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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/10/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra
Dominici, all'udienza del 23.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2398 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
(CF: ) nata ad [...] il 05- Parte_1 C.F._1
02-1934 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paolo Marini (C.F. – P.E.C.: C.F._2
– tel 06/36304374) sito in Roma alla Via Email_1
RC SS n. 10 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in Roma, Via Ciro il Grande 21 - 00144
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 5.11.2024, la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo :
Il riconoscimento ai ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80, con decorrenza da aprile 2023 (come indicato nel decreto di omologa e nella perizia medico legale) o da quello accertato in corso di causa;
La condanna dell'ente competente al pagamento dei ratei relativi maturati e maturandi con decorrenza di legge, oltre interessi dalle singole scadenze fino al soddisfo;
All'udienza odierna, fissata per la discussione, nessuno è comparso, né risulta, in atti, che il ricorso sia stato notificato alla parte convenuta.
Occorre, allora, considerare che nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il Giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte. Sul punto Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251 ha, invero, precisato che “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte”.
Pertanto, l'omissione della notifica del ricorso e la mancata comparizione in udienza del ricorrente appare qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Ne consegue che, stante il disinteresse dimostrato dalla parte ricorrente, non può che procedersi alla declaratoria di improcedibilità del giudizio (sulla natura di sentenza e non di ordinanza della relativa pronuncia v. Cassazione civile sez. lav., 08/07/2004,
n.12636).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, difettando l'instaurazione del contraddittorio.
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
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Civitavecchia li 23.10.2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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