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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16436 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Guariniello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 56270 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022 tra rappresentato e difeso dall'avv. Mario Trezza ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, via Appia Nuova n. 425, come da procura in atti;
ATTRICE OPPOSTA
e
, in persona Controparte_1 dell'amministratore in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Isola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, viale dei Salesiani n. 4, come da procura in atti;
CONVENUTO OPPONENTE COSTITUITO
e in persona del rappresentante legale in carica pro tempore, rappresentata Controparte_2
e difesa dall'avv. Elisabetta Zannotti dell'Avvocatura interna della medesima società ed elettivamente domiciliata presso la sede legale, sita in Roma, viale Europa n. 190, come da procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA COSTITUITA
e in persona del Controparte_3 rappresentante legale in carica pro tempore;
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co.
2, c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto di citazione la creditrice procedente, ha Parte_1 instaurato la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., promossa dal debitore esecutato,
[...]
, nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare avviata Controparte_1 nei suoi confronti e presso i terzi e Controparte_2 Controparte_4
(r.g.e. n. 56270/2022), al fine del recupero della somma di euro 40.630,55
[...] complessivi, come da atto di precetto notificato in forza del verbale di mediazione del
23.04.2012/17.05.2012/20.06.2012, omologato dal Presidente del Tribunale di Roma in data
17.09.2013, dichiarato esecutivo in data 30.09.2013 e notificato in data 23-29.10.2013, ed a seguito del mancato adempimento dello stesso verbale di mediazione, per cui già è stata instaurata una prima procedura esecutiva r.g.e. n. 2080/2014, definita con l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., emessa in data 10.03.2015 da questo Tribunale. L'odierna attrice ha domandato: a) in via pregiudiziale, l'accertamento e la declaratoria della “improcedibilità e/o, in ogni caso,” della
“inammissibilità della avversaria opposizione all'esecuzione per violazione del principio del ne bis in idem” (pag. 7 dell'atto di citazione), in ragione della proposizione di “un'altra, identica, opposizione, avverso l'azione esecutiva intrapresa nei suoi confronti dall con atto Controparte_5 di citazione "ex artt. 615 e 617 C.P.C." del 10-17/02/2020 (all. 09)” (pag. 8 dell'atto di citazione);
b) sempre in via pregiudiziale, l'improcedibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co.
2, c.p.c. per tardività della relativa proposizione, così come “già rilevato anche dal G.E. titolare della procedura esecutiva nrge. 16283/2021 (cfr. all. 05)” (pag. 9 dell'atto di citazione); c) nel merito,
l'accertamento e la declaratoria dell'infondatezza dell'opposizione agli atti esecutivi proposta in punto di omessa notificazione del titolo esecutivo, ossia del suddetto verbale di mediazione, stante la relativa notificazione, unitamente all'atto di precetto, in data 23-29.10.2013 al
CP_1 debitore;
d) nel merito, l'accertamento e la declaratoria dell'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione proposta in punto di inesistenza del diritto di agire in executivis, da parte della società appaltatrice dei lavori condominiali, per la riscossione della somma di euro 28.032,00, a seguito del pagamento della relativa quota, eseguito dal , in quanto il
CP_1 CP_6 pagamento così opposto dal era riferito ad un debito sorto in un momento anteriore
CP_1 rispetto al verbale di mediazione del 2012 e, dunque, estraneo alla situazione debitoria da quest'ultimo scaturita;
e) la condanna del convenuto alla refusione delle spese “sia di
CP_1 entrambe le fasi cautelari suindicate (opposizione all'esecuzione e reclamo) e sia del presente giudizio”, con distrazione delle stesse spese a favore del difensore della società attrice, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.. 2 2 - Il si è costituito in Controparte_1 giudizio, eccependo l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, sollevata dalla società attrice, e, nel merito, sia la fondatezza dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., stante la mancata notificazione del titolo esecutivo, costituito dall'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., emessa in data 10.03.2015, sia la fondatezza dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., in ragione dell'allegato pagamento della somma di euro 28.032,00 da parte del CP_1 CP_6
, con conseguente domanda di accertamento della responsabilità processuale aggravata per
[...] lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in capo alla la quale avrebbe agito Parte_1 in mala fede, e con vittoria delle spese di lite di ogni fase del subprocedimento di opposizione esecutiva, da distrarsi a favore del difensore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., e con condanna della suddetta società attrice alla restituzione della somma pagata a titolo di spese del procedimento di reclamo (r.g.c. n. 45772/2022).
3 - Il Tribunale adito, con ordinanza del 11.01.2023, ha ordinato, d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati, Controparte_4
e in quanto litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c. nei giudizi di
[...] Controparte_2 opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, così come affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ., sentenza n. 13533/2021). Si è costituita in giudizio la convenuta la Controparte_2 quale non ha assunto alcuna posizione né ha rassegnato le proprie conclusioni, in ragione della qualità di terzo pignorato rivestita. Quindi, questo Tribunale, con ordinanza del 08.10.2023, ha rilevato l'integrazione tempestiva del contraddittorio nei confronti dei suddetti terzi pignorati ex art. 102, co. 2, c.p.c., ha dichiarato la contumacia della convenuta
[...]
, ha rilevato l'avvenuta acquisizione del Controparte_4 fascicolo d'ufficio dell'esecuzione (r.g.e. n. 16283/2021), a cura della Cancelleria, ed ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.; successivamente, con l'ordinanza del 12.05.2024, ha dichiarato l'inammissibilità della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. depositata dal convenuto, ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del CP_1
19.05.2025; infine, con l'ordinanza del 06.07.2025, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c., una volta precisate da costoro le rispettive conclusioni nelle note scritte, depositate ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - In via preliminare, occorre rilevare, in accoglimento dell'eccezione di parte attrice e, in ogni caso, d'ufficio, l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., in quanto proposta tardivamente con il deposito del relativo ricorso in data 23.03.2022 e, dunque, oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi, eseguita in data 11.11.2021 nei confronti del , come da relata di notifica in Controparte_1
3 atti (fascicolo d'ufficio dell'esecuzione – r.g.e. n. 16283/2021). Pertanto, la natura giuridica propria di opposizione agli atti esecutivi della dedotta nullità e/o improcedibilità dell'esecuzione per omessa notificazione del titolo esecutivo al debitore, da individuarsi non già nell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., emessa in data 10.03.2015 a definizione della procedura esecutiva r.g.e. n. 2080/2014, bensì nel verbale di mediazione del 23.04.2012/17.05.2012/20.06.2012, peraltro notificato in data 23-29.10.2013, implica l'inammissibilità dello stesso motivo di opposizione agli atti esecutivi. Lo stesso è a dirsi riguardo alla dedotta nullità dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., emessa in data 10.03.2015 a definizione della procedura esecutiva r.g.e. n. 2080/2014, fermo restando che peraltro, come già sopra precisato, la medesima ordinanza non costituisce il titolo esecutivo azionato dalla con la procedura Parte_1 esecutiva r.g.e. n. 16283/2021, per un verso, e che, in ogni caso, avverso la suddetta ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. il Condominio debitore era onerato della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla relativa comunicazione e/o notificazione, con conseguente definitività del provvedimento di assegnazione, in mancanza di opposizione.
2 - Parimenti, sempre in via pregiudiziale, è da accogliere l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. per violazione del principio del ne bis in idem rispetto all'altro giudizio di merito iscritto nel r.g.c. n. 2018/2022, instaurato innanzi a questo Tribunale – sez. civ. III tra le medesime parti, avente ad oggetto gli stessi motivi di opposizione all'esecuzione preventiva ex art. 615, co. 1, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co.
1, c.p.c. e definito successivamente con la sentenza n. 8127/2025, pubblicata in data 31.05.2025.
In primo luogo, occorre evidenziare che con l'ordinanza del 19.10.2022, pronunciata a definizione del procedimento di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. riguardo all'ordinanza cautelare di sospensione parziale dell'esecuzione r.g.e. n. 16283/2021, questo Tribunale in composizione collegiale ha ravvisato l'infondatezza dell'eccezione del giudicato cautelare sollevata nella fase sommaria e cautelare del subprocedimento di opposizione all'esecuzione instaurato nell'ambito della procedura esecutiva r.g.e. n. 16283/2021, in quanto: a) il giudice della diversa e distinta procedura esecutiva r.g.e. n. 2080/2014 non si è pronunciato in ordine alla verosimile fondatezza,
o meno, della domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione, bensì ha emesso una pronuncia dichiarativa di non luogo a provvedere sulla domanda cautelare, talché alcun giudicato cautelare si è formato;
b) inoltre, alcuna pronuncia cautelare risulta emessa in ordine alla domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, formulata dal Condominio debitore nell'atto di opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c., talché alcuna questione di giudicato cautelare si è posta. Fermo quanto sopra rilevato e considerato, tuttavia, occorre rilevare che l'atto di precetto fatto oggetto di quell'opposizione (r.g.c. n. 2018/2022) è lo stesso atto di precetto recante l'intimazione di pagamento della somma di euro 40.630,55 complessivi, in forza del verbale di mediazione del 23.04.2012/17.05.2012/20.06.2012, e notificato in data 27.01.2020; atto di 4 precetto a cui è seguita la notificazione in data 11.11.2021 dell'atto di pignoramento presso i terzi e e l'iscrizione nel Controparte_2 Controparte_4
r.g.e. 16283/2021. Ciò nonostante, in secondo luogo, è da rilevare che nello stesso ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., proposto dal nell'ambito della procedura esecutiva r.g.e. n. 16283/2021 Controparte_1
(G.E. dott.ssa , quest'ultimo ha premesso specificamente di aver proposto opposizione Per_1 allo stesso atto di precetto, ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c., ed ha allegato l'erroneità dell'assegnazione della medesima opposizione all'esecuzione preventiva alla Sezione civile Terza di questo Tribunale, in luogo della Sezione civile Quarta, che era ed è competente a trattare le opposizioni a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c. in base alla tabella organizzativa vigente del medesimo Tribunale, tanto è vero che il giudice dell'esecuzione investito della fase sommaria e cautelare del procedimento di opposizione (G.E. dott.ssa Aytano) ha rilevato, giocoforza, la mancata proposizione di una domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. e, per ciò stesso, si è limitata ad assegnare il termine per la riassunzione del giudizio di merito. Quindi, il ha instaurato il giudizio di merito dell'opposizione preventiva all'esecuzione Controparte_1 ed agli atti esecutivi che è stata iscritta al r.g.c. n. 2018/2022 ed assegnata al Giudice dott.
Lauropoli, poi sostituito dal Giudice dott. Cento che ha definito la causa con la pronuncia della suddetta sentenza n. 8127/2025. In quest'ultima sentenza il Giudice dott. Cento ha ricostruito la genesi del giudizio r.g.c. n. 2018/2022, rilevando che, nonostante la procedura esecutiva r.g.e. n.
2080/2014 fosse stata già definita e chiusa con l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., emessa in data 10.03.2015, e nonostante quella opposizione all'esecuzione fosse un'opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c., il Presidente della Sezione civile Terza, con decreto del
24.03.2020, ha riqualificato, d'ufficio, la stessa opposizione come opposizione all'esecuzione successiva ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., ha disposto l'archiviazione del giudizio iscritto nel r.g.c. n. 14625/2020 ed ha assegnato la trattazione della fase sommaria dell'opposizione esecutiva “al giudice assegnatario della procedura esecutiva r.g.e.
2080/14”. Ergo, questo Tribunale, con la sentenza n. 8127/2025: a) ha revocato il decreto presidenziale del 24.03.2020, sulla scorta della corretta qualificazione d'ufficio dell'opposizione quale opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 1, c.p.c., in luogo della suddetta qualificazione come opposizione all'esecuzione successiva ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c.; b) ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi;
c) ha dichiarato il diritto di di “procedere ad Parte_1 esecuzione forzata limitatamente alla somma di € € 35.613,60 oltre interessi legali sulla sorte capitale (di € 52.000,00) dalle singole scadenze al saldo;
”. Orbene, l'opposizione de qua contiene motivi di opposizione all'esecuzione (contestazione dell'an e del quantum debeatur, in base all'asserita non debenza dell'importo di euro 28.032,00, versato alla creditrice procedente in data
04.11.2014 e non conteggiato nell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., emessa in data
5 10.03.2015, ed in base all'asserita non debenza della somma di euro 20.215,28, corrisposta successivamente alla suddetta ordinanza di assegnazione) e motivi di opposizione agli atti esecutivi
(omessa notificazione del titolo esecutivo, individuato nella suddetta ordinanza del 10.03.2015 di assegnazione ex art. 553 c.p.c.), che sono stati riproposti nella procedura esecutiva r.g.e. n.
16283/2021 (G.E. dott. Messina) con l'opposizione all'esecuzione successiva ex art. 615, co. 2,
c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., di cui il giudizio r.g.c. n. 56270/2022 costituisce la fase di merito. Alla luce del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte in tema di rapporto tra l'opposizione esecutiva preventiva od opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c. e l'opposizione successiva all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. (Cass. civ., sez. III, sentenza
17.10.2019, n. 26285), nel caso concreto, trattandosi di giudizi di opposizione esecutiva pendenti innanzi a giudici diversi (della stessa Sezione) del medesimo Tribunale, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. si rivela inammissibile, in quanto la proposizione dell'opposizione a precetto comporta la consumazione integrale, da parte del debitore, del potere processuale di proporre opposizione esecutiva successiva, investendo il giudice dell'esecuzione, e ciò anche nell'ipotesi in cui il giudice dell'opposizione a precetto non abbia ancora deciso sulla stessa opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c.. Dunque, nel caso concreto,
l'identità sostanziale della causa petendi tra l'uno e l'altro giudizio, unitamente all'identità sostanziale del petitum, coincidente con la domanda di accertamento dell'inesistenza del diritto della società creditrice di agire in via esecutiva, accompagnata, altresì ed a fortiori, dalla definizione sopravvenuta del giudizio di merito dell'opposizione esecutiva preventiva ex artt. 615, co. 1, e 617, co. 1, c.p.c. (r.g.c. n. 2018/2022) con la sentenza n. 8127/2025, implicano la declaratoria di inammissibilità del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., con assorbimento di ogni domanda ed eccezione ulteriore e diversa. Pertanto, in ragione di quanto sopra considerato, il procedimento di reclamo r.g.c. n.
45772/2022 - procedimento che si è concluso con una pronuncia di accoglimento per fondatezza, nel merito, dello stesso reclamo e, quindi, con la revoca dell'ordinanza cautelare di sospensione parziale dell'esecuzione limitatamente all'importo di euro 28.032,00, emessa nella fase sommaria e cautelare nell'ambito della procedura esecutiva r.g.e. n. 16283/2021, alla luce della qualificazione originaria dell'opposizione all'esecuzione di cui al giudizio r.g.c. n. 2018/2022 alla stregua di un'opposizione all'esecuzione successiva ex art. 615, co. 2, c.p.c., data con il suddetto decreto presidenziale del 24.03.2020 - si sarebbe dovuto concludere con una pronuncia dichiarativa di inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione successiva ex art. 615, co. 2, c.p.c., stante la diversa qualificazione dell'altra opposizione all'esecuzione (r.g.c. n. 2018/2022) come opposizione all'atto di precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c., in applicazione del principio affermato dal
Giudice nomofilattico con la sentenza sopra richiamata (Cass. civ., sez. III, sentenza 17.10.2019,
n. 26285). In ogni caso, il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. sarebbe stato accolto, sia pure sotto il profilo pregiudiziale dell'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione de qua, e, per effetto
6 della soccombenza ex art. 91 c.p.c., il Condominio reclamato comunque condannato alla refusione delle spese di lite, così come è stato condannato con l'ordinanza del 19.10.2022.
3 - Il rilievo, in ogni caso d'ufficio, dell'inammissibilità della presente opposizione all'esecuzione successiva ex art. 615, co. 2, c.p.c., per i motivi sopra illustrati, comporta l'assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione formulata dalle parti e la pronuncia dichiarativa dell'inammissibilità della medesima opposizione all'esecuzione.
4 - Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., con condanna del debitore convenuto ed opponente alla relativa refusione, con distrazione di esse a favore del difensore dell'attrice opposta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Al fine della liquidazione del compenso di avvocato, in considerazione della pronuncia di inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co.
2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. e, quindi, della preclusione alla trattazione del merito della causa, sono da applicare i valori minimi previsti nel d.m. Giustizia n. 55/2014, così come modificato dapprima con il d.m. n. 37/2018 e, di recente, con il d.m. n. 147/2022, per ogni fase del giudizio ordinario di cognizione, secondo lo scaglione di valore da euro 26.000,01 ad euro
52.000,00, determinato in base all'ammontare del credito azionato in via esecutiva. Diversamente, le spese di lite sono da compensare in toto ex art. 92 c.p.c. rispetto ai terzi pignorati, costituiti
[...]
e contumaci ( ). Controparte_2 Controparte_4
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Roma – sezione civile terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., all'esito del relativo giudizio di merito, instaurato dalla creditrice procedente ed opposta, nei confronti della parte debitrice esecutata ed Parte_1 opponente, , convenuta Controparte_1 costituita, e dei terzi pignorati convenuta costituita, e Controparte_2 [...]
, convenuta contumace;
ogni diversa domanda, Controparte_4 istanza ed eccezione assorbita, così decide:
1) dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. per le ragioni esposte in motivazione;
2) condanna la parte convenuta opponente, Controparte_1
, a rifondere le spese di lite che liquida in euro 518,00 per spese
[...] vive ed in euro 3.809,00 a titolo di compenso di avvocato, oltre agli accessori di legge, con distrazione a favore del difensore di parte attrice ed opposta, avv. Mario Trezza, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
3) compensa in toto le spese di lite rispetto alle convenute opposte, e Controparte_2
. Controparte_4
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. 7 Così deciso in Roma il 22 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Luigi Guariniello
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Guariniello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 56270 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022 tra rappresentato e difeso dall'avv. Mario Trezza ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, via Appia Nuova n. 425, come da procura in atti;
ATTRICE OPPOSTA
e
, in persona Controparte_1 dell'amministratore in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Isola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, viale dei Salesiani n. 4, come da procura in atti;
CONVENUTO OPPONENTE COSTITUITO
e in persona del rappresentante legale in carica pro tempore, rappresentata Controparte_2
e difesa dall'avv. Elisabetta Zannotti dell'Avvocatura interna della medesima società ed elettivamente domiciliata presso la sede legale, sita in Roma, viale Europa n. 190, come da procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA COSTITUITA
e in persona del Controparte_3 rappresentante legale in carica pro tempore;
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co.
2, c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto di citazione la creditrice procedente, ha Parte_1 instaurato la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., promossa dal debitore esecutato,
[...]
, nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare avviata Controparte_1 nei suoi confronti e presso i terzi e Controparte_2 Controparte_4
(r.g.e. n. 56270/2022), al fine del recupero della somma di euro 40.630,55
[...] complessivi, come da atto di precetto notificato in forza del verbale di mediazione del
23.04.2012/17.05.2012/20.06.2012, omologato dal Presidente del Tribunale di Roma in data
17.09.2013, dichiarato esecutivo in data 30.09.2013 e notificato in data 23-29.10.2013, ed a seguito del mancato adempimento dello stesso verbale di mediazione, per cui già è stata instaurata una prima procedura esecutiva r.g.e. n. 2080/2014, definita con l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., emessa in data 10.03.2015 da questo Tribunale. L'odierna attrice ha domandato: a) in via pregiudiziale, l'accertamento e la declaratoria della “improcedibilità e/o, in ogni caso,” della
“inammissibilità della avversaria opposizione all'esecuzione per violazione del principio del ne bis in idem” (pag. 7 dell'atto di citazione), in ragione della proposizione di “un'altra, identica, opposizione, avverso l'azione esecutiva intrapresa nei suoi confronti dall con atto Controparte_5 di citazione "ex artt. 615 e 617 C.P.C." del 10-17/02/2020 (all. 09)” (pag. 8 dell'atto di citazione);
b) sempre in via pregiudiziale, l'improcedibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co.
2, c.p.c. per tardività della relativa proposizione, così come “già rilevato anche dal G.E. titolare della procedura esecutiva nrge. 16283/2021 (cfr. all. 05)” (pag. 9 dell'atto di citazione); c) nel merito,
l'accertamento e la declaratoria dell'infondatezza dell'opposizione agli atti esecutivi proposta in punto di omessa notificazione del titolo esecutivo, ossia del suddetto verbale di mediazione, stante la relativa notificazione, unitamente all'atto di precetto, in data 23-29.10.2013 al
CP_1 debitore;
d) nel merito, l'accertamento e la declaratoria dell'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione proposta in punto di inesistenza del diritto di agire in executivis, da parte della società appaltatrice dei lavori condominiali, per la riscossione della somma di euro 28.032,00, a seguito del pagamento della relativa quota, eseguito dal , in quanto il
CP_1 CP_6 pagamento così opposto dal era riferito ad un debito sorto in un momento anteriore
CP_1 rispetto al verbale di mediazione del 2012 e, dunque, estraneo alla situazione debitoria da quest'ultimo scaturita;
e) la condanna del convenuto alla refusione delle spese “sia di
CP_1 entrambe le fasi cautelari suindicate (opposizione all'esecuzione e reclamo) e sia del presente giudizio”, con distrazione delle stesse spese a favore del difensore della società attrice, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.. 2 2 - Il si è costituito in Controparte_1 giudizio, eccependo l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, sollevata dalla società attrice, e, nel merito, sia la fondatezza dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., stante la mancata notificazione del titolo esecutivo, costituito dall'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., emessa in data 10.03.2015, sia la fondatezza dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., in ragione dell'allegato pagamento della somma di euro 28.032,00 da parte del CP_1 CP_6
, con conseguente domanda di accertamento della responsabilità processuale aggravata per
[...] lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in capo alla la quale avrebbe agito Parte_1 in mala fede, e con vittoria delle spese di lite di ogni fase del subprocedimento di opposizione esecutiva, da distrarsi a favore del difensore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., e con condanna della suddetta società attrice alla restituzione della somma pagata a titolo di spese del procedimento di reclamo (r.g.c. n. 45772/2022).
3 - Il Tribunale adito, con ordinanza del 11.01.2023, ha ordinato, d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati, Controparte_4
e in quanto litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c. nei giudizi di
[...] Controparte_2 opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, così come affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ., sentenza n. 13533/2021). Si è costituita in giudizio la convenuta la Controparte_2 quale non ha assunto alcuna posizione né ha rassegnato le proprie conclusioni, in ragione della qualità di terzo pignorato rivestita. Quindi, questo Tribunale, con ordinanza del 08.10.2023, ha rilevato l'integrazione tempestiva del contraddittorio nei confronti dei suddetti terzi pignorati ex art. 102, co. 2, c.p.c., ha dichiarato la contumacia della convenuta
[...]
, ha rilevato l'avvenuta acquisizione del Controparte_4 fascicolo d'ufficio dell'esecuzione (r.g.e. n. 16283/2021), a cura della Cancelleria, ed ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.; successivamente, con l'ordinanza del 12.05.2024, ha dichiarato l'inammissibilità della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. depositata dal convenuto, ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del CP_1
19.05.2025; infine, con l'ordinanza del 06.07.2025, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c., una volta precisate da costoro le rispettive conclusioni nelle note scritte, depositate ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - In via preliminare, occorre rilevare, in accoglimento dell'eccezione di parte attrice e, in ogni caso, d'ufficio, l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., in quanto proposta tardivamente con il deposito del relativo ricorso in data 23.03.2022 e, dunque, oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi, eseguita in data 11.11.2021 nei confronti del , come da relata di notifica in Controparte_1
3 atti (fascicolo d'ufficio dell'esecuzione – r.g.e. n. 16283/2021). Pertanto, la natura giuridica propria di opposizione agli atti esecutivi della dedotta nullità e/o improcedibilità dell'esecuzione per omessa notificazione del titolo esecutivo al debitore, da individuarsi non già nell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., emessa in data 10.03.2015 a definizione della procedura esecutiva r.g.e. n. 2080/2014, bensì nel verbale di mediazione del 23.04.2012/17.05.2012/20.06.2012, peraltro notificato in data 23-29.10.2013, implica l'inammissibilità dello stesso motivo di opposizione agli atti esecutivi. Lo stesso è a dirsi riguardo alla dedotta nullità dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., emessa in data 10.03.2015 a definizione della procedura esecutiva r.g.e. n. 2080/2014, fermo restando che peraltro, come già sopra precisato, la medesima ordinanza non costituisce il titolo esecutivo azionato dalla con la procedura Parte_1 esecutiva r.g.e. n. 16283/2021, per un verso, e che, in ogni caso, avverso la suddetta ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. il Condominio debitore era onerato della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla relativa comunicazione e/o notificazione, con conseguente definitività del provvedimento di assegnazione, in mancanza di opposizione.
2 - Parimenti, sempre in via pregiudiziale, è da accogliere l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. per violazione del principio del ne bis in idem rispetto all'altro giudizio di merito iscritto nel r.g.c. n. 2018/2022, instaurato innanzi a questo Tribunale – sez. civ. III tra le medesime parti, avente ad oggetto gli stessi motivi di opposizione all'esecuzione preventiva ex art. 615, co. 1, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co.
1, c.p.c. e definito successivamente con la sentenza n. 8127/2025, pubblicata in data 31.05.2025.
In primo luogo, occorre evidenziare che con l'ordinanza del 19.10.2022, pronunciata a definizione del procedimento di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. riguardo all'ordinanza cautelare di sospensione parziale dell'esecuzione r.g.e. n. 16283/2021, questo Tribunale in composizione collegiale ha ravvisato l'infondatezza dell'eccezione del giudicato cautelare sollevata nella fase sommaria e cautelare del subprocedimento di opposizione all'esecuzione instaurato nell'ambito della procedura esecutiva r.g.e. n. 16283/2021, in quanto: a) il giudice della diversa e distinta procedura esecutiva r.g.e. n. 2080/2014 non si è pronunciato in ordine alla verosimile fondatezza,
o meno, della domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione, bensì ha emesso una pronuncia dichiarativa di non luogo a provvedere sulla domanda cautelare, talché alcun giudicato cautelare si è formato;
b) inoltre, alcuna pronuncia cautelare risulta emessa in ordine alla domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, formulata dal Condominio debitore nell'atto di opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c., talché alcuna questione di giudicato cautelare si è posta. Fermo quanto sopra rilevato e considerato, tuttavia, occorre rilevare che l'atto di precetto fatto oggetto di quell'opposizione (r.g.c. n. 2018/2022) è lo stesso atto di precetto recante l'intimazione di pagamento della somma di euro 40.630,55 complessivi, in forza del verbale di mediazione del 23.04.2012/17.05.2012/20.06.2012, e notificato in data 27.01.2020; atto di 4 precetto a cui è seguita la notificazione in data 11.11.2021 dell'atto di pignoramento presso i terzi e e l'iscrizione nel Controparte_2 Controparte_4
r.g.e. 16283/2021. Ciò nonostante, in secondo luogo, è da rilevare che nello stesso ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., proposto dal nell'ambito della procedura esecutiva r.g.e. n. 16283/2021 Controparte_1
(G.E. dott.ssa , quest'ultimo ha premesso specificamente di aver proposto opposizione Per_1 allo stesso atto di precetto, ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c., ed ha allegato l'erroneità dell'assegnazione della medesima opposizione all'esecuzione preventiva alla Sezione civile Terza di questo Tribunale, in luogo della Sezione civile Quarta, che era ed è competente a trattare le opposizioni a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c. in base alla tabella organizzativa vigente del medesimo Tribunale, tanto è vero che il giudice dell'esecuzione investito della fase sommaria e cautelare del procedimento di opposizione (G.E. dott.ssa Aytano) ha rilevato, giocoforza, la mancata proposizione di una domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. e, per ciò stesso, si è limitata ad assegnare il termine per la riassunzione del giudizio di merito. Quindi, il ha instaurato il giudizio di merito dell'opposizione preventiva all'esecuzione Controparte_1 ed agli atti esecutivi che è stata iscritta al r.g.c. n. 2018/2022 ed assegnata al Giudice dott.
Lauropoli, poi sostituito dal Giudice dott. Cento che ha definito la causa con la pronuncia della suddetta sentenza n. 8127/2025. In quest'ultima sentenza il Giudice dott. Cento ha ricostruito la genesi del giudizio r.g.c. n. 2018/2022, rilevando che, nonostante la procedura esecutiva r.g.e. n.
2080/2014 fosse stata già definita e chiusa con l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., emessa in data 10.03.2015, e nonostante quella opposizione all'esecuzione fosse un'opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c., il Presidente della Sezione civile Terza, con decreto del
24.03.2020, ha riqualificato, d'ufficio, la stessa opposizione come opposizione all'esecuzione successiva ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., ha disposto l'archiviazione del giudizio iscritto nel r.g.c. n. 14625/2020 ed ha assegnato la trattazione della fase sommaria dell'opposizione esecutiva “al giudice assegnatario della procedura esecutiva r.g.e.
2080/14”. Ergo, questo Tribunale, con la sentenza n. 8127/2025: a) ha revocato il decreto presidenziale del 24.03.2020, sulla scorta della corretta qualificazione d'ufficio dell'opposizione quale opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 1, c.p.c., in luogo della suddetta qualificazione come opposizione all'esecuzione successiva ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c.; b) ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi;
c) ha dichiarato il diritto di di “procedere ad Parte_1 esecuzione forzata limitatamente alla somma di € € 35.613,60 oltre interessi legali sulla sorte capitale (di € 52.000,00) dalle singole scadenze al saldo;
”. Orbene, l'opposizione de qua contiene motivi di opposizione all'esecuzione (contestazione dell'an e del quantum debeatur, in base all'asserita non debenza dell'importo di euro 28.032,00, versato alla creditrice procedente in data
04.11.2014 e non conteggiato nell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., emessa in data
5 10.03.2015, ed in base all'asserita non debenza della somma di euro 20.215,28, corrisposta successivamente alla suddetta ordinanza di assegnazione) e motivi di opposizione agli atti esecutivi
(omessa notificazione del titolo esecutivo, individuato nella suddetta ordinanza del 10.03.2015 di assegnazione ex art. 553 c.p.c.), che sono stati riproposti nella procedura esecutiva r.g.e. n.
16283/2021 (G.E. dott. Messina) con l'opposizione all'esecuzione successiva ex art. 615, co. 2,
c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., di cui il giudizio r.g.c. n. 56270/2022 costituisce la fase di merito. Alla luce del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte in tema di rapporto tra l'opposizione esecutiva preventiva od opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c. e l'opposizione successiva all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. (Cass. civ., sez. III, sentenza
17.10.2019, n. 26285), nel caso concreto, trattandosi di giudizi di opposizione esecutiva pendenti innanzi a giudici diversi (della stessa Sezione) del medesimo Tribunale, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. si rivela inammissibile, in quanto la proposizione dell'opposizione a precetto comporta la consumazione integrale, da parte del debitore, del potere processuale di proporre opposizione esecutiva successiva, investendo il giudice dell'esecuzione, e ciò anche nell'ipotesi in cui il giudice dell'opposizione a precetto non abbia ancora deciso sulla stessa opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c.. Dunque, nel caso concreto,
l'identità sostanziale della causa petendi tra l'uno e l'altro giudizio, unitamente all'identità sostanziale del petitum, coincidente con la domanda di accertamento dell'inesistenza del diritto della società creditrice di agire in via esecutiva, accompagnata, altresì ed a fortiori, dalla definizione sopravvenuta del giudizio di merito dell'opposizione esecutiva preventiva ex artt. 615, co. 1, e 617, co. 1, c.p.c. (r.g.c. n. 2018/2022) con la sentenza n. 8127/2025, implicano la declaratoria di inammissibilità del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., con assorbimento di ogni domanda ed eccezione ulteriore e diversa. Pertanto, in ragione di quanto sopra considerato, il procedimento di reclamo r.g.c. n.
45772/2022 - procedimento che si è concluso con una pronuncia di accoglimento per fondatezza, nel merito, dello stesso reclamo e, quindi, con la revoca dell'ordinanza cautelare di sospensione parziale dell'esecuzione limitatamente all'importo di euro 28.032,00, emessa nella fase sommaria e cautelare nell'ambito della procedura esecutiva r.g.e. n. 16283/2021, alla luce della qualificazione originaria dell'opposizione all'esecuzione di cui al giudizio r.g.c. n. 2018/2022 alla stregua di un'opposizione all'esecuzione successiva ex art. 615, co. 2, c.p.c., data con il suddetto decreto presidenziale del 24.03.2020 - si sarebbe dovuto concludere con una pronuncia dichiarativa di inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione successiva ex art. 615, co. 2, c.p.c., stante la diversa qualificazione dell'altra opposizione all'esecuzione (r.g.c. n. 2018/2022) come opposizione all'atto di precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c., in applicazione del principio affermato dal
Giudice nomofilattico con la sentenza sopra richiamata (Cass. civ., sez. III, sentenza 17.10.2019,
n. 26285). In ogni caso, il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. sarebbe stato accolto, sia pure sotto il profilo pregiudiziale dell'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione de qua, e, per effetto
6 della soccombenza ex art. 91 c.p.c., il Condominio reclamato comunque condannato alla refusione delle spese di lite, così come è stato condannato con l'ordinanza del 19.10.2022.
3 - Il rilievo, in ogni caso d'ufficio, dell'inammissibilità della presente opposizione all'esecuzione successiva ex art. 615, co. 2, c.p.c., per i motivi sopra illustrati, comporta l'assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione formulata dalle parti e la pronuncia dichiarativa dell'inammissibilità della medesima opposizione all'esecuzione.
4 - Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., con condanna del debitore convenuto ed opponente alla relativa refusione, con distrazione di esse a favore del difensore dell'attrice opposta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Al fine della liquidazione del compenso di avvocato, in considerazione della pronuncia di inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co.
2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. e, quindi, della preclusione alla trattazione del merito della causa, sono da applicare i valori minimi previsti nel d.m. Giustizia n. 55/2014, così come modificato dapprima con il d.m. n. 37/2018 e, di recente, con il d.m. n. 147/2022, per ogni fase del giudizio ordinario di cognizione, secondo lo scaglione di valore da euro 26.000,01 ad euro
52.000,00, determinato in base all'ammontare del credito azionato in via esecutiva. Diversamente, le spese di lite sono da compensare in toto ex art. 92 c.p.c. rispetto ai terzi pignorati, costituiti
[...]
e contumaci ( ). Controparte_2 Controparte_4
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Roma – sezione civile terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., all'esito del relativo giudizio di merito, instaurato dalla creditrice procedente ed opposta, nei confronti della parte debitrice esecutata ed Parte_1 opponente, , convenuta Controparte_1 costituita, e dei terzi pignorati convenuta costituita, e Controparte_2 [...]
, convenuta contumace;
ogni diversa domanda, Controparte_4 istanza ed eccezione assorbita, così decide:
1) dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. per le ragioni esposte in motivazione;
2) condanna la parte convenuta opponente, Controparte_1
, a rifondere le spese di lite che liquida in euro 518,00 per spese
[...] vive ed in euro 3.809,00 a titolo di compenso di avvocato, oltre agli accessori di legge, con distrazione a favore del difensore di parte attrice ed opposta, avv. Mario Trezza, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
3) compensa in toto le spese di lite rispetto alle convenute opposte, e Controparte_2
. Controparte_4
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. 7 Così deciso in Roma il 22 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Luigi Guariniello
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