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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/11/2025, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. RG TT Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa LE EF Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.1448 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2021,
promosso da:
, nata a [...], il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Matteo Asaro, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro
, nato a [...], il [...], C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Sandra Macis, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Resistente
Pagina 1 e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
vista la sentenza non definitiva n. 1241/2022, pubblicata in data 11/5/2022, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti:
1) affidare ad entrambi i genitori i figli minori e i quali dovranno continuare a Per_1 Per_2
ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
2) disporre che i genitori esercitino entrambi la responsabilità genitoriale, adottino sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui le cure mediche, la scelta di attività ricreative e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità separatamente;
3) indicare quale luogo di residenza dei minori quello della madre, in Cagliari, via Mameli, stabilendo che il padre potrà vedere e tenere con sé i minori figli quando vorrà previo accordo con la madre.
Durante le vacanze estive i figli minori potranno stare con ciascun genitore per 15 giorni anche non consecutivi mentre in occasione delle festività pasquali e natalizie staranno con i genitori secondo il principio dell'alternanza;
4) dare atto che le parti hanno concordato che il sig. versi mensilmente in favore Controparte_1
della sig.ra un contributo per il mantenimento dei minori figli di € 250,00 (€ 125,00 Parte_1
per ciascuno), entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie,
previamente concordate e documentate, nella misura del 50% per ciascun genitore (mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche e sportive) ed assegno unico familiare al 100% in favore della sig.ra
Parte_1
Pagina 2 5) dare atto che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio sostentamento e nessun assegno divorzile sarà dovuto;
6) spese di giudizio interamente compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con ricorso depositato Parte_1 Controparte_1
dalla in data 03/03/2021 e successiva costituzione del assunti i provvedimenti Pt_1 CP_1
provvisori ed urgenti e mutato il rito, pronunciata con sentenza non definitiva n. 1241/2022 in data
3/05/2022 la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti, all'udienza del
31/10/2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
***
Preliminarmente, deve essere richiamata la sentenza non definitiva n. 1241/2022 del 3/05/2022 con cui è già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti.
Devono altresì essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, dato atto che con sentenza non definitiva n. 1241/2022 del
3/05/2022 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti,
definitivamente decidendo:
1) affida ad entrambi i genitori i figli minori (nato il [...]) e (nato il [...]) Per_1 Per_2
i quali dovranno continuare a ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione, mantenere CP_1
con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare anche con gli ascendenti e con i
Pagina 3 parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
2) dispone che i genitori esercitino entrambi la responsabilità genitoriale, adottino sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui le cure mediche, la scelta di attività ricreative e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità separatamente;
3) dispone che il luogo di residenza dei minori sia quello della madre, in Cagliari, via Mameli,
stabilendo che il padre potrà vedere e tenere con sé i minori figli quando vorrà previo accordo con la madre. Durante le vacanze estive i figli minori potranno stare con ciascun genitore per 15 giorni anche non consecutivi mentre in occasione delle festività pasquali e natalizie staranno con i genitori secondo il principio dell'alternanza;
4) dispone che versi mensilmente in favore di un contributo per Controparte_1 Parte_1
il mantenimento dei minori figli di euro 250,00 (euro 125,00 per ciascuno), entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, nella misura del 50% per ciascun genitore (mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche e sportive) ed assegno unico familiare al 100% in favore di Parte_1
5) dà atto che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio sostentamento e nessun assegno divorzile sarà dovuto;
6) dichiara le spese di giudizio interamente compensate.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
5/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
LE EF RG TT
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