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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/09/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc. n. 3073/2023
R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA
con sede in Ragusa nella via Don Carlo Parte_1
Tomasi s.n. (P.I.: ),in persona del suo amministratore e legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore sig. , nato a [...] il [...] e Controparte_1 residente in [...] (C.F.
), nella suddetta qualità e in proprio, ed i sigg.ri C.F._1
, nata a [...] l'[...] (C.F. ), Controparte_2 C.F._2 ivi residente nella via Cons.le S. Andrea Piedigrotta n.19, , Controparte_3 nata a [...] il [...] ( C.F.: , residente in [...], e , nato a [...] l'[...], ivi residente Controparte_4 nella via Lazio n.98 (C.F.: ), tutti elettivamente C.F._4 domiciliati in Modica, nella via S.Cuore n.64\A, presso e nello studio dell'Avv. Carmelo Drago, che li rappresenta e difende per procura in calce all'opposizione
OPPONENTI
CONTRO
società a responsabilità limitata con socio unico Controparte_5
costituita in Italia secondo l'ordinamento italiano, con sede legale in
Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, capitale sociale 10.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Treviso-
BE , iscritta nell'elenco delle Società veicolo, tenuto ai P.IVA_2 3
sensi del Provvedimento di Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 35749.1, rappresentata, in forza di procura del 14 dicembre 2020 autenticata dal
Dott.ssa al n. 30.310/13.001 di rep., registrata presso Persona_1
l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale, Atti Pubblici di Milano DP I in data 16 dicembre 2020 al n. , serie 1T, da con P.IVA_3 Controparte_6 sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, capitale sociale di euro
600.000 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-
Lodi n. 10311000961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore , nato ad [...] il 22 gennaio Parte_2
1984, dalla Questura di Milano Cat. 13D - Div. P.A.S. n. 54/2020 di Reg. il 10 dicembre 2020, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente in forza di procura generale alle liti rilasciata da (nella Parte_2 qualità Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della menzionata società ) a rogito del Notaio Dott. Rep. Controparte_6 Persona_2
6419 e Racc. 1896, registrata a Milano il 16 giugno 2021 al n. 62593, dall'Avv. Antonio Schiavone e dall'Avv. Giulia Galati dello studio legale i-law, con sede in Milano, Via Andrea Appiani 7, 20121, e Roma, Via IV Novembre
n.149, 00187, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Rosario
Calabrese, in Ragusa Via Ascenzo n. 3
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO 4
Con atto di citazione la società Parte_1 CP_1
, e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.979/2023 (n.2363\2023 RG), emesso in data 30 luglio 2023 dal Tribunale di Ragusa, in favore di con il quale veniva ingiunto alla società instante, Controparte_5 debitrice principale, nonché agli altri soggetti, nella qualità di fideiussori, il pagamento, in solido tra di essi, della somma di euro 54.265,59, oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio. Chiedevano gli opponenti revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni meglio illustrate nel relativo atto costitutivo, in particolare per un presunto difetto di legittimazione attiva in capo alla società opposta, nonché per incertezza e indeterminatezza del credito ingiunto, per errata determinazione del TAEG, per usurarietà degli interessi applicati, nonché per decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c.
Si costituiva la quale chiedeva “rigettare l'opposizione Controparte_5
a decreto ingiuntivo promossa dalla e Parte_3 dai Sig.ri , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, e con essa rigettare tutte le domande ed eccezioni dai medesimi CP_4 formulate, in quanto infondate in fatto e/o in diritto per tutti i motivi dedotti in giudizio, per l'effetto confermando il decreto ingiuntivo n. 979/2023 (R.G. n. 2363/2023) emesso dal Tribunale di Ragusa in favore di come rappresentata da contro la Controparte_5 Controparte_6 [...]
e i Sig.ri , Parte_3 Controparte_1 CP_2
, e;
nel merito ed in ipotesi
[...] Controparte_3 Controparte_4 subordinata e denegata di accoglimento parziale dell'opposizione, salvo gravame: condannare la e i Sig.ri Parte_3
, , e al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 pagamento, in solido tra loro ed in favore di come Controparte_5 rappresentata da e come sopra domiciliata, della diversa Controparte_6 somma per capitale ed interessi ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio, il tutto oltre interessi legali;
Con vittoria di spese e compensi ed oneri accessori in rivalsa”.
Ciò premesso, l'opposizione proposta è fondata nei confronti di CP_1
e , mentre non appare meritevole di accoglimento
[...] Controparte_4 nei riguardi degli altri opponenti, per le ragioni di seguito illustrate. 5
Va preliminarmente affermata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla società opposta, avendo Controparte_5 quest'ultima provato compiutamente la propria qualità di cessionaria del credito in contestazione, originariamente nella titolarità di Intesa San Paolo S.p.a. Ed invero, “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non e', di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in 6
relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023). Diverso e', però, il caso in cui […] sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.”
(Cass., sez. III, 22/06/2023, n. 17944, richiamata anche da Cass., sez. I, 29/02/2024 n. 5478). Nella specie, oggetto di contestazione è non già l'avvenuta stipula di un contratto di cessione, bensì l'inclusione in tale operazione del credito in esame, vantato nei confronti degli odierni opponenti, quale scaturente dai due contratti di finanziamento chirografario assunti dalla società opponente con Intesa S. Paolo S.p.a., in data 24.03.2014, con assunzione di garanzia fideiussoria da parte degli opponenti , e CP_3 CP_1 CP_2
Dalla documentazione prodotta in atti è evincibile con certezza l'effettiva inclusione, tra i crediti oggetto del contratto di cessione, di quello in contestazione. In particolare, l'avviso pubblicato in G.U. afferma che ha Controparte_5 acquistato “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Controparte_7 derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei 7
Rischi” ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 139/1999. I crediti ceduti sono specificamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet www.intesasanpaolo.com fino alla loro estinzione”.
Dal contenuto letterale del suddetto avviso è già possibile identificare i rapporti (finanziamenti chirografari) oggetto del presente esame come ricompresi nel “blocco” dei crediti ceduti a , sorti nel periodo CP_5 compreso “tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020”, e volturati a sofferenza nel 2018 (v. doc. 5 nel fascicolo monitorio) (cfr. Cass. Civ. sez. III 22/06/2023 n. 17944). L'avvenuta cessione del credito in questione è ulteriormente corroborata dalla produzione in atti di copia della dichiarazione di avvenuta cessione rilasciata dalla cedente, in favore di Controparte_7 Controparte_5 avente ad oggetto i crediti relativi alla posizione di Parte_3
ndg 3137685773000, con indicazione puntuale dei due rapporti
[...] di finanziamento in oggetto (sofferenze 600073137369 e 600073137447).
Secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo” è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo (Cass. civ., ordinanza n. 10200 del 16/04/2021)”.
Il contratto di cessione in blocco dei crediti non è soggetto ad alcuna forma sacramentale o particolare al fine del suo perfezionamento e della sua validità, per cui il cessionario, per dimostrare l'avvenuto passaggio della titolarità del credito, può ricorrere a qualunque mezzo di prova, ivi inclusa la dichiarazione di natura confessoria effettuata dalla società cedente.
(cfr. Trib. Reggio Emilia 27 marzo 2024 n. 398). Nel caso concreto appare con evidenza, come già detto, la raggiunta prova della legittimazione attiva in capo all'odierna opposta, quale cessionaria del credito vantato nei confronti degli opponenti, come chiaramente rilevabile sia dal tenore dell'avviso di cessione pubblicato sulla GURI, dal quale sono evincibili i criteri di individuazione, tra i crediti oggetto della citata cessione in blocco, del credito de quo, che dalla dichiarazione di cessione proveniente 8
dalla società cedente medesima, nella disponibilità dell'opposta, unitamente ai contratti di finanziamento costituenti i titoli posti a fondamento della pretesa avanzata nel presente giudizio, elementi tutti dai quali è certamente desumibile la titolarità del credito in capo alla Controparte_5
Altrettanto infondata deve intendersi l'eccezione di difetto di certezza, di determinatezza o determinabilità del credito, avendo la cessionaria prodotto in atti sia i contratti di finanziamento che i relativi piani di ammortamento, nonché l'estratto conto certificato dal notaio, in ordine al quale del tutto generica e inconsistente appare la contestazione di illeggibilità e di non conformità all'originale di esso, risultando lo stesso di contro ben leggibile, e non essendo stato oggetto di contestazione circostanziata e specifica di controparte.
Inaccoglibile deve ritenersi altresì la contestazione di parte opponente attinente ad una presunta usurarietà dei tassi applicati, stante l'evidente genericità della stessa, non apparendo bastevole un generico rinvio a delle perizie di parte.
“L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell' art. 2697 c.c., [ma lo stesso principio è applicabile agli interessi corrispettivi] si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare
e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.” (Cass., S.U.,
18/09/2020 n. 19597).
Nel caso di specie gli opponenti hanno solo genericamente lamentato l'avvenuto superamento del tasso soglia, limitandosi a fare un rinvio ad una perizia di parte non meglio precisata, senza, tuttavia, allegare, né specificare, i criteri di calcolo seguìti per addivenire alla conclusione del preteso superamento del tasso soglia, a fronte delle argomentazioni addotte dalla controparte, non specificamente contestate. 9
In riferimento al TAEG errato, poi, occorre precisare che, come correttamente evidenziato dall'opposta, in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (cf. Cass. Sez. 1, n. 39169/2021). Ne discende, quindi, che la sua omessa o erronea indicazione non incide sulla validità del contratto e/o delle disposizioni contrattuali che definiscono le condizioni del contratto medesimo, potendo al più rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e/o contrattuale ove, peraltro, sia stato dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto finanziatore.
Non appare pertinente, peraltro, il generico richiamo all'art. 125bis TUB, il quale troverebbe applicazione soltanto per il “credito ai consumatori”.
Sotto il profilo dell'eccepita decadenza del creditore dal diritto di escutere la garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., occorre preliminarmente precisare che tale decadenza, prevista dall'art. 1957 cod. civ., quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente, attraverso un comportamento concludente. Secondo Cass., n. 10574/2003 l'art. 1957 c.c., comma 1, c.c. pone una regola la cui ratio va individuata nell'esigenza di impedire che il fideiussore, per l'inerzia del creditore, resti incerto in ordine agli effetti ed alla sorte della sua obbligazione, e possa essere pregiudicato per ciò che attiene al suo rapporto con il debitore principale. 10
La Corte ha anche chiarito che la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta", o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass., n. 7345/95, in motivazione); azione che d'altronde può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore, con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (Cass. S.U., n.5572/79, cui s'è uniformata la giurisprudenza successiva). Quante volte, dunque, il fideiussore sia tenuto al pagamento 'a prima o a semplice richiesta", o comunque entro un tempo convenzionalmente determinato, il rispetto dell'art. 1957 c.c. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (o di due mesi nel caso in cui il fideiussore abbia espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale), con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore (Cfr. Cass. Sez. 3 n. 13078/2008).
Nella specie, dall'esame del contenuto del contratto di fideiussione stipulato dai garanti odierni opponenti si evince all'art. 6 l'avvenuta deroga all'art. 1957 c.c., mentre al successivo art. 7 si statuisce che il fideiussore è obbligato a pagare “immediatamente” alla Banca, “a semplice richiesta scritta”, quanto dovutole per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio.
Appare con evidenza, pertanto, dalla lettura del combinato disposto dei succitati articoli, l'intenzione delle parti di derogare all'art. 1957 c.c., ovvero alla decadenza dalla garanzia fideiussoria per inosservanza del termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale per agire nei confronti del debitore principale. 11
A fronte di tale deroga, appare infondata l'eccezione sollevata in merito all'inosservanza del termine ex art. 1957 c.c., essendo state le lettere di recesso dal rapporto trasmesse dalla banca in data 06.11.2017, mentre nessuna azione giudiziaria è stata intrapresa dal creditore anteriormente al ricorso monitorio, seguìto dal successivo decreto ingiuntivo, atti intervenuti ben oltre il decorso del termine legale di sei mesi.
Ciò premesso, occorre, tuttavia, distinguere la posizione degli opponenti e e , da Parte_3 Parte_3 Controparte_2 Controparte_3 quella degli altri soggetti, e . Controparte_1 Controparte_4
In particolare, dalla visura camerale storica prodotta in atti si evince che i due fideiussori e risultano proprietari Controparte_2 Controparte_3 al 50% ciascuno delle quote della società debitrice principale, ragion per cui deve escludersi la loro qualità di consumatori, stante l'evidente assunzione della garanzia fideiussoria non già per fini estranei all'esercizio di un'attività imprenditoriale o professionale, bensì nell'ambito della loro attività di impresa. Ne consegue che nei loro confronti la deroga all'art. 1957 cc. deve intendersi validamente pattuita, non trattandosi di un principio di ordine pubblico, bensì di un diritto nella libera disponibilità delle parti, purché le stesse non rivestano la qualifica di consumatori. In ogni caso, la previsione della clausola di pagamento immediato e a prima richiesta, nell'art. 7 del contratto fideiussorio, giustificherebbe una deroga all'obbligo di agire giudizialmente nei confronti del debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, essendo bastevole anche una richiesta in via stragiudiziale, come avvenuto nel caso di specie.
L'eccezione di decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. sollevata dalla parte opponente deve pertanto ritenersi infondata nei riguardi dei predetti.
Diversamente per le posizioni dei garanti - il quale ha Controparte_1 assunto la qualifica di amministratore unico della società debitrice solo nell'ottobre del 2020, ovvero in epoca successiva alla contrazione della garanzia personale - e - in ordine al quale nulla è stato Controparte_4 dedotto -, relativamente ai quali non può non riconoscersi la qualifica di consumatori, in difetto di elementi probatori in senso contrario. 12
“Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15,
, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, ” (Cass., S.U., Per_3 Per_4
27/02/2023 n. 5868). “In conformità alla più recente giurisprudenza della
Corte di giustizia europea, deve respingersi la tesi (c.d. del professionista di rimbalzo) secondo cui l'accessorietà fideiussoria implicherebbe che la qualificazione soggettiva (consumatore o meno) della persona fisica che presta la garanzia debba modellarsi su quella del debitore principale. Nel connotare la struttura disciplinare dell'impegno e della obbligazione fideiussoria, l'accessorietà non può essere spinta fuori da tale ambito fino al punto di incidere sulla qualificazione dell'agire — professionale o meno — del garante. Per l'attribuzione della qualità di consumatore al soggetto che presta fideiussione non vi è ragione di discostarsi dal criterio generale e comune fissato dall'art. 3 comma 1 lett. a) cod. cons.” (Cass., sez. VI,
16/01/2020 n. 742); “Il fideiussore-persona fisica, che si sia impegnato a garantire le obbligazioni assunte da una società commerciale, può beneficiare della qualifica di «consumatore» (nell'accezione delineata in sede unionale), in esito a una valutazione del caso concreto, prescindente dall'accessorietà che intercorre tra i due contratti e incentrata sull'estraneità
o meno della figura del garante rispetto all'attività di impresa della debitrice.” (Cass., sez. IV, 08/05/2020 n. 8662).
“La finalità protettiva che investe la disciplina consumeristica […] esonera il consumatore dall'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per
l'applicazione del Dlgs. 206/2005. Compete semmai alla controparte l'onere di provare l'attinenza del rapporto controverso all'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, creandosi altrimenti il rischio di porre una probatio diabolica a carico del presunto consumatore (Corte di Appello Firenze, sent. 30.05.2022, n. 1091).” (Trib.
Firenze, 04/10/2023 n. 2807). 13
Ritenuta, in virtù dei princìpi succitati, la qualifica di consumatori rivestita dagli opponenti predetti, nessun dubbio sembra sussistere in merito alla natura vessatoria della clausola in questione nei confronti dei medesimi.
Ed invero, la prevista rinunzia preventiva del fideiussore a far valere la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. non implica solamente un maggior rischio inerente il mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore, ma, altresì, limita la facoltà del consumatore di proporre eccezioni nei confronti della Banca, ampliando il termine di azione verso il debitore principale, nonché nei confronti del garante medesimo, e risultando anche i diritti di quest'ultimo conseguentemente compressi per un più lungo termine, determinando un significativo squilibrio ai danni del consumatore.
'La clausola, avente ad oggetto la rinuncia degli appellanti alla facoltà di eccepire l'omesso esercizio dell'onere, gravante sul creditore ex art.1957 cc, di previamente proporre le proprie istanze contro il debitore principale e di continuarle con diligenza -onere, il cui mancato assolvimento comporta, appunto, la liberazione dall'obbligo di garanzia -è clausola vessatoria (…) con conseguente nullità della medesima'.
Ogni consumatore-fideiussore, quindi, può eccepire la nullità della deroga all'art 1957 c.c. (indipendentemente dal tipo di garanzia sottoscritta: omnibus o specifica), laddove la stessa non sia stata preceduta da una specifica trattativa sul punto (il cui onere probatorio grava sulla banca) (Cfr. Corte d'Appello di Milano sentenza n. 2354 del 27.07.2021).
Deve pertanto ritenersi la vessatorietà, e conseguente nullità, della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., ai sensi degli artt. 33, c. 2, lett. t), e 36 D. Lgs. 205/2006 (cfr. Corte d'Appello di Venezia, sentenza n. 2649 del 01 luglio 2025; Cassazione Sez. 3 n. 27558/2023).
Ne discende che, pur rientrando la deroga a detta norma nella libertà delle parti, non trattandosi di norma imperativa, la disciplina a tutela del consumatore non consente deroghe alla disciplina legale, nemmeno con specifica sottoscrizione della relativa clausola, essendo, semmai, necessario che il professionista dia prova che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale (cfr. art. 34, co.5, D.Lgs. n. 206/2005). 14
Alla luce dei criteri giurisprudenziali suespressi, deve affermarsi la vessatorietà, e conseguente nullità, della clausola inserita nell'art. 6 del contratto di fideiussione in atti, di deroga all'art. 1957 c.c., configurando la citata deroga non soltanto un ampliamento del rischio di mutamento delle condizioni patrimoniale del debitore principale, bensì anche un'evidente restrizione e limitazione delle eccezioni opponibili dal consumatore/fideiussore, il quale resterà in tal modo illimitatamente obbligato nei confronti del creditore, alla stessa stregua del debitore, salvi gli effetti della prescrizione, con un evidente e significativo squilibrio dei diritti ed obblighi tra le parti contrattuali, in difetto di prova che la suddetta clausola abbia costituito oggetto di trattativa individuale tra le parti, gravando sulla banca il relativo onere, e non potendosi ritenere a tal fine bastevole la sottoscrizione specifica della citata clausola da parte dei fideiussori medesimi. Deve pertanto ritenersi applicabile nei confronti dei due fideiussori/consumatori la disciplina di cui all'art. 1957 c.c. Per le medesime considerazioni deve ritenersi vessatoria l'ulteriore clausola prevista all'art. 7 del contratto fideiussorio, ovvero l'obbligo del garante di pagare alla Banca immediatamente e a prima richiesta, configurandosi anche in tal caso un'evidente sperequazione e squilibrio ai danni dei consumatori, essendo gravemente compressa la facoltà in capo ai garanti di opporre eccezioni nei confronti del creditore, essendo anzi gli stessi obbligati a pagare senza poter opporre alcunchè (clausola solve et repete). Non può pertanto trovare applicazione nella specie quell'interpretazione secondo cui, laddove sia inserita nel contratto tale tipologia di clausola, dovrebbe intendersi derogata la regola codicistica di cui all'art. 1957 c.c., che impone l'esperimento di un'azione giudiziaria nel termine normativamente previsto, ritenendosi bastevole di contro una mera richiesta stragiudiziale di pagamento, come avvenuto nel caso concreto, laddove, all'interno della stessa lettera di recesso e di dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, del novembre del 2017, è contenuta un'intimazione di pagamento e diffida ad adempiere. Nella fattispecie concreta, successivamente alla lettera di recesso, e quindi di estinzione del rapporto contrattuale tra le parti, la prima iniziativa giudiziaria intrapresa dalla parte opponente è costituita dal ricorso monitorio del giugno 2023, cui è seguìto il decreto ingiuntivo del 30 luglio 2023, quindi ben oltre il termine normativamente previsto. 15
L'opposizione in esame andrà conseguentemente accolta nei confronti dei fideiussori/consumatori e , con relativa Controparte_1 Controparte_4 revoca del decreto ingiuntivo nei loro riguardi;
relativamente agli altri opponenti, di contro, l'opposizione va rigettata, e il decreto de quo deve essere confermato nella sua interezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa,
- in accoglimento dell'opposizione proposta da e Controparte_1 [...]
CP_4
revoca il decreto ingiuntivo n. 979/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa il 30/07/2023, depositato il 31.07.2023, nel procedimento n. 2363/2023 R.G., nei riguardi dei predetti;
- rigetta l'opposizione proposta da e Parte_3 Parte_3
e , e conferma il decreto opposto Controparte_2 Controparte_3 nei loro confronti.
- Condanna la parte opposta, a corrispondere agli Controparte_5 opponenti e le spese di lite Controparte_1 Controparte_4 sostenute, che liquida in €. 379,50 per spese vive, ed €. 4.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge;
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- condanna gli opponenti e Parte_3 Parte_3 CP_2
e , in solido tra di essi, a rifondere le spese
[...] Controparte_3 processuali nei confronti della società opposta, da determinarsi in euro 4.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso, in Ragusa il 05/09/2025.
Il Giudice Dott.ssa Rosanna Scollo