Articolo 5 della Legge 11 febbraio 1992, n. 153
Articolo 4Articolo 6
Versione
10 marzo 1992
Art. 5. Presidente 1. Il presidente dell'Istituto e i due vice presidenti sono eletti dal comitato direttivo.
2. Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
b) convoca e presiede il comitato direttivo ed il consiglio di amministrazione;
c) assicura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi di cui alla lettera b);
d) presenta annualmente al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica una relazione sull'attivita' scientifica svolta nell'anno precedente, sentiti il consiglio di amministrazione ed il comitato direttivo.
Entrata in vigore il 10 marzo 1992