Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 08/04/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 40/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte in composizione monocratica nella persona del Consigliere Ivano MALPESI ai sensi dell’art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24211 del registro di Segreteria, proposto da
S.R., nato a omissis il omissis, cod. fisc. omissis,
residente in omissis, via omissis, quale esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul figlio minore S.P., nato a
omissis, il omissis, cod. fisc. omissis, rappresentato e difeso dagli Avv. Nadia Betti e Carla Bertino, con elezione di domicilio digitale P.E.C.: nadiabetti@pec.studiolegalebetti.to.it e avv.carlabertino@pec.it;
contro
INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Silvia Zecchini e Franca Borla dell’Avvocatura dell’Istituto ed elettivamente domiciliato in Torino, Via dell’Arcivescovado n. 9;
Visto il ricorso;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 25 marzo 2026 i difensori delle parti, come da verbale;
Ritenuto in
FATTO
Con l’odierno ricorso, il ricorrente, quale esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul figlio minore S.P. e a ciò autorizzato con provvedimento del 12/01/2023 del Giudice Tutelare di Ivrea, ha richiesto il riconoscimento a quest’ultimo della pensione indiretta (ai superstiti) della defunta madre A.S., deceduta in data 30/09/2022.
Quest’ultima, infatti, già insegnante, era stata riconosciuta in data 8/6/2022 invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% dalla Commissione medica di verifica di Torino, e alla data del decesso aveva accumulato una contribuzione complessiva (maturata in Cassa Stato, Fpld, e gestione separata) di 17 anni 8 mesi, e precisamente: 17 anni e 2 mesi in gestione dipendenti pubblici, 6 settimane in FPLD- fondo pensioni lavoratori dipendenti e 17 settimane in gestione separata.
La domanda amministrativa inoltrata all’INPS, il successivo ricorso avverso il silenzio rifiuti e i solleciti di liquidazione non sortivano effetto, costringendolo al ricorso giurisdizionale.
L’INPS si è costituito in giudizio, deducendo che la pratica amministrativa di liquidazione era in corso di definizione, abbisognando dell’accettazione da parte del ricorrente del provvedimento di ricongiunzione, ex art. 2 legge 29/1979.
A seguito della produzione del suddetto documento, le parti concordavano il rinvio dell’udienza di trattazione, al fine di consentire la definizione della pratica amministrativa.
All’udienza del 25 marzo 2026, la difesa dell’INPS ha prodotto il prospetto di liquidazione della prestazione pensionistica. Le parti hanno richiesto, concordemente, la cessazione della materia del contendere. Parte ricorrente ha insistito per il favore delle spese di giudizio.
La causa è stata conseguentemente decisa come da dispositivo.
Considerato in
DIRITTO
1. Risulta pacifico l’avvenuto soddisfacimento, in corso di giudizio, della pretesa del ricorrente, con conseguente venir meno dell’interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso e ad una pronuncia nel merito della controversia, che, se emessa, non avrebbe più utilità per le stesse (cfr. Cass. civ., n. 1378/2012; n. 10553/2009; n. 6909/2009; n. 4034/2007; Cass., S.U. n. 1048/2000; Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, n. 26/2015).
Deve essere, conseguentemente, pronunciata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’intervenuta carenza di una condizione di procedibilità dell’azione.
Tale circostanza, sulla quale le parti hanno peraltro espressamente concordato in udienza, è rilevabile anche d’ufficio (Cass. civ., Sez. VI, 20/3/2019 n. 7871).
2. Posto che il soddisfacimento della legittima pretesa attorea è avvenuto solo in corso di giudizio, le spese di quest’ultimo seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, DICHIARA L’ESTINZIONE DEL GIUDIZIO per cessata materia del contendere.
CONDANNA l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00), oltre a spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 25 marzo 2026.
IL GIUDICE
Cons. Ivano MALPESI
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 08/04/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI
F.to digitalmente
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, data della firma digitale
Il GIUDICE Cons. Ivano MALPESI
F.to digitalmente
In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, 08/04/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI
F.to digitalmente
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