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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 19/06/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3483/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3483/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Pescara al viale Muzii n. 100 presso lo studio dell'Avv. DI BENEDETTO FEDERICA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara, Via Trilussa n. 33 CP_1 C.F._2
presso lo studio dell'Avv. GIANSANTE ROBERTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
AVV. CLAUDIA AURISICCHIO, in qualità di CURATORE SPECIALE MINORI elettivamente domiciliata in Pescara, Via Puglie n.3.
INTERVENTORE
Nonché
pagina 1 di 11 PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 28.06.2014 la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. in Parte_1 CP_1
Spoltore, matrimonio regolarmente trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del medesimo comune, atto n. 5, Parte I, anno 2011, unione dalla quale sono nate le figlie e Per_1 Persona_2
rispettivamente il 24.04.2010 e il 16.06.2011.
2. Il Tribunale di Pescara dichiarava la separazione personale dei coniugi con sentenza del 05.04.2022
n. 421/2022 con addebito a carico del sig. CP_1
3. Con ricorso depositato in data 17.10.2023 la sig.ra agiva in giudizio nei confronti di Parte_1 CP_1
affinché venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio, chiedendo altresì disporsi
[...]
“l'affidamento super esclusivo delle figlie minori e alla madre Persona_3 Persona_2 Parte_1
odierna ricorrente, con collocamento esclusivo presso la stessa in Pescara alla Via de
[...]
Cecco n. 20, disponendo che il padre possa vederle, all'infuori di frequentazioni femminili, tutte le domeniche dalle 16,00 alle 20,00; confermare l'assegnazione dell'immobile ex casa coniugale sito in
Pescara alla via F.P. De Cecco n. 20, di proprietà esclusiva del defunto sig. con il Persona_4
mobilio ivi esistente, alla signora che vi abiterà con le due figlie;
disporre a Parte_1 carico del padre un assegno quale contributo al mantenimento delle figlie per € 500,00 CP_1
mensili, con decorrenza dalla data della domanda, da versarsi entro il 5 di ciascun mese sul c/c intestato a da rivalutarsi ex lege, oltre le spese straordinarie da porsi a carico Parte_1
dei genitori in misura del 50% tra loro, considerando già dovute le spese straordinarie in essere;
disporre che la madre riscuota per intero l'Assegno Unico Universale per le figlie;
dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale in capo al US Eddy;
ammonire il genitore inadempiente
individuare ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c. la somma di denaro dovuta dall'obbligato CP_1
per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
condannare al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da CP_1
un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende;
condannare al risarcimento dei danni a favore della ricorrente e delle figlie minori”. CP_1 pagina 2 di 11 4. La ricorrente, a sostegno della domanda, premetteva che la convivenza con il resistente era stata contrassegnata da un clima fortemente conflittuale, segnato da reiterati episodi di violenza fisica e psicologica, oggetto di specifiche denunce e querele, con conseguente deterioramento del rapporto coniugale. Riferiva altresì che, dall'aprile 2018, il resistente si allontanò senza motivo dalla casa coniugale, sottraendosi da allora agli obblighi di assistenza connessi alla responsabilità genitoriale, lasciando la ricorrente da sola, senza soldi e senza ausilio alcuno per le figlie minori, tanto che il
Tribunale di Pescara, con Sentenza n. 421/2022 pubblicata in data 05.04.2022 non impugnata e passata in giudicato, dichiarava la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico di . CP_1
Riscontrava, la ricorrente, il perpetrarsi nel tempo di tali condotte allegando la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 81 c.p., 570 bis c.p. in relazione all'art. 570 co 2 n. 2 (cfr. doc. 6 sent. n.
2276/2021), nonché per il delitto di cui all'art. 572 c.p., avendo lo stesso sottoposto la moglie a reiterate e prolungate vessazioni, sia fisiche che psicologiche. Sottolineava, inoltre, come le figlie presentassero rilevanti problematiche sotto il profilo neuropsichiatrico, come attestato dalla documentazione sanitaria prodotta agli atti, e come il padre si fosse sempre dimostrato del tutto inadempiente sotto il profilo genitoriale, omettendo di provvedere non solo al mantenimento economico ma anche a qualsiasi forma di coinvolgimento nella vita scolastica e quotidiana delle minori, tanto che le visite paterne si erano rivelate del tutto sporadiche e gestite in modo arbitrario, in giorni e orari non concordati.
5. Il resistente, costituitosi in giudizio, pur aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, contestava integralmente la ricostruzione dei fatti, chiedendo in via principale, la reiezione delle domande avanzate dalla ricorrente, fatta eccezione per l'assegnazione della casa coniugale, alla quale dichiarava di aderire;
in via riconvenzionale, chiedeva disporsi l'affido condiviso con collocamento presso la madre nonché disporsi in suo favore la facoltà di provvedere al mantenimento delle figlie in via diretta, ovvero, in subordine, che fosse determinata una somma commisurata al proprio reddito, pari ad € 200,00, con spese straordinarie al 50% da dividersi tra i coniugi, preventivamente concordate e approvate.
6. All'udienza del 04.04.2024 le parti, dichiarando di non volersi riconciliare, chiedevano pronunciarsi sentenza parziale sullo status.
7. In data 16 aprile 2024, il Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi, con sentenza non definitiva n. 576/2024, e disponeva la prosecuzione del giudizio quanto alle ulteriori domande.
pagina 3 di 11 8. All'udienza del 20 giugno 2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti, preso atto del fallito tentativo di definire bonariamente la controversia, riportandosi ai propri scritti difensivi, insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande, ivi comprese quelle istruttorie.
9. Con ordinanza del 29.07.2024 il Giudice istruttore confermava, in via provvisoria, i provvedimenti assunti in sede di separazione e, stante la richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale avanzata nelle more dalla ricorrente, nominava il Curatore Speciale delle minori, dott.ssa Claudia
Aurisicchio, la quale, costituitasi, riteneva oltremodo necessario un approfondimento di indagine della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori al fine di valutare l'idoneità degli stessi a garantire il benessere delle minori.
10. All'udienza del 18 ottobre 2024 il Giudice istruttore chiedeva una relazione aggiornata ai Servizi
Sociali, anche mediante interlocuzione con gli psicologi che avevano seguito nel tempo le minori, al fine di verificare l'evoluzione della personalità e del comportamento delle stesse e, in considerazione della richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale e del comportamento inadempiente e discontinuo del padre, nominava CTU, dott.ssa per l'accertamento della capacità Per_5
genitoriale.
11. Con relazione depositata in data 20.11.2024, i Servizi Sociali del Comune di Pescara deducevano che il nucleo familiare risultava preso in carica fin dal 2021, su segnalazione della Neuropsichiatria
Infantile di Pescara, e che venivano immediatamente attivati interventi a sostegno della prole di educativa domiciliare e percorsi di supporto psicologico, nel corso dei quali si rilevava una collaborazione discontinua delle minori e un coinvolgimento parziale e intermittente del padre, inizialmente totalmente assente. Alla luce di quanto emerso, definivano esauriti i propri canali di intervento, ritenendo non produttivo insistere con una proposta educativa di carattere impositivo che, vista l'età delle minori, avrebbe piuttosto sortito l'effetto contrario.
12. Espletata la consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare l'idoneità genitoriale delle parti, dalla relazione peritale conclusiva, versata in atti il 03.05.2025, così come confermata all'udienza del
08.05.2025 dalla CTU dott.ssa emergeva un articolato quadro delle competenze Persona_6
paterne. Quanto al sig. , invero, la CTU segnalava una immaturità emotiva e una difficoltà CP_1
nel farsi carico, in modo continuativo e responsabile, degli impegni educativi, scolastici e sanitari delle figlie. Tuttavia, solo recentemente, veniva evidenziato un progressivo riavvicinamento del padre alla prole ed una disponibilità di quest'ultimo ad assumere un ruolo più attivo. Quanto alla figura materna, invece, si evidenziavano aspetti di impulsività e di rigidità e una struttura emotiva affaticata;
sottolineava il perito, tuttavia, che la sig.ra rappresentasse un punto di riferimento, Parte_1
pagina 4 di 11 probabilmente l'unico, per le minori e di come avesse mantenuto un ruolo educativo attivo e costante.
Pur evidenziando le fragilità presenti in entrambi i genitori, la CTU propendeva per un affidamento condiviso, quale strumento più idoneo per favorire una maggiore cooperazione tra i genitori, predisponendo l'elaborazione di un piano genitoriale che prevedesse tempi di permanenza equilibrati presso entrambi i genitori, nonché un maggior coinvolgimento del padre nella gestione quotidiana delle figlie. Veniva, altresì, suggerito il monitoraggio del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale del
Comune di Pescara, fino alla maggiore età o fino a quando il Servizio sociale lo ritenesse utile ai fini della tutela delle minori. Per le minori raccomandava la prosecuzione del supporto psicologico presso la Neuropsichiatria Infantile di Pescara e l'inserimento in un doposcuola specialistico, in particolare per la minore al fine di sostenere il percorso scolastico e affrontare le difficoltà emotive. Alla luce Per_1
di quanto emerso, la dott.ssa riferiva di aver riscontrato un clima complessivamente Per_5
cooperativo e leale tra le parti, con un atteggiamento supportivo da parte di ciascun soggetto coinvolto, in funzione del proprio ruolo;
percepiva altresì, da parte degli adulti, un'azione sinergica orientata alla tutela dell'interesse delle minori, una disponibilità ad assumersi responsabilità genitoriali e a migliorare le capacità di gestione dei conflitti.
13. All'udienza del 8 maggio 2025 la ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi, ribadendo come, sin dal momento della separazione, fosse stata sempre lei a farsi carico in via prevalente della cura, dell'educazione e del mantenimento delle figlie minori. Dichiarava tuttavia di rinunciare alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, alla luce delle risultanze emerse dalla relazione peritale, insistendo comunque per la conferma dell'affidamento esclusivo in suo favore. La Curatrice Speciale delle minori, richiamandosi a sua volta alle memorie depositate, riteneva non sussistenti i presupposti per una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ma evidenziava come, allo stato attuale,
l'affidamento esclusivo alla madre apparisse maggiormente rispondente all'interesse delle minori. La
CTU, presente in udienza, si riportava alle conclusioni rassegnate nella relazione peritale, alle quali si richiamava anche il resistente.
14. Così radicato il contraddittorio ed istruita, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'8 maggio 2025, previa precisazione delle rispettive conclusioni delle parti, le quali domandavano che la causa fosse prontamente decisa. Nello specifico, il sig. concludeva affinchè il “Tribunale adito CP_1
Voglia:
1. disporre l'affido condiviso tra i genitori, con collocamento presso la madre, delle figlie minorenni delle parti e 2. disporre in capo al ricorrente la facoltà di provvedere Per_1 Persona_2
al mantenimento delle figlie in via diretta, ovvero in subordine disporre, a titolo di mantenimento per le figlie minorenni, una somma adeguata al reddito del sig. oggi senza occupazione, che si CP_1
pagina 5 di 11 indica in €. 200,00, con spese straordinarie al 50% da dividersi tra i coniugi, sempre preventivamente concordate e approvate;
3. rigettare ogni altra avversa richiesta e conclusione avanzata dalla ricorrente, salvo il punto 2 delle conclusioni del ricorso, sull'assegnazione della casa coniugale, che trova adesione da parte del resistente.
4. in ogni caso con refusione delle spese di lite.”. La sig.ra diversamente, in ordine all'affidamento delle figlie minori tornava ad insistere affinchè Parte_1
venisse confermata la modalità di affidamento super esclusivo in suo favore, nel best interestdelle minori, in parte, peraltro, in armonia alle conclusioni rassegnate dalla Curatrice Speciale all'esito dell'istruttoria, nella comparsa del 23 maggio 2025, laddove rammentava anche che, nonostante la pendenza della causa e delle esortazioni a lui rivolte, il padre perseverava nel non contribuire al mantenimento delle minori come stabilito dal Tribunale. Per tutto quanto sopra premesso la ricorrente, insisteva affinchè “il Tribunale di Pescara Voglia: 1) disporre/confermare l'affidamento super esclusivo delle figlie minori alla ricorrente con collocamento esclusivo presso la stessa nella casa della ricorrente in Pescara alla Via De Cecco n. 20; 2) disporre il diritto di visita del padre secondo le specifiche indicazioni della C.T.U.; 3) assegnare la casa coniugale sita in Pescara alla via F.P. De
Cecco n. 20, di proprietà esclusiva del defunto sig. con il mobilio ivi esistente, alla Persona_4
signora che vi abiterà con le due figlie;
4) determinare a carico del padre Parte_1 un assegno quale contributo al mantenimento delle figlie per € 500,00 mensili, da versarsi CP_1
entro il 5 di ciascun mese sul c/c intestato a da rivalutarsi ex lege, oltre le Parte_1
spese straordinarie da porsi a carico dei genitori in misura del 50% tra loro giusta Protocollo del
Tribunale di Pescara in merito;
5) disporre che la madre riscuota per intero l'Assegno Unico
Universale per le figlie. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
15. Il ricorso merita di essere accolto, nei limiti di seguito descritti.
16. La domanda di decadenza della responsabilità genitoriale di merita di essere respinta, CP_1
secondo le considerazioni che seguono. Costituisce fatto pacifico che la domanda per la dichiarazione di decadenza del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale veniva sollevata dalla parte ricorrente a fronte del disinteresse della controparte ai bisogni materiali e morali della prole. Sebbene successivamente la sig.ra rinunciava a tale istanza a seguito dell'espletamento della ctu, il Parte_1
Collegio ritiene meritevole di evidenza l'accertamento compiuto in merito, in via istruttoria, non essendo l'istituto rimesso alla libera disponibilità delle parti. La pronuncia di decadenza, infatti, richiede esigenze di tutela dell'incolumità dei minori derivanti dalla condotta pregiudizievole del genitore, dunque il presupposto è la grave violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale, prescindendo in linea generale dal concreto pericolo di reiterazione del comportamento lesivo o dalla pagina 6 di 11 coscienza di tale lesività. La condotta gravemente pregiudizievole del genitore (cfr. art. 330 cc) può consistere non solo in maltrattamenti o gravissime trascuratezze, ma anche in disinteresse ed incapacità di assistere i figli, mantenerli, istruirli o educarli convenientemente. Il disinteresse da parte del genitore può manifestarsi, ad esempio, qualora questi non abbia presenziato in momenti significativi per l'esistenza del minore, fino a rendersi irreperibile e rifiutando esplicitamente il ruolo genitoriale, oppure qualora trascuri costantemente e per lungo periodo il proprio figlio in tenerissima età, privandolo d'ogni assistenza, o non si occupi della prole né sotto il profilo educativo e dell'istruzione né sotto il profilo del mantenimento (cfr. Tribunale per i minorenni de L'Aquila, 08/06/2007 e
03/04/2006; Corte di Cassazione, Sezione I, con l'ordinanza 16 settembre 2024, n. 24708). La gravità dell'inadempimento, infatti, esclude ogni fiducia residuale del genitore. Inoltre stante la funzione
”preventiva” e non repressiva del rimedio, il pregiudizio del figlio deve ritenersi non già quello verificatosi in forza degli atti compiuti dai genitori, ma il pregiudizio futuro, poichè esso potrebbe derivare dalla reiterazione di altri atti dello stesso genere, rispetto a quelli già compiuti, che si rendono prevedibili. Non occorre, dunque, che si sia già verificato un danno attuale, potendo bastare che la situazione venutasi a creare sia tale da far apparire elevato e verosimile il rischio di un danno articoli
330 e 333c.c.; Convenzione di Istanbul;
Reg. UE 2201/2003.
17. Ciò posto, e tornando al caso che ci occupa, la relazione del Curatore Speciale depositata in data 23 maggio 2025 concludeva affinchè il Tribunale negasse l'affidamento super esclusivo alla madre con contestuale declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre;
ugualmente la CTU, la quale valutando la qualità psicologica del padre, ne apprezzava significativamente i comportamenti assunti nell'ultimo biennio, più collaborativi ed appropriati, cambiamento positivo innestato anche dalla presenza di una nuova compagna, cooperativa nel rapporto con entrambe le figlie senza interferire nelle dinamiche familiari.
18. In merito alla richiesta formulata da parte ricorrente di affidamento super esclusivo delle minori, il
Collegio ritiene la stessa non meritevole di accoglimento. Non emergono, infatti, elementi tali da giustificare una deroga al regime già in essere. Pertanto, si ritiene di confermare la misura dell'affido esclusivo delle minori alla madre, come già disposto in sede di separazione con sentenza n. 421/2022, scelta caldeggiata anche dalla Curatrice Speciale. Come noto, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole (Cass. Civ., sez. VI, ordinanza n. 28244 del 04.11.2019) dovendo considerare che l'affidamento esclusivo dei figli, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., costituisce un regime eccezionale di esercizio della responsabilità genitoriale, consentito nei casi in cui risulta, nei confronti di uno dei pagina 7 di 11 genitori, una condizione di inidoneità tale da rendere l'affidamento condiviso contrario all'interesse esclusivo del minore.
19. Nel caso di specie la conferma risulta avvalorata da una pluralità di elementi emersi nel corso del giudizio. Va rilevato come il padre, nonostante un recente riavvicinamento, assuma ancora un ruolo prevalentemente ludico, così definito dalla CTU, non pienamente consapevole delle responsabilità educative, sanitarie e riabilitative necessarie per una crescita armonica, tanto più in considerazione della condizione di vulnerabilità attuale delle figlie. Va altresì rilevato che lo stesso si è per lungo tempo sottratto ai propri obblighi genitoriali sia sul piano educativo e affettivo sia, in maniera tuttora persistente, sotto il profilo economico. Al riguardo il Tribunale condivide l'orientamento della
Cassazione secondo cui la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, che costituisce la scelta tendenzialmente preferenziale onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del figlio, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (Cass. civile, sez. I, 17 dicembre
2009, n. 26587). Invero, la sua inadempienza al dovere di mantenimento ha costituito un elemento ostativo alla piena assunzione delle responsabilità genitoriali condivise. Sebbene sia stata osservata una evoluzione positiva nella relazione tra il padre e le figlie minori e una maggiore disponibilità a partecipare alla vita delle stesse, tale miglioramento non è stato ritenuto sufficiente a giustificare un affidamento condiviso, in assenza di una piena e concreta assunzione delle responsabilità genitoriali.
Altresì, la condanna per maltrattamenti attesta la sussistenza di condotte reiterate di violenza all'interno del nucleo familiare. Anche qualora i figli non siano destinatari diretti delle condotte, la giurisprudenza ritiene che la sola esposizione a un clima violento sia causa di grave pregiudizio per il loro equilibrio psico-emotivo. Tale pregiudizio è risultato incompatibile con il superiore interesse delle minori, che impone la tutela di un ambiente familiare sereno e rispettoso dei bisogni affettivi ed evolutivi.
20. La madre, al contrario, ha assicurato in via esclusiva e continuativa la cura, l'educazione e l'assistenza delle figlie, costituendo il principale punto di riferimento affettivo e educativo. L'affido esclusivo in suo favore va pertanto confermato, ferma restando la possibilità per il padre di mantenere un rapporto continuativo con le minori, secondo modalità compatibili con il loro interesse.
pagina 8 di 11 21. Alla luce di quanto esposto ne consegue il collocamento delle minori presso la madre. Va pertanto confermata l'assegnazione dell'abitazione alla stessa, richiesta peraltro non contestata dal resistente.
22. Quanto al diritto di visita, il Tribunale ritiene di accogliere le indicazioni formulate dalla CTU che ha suggerito tempi di permanenza graduali e strutturati che prevedono che il suddetto diritto si esplichi a fine settimana alternati tra padre e madre, nelle modalità indicate nella relazione peritale alla pag. 22
e ss. Tali modalità sono state valutate dal Curatore Speciale e dalle stesse parti come equilibrate e idonee a garantire il diritto delle minori a mantenere un rapporto significativo con la figura paterna, pur nel rispetto delle loro esigenze evolutive. Il Piano genitoriale risulta strutturato a Fine settimana alternati (Venerdì, Sabato, Domenica) tra padre e madre ed ugualmente risultano alternati anche i giorni infrasettimanali: “Durante la settimana tutti i Mercoledì il quindi, avrà le figlie con sé: il Pt_2 si recherà la mattina a prenderle a casa della madre per portarle a scuola, all'uscita le Parte_3
terrà con sé prendendosene cura rispetto alle attività per loro previste con pernotto compreso;
il giorno dopo (GIOVEDI') le accompagnerà lui a scuola. Durante il fine settimana di spettanza del padre: il attina il padre si recherà a casa della madre per portare a scuola le figlie, saranno con lui Per_7 nel fine settimana compreso il pernotto della Domenica in modo tale che il LUNEDI' sarà lui a portarle a scuola. Il MERCOLEDI': stesse modalità e tempi sopra descritti.” (pag. 23 perizia ctu)
23. Quanto al profilo economico, parte resistente si è limitato ad asserire, senza allegare documentazione, di non lavorare per mancato rinnovo del contratto di lavoro. Non risulta, altresì, prodotta alcuna documentazione idonea a comprovare l'effettiva situazione economica né l'esistenza di condizioni ostative all'impiego tali da incidere sulla capacità reddituale dello stesso. Si rileva, inoltre, che le saltuarie contribuzioni in via diretta alle figlie o mediante l'acquisto arbitrario di beni, pur potendo integrare il complessivo apporto genitoriale, non sono idonee a sostituire l'assegno di mantenimento, la cui funzione è quella di garantire una contribuzione stabile e continuativa per il soddisfacimento delle esigenze ordinarie della prole. Per quanto innanzi esposto, viene posto a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di assegno per il contributo al mantenimento delle CP_1
figlie minori, un assegno mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia) rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% dell'AUF, atteso l'incremento dei tempi di visita paterni, oltre il
50% delle spese straordinarie sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche e ludico sportive, come da protocollo famiglia del Tribunale di Pescara.
24. Attesa la parziale soccombenza del resistente (sull'affidamento e sulla misura dell'assegno di mantenimento per la figlia minore), le spese di ctu, liquidate con separato decreto, e di lite, liquidate in dispositivo per causa di valore indeterminabile e bassa complessità, con parametro medio per tutte le pagina 9 di 11 fasi processuali, vanno poste per 1/2 a carico del resistente e per il restanti 1/2 dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1
di ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CP_1
a) conferma l'affidamento delle figlie minori delle parti, e in via esclusiva alla Persona_3 Per_2 madre, con collocamento presso l'abitazione della medesima, sita in via F. P. De Cecco 20, che assegna alla stessa;
Parte_1
b) dispone che versi entro il giorno 5 di ogni mese a quale CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento delle minori la somma di € 500,00 (€ 250,00 ciascuna) rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegna il 70% dell'AUF alla madre;
c) dispone il diritto di visita del padre con le figlie secondo le modalità di cui in CP_1
motivazione;
d) respinge la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale sulle figlie minori e Persona_3
Per_2
e) dispone l'attivazione della vigilanza del giudice tutelare ai sensi dell'art.337 c.c. per due anni, con costante controllo dell'andamento della situazione dei minori e del loro rapporto con i genitori da parte del Servizio Sociale del Comune di Pescara, che dovrà rimettere apposita relazione al giudice tutelare con cadenza bimestrale, salva diversa successiva indicazione del giudice tutelare su tale periodicità; dispone, quindi, che la Cancelleria dia attuazione al presente provvedimento e lo comunichi al predetto
Servizio Sociale.
f) Condanna il sig. a pagare in favore della sig.ra ½ delle spese del CP_1 Parte_1
presente giudizio, e per essa all'Erario, che liquida per l'intero in € 7.616,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Cap e IVA come per legge, dichiarandole compensate tra le parti per il restante ½ .
g) spese di CTU, separatamente liquidate, poste per 1/2 a carico del resistente e per il restante 1/2 compensate tra le parti.
pagina 10 di 11 Così deciso in Pescara, il 17 giugno 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3483/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Pescara al viale Muzii n. 100 presso lo studio dell'Avv. DI BENEDETTO FEDERICA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara, Via Trilussa n. 33 CP_1 C.F._2
presso lo studio dell'Avv. GIANSANTE ROBERTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
AVV. CLAUDIA AURISICCHIO, in qualità di CURATORE SPECIALE MINORI elettivamente domiciliata in Pescara, Via Puglie n.3.
INTERVENTORE
Nonché
pagina 1 di 11 PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 28.06.2014 la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. in Parte_1 CP_1
Spoltore, matrimonio regolarmente trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del medesimo comune, atto n. 5, Parte I, anno 2011, unione dalla quale sono nate le figlie e Per_1 Persona_2
rispettivamente il 24.04.2010 e il 16.06.2011.
2. Il Tribunale di Pescara dichiarava la separazione personale dei coniugi con sentenza del 05.04.2022
n. 421/2022 con addebito a carico del sig. CP_1
3. Con ricorso depositato in data 17.10.2023 la sig.ra agiva in giudizio nei confronti di Parte_1 CP_1
affinché venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio, chiedendo altresì disporsi
[...]
“l'affidamento super esclusivo delle figlie minori e alla madre Persona_3 Persona_2 Parte_1
odierna ricorrente, con collocamento esclusivo presso la stessa in Pescara alla Via de
[...]
Cecco n. 20, disponendo che il padre possa vederle, all'infuori di frequentazioni femminili, tutte le domeniche dalle 16,00 alle 20,00; confermare l'assegnazione dell'immobile ex casa coniugale sito in
Pescara alla via F.P. De Cecco n. 20, di proprietà esclusiva del defunto sig. con il Persona_4
mobilio ivi esistente, alla signora che vi abiterà con le due figlie;
disporre a Parte_1 carico del padre un assegno quale contributo al mantenimento delle figlie per € 500,00 CP_1
mensili, con decorrenza dalla data della domanda, da versarsi entro il 5 di ciascun mese sul c/c intestato a da rivalutarsi ex lege, oltre le spese straordinarie da porsi a carico Parte_1
dei genitori in misura del 50% tra loro, considerando già dovute le spese straordinarie in essere;
disporre che la madre riscuota per intero l'Assegno Unico Universale per le figlie;
dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale in capo al US Eddy;
ammonire il genitore inadempiente
individuare ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c. la somma di denaro dovuta dall'obbligato CP_1
per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
condannare al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da CP_1
un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende;
condannare al risarcimento dei danni a favore della ricorrente e delle figlie minori”. CP_1 pagina 2 di 11 4. La ricorrente, a sostegno della domanda, premetteva che la convivenza con il resistente era stata contrassegnata da un clima fortemente conflittuale, segnato da reiterati episodi di violenza fisica e psicologica, oggetto di specifiche denunce e querele, con conseguente deterioramento del rapporto coniugale. Riferiva altresì che, dall'aprile 2018, il resistente si allontanò senza motivo dalla casa coniugale, sottraendosi da allora agli obblighi di assistenza connessi alla responsabilità genitoriale, lasciando la ricorrente da sola, senza soldi e senza ausilio alcuno per le figlie minori, tanto che il
Tribunale di Pescara, con Sentenza n. 421/2022 pubblicata in data 05.04.2022 non impugnata e passata in giudicato, dichiarava la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico di . CP_1
Riscontrava, la ricorrente, il perpetrarsi nel tempo di tali condotte allegando la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 81 c.p., 570 bis c.p. in relazione all'art. 570 co 2 n. 2 (cfr. doc. 6 sent. n.
2276/2021), nonché per il delitto di cui all'art. 572 c.p., avendo lo stesso sottoposto la moglie a reiterate e prolungate vessazioni, sia fisiche che psicologiche. Sottolineava, inoltre, come le figlie presentassero rilevanti problematiche sotto il profilo neuropsichiatrico, come attestato dalla documentazione sanitaria prodotta agli atti, e come il padre si fosse sempre dimostrato del tutto inadempiente sotto il profilo genitoriale, omettendo di provvedere non solo al mantenimento economico ma anche a qualsiasi forma di coinvolgimento nella vita scolastica e quotidiana delle minori, tanto che le visite paterne si erano rivelate del tutto sporadiche e gestite in modo arbitrario, in giorni e orari non concordati.
5. Il resistente, costituitosi in giudizio, pur aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, contestava integralmente la ricostruzione dei fatti, chiedendo in via principale, la reiezione delle domande avanzate dalla ricorrente, fatta eccezione per l'assegnazione della casa coniugale, alla quale dichiarava di aderire;
in via riconvenzionale, chiedeva disporsi l'affido condiviso con collocamento presso la madre nonché disporsi in suo favore la facoltà di provvedere al mantenimento delle figlie in via diretta, ovvero, in subordine, che fosse determinata una somma commisurata al proprio reddito, pari ad € 200,00, con spese straordinarie al 50% da dividersi tra i coniugi, preventivamente concordate e approvate.
6. All'udienza del 04.04.2024 le parti, dichiarando di non volersi riconciliare, chiedevano pronunciarsi sentenza parziale sullo status.
7. In data 16 aprile 2024, il Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi, con sentenza non definitiva n. 576/2024, e disponeva la prosecuzione del giudizio quanto alle ulteriori domande.
pagina 3 di 11 8. All'udienza del 20 giugno 2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti, preso atto del fallito tentativo di definire bonariamente la controversia, riportandosi ai propri scritti difensivi, insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande, ivi comprese quelle istruttorie.
9. Con ordinanza del 29.07.2024 il Giudice istruttore confermava, in via provvisoria, i provvedimenti assunti in sede di separazione e, stante la richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale avanzata nelle more dalla ricorrente, nominava il Curatore Speciale delle minori, dott.ssa Claudia
Aurisicchio, la quale, costituitasi, riteneva oltremodo necessario un approfondimento di indagine della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori al fine di valutare l'idoneità degli stessi a garantire il benessere delle minori.
10. All'udienza del 18 ottobre 2024 il Giudice istruttore chiedeva una relazione aggiornata ai Servizi
Sociali, anche mediante interlocuzione con gli psicologi che avevano seguito nel tempo le minori, al fine di verificare l'evoluzione della personalità e del comportamento delle stesse e, in considerazione della richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale e del comportamento inadempiente e discontinuo del padre, nominava CTU, dott.ssa per l'accertamento della capacità Per_5
genitoriale.
11. Con relazione depositata in data 20.11.2024, i Servizi Sociali del Comune di Pescara deducevano che il nucleo familiare risultava preso in carica fin dal 2021, su segnalazione della Neuropsichiatria
Infantile di Pescara, e che venivano immediatamente attivati interventi a sostegno della prole di educativa domiciliare e percorsi di supporto psicologico, nel corso dei quali si rilevava una collaborazione discontinua delle minori e un coinvolgimento parziale e intermittente del padre, inizialmente totalmente assente. Alla luce di quanto emerso, definivano esauriti i propri canali di intervento, ritenendo non produttivo insistere con una proposta educativa di carattere impositivo che, vista l'età delle minori, avrebbe piuttosto sortito l'effetto contrario.
12. Espletata la consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare l'idoneità genitoriale delle parti, dalla relazione peritale conclusiva, versata in atti il 03.05.2025, così come confermata all'udienza del
08.05.2025 dalla CTU dott.ssa emergeva un articolato quadro delle competenze Persona_6
paterne. Quanto al sig. , invero, la CTU segnalava una immaturità emotiva e una difficoltà CP_1
nel farsi carico, in modo continuativo e responsabile, degli impegni educativi, scolastici e sanitari delle figlie. Tuttavia, solo recentemente, veniva evidenziato un progressivo riavvicinamento del padre alla prole ed una disponibilità di quest'ultimo ad assumere un ruolo più attivo. Quanto alla figura materna, invece, si evidenziavano aspetti di impulsività e di rigidità e una struttura emotiva affaticata;
sottolineava il perito, tuttavia, che la sig.ra rappresentasse un punto di riferimento, Parte_1
pagina 4 di 11 probabilmente l'unico, per le minori e di come avesse mantenuto un ruolo educativo attivo e costante.
Pur evidenziando le fragilità presenti in entrambi i genitori, la CTU propendeva per un affidamento condiviso, quale strumento più idoneo per favorire una maggiore cooperazione tra i genitori, predisponendo l'elaborazione di un piano genitoriale che prevedesse tempi di permanenza equilibrati presso entrambi i genitori, nonché un maggior coinvolgimento del padre nella gestione quotidiana delle figlie. Veniva, altresì, suggerito il monitoraggio del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale del
Comune di Pescara, fino alla maggiore età o fino a quando il Servizio sociale lo ritenesse utile ai fini della tutela delle minori. Per le minori raccomandava la prosecuzione del supporto psicologico presso la Neuropsichiatria Infantile di Pescara e l'inserimento in un doposcuola specialistico, in particolare per la minore al fine di sostenere il percorso scolastico e affrontare le difficoltà emotive. Alla luce Per_1
di quanto emerso, la dott.ssa riferiva di aver riscontrato un clima complessivamente Per_5
cooperativo e leale tra le parti, con un atteggiamento supportivo da parte di ciascun soggetto coinvolto, in funzione del proprio ruolo;
percepiva altresì, da parte degli adulti, un'azione sinergica orientata alla tutela dell'interesse delle minori, una disponibilità ad assumersi responsabilità genitoriali e a migliorare le capacità di gestione dei conflitti.
13. All'udienza del 8 maggio 2025 la ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi, ribadendo come, sin dal momento della separazione, fosse stata sempre lei a farsi carico in via prevalente della cura, dell'educazione e del mantenimento delle figlie minori. Dichiarava tuttavia di rinunciare alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, alla luce delle risultanze emerse dalla relazione peritale, insistendo comunque per la conferma dell'affidamento esclusivo in suo favore. La Curatrice Speciale delle minori, richiamandosi a sua volta alle memorie depositate, riteneva non sussistenti i presupposti per una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ma evidenziava come, allo stato attuale,
l'affidamento esclusivo alla madre apparisse maggiormente rispondente all'interesse delle minori. La
CTU, presente in udienza, si riportava alle conclusioni rassegnate nella relazione peritale, alle quali si richiamava anche il resistente.
14. Così radicato il contraddittorio ed istruita, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'8 maggio 2025, previa precisazione delle rispettive conclusioni delle parti, le quali domandavano che la causa fosse prontamente decisa. Nello specifico, il sig. concludeva affinchè il “Tribunale adito CP_1
Voglia:
1. disporre l'affido condiviso tra i genitori, con collocamento presso la madre, delle figlie minorenni delle parti e 2. disporre in capo al ricorrente la facoltà di provvedere Per_1 Persona_2
al mantenimento delle figlie in via diretta, ovvero in subordine disporre, a titolo di mantenimento per le figlie minorenni, una somma adeguata al reddito del sig. oggi senza occupazione, che si CP_1
pagina 5 di 11 indica in €. 200,00, con spese straordinarie al 50% da dividersi tra i coniugi, sempre preventivamente concordate e approvate;
3. rigettare ogni altra avversa richiesta e conclusione avanzata dalla ricorrente, salvo il punto 2 delle conclusioni del ricorso, sull'assegnazione della casa coniugale, che trova adesione da parte del resistente.
4. in ogni caso con refusione delle spese di lite.”. La sig.ra diversamente, in ordine all'affidamento delle figlie minori tornava ad insistere affinchè Parte_1
venisse confermata la modalità di affidamento super esclusivo in suo favore, nel best interestdelle minori, in parte, peraltro, in armonia alle conclusioni rassegnate dalla Curatrice Speciale all'esito dell'istruttoria, nella comparsa del 23 maggio 2025, laddove rammentava anche che, nonostante la pendenza della causa e delle esortazioni a lui rivolte, il padre perseverava nel non contribuire al mantenimento delle minori come stabilito dal Tribunale. Per tutto quanto sopra premesso la ricorrente, insisteva affinchè “il Tribunale di Pescara Voglia: 1) disporre/confermare l'affidamento super esclusivo delle figlie minori alla ricorrente con collocamento esclusivo presso la stessa nella casa della ricorrente in Pescara alla Via De Cecco n. 20; 2) disporre il diritto di visita del padre secondo le specifiche indicazioni della C.T.U.; 3) assegnare la casa coniugale sita in Pescara alla via F.P. De
Cecco n. 20, di proprietà esclusiva del defunto sig. con il mobilio ivi esistente, alla Persona_4
signora che vi abiterà con le due figlie;
4) determinare a carico del padre Parte_1 un assegno quale contributo al mantenimento delle figlie per € 500,00 mensili, da versarsi CP_1
entro il 5 di ciascun mese sul c/c intestato a da rivalutarsi ex lege, oltre le Parte_1
spese straordinarie da porsi a carico dei genitori in misura del 50% tra loro giusta Protocollo del
Tribunale di Pescara in merito;
5) disporre che la madre riscuota per intero l'Assegno Unico
Universale per le figlie. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
15. Il ricorso merita di essere accolto, nei limiti di seguito descritti.
16. La domanda di decadenza della responsabilità genitoriale di merita di essere respinta, CP_1
secondo le considerazioni che seguono. Costituisce fatto pacifico che la domanda per la dichiarazione di decadenza del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale veniva sollevata dalla parte ricorrente a fronte del disinteresse della controparte ai bisogni materiali e morali della prole. Sebbene successivamente la sig.ra rinunciava a tale istanza a seguito dell'espletamento della ctu, il Parte_1
Collegio ritiene meritevole di evidenza l'accertamento compiuto in merito, in via istruttoria, non essendo l'istituto rimesso alla libera disponibilità delle parti. La pronuncia di decadenza, infatti, richiede esigenze di tutela dell'incolumità dei minori derivanti dalla condotta pregiudizievole del genitore, dunque il presupposto è la grave violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale, prescindendo in linea generale dal concreto pericolo di reiterazione del comportamento lesivo o dalla pagina 6 di 11 coscienza di tale lesività. La condotta gravemente pregiudizievole del genitore (cfr. art. 330 cc) può consistere non solo in maltrattamenti o gravissime trascuratezze, ma anche in disinteresse ed incapacità di assistere i figli, mantenerli, istruirli o educarli convenientemente. Il disinteresse da parte del genitore può manifestarsi, ad esempio, qualora questi non abbia presenziato in momenti significativi per l'esistenza del minore, fino a rendersi irreperibile e rifiutando esplicitamente il ruolo genitoriale, oppure qualora trascuri costantemente e per lungo periodo il proprio figlio in tenerissima età, privandolo d'ogni assistenza, o non si occupi della prole né sotto il profilo educativo e dell'istruzione né sotto il profilo del mantenimento (cfr. Tribunale per i minorenni de L'Aquila, 08/06/2007 e
03/04/2006; Corte di Cassazione, Sezione I, con l'ordinanza 16 settembre 2024, n. 24708). La gravità dell'inadempimento, infatti, esclude ogni fiducia residuale del genitore. Inoltre stante la funzione
”preventiva” e non repressiva del rimedio, il pregiudizio del figlio deve ritenersi non già quello verificatosi in forza degli atti compiuti dai genitori, ma il pregiudizio futuro, poichè esso potrebbe derivare dalla reiterazione di altri atti dello stesso genere, rispetto a quelli già compiuti, che si rendono prevedibili. Non occorre, dunque, che si sia già verificato un danno attuale, potendo bastare che la situazione venutasi a creare sia tale da far apparire elevato e verosimile il rischio di un danno articoli
330 e 333c.c.; Convenzione di Istanbul;
Reg. UE 2201/2003.
17. Ciò posto, e tornando al caso che ci occupa, la relazione del Curatore Speciale depositata in data 23 maggio 2025 concludeva affinchè il Tribunale negasse l'affidamento super esclusivo alla madre con contestuale declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre;
ugualmente la CTU, la quale valutando la qualità psicologica del padre, ne apprezzava significativamente i comportamenti assunti nell'ultimo biennio, più collaborativi ed appropriati, cambiamento positivo innestato anche dalla presenza di una nuova compagna, cooperativa nel rapporto con entrambe le figlie senza interferire nelle dinamiche familiari.
18. In merito alla richiesta formulata da parte ricorrente di affidamento super esclusivo delle minori, il
Collegio ritiene la stessa non meritevole di accoglimento. Non emergono, infatti, elementi tali da giustificare una deroga al regime già in essere. Pertanto, si ritiene di confermare la misura dell'affido esclusivo delle minori alla madre, come già disposto in sede di separazione con sentenza n. 421/2022, scelta caldeggiata anche dalla Curatrice Speciale. Come noto, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole (Cass. Civ., sez. VI, ordinanza n. 28244 del 04.11.2019) dovendo considerare che l'affidamento esclusivo dei figli, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., costituisce un regime eccezionale di esercizio della responsabilità genitoriale, consentito nei casi in cui risulta, nei confronti di uno dei pagina 7 di 11 genitori, una condizione di inidoneità tale da rendere l'affidamento condiviso contrario all'interesse esclusivo del minore.
19. Nel caso di specie la conferma risulta avvalorata da una pluralità di elementi emersi nel corso del giudizio. Va rilevato come il padre, nonostante un recente riavvicinamento, assuma ancora un ruolo prevalentemente ludico, così definito dalla CTU, non pienamente consapevole delle responsabilità educative, sanitarie e riabilitative necessarie per una crescita armonica, tanto più in considerazione della condizione di vulnerabilità attuale delle figlie. Va altresì rilevato che lo stesso si è per lungo tempo sottratto ai propri obblighi genitoriali sia sul piano educativo e affettivo sia, in maniera tuttora persistente, sotto il profilo economico. Al riguardo il Tribunale condivide l'orientamento della
Cassazione secondo cui la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, che costituisce la scelta tendenzialmente preferenziale onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del figlio, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (Cass. civile, sez. I, 17 dicembre
2009, n. 26587). Invero, la sua inadempienza al dovere di mantenimento ha costituito un elemento ostativo alla piena assunzione delle responsabilità genitoriali condivise. Sebbene sia stata osservata una evoluzione positiva nella relazione tra il padre e le figlie minori e una maggiore disponibilità a partecipare alla vita delle stesse, tale miglioramento non è stato ritenuto sufficiente a giustificare un affidamento condiviso, in assenza di una piena e concreta assunzione delle responsabilità genitoriali.
Altresì, la condanna per maltrattamenti attesta la sussistenza di condotte reiterate di violenza all'interno del nucleo familiare. Anche qualora i figli non siano destinatari diretti delle condotte, la giurisprudenza ritiene che la sola esposizione a un clima violento sia causa di grave pregiudizio per il loro equilibrio psico-emotivo. Tale pregiudizio è risultato incompatibile con il superiore interesse delle minori, che impone la tutela di un ambiente familiare sereno e rispettoso dei bisogni affettivi ed evolutivi.
20. La madre, al contrario, ha assicurato in via esclusiva e continuativa la cura, l'educazione e l'assistenza delle figlie, costituendo il principale punto di riferimento affettivo e educativo. L'affido esclusivo in suo favore va pertanto confermato, ferma restando la possibilità per il padre di mantenere un rapporto continuativo con le minori, secondo modalità compatibili con il loro interesse.
pagina 8 di 11 21. Alla luce di quanto esposto ne consegue il collocamento delle minori presso la madre. Va pertanto confermata l'assegnazione dell'abitazione alla stessa, richiesta peraltro non contestata dal resistente.
22. Quanto al diritto di visita, il Tribunale ritiene di accogliere le indicazioni formulate dalla CTU che ha suggerito tempi di permanenza graduali e strutturati che prevedono che il suddetto diritto si esplichi a fine settimana alternati tra padre e madre, nelle modalità indicate nella relazione peritale alla pag. 22
e ss. Tali modalità sono state valutate dal Curatore Speciale e dalle stesse parti come equilibrate e idonee a garantire il diritto delle minori a mantenere un rapporto significativo con la figura paterna, pur nel rispetto delle loro esigenze evolutive. Il Piano genitoriale risulta strutturato a Fine settimana alternati (Venerdì, Sabato, Domenica) tra padre e madre ed ugualmente risultano alternati anche i giorni infrasettimanali: “Durante la settimana tutti i Mercoledì il quindi, avrà le figlie con sé: il Pt_2 si recherà la mattina a prenderle a casa della madre per portarle a scuola, all'uscita le Parte_3
terrà con sé prendendosene cura rispetto alle attività per loro previste con pernotto compreso;
il giorno dopo (GIOVEDI') le accompagnerà lui a scuola. Durante il fine settimana di spettanza del padre: il attina il padre si recherà a casa della madre per portare a scuola le figlie, saranno con lui Per_7 nel fine settimana compreso il pernotto della Domenica in modo tale che il LUNEDI' sarà lui a portarle a scuola. Il MERCOLEDI': stesse modalità e tempi sopra descritti.” (pag. 23 perizia ctu)
23. Quanto al profilo economico, parte resistente si è limitato ad asserire, senza allegare documentazione, di non lavorare per mancato rinnovo del contratto di lavoro. Non risulta, altresì, prodotta alcuna documentazione idonea a comprovare l'effettiva situazione economica né l'esistenza di condizioni ostative all'impiego tali da incidere sulla capacità reddituale dello stesso. Si rileva, inoltre, che le saltuarie contribuzioni in via diretta alle figlie o mediante l'acquisto arbitrario di beni, pur potendo integrare il complessivo apporto genitoriale, non sono idonee a sostituire l'assegno di mantenimento, la cui funzione è quella di garantire una contribuzione stabile e continuativa per il soddisfacimento delle esigenze ordinarie della prole. Per quanto innanzi esposto, viene posto a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di assegno per il contributo al mantenimento delle CP_1
figlie minori, un assegno mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia) rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% dell'AUF, atteso l'incremento dei tempi di visita paterni, oltre il
50% delle spese straordinarie sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche e ludico sportive, come da protocollo famiglia del Tribunale di Pescara.
24. Attesa la parziale soccombenza del resistente (sull'affidamento e sulla misura dell'assegno di mantenimento per la figlia minore), le spese di ctu, liquidate con separato decreto, e di lite, liquidate in dispositivo per causa di valore indeterminabile e bassa complessità, con parametro medio per tutte le pagina 9 di 11 fasi processuali, vanno poste per 1/2 a carico del resistente e per il restanti 1/2 dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1
di ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CP_1
a) conferma l'affidamento delle figlie minori delle parti, e in via esclusiva alla Persona_3 Per_2 madre, con collocamento presso l'abitazione della medesima, sita in via F. P. De Cecco 20, che assegna alla stessa;
Parte_1
b) dispone che versi entro il giorno 5 di ogni mese a quale CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento delle minori la somma di € 500,00 (€ 250,00 ciascuna) rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegna il 70% dell'AUF alla madre;
c) dispone il diritto di visita del padre con le figlie secondo le modalità di cui in CP_1
motivazione;
d) respinge la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale sulle figlie minori e Persona_3
Per_2
e) dispone l'attivazione della vigilanza del giudice tutelare ai sensi dell'art.337 c.c. per due anni, con costante controllo dell'andamento della situazione dei minori e del loro rapporto con i genitori da parte del Servizio Sociale del Comune di Pescara, che dovrà rimettere apposita relazione al giudice tutelare con cadenza bimestrale, salva diversa successiva indicazione del giudice tutelare su tale periodicità; dispone, quindi, che la Cancelleria dia attuazione al presente provvedimento e lo comunichi al predetto
Servizio Sociale.
f) Condanna il sig. a pagare in favore della sig.ra ½ delle spese del CP_1 Parte_1
presente giudizio, e per essa all'Erario, che liquida per l'intero in € 7.616,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Cap e IVA come per legge, dichiarandole compensate tra le parti per il restante ½ .
g) spese di CTU, separatamente liquidate, poste per 1/2 a carico del resistente e per il restante 1/2 compensate tra le parti.
pagina 10 di 11 Così deciso in Pescara, il 17 giugno 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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