 2, 3 fasc att.) il primo oggetto della richiesta della Viaggio fu il contratto di finanziamento e non il contratto di vendita (la sottoscrizione del quale peraltro l'attrice mai contesta) , mentre quanto al contratto di acquisto nulla lamentò nell'immediatezza (come si vedrà
risulta comunque dimostrato che il contratto di vendita sottoscritto e fornitale in tale data coincide con il contratto esibito in corso di giudizio che riporta la sottoscrizione della viaggio e l'indicazione dell'auto acquistata)
E va precisato che la medesima non contesta affatto la sottoscrizione apposta sul contratto (per quanto asseritamente incompleto) in data 5.1.21 , dato confermato peraltro dai testi escussi (e circostanza che anche dal teste non viene esclusa) ed inoltre risultante dalla corrispondenza Tes_1
allegata (v doc. 2 , 3 ) Inoltre la asserita diversità del modello risulta poi superata dalla circostanza del pacifico ritiro dell'auto, nella piena consapevolezza del modello ritirato ( e non ) in CP_3 CP_4
data successiva ovvero il 16.2.21.-
E va infine evidenziato che anche dalla contestazione inviata in data 1.3.21 (doc. 9 fasc att. ) non risulta infatti più contestata la diversità del modello acquistato , che tra l'altro, come sopra precisato, la sig.ra viaggio nonostante lo ritenesse diverso, ebbe regolarmente a prelevare in data
16.2.21. All'esito del ritiro poi ciò che contestò (v. doc 9 ), questione su cui si tornerà, fu la mancanza di determinate caratteristiche dell'auto (sensori).
A fronte di quanto sopra, risultante dalle emergenze documentali e dalle stesse allegazioni attoree,
non rileva la mail sub doc. 3 fasc att., inviata tempo dopo rispetto ai contratti, ed il cui contenuto,
oltre a provenire da chi ( si occupò all'epoca, intervenendo successivamente, più del Tes_2
finanziamento che della vendita, è stato chiarito dal teste medesimo (v deposiz. - “ mi Tes_2
viene mostrata la mail sub doc. 3 fasc attoreo;
si tratta di una mail inviata da me;
che preciso
contiene una cosa da me scritta che non è corretta, avendo dato per scontato che la viaggio avesse
acquistato una;
si è trattato di un mio errore ritengo dovuto al carico di lavoro ed al fatto CP_4
che non ho preso il contratto prima di rispondere alla mail , nel senso che appunto ho dato per
scontato che la sigra avesse acquistato una ad un prezzo inferiore quindi e per questo ho CP_4
scritto la inesattezza nella mail.-…...-Il doc.2 fasc convenuta è una copia che mi sono fatto io con i
conti e che poi ho mandato via mail alla viaggio, ritengo in concomitanza con la mail di cui sopra
sub doc 3 fasc attoreo,….” )
Alla luce di quanto sopra, pertanto, la censura riferita alla asserita diversità del modello acquistato non è fondata e non risulta provata.
Quanto alla fondamentale questione, riferita alla completezza o meno della documentazione di vendita fornita al momento dell'acquisto (punto cruciale anche ai fini della successiva censura),
come sopra visto, l'attrice sostiene che alla data dell'acquisto la documentazione (contratto di vendita) fornitale era incompleta e che le venne fornita solo una delle pagine del contratto di vendita ( la pag n.
3 - v. doc. 11) non indicante il modello acquistato e l'allestimento dello stesso (v.
citaz. Pagg 2-3). mentre altra parte le venne fornita o al momento del ritiro dell'auto o all'esito momento della richiesta del 1.3.21.
Ciò però, non solo non risulta dimostrato, ma è altresì contraddetto dalle ulteriori allegazioni attoree e dalla istruttoria espletata (v deposizioni testimoniali)
v. EPosiz. “ Preciso che l'autovettura ordinata dalla viaggio era un st line.-Al momento CP_5
dell'acquisto ricordo che la viaggio voleva stare entro un certo importo di rata, io in genere illustro
due o tre modelli alla cliente, c'ea anche la ma questa non era la preferenza della cliente.- CP_4
La viaggio era orientata da subito sulla st line e sono riuscito a fare una rata che potesse andar
bene alla cliente.-…La viaggio ha firmato nell'occasione il contratto che mi viene rammostrato
oggetto di esibizione.-Ricordo che al momento la viaggio lo aveva letto , anche perchè è una
persona molto precisa”
EPosiz. “ non ero presente quando la sigra viaggio ha sottoscritto il contratto, da me è Tes_2
venuta…con la copia del contratto di vendita sottoscritto” e subito dopo circa il contratto oggetto dell'ordine di esibizione conferma: “ questo è il contratto che è stato stipulato dalla cliente,
…..vedo a pag. 2 una mia nota scritta a mano che avevo fatto successivamente circa a metà pagina
riferita alla cancellazione dell'ipoteca presente sulla vettura che la cliente ci avrebbe lasciato in
permuta ….. Io e la ci siamo visti mi pare lo stesso giorno del contratto, perché in genere il Pt_1
finanziamento si fa lo stesso giorno.- Era ovviamente prima della consegna dell'auto. ADR Ricordo
che quando lo stesso giorno la viaggio è venuta da me per il finanziamento , aveva la sua copia del
contratto; io ne avevo quella del venditore.-“
EP SE ……” ricordo quando la signra è venuta ed ha sottoscritto il contratto dell'auto ford
puma che mi viene rammostrato prodotto all'esito della esibizione…ero li accanto normalmente
per la valutazione degli usati o altro vengono a chiedere a me………ciò è avvenuto anche in questo
caso, infatti il collega che ha gestito la vendita…si era confrontato con me per la CP_5
valutazione dell'auto usata …..mi pare che in quell'occasione la viaggio fosse insieme a qualcuno, anche se non lo posso affermare con certezza……mi pare che il collega abbia fatto alla signora più
preventivi; alla fine l'auto scelta è stata la .” CP_6
Anche il teste che accompagnò la nell'occasione, non conferma affatto che le venne Tes_1 Pt_1
fornita solo una pagina anzi precisa che la viaggio aveva più fogli da parte del venditore, neppure escludendo la avvenuta sottoscrizione (peraltro mai contestata dall'attrice ), posto che come da lui precisato non era stato presente in vari momenti della trattativa (v deposiz. :- “ … la viaggio Tes_1
a questo secondo incontro ha deciso di acquistare la , preciso che di contratti io non ho CP_4
visto nulla in entrambe le occasioni. Non ho visto in questa seconda occasione la viaggio firmare
qualcosa o per lo meno non ne ho la certezza perché in quel contesto con noi c'era anche nostro
figlio che era un bambino vivace che stava correndo per la concessionaria e io gli andavo dietro;
Mi pare che la viaggio avesse, quando siamo usciti, qualche foglio da parte del venditore, nulla dal
finanziatore.-cap. 10 Come dicevo prima ero presente alternativamente con la viaggio e
l'incaricato, non so se questo ultimo abbia apposto delle diciture a mano sui fogli contrattuali. Cap
11 so che la viaggio ha richiesto il contratto di finanziamento che non le era stato dato al momento
dell'acquisto, mi pare che dopo un paio di richieste glielo abbiano dato, ma non subito”
Da quanto sopra pertanto risulta che il contratto fornito e sottoscritto al momento dell'acquisto è
l'originale depositato all'esito della esibizione e corrisponde infatti al contratto di vendita sub doc.
10 ( che dello stesso è una copia ) allegato da parte attrice;
i due documenti – quanto al contratto di vendita- coincidono, risultando esclusa dal doc. 10 solo la informativa sulla privacy.-
Quanto sopra è ulteriormente comprovato dal fatto che l'attrice (come risulta dai doc. 2,3 e come anche evidenziato dal teste lamentò inizialmente e nella immediatezza la incompletezza della Tes_1
documentazione con riferimento al solo contratto di finanziamento che, per quanto collegato è
contratto diverso rispetto alla vendita;
con la cit mail del 15.2.21 (v doc. 2 e 3) la richiese Pt_1
infatti il contratto di finanziamento e non il contratto di vendita , di cui nell'immediatezza non lamentò alcunchè (ed in particolare né la circostanza che la documentazione fosse incompleta ed
Ella avesse una sola pagina del contratto, né la avvenuta sottoscrizione). E va poi precisato a tale proposito che la medesima non contesta affatto la sottoscrizione apposta sul contratto (per quanto asseritamente incompleto) in data 5.1.21 , circostanza confermata peraltro dai testi escussi (né esclusa come sopra visto neppure dal ed inoltre risultante dalla Tes_1
corrispondenza allegata (v doc. 2,3,9)
Ciò che pertanto emerge essere stato fornito e sottoscritto è proprio il detto contratto di vendita ove vengono chiaramente indicati modello, caratteristiche ed accessori dell'auto acquistata e recante le sottoscrizioni sia della sia del venditore (v originale esibito e doc. 10 allegato), mentre Pt_1
dalla espletata istruttoria non risulta che al momento dell'acquisto le venne fornita solo una pagina del contratto , neppure indicante, come sostiene l'attrice, modello ed allestimento (circostanza su cui tra l'altro emergono anche contraddizioni nella prospettazione attorea: in citaz. si fa riferimento al doc. 11 -pagina non sottoscritta e recante però le indicazioni sull'auto acquistata-, mentre nella contestazione dell'1.3.21 sub doc. 9 fa riferimento alla sottoscrizione di sola una pagina tra i fogli in cui sarebbe riportato solo il veicolo da restituire, che non pare essere coincidente però con il doc
11 , pagina che non riporta alcuna sottoscrizione ed in cui risultano invece essere indicati modello ed allestimento inclusi pacchetti accessori e relativo prezzo) .
E nel detto contratto- fornito e sottoscritto al momento dell'acquisto - sono specificamente indicati il veicolo e modello acquistato (FO MA 1.0 Ecb Hybrid 125 cv 5 p ), il prezzo (€ CP_3
22.430,00) nonché gli optionals a pagamento acquistati con i rispettivi prezzi;
talchè risultano nello stesso gli elementi fondamentali e ne va esclusa la nullità lamentata da parte attrice.-
Quanto sopra determina altresì anche la infondatezza dell'ulteriore censura attorea riferita alla mancanza di determinate caratteristiche volute dall'attrice ed asseritamente promesse dal venditore ed in particolare dei sensori laterali e anteriori.- Si osserva infatti in merito che l'autovettura acquistata dalla viaggio fosse di serie munita dei sensori posteriori (dato pacificamente ammesso dalle parti ) mentre i sensori anteriori e laterali fossero oggetto di un accessorio aggiuntivo (
optional cd “park pilot” del valore di € 1000).- Ed è assorbente quanto documentalmente risultante e quanto espressamente indicato nel contratto sottoscritto (alle previsioni e pattuizioni del quale – innanzitutto- , anche secondo il codice del consumo, il bene deve essere conforme: v. art 129 c.1 cod. cons. vigente all'epoca “ il venditore ha
l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.” ); e tale conformità
al contratto dell'autovettura consegnata emerge per tabulas ove si consideri che ciò che l'attrice ha acquistato al prezzo ivi indicato (€ 22.430,00) è l'autovettura: 1.0 Controparte_3 CP_7
125 cv 5 p- con quelle caratteristiche ed accessori aggiuntivi nel contratto espressamente indicati e descritti con i relativi prezzi ( Privacy Glass, Kit consegna sicurezza, Mini passaggio usato, I.P.T.,
Vernice Premium Fantastic Red).- E tra i quali non figura il pacchetto accessorio park pilot;
né
possono configurarsi nel caso di specie informazioni incomplete o ingannevoli fornite dal venditore posto che di ciò non è stata raggiunta prova: ed infatti l'addetto alle vendite ha pacificamente confermato che la viaggio chiese se la macchina avesse i sensori e il medesimo ha risposto positivamente (v deposiz. , il che infatti corrisponde alla pacifica esistenza di serie nell'auto CP_5
dei sensori posteriori e di per non può quindi configurarsi come una informazione errata o ingannevole (tantomeno può configurare un silenzio rilevante ai fini del dolo omissivo), mentre è
pacifica in quanto documentale la circostanza che il pacchetto optional aggiuntivo a pagamento comprendente i sensori completi non risulti incluso nel contratto sottoscritto dalla viaggio (e nel quale la stessa risulta avere acquistato invece altri specifici pacchetti aggiuntivi).-
A quanto sopra, che è di per sé già assorbente, devesi comunque aggiungere quanto segue:-
La circostanza che fossero di serie i soli sensori posteriori e gli ulteriori invece oggetto di optional aggiuntivo costituisce una caratteristica dell'autovettura, anche in tema di optional della stessa,
evidente e resa nota anche dalle informazioni/dichiarazioni pubbliche e di fabbrica sul modello di auto, conoscibile e verificabile da parte del consumatore medio, in particolare ove interessato ad uno specifico accessorio dell'auto (ed a maggior ragione ove si consideri che anche nella precedente auto dell'attrice detto accessori- sensori- erano oggetto di pacchetto aggiuntivo a pagamento: v deposiz. .- CP_8 Va in merito richiamato quanto previsto dallo stesso codice del consumo (v. art. 129 -vigente ratione temporis- il cui comma due testualmente recita:- “2. Si presume che i beni di consumo siano
conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al
quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal
venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come
campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo,
che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del
caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal
venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o
sull'etichettatura” ).-
Ora risulta come dato pacifico che detti sensori (quelli specificamente voluti dalla viaggio) non fossero presenti di serie nell'auto acquistata bensì facenti pare di optional a pagamento (escluso però dal contratto sottoscritto) e nell'auto fossero presenti di serie i soli sensori posteriori, e ciò
rappresenta una caratteristica ( o qualità e prestazione abituale) dell'auto emergente dalle dichiarazioni pubbliche (della casa produttrice) sul modello di autovettura, che il consumatore
“medio” e nella specie un acquirente attento ed interessato specificamente a tale accessorio “può
ragionevolmente aspettarsi” e di cui poteva avvedersi e/o venirne facilmente a conoscenza, a maggior ragione ove si consideri, come detto, che anche nell'auto precedente detti sensori facevano parte di pacchetto aggiuntivo a pagamento.
Ciò pertanto ulteriormente esclude che tale circostanza costitusca o possa costituire difetto di conformità.-
Ed in tal senso anche quanto riferito dal solo teste (circa la richiesta specifica della viaggio Tes_1
sulla esistenza di tutti i sensori inclusi quelli laterali e il silenzio serbato -e/o la garanzia espressa-
data nell'occasione dal venditore) , oltre a rimanere superata sotto il profilo istruttorio dalle emergenze documentali e testimoniali sopraviste, alla luce di quanto sopra esposto, non avrebbe comunque rilevanza ai fini della sussistenza di un difetto di conformità e/o di una informazione (o mancata informazione) tale da alterare sensibilmente la capacità di scelta del consumatore,
inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.-
Quanto sopra parimenti esclude le ipotesi, tanto del “dolo omissivo” rilevante a carico del venditore (come sopra visto non emergente e che rileva peraltro ove si inserisca in una condotta preordinata con malizia o astuzia a realizzare l'inganno perseguito), quanto l'ipotesi di un errore ,
nel caso di specie asseritamente provocato dall'altrui azione ingannatrice, che non risulta provata.-
Quanto infine alla censura riferita ai conteggi oggetto del finanziamento, si osserva come da un lato detto contratto sia stato anch'esso regolarmente sottoscritto e fornito sia pure successivamente, e dall'altro -come evidente dalla mail del del 15.2.21 della sigra (doc. 2 fasc att) seguita Pt_1
dalla contestazione dell'1.3.21 (doc. 9), la contestazione dell'attrice si attestò sui conteggi e su una voce in particolare del finanziamento -calcolo del VFG-, in quanto ritenute dall'attrice riferite ad altro modello di autovettura -st line- non corrispondente secondo la medesima a quello scelto
( ), questione però sopra già esaminata (posto che la stessa ha acquistato non il modello CP_4
ma la e sottoscritto per essa il contratto di finanziamento allegato -e del CP_4 CP_6
quale la sottoscrizione non viene contestata-).
Dal detto contratto di finanziamento -nr. 926020 (v doc 5 fasc conv.) risultano: - il prezzo autovettura di € 22.430,00; -il prezzo del ritiro dell'usato FO Fiesta tg. FL390WE di € 8.368,21
come indicato nella ricevuta di consegna auto del 16.02.2021 sottoscritto dall'attrice (v. doc. 3 fasc conv); -il versamento dell'acconto da parte dell'attrice pari ad € 2.300,00; - il riscatto del vecchio finanziamento acceso sulla vettura FO Fiesta tg. FL390WE pari ad € 6.223,02 – ed infatti bonificato da a (v doc. 4 fasc conven. ); e quindi i relativi calcoli che con CP_1 CP_2
l'aggiunta di ulteriori spese per il finanziamento portano all'importo oggetto del finanziamento stesso (capitale finanziato) pari ad pari a € 18.609,81 (v. contratto finanz.)
Atteso pertanto quanto sopra esposto risultante dall'espletata istruttoria, la domanda attrice deve essere respinta.- La particolarità delle questioni trattate e le emergenze in fatto emerse relative in particolare alla non immediata consegna all'attrice del contratto di finanziamento, denotante comunque un comportamento del venditore che seppure non rilevante ai fini dell'accoglimento delle domande attoree non è improntato alla dovuta e necessaria correttezza, giustificano la compensazione delle spese tra l'attrice e le convenute.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova -1 Sezione- in persona del Gop, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e domanda respinta, respinge la domanda attrice .
Spese compensate.-
Genova, 19.11.2025 Il Gop
ST NI
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova -Sezione I -
In persona del G.O.P. ST NI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a RG 7976/2021 promossa da:
elett.te dom.ta in Genova Piazza Dante 9/20° c/o lo Studio dell' Avv. Matteo Parte_1
Lacagnina che la rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione attrice contro
n persona del l.r.p.t. elett.te dom.ta in Genova, Via Martin Piaggio 17/7, c/o lo Studio CP_1
dell'avv. Luca Piccin che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa costitutiva convenuta
convenuta contumace CP_2
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate come da verbale di udienza
28.6.24, svolta mediante trattazione scritta, e da aversi ivi integralmente ritrascritte.
Motivi della decisione.
Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e deducendo di avere acquistato da in data 05/01/2021 autovettura nuova
[...] CP_2 CP_1
previa retrocessione alla concessionaria dell'autovettura ford fiesta per cui era prossimo il riscatto;
eccepisce che l'autovettura consegnata ( sarebbe stata un modello diverso Controparte_3
rispetto a quello scelto e acquistato (FO ), priva inoltre di quelle caratteristiche CP_4
espressamente volute e richieste di cui era fornita l'autovettura precedente data in permuta (in particolare sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali e sistema di rilevamento integrato nel monitor interno all'abitacolo) , richiesta su cui la concessionaria al momento della vendita avrebbe serbato un colpevole silenzio tale da configurare, unitamente ad altre circostanze, il dolo omissivo e comunque tale da ingenerare errore essenziale e rilevate nell'acquirente; rileva inoltre la incompletezza della documentazione contrattuale fornitale al momento dell'acquisto -il 5.1.21- e la incongruenza dei conteggi effettuati e risultanti dalla documentazione. Detta situazione subito contestata alla concessionaria ha dato luogo a trattative che hanno visto il venditore offrire alcuni rimedi, ma non nella specie i sensori specifici tra cui quelli laterali in quanto non più possibile apporli sul modello acquistato.- Chiede pertanto nelle presente sede previo accertamento di responsabilità a carico di carfin pronunciarsi l'invalidità e/o la nullità e/o l'annullabilità anche per vizi del consenso (dolo e/o errore) e/o comunque la risoluzione del contratto di compravendita del
5.1.21 , attesa la evidente violazione delle norme poste a tutela dell'acquirente anche dal codice del consumo e se del caso del collegato contratto di finanziamento, con conseguente condanna di CP_1
al risarcimento dei danni subiti quantificati in € 22.448,80 e/o nella misura risultante dalla espletata istruttoria;
e con condanna di carfin alla restituzione, in favore dell'attrice, del veicolo precedente FO Fiesta tg. FL390WE o subordinatamente in ipotesi di impossibilità di essa, al pagamento della somma pari al valore della predetta auto al 05.01.2021; infine atteso il collegamento con il pendente contratto di finanziamento dichiarare tenuta a corrispondere a CP_1
le rate residue del finanziamento n. 926020 del 05.01.2021 sino alla concorrenza di € CP_2
21.047,46 e/o quella risultante in corso di causa, e condannare alla restituzione delle CP_2
rate incassate dalla Sig.ra in relazione al cit. finanziamento nella misura che risulterà Pt_1
accertata in corso di causa.-
costituendosi ha contestato integralmente la domanda attorea chiedendone il rigetto, mentre CP_1
è rimasta contumace. CP_2
Dall'espletata istruttoria risulta quanto segue:-
La acquistò l'autovettura in data 5.1.21; che l'acquisto sia avvenuto in detta data emerge Pt_1
dalle pacifiche deduzioni delle parti, dalle allegazioni della stessa attrice, dalle deposizione testimoniali e dalla documentazione versata in atti. Parimenti documentato e comprovato che in detta data oggetto dell'acquisto fu l'autovettura FO
MA e non la FO MA . CP_3 CP_4
L'attrice a tale proposito lamenta che solo all'esito dell'invio del contratto di finanziamento richiesto con mail del 15.2.21 si sarebbe avveduta ed avrebbe subito contestato la indicazione di un modello diverso di autovettura rispetto a quello dalla medesima effettivamente scelto e acquistato e sostenendo che infatti al momento dell'acquisto – 5.1- le venne fornita solo una delle pagine del contratto di vendita (la pag n.
3 - v. doc. 11) non indicante il modello acquistato e l'allestimento dello stesso (v citaz. pagg 2-3), .
Ciò è però innanzitutto contraddetto dalle stesse allegazioni attoree. A prescindere dalla questione riferita alla completezza o meno del contratto di vendita fornitole e sottoscritto in tale sede (su cui si tornerà e che risulta comunque essere corrispondete all'originale esibito), in ogni caso anche prendendo in considerazione il solo doc. 11 (terza pag asseritamente fornitale in tale data), dallo stesso risulta comunque chiaramente il modello acquistato -FO 1.0 Ecb Hybrid 125 CP_3
cv 5p con il prezzo e relativi accessori- (v doc. 11 ). Tanto è vero che anche con la mail inviata in data 15.2.21 (v doc. 2, 3 fasc att.) il primo oggetto della richiesta della Viaggio fu il contratto di finanziamento e non il contratto di vendita (la sottoscrizione del quale peraltro l'attrice mai contesta) , mentre quanto al contratto di acquisto nulla lamentò nell'immediatezza (come si vedrà
risulta comunque dimostrato che il contratto di vendita sottoscritto e fornitale in tale data coincide con il contratto esibito in corso di giudizio che riporta la sottoscrizione della viaggio e l'indicazione dell'auto acquistata)
E va precisato che la medesima non contesta affatto la sottoscrizione apposta sul contratto (per quanto asseritamente incompleto) in data 5.1.21 , dato confermato peraltro dai testi escussi (e circostanza che anche dal teste non viene esclusa) ed inoltre risultante dalla corrispondenza Tes_1
allegata (v doc. 2 , 3 ) Inoltre la asserita diversità del modello risulta poi superata dalla circostanza del pacifico ritiro dell'auto, nella piena consapevolezza del modello ritirato ( e non ) in CP_3 CP_4
data successiva ovvero il 16.2.21.-
E va infine evidenziato che anche dalla contestazione inviata in data 1.3.21 (doc. 9 fasc att. ) non risulta infatti più contestata la diversità del modello acquistato , che tra l'altro, come sopra precisato, la sig.ra viaggio nonostante lo ritenesse diverso, ebbe regolarmente a prelevare in data
16.2.21. All'esito del ritiro poi ciò che contestò (v. doc 9 ), questione su cui si tornerà, fu la mancanza di determinate caratteristiche dell'auto (sensori).
A fronte di quanto sopra, risultante dalle emergenze documentali e dalle stesse allegazioni attoree,
non rileva la mail sub doc. 3 fasc att., inviata tempo dopo rispetto ai contratti, ed il cui contenuto,
oltre a provenire da chi ( si occupò all'epoca, intervenendo successivamente, più del Tes_2
finanziamento che della vendita, è stato chiarito dal teste medesimo (v deposiz. - “ mi Tes_2
viene mostrata la mail sub doc. 3 fasc attoreo;
si tratta di una mail inviata da me;
che preciso
contiene una cosa da me scritta che non è corretta, avendo dato per scontato che la viaggio avesse
acquistato una;
si è trattato di un mio errore ritengo dovuto al carico di lavoro ed al fatto CP_4
che non ho preso il contratto prima di rispondere alla mail , nel senso che appunto ho dato per
scontato che la sigra avesse acquistato una ad un prezzo inferiore quindi e per questo ho CP_4
scritto la inesattezza nella mail.-…...-Il doc.2 fasc convenuta è una copia che mi sono fatto io con i
conti e che poi ho mandato via mail alla viaggio, ritengo in concomitanza con la mail di cui sopra
sub doc 3 fasc attoreo,….” )
Alla luce di quanto sopra, pertanto, la censura riferita alla asserita diversità del modello acquistato non è fondata e non risulta provata.
Quanto alla fondamentale questione, riferita alla completezza o meno della documentazione di vendita fornita al momento dell'acquisto (punto cruciale anche ai fini della successiva censura),
come sopra visto, l'attrice sostiene che alla data dell'acquisto la documentazione (contratto di vendita) fornitale era incompleta e che le venne fornita solo una delle pagine del contratto di vendita ( la pag n.
3 - v. doc. 11) non indicante il modello acquistato e l'allestimento dello stesso (v.
citaz. Pagg 2-3). mentre altra parte le venne fornita o al momento del ritiro dell'auto o all'esito momento della richiesta del 1.3.21.
Ciò però, non solo non risulta dimostrato, ma è altresì contraddetto dalle ulteriori allegazioni attoree e dalla istruttoria espletata (v deposizioni testimoniali)
v. EPosiz. “ Preciso che l'autovettura ordinata dalla viaggio era un st line.-Al momento CP_5
dell'acquisto ricordo che la viaggio voleva stare entro un certo importo di rata, io in genere illustro
due o tre modelli alla cliente, c'ea anche la ma questa non era la preferenza della cliente.- CP_4
La viaggio era orientata da subito sulla st line e sono riuscito a fare una rata che potesse andar
bene alla cliente.-…La viaggio ha firmato nell'occasione il contratto che mi viene rammostrato
oggetto di esibizione.-Ricordo che al momento la viaggio lo aveva letto , anche perchè è una
persona molto precisa”
EPosiz. “ non ero presente quando la sigra viaggio ha sottoscritto il contratto, da me è Tes_2
venuta…con la copia del contratto di vendita sottoscritto” e subito dopo circa il contratto oggetto dell'ordine di esibizione conferma: “ questo è il contratto che è stato stipulato dalla cliente,
…..vedo a pag. 2 una mia nota scritta a mano che avevo fatto successivamente circa a metà pagina
riferita alla cancellazione dell'ipoteca presente sulla vettura che la cliente ci avrebbe lasciato in
permuta ….. Io e la ci siamo visti mi pare lo stesso giorno del contratto, perché in genere il Pt_1
finanziamento si fa lo stesso giorno.- Era ovviamente prima della consegna dell'auto. ADR Ricordo
che quando lo stesso giorno la viaggio è venuta da me per il finanziamento , aveva la sua copia del
contratto; io ne avevo quella del venditore.-“
EP SE ……” ricordo quando la signra è venuta ed ha sottoscritto il contratto dell'auto ford
puma che mi viene rammostrato prodotto all'esito della esibizione…ero li accanto normalmente
per la valutazione degli usati o altro vengono a chiedere a me………ciò è avvenuto anche in questo
caso, infatti il collega che ha gestito la vendita…si era confrontato con me per la CP_5
valutazione dell'auto usata …..mi pare che in quell'occasione la viaggio fosse insieme a qualcuno, anche se non lo posso affermare con certezza……mi pare che il collega abbia fatto alla signora più
preventivi; alla fine l'auto scelta è stata la .” CP_6
Anche il teste che accompagnò la nell'occasione, non conferma affatto che le venne Tes_1 Pt_1
fornita solo una pagina anzi precisa che la viaggio aveva più fogli da parte del venditore, neppure escludendo la avvenuta sottoscrizione (peraltro mai contestata dall'attrice ), posto che come da lui precisato non era stato presente in vari momenti della trattativa (v deposiz. :- “ … la viaggio Tes_1
a questo secondo incontro ha deciso di acquistare la , preciso che di contratti io non ho CP_4
visto nulla in entrambe le occasioni. Non ho visto in questa seconda occasione la viaggio firmare
qualcosa o per lo meno non ne ho la certezza perché in quel contesto con noi c'era anche nostro
figlio che era un bambino vivace che stava correndo per la concessionaria e io gli andavo dietro;
Mi pare che la viaggio avesse, quando siamo usciti, qualche foglio da parte del venditore, nulla dal
finanziatore.-cap. 10 Come dicevo prima ero presente alternativamente con la viaggio e
l'incaricato, non so se questo ultimo abbia apposto delle diciture a mano sui fogli contrattuali. Cap
11 so che la viaggio ha richiesto il contratto di finanziamento che non le era stato dato al momento
dell'acquisto, mi pare che dopo un paio di richieste glielo abbiano dato, ma non subito”
Da quanto sopra pertanto risulta che il contratto fornito e sottoscritto al momento dell'acquisto è
l'originale depositato all'esito della esibizione e corrisponde infatti al contratto di vendita sub doc.
10 ( che dello stesso è una copia ) allegato da parte attrice;
i due documenti – quanto al contratto di vendita- coincidono, risultando esclusa dal doc. 10 solo la informativa sulla privacy.-
Quanto sopra è ulteriormente comprovato dal fatto che l'attrice (come risulta dai doc. 2,3 e come anche evidenziato dal teste lamentò inizialmente e nella immediatezza la incompletezza della Tes_1
documentazione con riferimento al solo contratto di finanziamento che, per quanto collegato è
contratto diverso rispetto alla vendita;
con la cit mail del 15.2.21 (v doc. 2 e 3) la richiese Pt_1
infatti il contratto di finanziamento e non il contratto di vendita , di cui nell'immediatezza non lamentò alcunchè (ed in particolare né la circostanza che la documentazione fosse incompleta ed
Ella avesse una sola pagina del contratto, né la avvenuta sottoscrizione). E va poi precisato a tale proposito che la medesima non contesta affatto la sottoscrizione apposta sul contratto (per quanto asseritamente incompleto) in data 5.1.21 , circostanza confermata peraltro dai testi escussi (né esclusa come sopra visto neppure dal ed inoltre risultante dalla Tes_1
corrispondenza allegata (v doc. 2,3,9)
Ciò che pertanto emerge essere stato fornito e sottoscritto è proprio il detto contratto di vendita ove vengono chiaramente indicati modello, caratteristiche ed accessori dell'auto acquistata e recante le sottoscrizioni sia della sia del venditore (v originale esibito e doc. 10 allegato), mentre Pt_1
dalla espletata istruttoria non risulta che al momento dell'acquisto le venne fornita solo una pagina del contratto , neppure indicante, come sostiene l'attrice, modello ed allestimento (circostanza su cui tra l'altro emergono anche contraddizioni nella prospettazione attorea: in citaz. si fa riferimento al doc. 11 -pagina non sottoscritta e recante però le indicazioni sull'auto acquistata-, mentre nella contestazione dell'1.3.21 sub doc. 9 fa riferimento alla sottoscrizione di sola una pagina tra i fogli in cui sarebbe riportato solo il veicolo da restituire, che non pare essere coincidente però con il doc
11 , pagina che non riporta alcuna sottoscrizione ed in cui risultano invece essere indicati modello ed allestimento inclusi pacchetti accessori e relativo prezzo) .
E nel detto contratto- fornito e sottoscritto al momento dell'acquisto - sono specificamente indicati il veicolo e modello acquistato (FO MA 1.0 Ecb Hybrid 125 cv 5 p ), il prezzo (€ CP_3
22.430,00) nonché gli optionals a pagamento acquistati con i rispettivi prezzi;
talchè risultano nello stesso gli elementi fondamentali e ne va esclusa la nullità lamentata da parte attrice.-
Quanto sopra determina altresì anche la infondatezza dell'ulteriore censura attorea riferita alla mancanza di determinate caratteristiche volute dall'attrice ed asseritamente promesse dal venditore ed in particolare dei sensori laterali e anteriori.- Si osserva infatti in merito che l'autovettura acquistata dalla viaggio fosse di serie munita dei sensori posteriori (dato pacificamente ammesso dalle parti ) mentre i sensori anteriori e laterali fossero oggetto di un accessorio aggiuntivo (
optional cd “park pilot” del valore di € 1000).- Ed è assorbente quanto documentalmente risultante e quanto espressamente indicato nel contratto sottoscritto (alle previsioni e pattuizioni del quale – innanzitutto- , anche secondo il codice del consumo, il bene deve essere conforme: v. art 129 c.1 cod. cons. vigente all'epoca “ il venditore ha
l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.” ); e tale conformità
al contratto dell'autovettura consegnata emerge per tabulas ove si consideri che ciò che l'attrice ha acquistato al prezzo ivi indicato (€ 22.430,00) è l'autovettura: 1.0 Controparte_3 CP_7
125 cv 5 p- con quelle caratteristiche ed accessori aggiuntivi nel contratto espressamente indicati e descritti con i relativi prezzi ( Privacy Glass, Kit consegna sicurezza, Mini passaggio usato, I.P.T.,
Vernice Premium Fantastic Red).- E tra i quali non figura il pacchetto accessorio park pilot;
né
possono configurarsi nel caso di specie informazioni incomplete o ingannevoli fornite dal venditore posto che di ciò non è stata raggiunta prova: ed infatti l'addetto alle vendite ha pacificamente confermato che la viaggio chiese se la macchina avesse i sensori e il medesimo ha risposto positivamente (v deposiz. , il che infatti corrisponde alla pacifica esistenza di serie nell'auto CP_5
dei sensori posteriori e di per non può quindi configurarsi come una informazione errata o ingannevole (tantomeno può configurare un silenzio rilevante ai fini del dolo omissivo), mentre è
pacifica in quanto documentale la circostanza che il pacchetto optional aggiuntivo a pagamento comprendente i sensori completi non risulti incluso nel contratto sottoscritto dalla viaggio (e nel quale la stessa risulta avere acquistato invece altri specifici pacchetti aggiuntivi).-
A quanto sopra, che è di per sé già assorbente, devesi comunque aggiungere quanto segue:-
La circostanza che fossero di serie i soli sensori posteriori e gli ulteriori invece oggetto di optional aggiuntivo costituisce una caratteristica dell'autovettura, anche in tema di optional della stessa,
evidente e resa nota anche dalle informazioni/dichiarazioni pubbliche e di fabbrica sul modello di auto, conoscibile e verificabile da parte del consumatore medio, in particolare ove interessato ad uno specifico accessorio dell'auto (ed a maggior ragione ove si consideri che anche nella precedente auto dell'attrice detto accessori- sensori- erano oggetto di pacchetto aggiuntivo a pagamento: v deposiz. .- CP_8 Va in merito richiamato quanto previsto dallo stesso codice del consumo (v. art. 129 -vigente ratione temporis- il cui comma due testualmente recita:- “2. Si presume che i beni di consumo siano
conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al
quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal
venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come
campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo,
che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del
caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal
venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o
sull'etichettatura” ).-
Ora risulta come dato pacifico che detti sensori (quelli specificamente voluti dalla viaggio) non fossero presenti di serie nell'auto acquistata bensì facenti pare di optional a pagamento (escluso però dal contratto sottoscritto) e nell'auto fossero presenti di serie i soli sensori posteriori, e ciò
rappresenta una caratteristica ( o qualità e prestazione abituale) dell'auto emergente dalle dichiarazioni pubbliche (della casa produttrice) sul modello di autovettura, che il consumatore
“medio” e nella specie un acquirente attento ed interessato specificamente a tale accessorio “può
ragionevolmente aspettarsi” e di cui poteva avvedersi e/o venirne facilmente a conoscenza, a maggior ragione ove si consideri, come detto, che anche nell'auto precedente detti sensori facevano parte di pacchetto aggiuntivo a pagamento.
Ciò pertanto ulteriormente esclude che tale circostanza costitusca o possa costituire difetto di conformità.-
Ed in tal senso anche quanto riferito dal solo teste (circa la richiesta specifica della viaggio Tes_1
sulla esistenza di tutti i sensori inclusi quelli laterali e il silenzio serbato -e/o la garanzia espressa-
data nell'occasione dal venditore) , oltre a rimanere superata sotto il profilo istruttorio dalle emergenze documentali e testimoniali sopraviste, alla luce di quanto sopra esposto, non avrebbe comunque rilevanza ai fini della sussistenza di un difetto di conformità e/o di una informazione (o mancata informazione) tale da alterare sensibilmente la capacità di scelta del consumatore,
inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.-
Quanto sopra parimenti esclude le ipotesi, tanto del “dolo omissivo” rilevante a carico del venditore (come sopra visto non emergente e che rileva peraltro ove si inserisca in una condotta preordinata con malizia o astuzia a realizzare l'inganno perseguito), quanto l'ipotesi di un errore ,
nel caso di specie asseritamente provocato dall'altrui azione ingannatrice, che non risulta provata.-
Quanto infine alla censura riferita ai conteggi oggetto del finanziamento, si osserva come da un lato detto contratto sia stato anch'esso regolarmente sottoscritto e fornito sia pure successivamente, e dall'altro -come evidente dalla mail del del 15.2.21 della sigra (doc. 2 fasc att) seguita Pt_1
dalla contestazione dell'1.3.21 (doc. 9), la contestazione dell'attrice si attestò sui conteggi e su una voce in particolare del finanziamento -calcolo del VFG-, in quanto ritenute dall'attrice riferite ad altro modello di autovettura -st line- non corrispondente secondo la medesima a quello scelto
( ), questione però sopra già esaminata (posto che la stessa ha acquistato non il modello CP_4
ma la e sottoscritto per essa il contratto di finanziamento allegato -e del CP_4 CP_6
quale la sottoscrizione non viene contestata-).
Dal detto contratto di finanziamento -nr. 926020 (v doc 5 fasc conv.) risultano: - il prezzo autovettura di € 22.430,00; -il prezzo del ritiro dell'usato FO Fiesta tg. FL390WE di € 8.368,21
come indicato nella ricevuta di consegna auto del 16.02.2021 sottoscritto dall'attrice (v. doc. 3 fasc conv); -il versamento dell'acconto da parte dell'attrice pari ad € 2.300,00; - il riscatto del vecchio finanziamento acceso sulla vettura FO Fiesta tg. FL390WE pari ad € 6.223,02 – ed infatti bonificato da a (v doc. 4 fasc conven. ); e quindi i relativi calcoli che con CP_1 CP_2
l'aggiunta di ulteriori spese per il finanziamento portano all'importo oggetto del finanziamento stesso (capitale finanziato) pari ad pari a € 18.609,81 (v. contratto finanz.)
Atteso pertanto quanto sopra esposto risultante dall'espletata istruttoria, la domanda attrice deve essere respinta.- La particolarità delle questioni trattate e le emergenze in fatto emerse relative in particolare alla non immediata consegna all'attrice del contratto di finanziamento, denotante comunque un comportamento del venditore che seppure non rilevante ai fini dell'accoglimento delle domande attoree non è improntato alla dovuta e necessaria correttezza, giustificano la compensazione delle spese tra l'attrice e le convenute.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova -1 Sezione- in persona del Gop, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e domanda respinta, respinge la domanda attrice .
Spese compensate.-
Genova, 19.11.2025 Il Gop
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