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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/02/2025, n. 3690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3690 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 22/10/2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2533/2020 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso
Parte_1 dall'Avvocatura dello Stato di Napoli
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Fontana, Ivana Aiello e Controparte_1
Domenico Cimminiello
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso a questa Corte del 10.11.2020, il Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 4979/2020 pronunciata il 20.10.2020
[...]
dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, che accoglieva la domanda di per l'accertamento del suo diritto al riconoscimento dell'anzianità Controparte_1
maturata in dipendenza del servizio reso nei periodi di lavoro a tempo determinato dall'1.9.2008 al 31.12.2012, con conseguente condanna del alla ricostruzione Pt_1
della carriera sotto il profilo giuridico ed economico, nonché al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre accessori.
1 L'appellante lamenta che il primo Giudice abbia fondato l'accoglimento delle domande sull'applicazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 punto 1 della direttiva 70/1999 dell'Unione Europea, ritenendo l'insussistenza di ragioni oggettive che giustificassero il mancato riconoscimento dell'anzianità pre ruolo. Ha evidenziato, in contrario, che l'assunzione dell'appellata a tempo indeterminato era avvenuta ex novo e non per conversione del pregresso rapporto a termine, e che esistevano le ragioni oggettive del mancato riconoscimento dell'anzianità pre ruolo, consistenti nella obiettiva diversità del rapporto a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato e nella circostanza che per poter partecipare al concorso finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato quale ricercatore era necessario il possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero l'aver svolto attività di ricerca a tempo determinato.
Ha concluso, pertanto, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto integrale delle domande proposte nel ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese.
L'appellata si è difesa contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
2.- L'appello, ai limiti dell'inammissibilità (vertendo su argomentazioni pressoché coincidenti con quelle esposte nella memoria difensiva di primo grado) è infondato e va rigettato, per le condivisibili ragioni già espresse da questa Corte in precedenti pronunce relative a fattispecie analoghe, che in questa sede si richiamano (in particolare, cfr. sent.
11.1.2022 nella causa R.G. 337/2018, in atti).
Come ricordato dalla S.C. proprio in materia di riconoscimento dell'anzianità maturata sulla base di contratti a termine dai dipendenti del C.N.R. e di altri enti di ricerca (cfr.
Cass., Sez. lav., 16.7.2020 n. 15231), al lavoratore "deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A.”
Il principio di diritto è stato fondato sulla giurisprudenza della Corte europea (cfr. Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18,
Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C - 677/16, Montero Mateos), che ha dato continuità alla propria interpretazione della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE ribadendo che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di
2 trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Persona_1
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). La Corte di Giustizia ha precisato, inoltre
(e così anche Cass. nn. 31149 e 31150 del 2019 in tema di ricostruzione della carriera del personale della scuola), che l'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa nei casi in cui il rapporto abbia acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo. Della disposizione, infatti, si deve fornire un'interpretazione non restrittiva, perché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C-177/10 punto 43; Persona_2
3 Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).
Nel caso di specie, è pacifico che l'odierna appellata sia stata assunta, prima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, con la stessa qualifica e con il riconoscimento del medesimo livello contrattuale, precisamente come ricercatrice inquadrata al III livello, ed è dunque pacifico che abbia sempre svolto mansioni riconducibili a quelle di ricercatore, non potendo la differenziazione fondarsi sulla base del diverso oggetto della ricerca a fronte di competenze e capacità professionali immutate rispetto a quelle possedute al momento della stipula del contratto a tempo indeterminato, come attestato dal medesimo inquadramento attribuito.
Nessuna inversione dell'onere della prova, dunque, come paventa l'appellante Consiglio:
è vero, invece, che le deduzioni sull'identità di qualifica e di inquadramento contrattuale soddisfano pienamente l'onere probatorio a carico del lavoratore, incombendo, a questo punto, sulla parte datoriale dimostrare che, nonostante l'identica qualifica e l'identico inquadramento contrattuale, si sia trattato di un'attività lavorativa “non equivalente”.
Ciò posto, non può che condividersi, sul punto, quanto osservato dal primo Giudice, ovvero che non è seriamente sostenibile che l'attività di ricercatore si diversifichi, quanto a modalità, concettualità e capacità, a seconda che la stessa attenga ad un singolo progetto o a più progetti, in mancanza di qualsiasi indicazione su specifici elementi, circostanze o modalità di esecuzione che potessero diversamente contraddistinguere l'attività lavorativa prestata dalla nel periodo di assunzione a tempo determinato rispetto a CP_1
quella svolta successivamente.
Né giova alla difesa del C.N.R. invocare, quali ragioni oggettive che giustificavano il mancato riconoscimento dell'anzianità pre ruolo, le ulteriori circostanze già rappresentate in primo grado, in particolare che l'attività a tempo determinato era richiesta come titolo per la partecipazione al concorso finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato.
Osserva, sul punto, la Corte che non rileva la finalità per la quale i ricorrenti sono stati assunti con contratto a tempo determinato, prima di passare di ruolo, e, dunque, se il primo periodo sia stato necessario per l'assunzione a tempo determinato mediante concorso pubblico, così come previsto dal D.L. n. 127/2003.
Il contratto a tempo determinato, infatti, trova qui riconoscimento in quanto tale e non già quale titolo per l'accesso ad un concorso;
ma in ogni caso, ad avviso del Collegio, anche nelle ipotesi in cui il periodo di lavoro a tempo determinato, pari a tre anni, fosse finalizzato all'ottenimento del titolo per accedere al concorso per l'immissione in ruolo,
4 troverebbe comunque applicazione la Direttiva 1999/70 CE, dal momento che la finalità dell'assunzione con contratto a tempo determinato è del tutto irrilevante e non vale ad operare alcuna eccezione rispetto al principio generale secondo cui i contratti a tempo determinato, come tali, non debbono subire un trattamento deteriore rispetto ai contratti a tempo indeterminato.
Ulteriore motivo per cui i 36 mesi di contratto a tempo determinato necessari per accedere al concorso per l'immissione in ruolo non possono essere considerati come una “ragione oggettiva”, sulla base della quale ammettere trattamenti discriminatori, è che gli stessi, pur costituendo - fra gli altri - titolo per la partecipazione al concorso, sono comunque considerati dallo stesso ente per il riconoscimento di livelli retributivi superiori previa formale e positiva verifica sull'attività svolta dal dipendente.
Alla luce di tutte le ragioni esposte, va pienamente condiviso il riconoscimento dell'anzianità maturata dall'odierna appellata nel periodo di assunzione a termine, non rilevando il mancato automatismo del CCNL di settore nel riconoscimento della fascia stipendiale superiore, considerato che la mancata sottoposizione della stessa alla valutazione prevista dalla disciplina collettiva appare addebitabile esclusivamente al
C.N.R., e la sentenza impugnata, di conseguenza, va integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidandole in €
3.500,00, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 22.10.2024
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 22/10/2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2533/2020 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso
Parte_1 dall'Avvocatura dello Stato di Napoli
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Fontana, Ivana Aiello e Controparte_1
Domenico Cimminiello
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso a questa Corte del 10.11.2020, il Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 4979/2020 pronunciata il 20.10.2020
[...]
dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, che accoglieva la domanda di per l'accertamento del suo diritto al riconoscimento dell'anzianità Controparte_1
maturata in dipendenza del servizio reso nei periodi di lavoro a tempo determinato dall'1.9.2008 al 31.12.2012, con conseguente condanna del alla ricostruzione Pt_1
della carriera sotto il profilo giuridico ed economico, nonché al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre accessori.
1 L'appellante lamenta che il primo Giudice abbia fondato l'accoglimento delle domande sull'applicazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 punto 1 della direttiva 70/1999 dell'Unione Europea, ritenendo l'insussistenza di ragioni oggettive che giustificassero il mancato riconoscimento dell'anzianità pre ruolo. Ha evidenziato, in contrario, che l'assunzione dell'appellata a tempo indeterminato era avvenuta ex novo e non per conversione del pregresso rapporto a termine, e che esistevano le ragioni oggettive del mancato riconoscimento dell'anzianità pre ruolo, consistenti nella obiettiva diversità del rapporto a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato e nella circostanza che per poter partecipare al concorso finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato quale ricercatore era necessario il possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero l'aver svolto attività di ricerca a tempo determinato.
Ha concluso, pertanto, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto integrale delle domande proposte nel ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese.
L'appellata si è difesa contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
2.- L'appello, ai limiti dell'inammissibilità (vertendo su argomentazioni pressoché coincidenti con quelle esposte nella memoria difensiva di primo grado) è infondato e va rigettato, per le condivisibili ragioni già espresse da questa Corte in precedenti pronunce relative a fattispecie analoghe, che in questa sede si richiamano (in particolare, cfr. sent.
11.1.2022 nella causa R.G. 337/2018, in atti).
Come ricordato dalla S.C. proprio in materia di riconoscimento dell'anzianità maturata sulla base di contratti a termine dai dipendenti del C.N.R. e di altri enti di ricerca (cfr.
Cass., Sez. lav., 16.7.2020 n. 15231), al lavoratore "deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A.”
Il principio di diritto è stato fondato sulla giurisprudenza della Corte europea (cfr. Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18,
Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C - 677/16, Montero Mateos), che ha dato continuità alla propria interpretazione della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE ribadendo che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di
2 trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Persona_1
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). La Corte di Giustizia ha precisato, inoltre
(e così anche Cass. nn. 31149 e 31150 del 2019 in tema di ricostruzione della carriera del personale della scuola), che l'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa nei casi in cui il rapporto abbia acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo. Della disposizione, infatti, si deve fornire un'interpretazione non restrittiva, perché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C-177/10 punto 43; Persona_2
3 Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).
Nel caso di specie, è pacifico che l'odierna appellata sia stata assunta, prima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, con la stessa qualifica e con il riconoscimento del medesimo livello contrattuale, precisamente come ricercatrice inquadrata al III livello, ed è dunque pacifico che abbia sempre svolto mansioni riconducibili a quelle di ricercatore, non potendo la differenziazione fondarsi sulla base del diverso oggetto della ricerca a fronte di competenze e capacità professionali immutate rispetto a quelle possedute al momento della stipula del contratto a tempo indeterminato, come attestato dal medesimo inquadramento attribuito.
Nessuna inversione dell'onere della prova, dunque, come paventa l'appellante Consiglio:
è vero, invece, che le deduzioni sull'identità di qualifica e di inquadramento contrattuale soddisfano pienamente l'onere probatorio a carico del lavoratore, incombendo, a questo punto, sulla parte datoriale dimostrare che, nonostante l'identica qualifica e l'identico inquadramento contrattuale, si sia trattato di un'attività lavorativa “non equivalente”.
Ciò posto, non può che condividersi, sul punto, quanto osservato dal primo Giudice, ovvero che non è seriamente sostenibile che l'attività di ricercatore si diversifichi, quanto a modalità, concettualità e capacità, a seconda che la stessa attenga ad un singolo progetto o a più progetti, in mancanza di qualsiasi indicazione su specifici elementi, circostanze o modalità di esecuzione che potessero diversamente contraddistinguere l'attività lavorativa prestata dalla nel periodo di assunzione a tempo determinato rispetto a CP_1
quella svolta successivamente.
Né giova alla difesa del C.N.R. invocare, quali ragioni oggettive che giustificavano il mancato riconoscimento dell'anzianità pre ruolo, le ulteriori circostanze già rappresentate in primo grado, in particolare che l'attività a tempo determinato era richiesta come titolo per la partecipazione al concorso finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato.
Osserva, sul punto, la Corte che non rileva la finalità per la quale i ricorrenti sono stati assunti con contratto a tempo determinato, prima di passare di ruolo, e, dunque, se il primo periodo sia stato necessario per l'assunzione a tempo determinato mediante concorso pubblico, così come previsto dal D.L. n. 127/2003.
Il contratto a tempo determinato, infatti, trova qui riconoscimento in quanto tale e non già quale titolo per l'accesso ad un concorso;
ma in ogni caso, ad avviso del Collegio, anche nelle ipotesi in cui il periodo di lavoro a tempo determinato, pari a tre anni, fosse finalizzato all'ottenimento del titolo per accedere al concorso per l'immissione in ruolo,
4 troverebbe comunque applicazione la Direttiva 1999/70 CE, dal momento che la finalità dell'assunzione con contratto a tempo determinato è del tutto irrilevante e non vale ad operare alcuna eccezione rispetto al principio generale secondo cui i contratti a tempo determinato, come tali, non debbono subire un trattamento deteriore rispetto ai contratti a tempo indeterminato.
Ulteriore motivo per cui i 36 mesi di contratto a tempo determinato necessari per accedere al concorso per l'immissione in ruolo non possono essere considerati come una “ragione oggettiva”, sulla base della quale ammettere trattamenti discriminatori, è che gli stessi, pur costituendo - fra gli altri - titolo per la partecipazione al concorso, sono comunque considerati dallo stesso ente per il riconoscimento di livelli retributivi superiori previa formale e positiva verifica sull'attività svolta dal dipendente.
Alla luce di tutte le ragioni esposte, va pienamente condiviso il riconoscimento dell'anzianità maturata dall'odierna appellata nel periodo di assunzione a termine, non rilevando il mancato automatismo del CCNL di settore nel riconoscimento della fascia stipendiale superiore, considerato che la mancata sottoposizione della stessa alla valutazione prevista dalla disciplina collettiva appare addebitabile esclusivamente al
C.N.R., e la sentenza impugnata, di conseguenza, va integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidandole in €
3.500,00, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 22.10.2024
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone
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