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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/07/2025, n. 3463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3463 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Got dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al N. 9066 del 2023
R.G.L. promossa
DA
N.Q. Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CIPOLLINA LAVINIA
ricorrente -
CONTRO
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. RIZZO
ADRIANA GIOVANNA , resistente –
Avente ad oggetto: indennità
All'esito dell'udienza del 22.07.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta, ha depositato nel fascicolo telematico
SENTENZA dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice definitivamente pronunciando
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. Cpc.
Provvede con separato decreto in ordine alla liquidazione delle spese di lite, essendo stata parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.07.2023 parte ricorrente indicata in epigrafe, rappresentava che in data 14.04.2020, il de cuius, , lavoratore Parte_2 autonomo iscritto alla gestione COMMERCIANTI, presentava domanda volta al riconoscimento dell'indennità D.L. 18 del 17/03/2020 nonché inoltrava richiesta di invalidità in seguito alla quale veniva riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e necessità di assistenza continua.
Conveniva in giudizio l' al fine di ricevere il pagamento delle CP_1 relative indennità.
L' ritualmente citato, si costituiva in giudizio, chiedendo dichiararsi CP_1 cessata la materia del contendere.
1 La causa è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Dalla documentazione agli atti è emerso che con nota del 18.08.2023 l CP_1 ha provveduto alla liquidazione dei ratei maturati e non riscossi all'erede relativi all'invalidità civile e di avere provveduto Parte_1 alla liquidazione indennità COVID al de cuius.
Parte ricorrente contestava quanto dichiarato dall' insistendo nella CP_1 liquidazione dell' indennità di cui D.L. 18 del 17/03/2020, in quanto non correttamente corrisposte.
Nel caso de quo, avendo l' documentato di avere corrisposto quanto CP_1 richiesto al de cuius prima della morte, nulla è dovuto alla ricorrente.
Tutto ciò premesso, sulla scorta della documentazione in atti, il ricorso non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
Come in dispositivo
Così deciso in Palermo il 22.07.2025 all'esito dell'udienza tenutasi nella modalità della trattazione scritta.
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Got dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al N. 9066 del 2023
R.G.L. promossa
DA
N.Q. Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CIPOLLINA LAVINIA
ricorrente -
CONTRO
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. RIZZO
ADRIANA GIOVANNA , resistente –
Avente ad oggetto: indennità
All'esito dell'udienza del 22.07.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta, ha depositato nel fascicolo telematico
SENTENZA dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice definitivamente pronunciando
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. Cpc.
Provvede con separato decreto in ordine alla liquidazione delle spese di lite, essendo stata parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.07.2023 parte ricorrente indicata in epigrafe, rappresentava che in data 14.04.2020, il de cuius, , lavoratore Parte_2 autonomo iscritto alla gestione COMMERCIANTI, presentava domanda volta al riconoscimento dell'indennità D.L. 18 del 17/03/2020 nonché inoltrava richiesta di invalidità in seguito alla quale veniva riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e necessità di assistenza continua.
Conveniva in giudizio l' al fine di ricevere il pagamento delle CP_1 relative indennità.
L' ritualmente citato, si costituiva in giudizio, chiedendo dichiararsi CP_1 cessata la materia del contendere.
1 La causa è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Dalla documentazione agli atti è emerso che con nota del 18.08.2023 l CP_1 ha provveduto alla liquidazione dei ratei maturati e non riscossi all'erede relativi all'invalidità civile e di avere provveduto Parte_1 alla liquidazione indennità COVID al de cuius.
Parte ricorrente contestava quanto dichiarato dall' insistendo nella CP_1 liquidazione dell' indennità di cui D.L. 18 del 17/03/2020, in quanto non correttamente corrisposte.
Nel caso de quo, avendo l' documentato di avere corrisposto quanto CP_1 richiesto al de cuius prima della morte, nulla è dovuto alla ricorrente.
Tutto ciò premesso, sulla scorta della documentazione in atti, il ricorso non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
Come in dispositivo
Così deciso in Palermo il 22.07.2025 all'esito dell'udienza tenutasi nella modalità della trattazione scritta.
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
2