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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/06/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 741/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. r.g. 741/2021, avente ad oggetto “usucapione”,
PROMOSSO DA
(C.F. ), elett.te domiciliato a CI Parte_1 C.F._1
RI (KR) in via Mandorleto n. 25/E; rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore
Calabretta, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), elett.te domiciliati a CI RI (KR) in via V. Emanuele n. 14; C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Antonio Alboccino, giusta procura in atti;
CONVENUTI
Conclusioni
All'udienza del 28.05.2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, previa concorde rinuncia dei difensori all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
-1- potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale ed per sentir Controparte_1 CP_2 dichiarare l'intervenuto acquisto in proprio favore, a titolo di usucapione, della proprietà di un fondo, avente un'estensione pari a circa 100 mq, costituente porzione della più ampia particella n. 2038, foglio di mappa 21, del catasto terreni del Comune di CI
RI (KR), pervenuta ai convenuti iure ereditatis (in forza di un atto di successione del dicembre 1986, registrato all'Ufficio del Registro di Crotone al n. 395 vol. 142), e confinante sul lato est con la particella n. 2039 di proprietà dei convenuti e sul lato ovest con la particella n. 2406 ove insiste il fabbricato di proprietà dell'attore.
In ragione di quanto sopra ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare il sig. proprietario per intervenuta usucapione, ai Parte_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 e s.s. cod. civ., della porzione di immobile identificata al
Catasto terreni del Comune di CI RI (KR) foglio 21, particella 2038;
2) per l'effetto ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla relativa trascrizione dell'emananda sentenza dichiarativa, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
3) con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, con il favore della distrazione, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., al sottoscritto procuratore».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio entrambi i convenuti, i quali, contestando la ricostruzione dei fatti posta a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio ed eccependo, in particolare, la carenza dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari ai fini dell'acquisito a titolo di usucapione, hanno chiesto il rigetto della domanda attorea.
Hanno pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) Rigettare in toto la domanda proposta dall'attore, perché infondata in fatto ed in diritto nonché, inammissibile per come proposta, il tutto per le motivazioni di cui al presente atto;
2) condannare l'attore, al pagamento delle spese del giudizio come per legge;
3) valutare il comportamento processuale della parte attrice e conseguentemente, assumere i relativi provvedimenti».
3. - Subentrato il sottoscritto magistrato nella titolarità del fascicolo soltanto a far data dal 17.06.2024, espletata l'istruttoria mediante acquisizione documentale ed assunzione della prova testimoniale, all'udienza del 28.05.2025, preso atto della rinuncia dei difensori
-2- delle parti all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Giova premettere che, in virtù degli ordinari criteri di distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 cod. civ., grava sull'attore l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
2.1. - Con specifico riferimento al possesso ad usucapionem è stato espressamente chiarito che “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr. Cass., sez. II, 6.08.2004
n. 15145).
In particolare, elementi costitutivi dell'acquisto della proprietà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 cod. civ. sono il possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto.
Il potere di fatto sulla cosa deve sostanziarsi in un comportamento inequivocabilmente inteso ad esercitare sulla res una signorìa corrispondente a quella del titolare del diritto dominicale.
Detto potere deve consistere nel pacifico godimento del bene determinato dal comportamento acquiescente e dismissivo del proprietario;
essere pubblico, ossia acquistato in modo non clandestino ovvero a clandestinità terminata.
Perché possa aversi l'usucapione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale è poi necessario l'esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto corrispondente al diritto medesimo, con l'intenzione di esercitarlo per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge
(cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. 10.07.2007 n. 15446; Cass. civ., Sez. II, 09.08.2001 n. 11000; Cass civ., Sez. II, 18.01.2001 n. 708).
La continuità del possesso postula la corrispondenza del potere di fatto esercitato al diritto reale posseduto e la sua conseguente manifestazione attraverso atti di possesso conformi alla qualità, alla destinazione della cosa idonei a palesare un'indiscussa e piena signorìa di fatto sulla cosa stessa (cfr. Cass. civ., sez. II, 06.08.2004 n. 15145).
Il giudizio sulla pienezza ed esclusività del potere esercitato in misura tale da rendere il possesso univoco ed idoneo al compimento della prescrizione acquisitiva è rimesso al giudice di merito, il cui accertamento è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. civ., Sez. II,
26.01.2004, n. 1317).
Oltre agli elementi oggettivi della continuità e non interruzione, la legge richiede un elemento psicologico, individuato nell'animus possidendi.
Con esso si indica, non la convinzione di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, bensì l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo
-3- titolare (cfr. Cass. civ. Sez. II, 06.05.2014, n. 9671; Cass. civ. Sez. II, 09.09.2002, n. 13082;
Cass. civ. Sez. II, 21.12.1999, n. 14368; Cass. civ. Sez. II, 29.01.1999, n. 815; App. Roma Sez.
IV, 29.10.2002).
L'esistenza di quest'elemento psicologico si presume, iuris tantum, dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede.
La norma in esame non richiede, infatti, che l'usucapiente abbia la convinzione di esercitare un diritto proprio o ignori di ledere un diritto altrui: è sufficiente la volontà di comportarsi come il titolare del diritto (cfr. Cass. civ. Sez. II, 15-07-2002, n. 10230; Cass. civ. Sez. II, 05-09-1998, n. 8823; Cass. civ. Sez. II, 01-07-1996, n. 5964).
2.2.- Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità e di merito l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione.
Conseguentemente, la parte che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo a tal fine sufficiente una semplice dichiarazione di aver posseduto (cfr. Cass. 21837/18).
2.3. - Sempre in materia di prova, si è sostenuto che la domanda di usucapione è soggetta alla dimostrazione quanto mai rigorosa in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem (cfr. Tribunale Lucca Sez. I, 13.05.2016; Tribunale
Benevento, 9.01.2019 n. 20; cfr. anche Cass. civ. sez. VI, 7 settembre 2018, n. 21873 e Cass. civ. sez. VI, 4 luglio 2011, n. 14593, secondo cui "l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione").
Su questa scia, neppure la coltivazione del fondo è sufficiente, in quanto "la circostanza di aver coltivato un terreno e di aver eseguito dei lavori sullo stesso non dimostra con certezza
l'animus possidendi ai fini dell'usucapione, non comportando di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui" (cfr. Cass, sez. II, 29.07.2013 n. 18215;
Cass., sez. II, 26.04.2011 n. 9325).
2.4. - In buona sostanza, quindi, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve fornire la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, allegando e dimostrando il momento e le modalità di acquisto del possesso, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre vent'anni.
2.5. - Deve infine in questa sede ribadirsi il principio secondo cui per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario, non riconducibile però alla mera tolleranza del proprietario (cfr. Cass. 10.7.2007 n. 15446).
Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res" da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed
-4- inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (cfr., ex multis, Cass. 18.2.1999
n. 1367; Cass. 15.6.2001 n. 8152; Cass. 20.9.2007 n. 19478; Cass. 27.7.2009 n. 17462; Cass.
1.3.2010 n. 4863).
Non sono al riguardo sufficienti meri atti di gestione espressamente consentiti dal proprietario o anche solo tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (Cass. 11.8.2005 n. 16841).
3. - Tanto precisato in termini generali, va nella specie osservato che parte attrice non ha adeguatamente assolto agli oneri di allegazione e prova sulla medesima incombenti.
3.1. - Così, ad esempio, non è stato provato, con il rigore richiesto, l'inizio del preteso possesso.
Invero, sebbene nell'atto introduttivo del giudizio l'attore affermi genericamente di possedere uti dominus in maniera pacifica, pubblica, indisturbata ed ininterrotta la porzione della particella n. 2038 foglio 21, formalmente intestata ai convenuti (cfr. atto di citazione pag. 1) e di utilizzarla continuativamente da oltre vent'anni sia come via di accesso alla sua proprietà – che sarebbe altrimenti interclusa rispetto alla via Omero – che come area di deposito esterno e pertinenza del magazzino di sua proprietà, ha tuttavia omesso di indicare in quale occasione avrebbe avuto inizio l'esercizio del potere di fatto sull'immobile di cui si controverte.
Sul punto, infatti, va ribadito che “l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica da lasciare indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione”
(Cass. civ. sez. VI, 7 settembre 2018, n. 21873 e Cass. civ. sez. VI, 4 luglio 2011, n. 14593), con la conseguenza che l'attore non può limitarsi a dedurre di trovarsi nel possesso del bene “da tempo immemorabile” ovvero da “oltre venti anni”, in quanto colui che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha cominciato a possedere uti dominus.
La domanda attorea, pertanto, già sotto il profilo assertivo si appalesa carente, non essendo specificamente individuati, nella loro dimensione fattuale, spaziale e temporale, gli atti da cui emergerebbe il possesso rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158
c.c.
3.2. - Tale lacuna non può ritenersi colmata dalla logicamente e cronologicamente successiva attività istruttoria.
3.2.a. - Difatti, il compendio fotografico allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c. – e, quindi, a preclusioni assertive già inesorabilmente maturate – risulta inidoneo a dimostrare, non solo il vantato possesso, ma anche il suo inizio, non recando alcuna data
(fatta eccezione per le immagini datate 14.05.2021, come tali inconferenti ai fini della decisione).
D'altronde, le ortofoto estrapolate dal sito Google Maps, allegate alla memoria depositata dagli odierni convenuti ai sensi dell'art. art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., attestano
-5- lo stato dei luoghi di causa negli anni 2009 e 2010, documentando l'assenza di segni o indici evidenti di quel potere di fatto che l'attore deduce di aver esercitato sull'immobile oggetto del giudizio da epoca “ultraventennale”.
3.2.b. - Quanto poi alla prova per testi ammessa dal precedente G.I., permangono in ogni caso evidente profili di incertezza, giacché, per un verso, appare evidente l'insanabile contrasto fra le dichiarazioni rese dai testi rispettivamente citati dalle parti in causa e, per altro verso, continua a non essere dimostrato l'inizio del possesso uti dominus in epoca antecedente al 15.04.2021, data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica dell'atto di citazione.
Segnatamente:
▪ , primo teste di parte attrice, ha semplicemente dichiarato di Testimone_1 essersi recato sui luoghi di causa una volta all'anno, in occasione delle ferie estive e, comunque, l'ultima volta nell'agosto del 2019 (cfr. verbale d0udienza del 24.01.2023: “Io ci sono stato l'ultima volta nell'agosto del 2019. Gli anni precedenti direi almeno una volta l'anno: comunque io sono stato anche fuori diversi anni, dal 1995 andavo e venivo da Reggio Emilia. Poi mi sono sposato e sono rimasto a Reggio Emilia fino al 2012. Dal 2012 mi sono ritrasferito dall'Emilia Romagna in Calabria, dopo il terremoto. Sono tornato qua con la mia famiglia. Preciso che ci vediamo con mio cugino ad agosto. Aggiungo che mio cugino ha venduto Controparte_3 la casa a non saprei quando. Io andavo anche quando c'era Pt_1 Controparte_3 Pt_1
l'ho sempre visto andare in magazzino, prendeva quello che gli serviva. Nel magazzino c'è dell'attrezzatura da muratore. Ovviamente l'ho visto quando andavo da mio cugino. La strada, ci passa anche una macchina, è di 6 metri in larghezza e di 20 metri di lunghezza: da via Omero conduce solo al magazzino/appartamentino”).
Il medesimo teste ha inoltre riferito di aver visto il nel magazzino adiacente Pt_1 la porzione di terreno oggetto di causa e, dunque, non direttamente sulla particella di terreno per cui è causa (“Io si l'ho visto sempre là, nel magazzino. Io lo vedo da almeno 20 anni, da quando avevo 25 anni. Io l'ho sempre visto in quel garage. Io l'ho visto con un camioncino, una macchina: poi qualcosa mi sfugge visti gli anni passati. Ho visto anche Per arrivare al CP_1 magazzino, ci va a piedi e con la macchina. Quanto all'attrezzatura, ho visto materiali da Pt_1 ponteggi, carriole, roba che si usa nell'edilizia”);
▪ , secondo teste di parte attrice, ha genericamente affermato che Controparte_3 il possiede il magazzino dal 1983, senza alcun puntuale riferimento cronologico Pt_1 al terreno oggetto di causa (cfr. verbale d'udienza del 12.07.2023: “Prima del magazzino c'è una casa che una volta era la mia;
poi l'ho venduta mi pare [ndr., quindi non ricordando con esattezza neppure l'anno di vendita del proprio immobile] nel 2016. Io fino al 2016 ho abitato lì.
Anche io passavo da questa strada per andare a casa mia. è sempre passato lì Parte_1 per raggiungere il magazzino [ndr., quindi al più ai fini di una mera servitù di passaggio, non certo ai fini della proprietà]. Che io sappia [ndr., senza chiarire sulla scorta di quali elementi
-6- oggettivi] lui ha il magazzino almeno dal 1983: quando io mi sono sposato, nel 1983, lui era già lì”);
▪ primo teste di parte convenuta, ha dichiarato che la porzione di Testimone_2 terreno qui in oggetto appartiene a solo per la parte adiacente il Parte_1 magazzino, mentre per il resto è di ed (cfr. verbale Controparte_1 CP_2
d'udienza del 15.11.2023: “si la porzione è sua per 3 metri, quelli aderenti al loro fabbricato, la parte restante è di e di quella particella è intestata a loro, ci Controparte_1 CP_2 pagano l'imu e tutto il resto. e hanno ereditato la particella dal Controparte_1 CP_2 padre che è morto nel 1986”).
Ha altresì aggiunto di non aver mai visto in loco prima dell'anno Controparte_4 Per_ 2016, allorché il di lui figlio ebbe ad acquistare la casa da , Controparte_3 aggiungendo che prima del 2016, nel magazzino si recava solo (“Ripeto Parte_2 io prima del 2016 non l'ho mai visto. Prima ci veniva solo che nel magazzino Parte_2 aveva una macchina, mi pare una Fiat Uno, una barca ed una moto d'acqua. Preciso che prima c'è il magazzino e poi la casa: il fabbricato è tutto un corpo”);
▪ , secondo teste di parte convenuta, ha infine riferito che “nel Testimone_3
2015 ho visto il percorrere il vicolo che funge da stradella interpoderale per Parte_3 giungere alla sua proprietà, ma non so dire a partire da quando il ha installato una Pt_3 sbarra di ferro che preclude l'accesso agli altri proprietari dei fondi limitrofi. Quando ho visto il predetto installare la sbarra mio fratello ha sollecitato Parte_1 Controparte_1
l'intervento delle forze dell'ordine” (cfr. verbale d'udienza del 30.01.2025).
4. - Ciò posto, anche con riferimento all'ulteriore circostanza evocata dall'attore, relativa alla manutenzione della porzione di terreno oggetto di causa, non risulta sufficientemente dimostrata l'esclusività del possesso.
Invero, sebbene nell'atto introduttivo del giudizio il abbia dedotto di aver Pt_1 sempre provveduto a proprie spese alla manutenzione dell'immobile (e, in particolare, di averne “di recente” ripristinato la superficie di calpestio, mediante la posa di una rete elettrosaldata e di un massetto in cemento), tali allegazioni non risultano supportate da alcun idoneo riscontro documentale che dia conto delle spese e degli interventi di manutenzione effettuati.
Al riguardo, peraltro, le dichiarazioni rese dai testimoni escussi possono considerarsi pressocché convergenti solo in ordine all'epoca di realizzazione della sopradescritta attività, ma non certo sull'autore delle stesse.
Quanto ai testi di parte attrice:
- ha riferito: “Si è vero, io ho visto che ha rifatto la superficie con del Testimone_1 cemento. Non so se ha messo la rete metallica. Io passavo in macchina, abito lì vicino e ho visto che faceva dei lavori. Io sono stato da mio cugino sino ad agosto del 2019 perché poi è Pt_1 stato arrestato e non ci sono andato più. Comunque io ci passo tutti i giorni di là”;
-7- - mentre ha dichiarato: “il cemento l'ha fatto intendo Controparte_3 Pt_4
. Una volta ero in ferie e li ho visti fare l'asfalto, saranno 4 o 5 anni”; Parte_1
Quanto ai testi di parte convenuta:
- ha dichiarato: “L'ha fatta il figlio, senza la nostra autorizzazione. L'ha Testimone_2 fatta solo in parte perché poi sono venuti i Vigili, c'è stata la fine del mondo lì ma io non so bene, non c'ero. La superficie rifatta è in corrispondenza della proprietà di ; Tes_4
- che: “dopo il 2015, ma non posso essere più preciso, il ha Testimone_3 Pt_3 apportato modifiche al predetto tratto viario provvedendo al rifacimento del relativo piano di calpestio con cemento”.
Ora, in disparte la considerazione che, in ogni caso, l'esercizio ad opera dell'attore di attività di mero godimento, cura e manutenzione della res (peraltro, non specificamente individuate nel tempo e nello spazio) non costituisce di per sé elemento utile ai fini dell'usucapione (non comportando le predette attività esercizio di atti di godimento del bene incompatibili con il riconoscimento dell' altrui proprietà), deve comunque rilevarsi che, nel rapporto redatto dal Corpo della Polizia Municipale di CI RI il 16.10.2019,
l'autore dell'abuso edilizio riscontrato in data 12.10.2019 in via Omero e descritto come
“gettito di una platea di calcestruzzo in uno spazio di isolamento” viene identificato, non già nell'odierno attore, bensì nel “proprietario/costruttore: nato a [...] il Tes_4
11.09.1989 e residente in [...]”.
5. - Infine, dalle predette testimonianze non emerge una ricostruzione univoca neanche con riguardo alla presenza della fatidica “sbarra” apposta sul confine con la via
Omero.
Ebbene, anche a voler ipotizzare che l'apposizione di tale sbarra in ferro sia imputabile all'odierno attore e che la stessa effettivamente inibisse l'accesso ai convenuti – circostanze, in verità, non adeguatamente riscontrate e, anzi, smentite dalla Sentenza del
Tribunale di Crotone n. 458/2024 e dalle deposizioni rese dai testi (“La Controparte_3 sbarra l'ho messa io perché c'è un'officina lì davanti e ci hanno sempre parcheggiato le macchine, così sono stato costretto a metterla. Io gli ho sempre acconsentito di parcheggiare. La sbarra si alza
e si abbassa manualmente”) e (“Si tratta di una sbarra messa di notte, che era in Testimone_2 parte aperta laterale. Non so chi l'ha messa, io dico che l'ha messa . Io so che c'era Parte_2 un camion che addirittura è rimasto bloccato nel vicolo a causa della sbarra: so che poi hanno smontato la sbarra per consentire al camion di uscire, poi è stata rimontata, ma non so da chi.
L'accesso noi l'abbiamo sempre avuto. Non so però se abbia avuto l'accesso e si sia messo Parte_1
d'accordo con . La sbarra è sempre aperta, anzi, preciso, la sbarra di notte è chiusa”) – la CP_3 predetta installazione risalirebbe in ogni caso al 2016, risultando come tale irrilevante ai fini del periodo ventennale contemplato dall'art. 1158 c.c.
Da quanto precede, pertanto, non può che derivare il rigetto della domanda attorea.
***********************
Venendo ai provvedimenti di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la
-8- soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 741/2021 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna l'attore a rifondere ai convenuti le spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Crotone, in data 20.06.2025
IL GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011.
-9-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. r.g. 741/2021, avente ad oggetto “usucapione”,
PROMOSSO DA
(C.F. ), elett.te domiciliato a CI Parte_1 C.F._1
RI (KR) in via Mandorleto n. 25/E; rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore
Calabretta, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), elett.te domiciliati a CI RI (KR) in via V. Emanuele n. 14; C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Antonio Alboccino, giusta procura in atti;
CONVENUTI
Conclusioni
All'udienza del 28.05.2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, previa concorde rinuncia dei difensori all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
-1- potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale ed per sentir Controparte_1 CP_2 dichiarare l'intervenuto acquisto in proprio favore, a titolo di usucapione, della proprietà di un fondo, avente un'estensione pari a circa 100 mq, costituente porzione della più ampia particella n. 2038, foglio di mappa 21, del catasto terreni del Comune di CI
RI (KR), pervenuta ai convenuti iure ereditatis (in forza di un atto di successione del dicembre 1986, registrato all'Ufficio del Registro di Crotone al n. 395 vol. 142), e confinante sul lato est con la particella n. 2039 di proprietà dei convenuti e sul lato ovest con la particella n. 2406 ove insiste il fabbricato di proprietà dell'attore.
In ragione di quanto sopra ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare il sig. proprietario per intervenuta usucapione, ai Parte_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 e s.s. cod. civ., della porzione di immobile identificata al
Catasto terreni del Comune di CI RI (KR) foglio 21, particella 2038;
2) per l'effetto ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla relativa trascrizione dell'emananda sentenza dichiarativa, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
3) con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, con il favore della distrazione, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., al sottoscritto procuratore».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio entrambi i convenuti, i quali, contestando la ricostruzione dei fatti posta a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio ed eccependo, in particolare, la carenza dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari ai fini dell'acquisito a titolo di usucapione, hanno chiesto il rigetto della domanda attorea.
Hanno pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) Rigettare in toto la domanda proposta dall'attore, perché infondata in fatto ed in diritto nonché, inammissibile per come proposta, il tutto per le motivazioni di cui al presente atto;
2) condannare l'attore, al pagamento delle spese del giudizio come per legge;
3) valutare il comportamento processuale della parte attrice e conseguentemente, assumere i relativi provvedimenti».
3. - Subentrato il sottoscritto magistrato nella titolarità del fascicolo soltanto a far data dal 17.06.2024, espletata l'istruttoria mediante acquisizione documentale ed assunzione della prova testimoniale, all'udienza del 28.05.2025, preso atto della rinuncia dei difensori
-2- delle parti all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Giova premettere che, in virtù degli ordinari criteri di distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 cod. civ., grava sull'attore l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
2.1. - Con specifico riferimento al possesso ad usucapionem è stato espressamente chiarito che “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr. Cass., sez. II, 6.08.2004
n. 15145).
In particolare, elementi costitutivi dell'acquisto della proprietà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 cod. civ. sono il possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto.
Il potere di fatto sulla cosa deve sostanziarsi in un comportamento inequivocabilmente inteso ad esercitare sulla res una signorìa corrispondente a quella del titolare del diritto dominicale.
Detto potere deve consistere nel pacifico godimento del bene determinato dal comportamento acquiescente e dismissivo del proprietario;
essere pubblico, ossia acquistato in modo non clandestino ovvero a clandestinità terminata.
Perché possa aversi l'usucapione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale è poi necessario l'esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto corrispondente al diritto medesimo, con l'intenzione di esercitarlo per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge
(cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. 10.07.2007 n. 15446; Cass. civ., Sez. II, 09.08.2001 n. 11000; Cass civ., Sez. II, 18.01.2001 n. 708).
La continuità del possesso postula la corrispondenza del potere di fatto esercitato al diritto reale posseduto e la sua conseguente manifestazione attraverso atti di possesso conformi alla qualità, alla destinazione della cosa idonei a palesare un'indiscussa e piena signorìa di fatto sulla cosa stessa (cfr. Cass. civ., sez. II, 06.08.2004 n. 15145).
Il giudizio sulla pienezza ed esclusività del potere esercitato in misura tale da rendere il possesso univoco ed idoneo al compimento della prescrizione acquisitiva è rimesso al giudice di merito, il cui accertamento è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. civ., Sez. II,
26.01.2004, n. 1317).
Oltre agli elementi oggettivi della continuità e non interruzione, la legge richiede un elemento psicologico, individuato nell'animus possidendi.
Con esso si indica, non la convinzione di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, bensì l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo
-3- titolare (cfr. Cass. civ. Sez. II, 06.05.2014, n. 9671; Cass. civ. Sez. II, 09.09.2002, n. 13082;
Cass. civ. Sez. II, 21.12.1999, n. 14368; Cass. civ. Sez. II, 29.01.1999, n. 815; App. Roma Sez.
IV, 29.10.2002).
L'esistenza di quest'elemento psicologico si presume, iuris tantum, dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede.
La norma in esame non richiede, infatti, che l'usucapiente abbia la convinzione di esercitare un diritto proprio o ignori di ledere un diritto altrui: è sufficiente la volontà di comportarsi come il titolare del diritto (cfr. Cass. civ. Sez. II, 15-07-2002, n. 10230; Cass. civ. Sez. II, 05-09-1998, n. 8823; Cass. civ. Sez. II, 01-07-1996, n. 5964).
2.2.- Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità e di merito l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione.
Conseguentemente, la parte che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo a tal fine sufficiente una semplice dichiarazione di aver posseduto (cfr. Cass. 21837/18).
2.3. - Sempre in materia di prova, si è sostenuto che la domanda di usucapione è soggetta alla dimostrazione quanto mai rigorosa in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem (cfr. Tribunale Lucca Sez. I, 13.05.2016; Tribunale
Benevento, 9.01.2019 n. 20; cfr. anche Cass. civ. sez. VI, 7 settembre 2018, n. 21873 e Cass. civ. sez. VI, 4 luglio 2011, n. 14593, secondo cui "l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione").
Su questa scia, neppure la coltivazione del fondo è sufficiente, in quanto "la circostanza di aver coltivato un terreno e di aver eseguito dei lavori sullo stesso non dimostra con certezza
l'animus possidendi ai fini dell'usucapione, non comportando di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui" (cfr. Cass, sez. II, 29.07.2013 n. 18215;
Cass., sez. II, 26.04.2011 n. 9325).
2.4. - In buona sostanza, quindi, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve fornire la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, allegando e dimostrando il momento e le modalità di acquisto del possesso, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre vent'anni.
2.5. - Deve infine in questa sede ribadirsi il principio secondo cui per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario, non riconducibile però alla mera tolleranza del proprietario (cfr. Cass. 10.7.2007 n. 15446).
Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res" da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed
-4- inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (cfr., ex multis, Cass. 18.2.1999
n. 1367; Cass. 15.6.2001 n. 8152; Cass. 20.9.2007 n. 19478; Cass. 27.7.2009 n. 17462; Cass.
1.3.2010 n. 4863).
Non sono al riguardo sufficienti meri atti di gestione espressamente consentiti dal proprietario o anche solo tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (Cass. 11.8.2005 n. 16841).
3. - Tanto precisato in termini generali, va nella specie osservato che parte attrice non ha adeguatamente assolto agli oneri di allegazione e prova sulla medesima incombenti.
3.1. - Così, ad esempio, non è stato provato, con il rigore richiesto, l'inizio del preteso possesso.
Invero, sebbene nell'atto introduttivo del giudizio l'attore affermi genericamente di possedere uti dominus in maniera pacifica, pubblica, indisturbata ed ininterrotta la porzione della particella n. 2038 foglio 21, formalmente intestata ai convenuti (cfr. atto di citazione pag. 1) e di utilizzarla continuativamente da oltre vent'anni sia come via di accesso alla sua proprietà – che sarebbe altrimenti interclusa rispetto alla via Omero – che come area di deposito esterno e pertinenza del magazzino di sua proprietà, ha tuttavia omesso di indicare in quale occasione avrebbe avuto inizio l'esercizio del potere di fatto sull'immobile di cui si controverte.
Sul punto, infatti, va ribadito che “l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica da lasciare indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione”
(Cass. civ. sez. VI, 7 settembre 2018, n. 21873 e Cass. civ. sez. VI, 4 luglio 2011, n. 14593), con la conseguenza che l'attore non può limitarsi a dedurre di trovarsi nel possesso del bene “da tempo immemorabile” ovvero da “oltre venti anni”, in quanto colui che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha cominciato a possedere uti dominus.
La domanda attorea, pertanto, già sotto il profilo assertivo si appalesa carente, non essendo specificamente individuati, nella loro dimensione fattuale, spaziale e temporale, gli atti da cui emergerebbe il possesso rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158
c.c.
3.2. - Tale lacuna non può ritenersi colmata dalla logicamente e cronologicamente successiva attività istruttoria.
3.2.a. - Difatti, il compendio fotografico allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c. – e, quindi, a preclusioni assertive già inesorabilmente maturate – risulta inidoneo a dimostrare, non solo il vantato possesso, ma anche il suo inizio, non recando alcuna data
(fatta eccezione per le immagini datate 14.05.2021, come tali inconferenti ai fini della decisione).
D'altronde, le ortofoto estrapolate dal sito Google Maps, allegate alla memoria depositata dagli odierni convenuti ai sensi dell'art. art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., attestano
-5- lo stato dei luoghi di causa negli anni 2009 e 2010, documentando l'assenza di segni o indici evidenti di quel potere di fatto che l'attore deduce di aver esercitato sull'immobile oggetto del giudizio da epoca “ultraventennale”.
3.2.b. - Quanto poi alla prova per testi ammessa dal precedente G.I., permangono in ogni caso evidente profili di incertezza, giacché, per un verso, appare evidente l'insanabile contrasto fra le dichiarazioni rese dai testi rispettivamente citati dalle parti in causa e, per altro verso, continua a non essere dimostrato l'inizio del possesso uti dominus in epoca antecedente al 15.04.2021, data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica dell'atto di citazione.
Segnatamente:
▪ , primo teste di parte attrice, ha semplicemente dichiarato di Testimone_1 essersi recato sui luoghi di causa una volta all'anno, in occasione delle ferie estive e, comunque, l'ultima volta nell'agosto del 2019 (cfr. verbale d0udienza del 24.01.2023: “Io ci sono stato l'ultima volta nell'agosto del 2019. Gli anni precedenti direi almeno una volta l'anno: comunque io sono stato anche fuori diversi anni, dal 1995 andavo e venivo da Reggio Emilia. Poi mi sono sposato e sono rimasto a Reggio Emilia fino al 2012. Dal 2012 mi sono ritrasferito dall'Emilia Romagna in Calabria, dopo il terremoto. Sono tornato qua con la mia famiglia. Preciso che ci vediamo con mio cugino ad agosto. Aggiungo che mio cugino ha venduto Controparte_3 la casa a non saprei quando. Io andavo anche quando c'era Pt_1 Controparte_3 Pt_1
l'ho sempre visto andare in magazzino, prendeva quello che gli serviva. Nel magazzino c'è dell'attrezzatura da muratore. Ovviamente l'ho visto quando andavo da mio cugino. La strada, ci passa anche una macchina, è di 6 metri in larghezza e di 20 metri di lunghezza: da via Omero conduce solo al magazzino/appartamentino”).
Il medesimo teste ha inoltre riferito di aver visto il nel magazzino adiacente Pt_1 la porzione di terreno oggetto di causa e, dunque, non direttamente sulla particella di terreno per cui è causa (“Io si l'ho visto sempre là, nel magazzino. Io lo vedo da almeno 20 anni, da quando avevo 25 anni. Io l'ho sempre visto in quel garage. Io l'ho visto con un camioncino, una macchina: poi qualcosa mi sfugge visti gli anni passati. Ho visto anche Per arrivare al CP_1 magazzino, ci va a piedi e con la macchina. Quanto all'attrezzatura, ho visto materiali da Pt_1 ponteggi, carriole, roba che si usa nell'edilizia”);
▪ , secondo teste di parte attrice, ha genericamente affermato che Controparte_3 il possiede il magazzino dal 1983, senza alcun puntuale riferimento cronologico Pt_1 al terreno oggetto di causa (cfr. verbale d'udienza del 12.07.2023: “Prima del magazzino c'è una casa che una volta era la mia;
poi l'ho venduta mi pare [ndr., quindi non ricordando con esattezza neppure l'anno di vendita del proprio immobile] nel 2016. Io fino al 2016 ho abitato lì.
Anche io passavo da questa strada per andare a casa mia. è sempre passato lì Parte_1 per raggiungere il magazzino [ndr., quindi al più ai fini di una mera servitù di passaggio, non certo ai fini della proprietà]. Che io sappia [ndr., senza chiarire sulla scorta di quali elementi
-6- oggettivi] lui ha il magazzino almeno dal 1983: quando io mi sono sposato, nel 1983, lui era già lì”);
▪ primo teste di parte convenuta, ha dichiarato che la porzione di Testimone_2 terreno qui in oggetto appartiene a solo per la parte adiacente il Parte_1 magazzino, mentre per il resto è di ed (cfr. verbale Controparte_1 CP_2
d'udienza del 15.11.2023: “si la porzione è sua per 3 metri, quelli aderenti al loro fabbricato, la parte restante è di e di quella particella è intestata a loro, ci Controparte_1 CP_2 pagano l'imu e tutto il resto. e hanno ereditato la particella dal Controparte_1 CP_2 padre che è morto nel 1986”).
Ha altresì aggiunto di non aver mai visto in loco prima dell'anno Controparte_4 Per_ 2016, allorché il di lui figlio ebbe ad acquistare la casa da , Controparte_3 aggiungendo che prima del 2016, nel magazzino si recava solo (“Ripeto Parte_2 io prima del 2016 non l'ho mai visto. Prima ci veniva solo che nel magazzino Parte_2 aveva una macchina, mi pare una Fiat Uno, una barca ed una moto d'acqua. Preciso che prima c'è il magazzino e poi la casa: il fabbricato è tutto un corpo”);
▪ , secondo teste di parte convenuta, ha infine riferito che “nel Testimone_3
2015 ho visto il percorrere il vicolo che funge da stradella interpoderale per Parte_3 giungere alla sua proprietà, ma non so dire a partire da quando il ha installato una Pt_3 sbarra di ferro che preclude l'accesso agli altri proprietari dei fondi limitrofi. Quando ho visto il predetto installare la sbarra mio fratello ha sollecitato Parte_1 Controparte_1
l'intervento delle forze dell'ordine” (cfr. verbale d'udienza del 30.01.2025).
4. - Ciò posto, anche con riferimento all'ulteriore circostanza evocata dall'attore, relativa alla manutenzione della porzione di terreno oggetto di causa, non risulta sufficientemente dimostrata l'esclusività del possesso.
Invero, sebbene nell'atto introduttivo del giudizio il abbia dedotto di aver Pt_1 sempre provveduto a proprie spese alla manutenzione dell'immobile (e, in particolare, di averne “di recente” ripristinato la superficie di calpestio, mediante la posa di una rete elettrosaldata e di un massetto in cemento), tali allegazioni non risultano supportate da alcun idoneo riscontro documentale che dia conto delle spese e degli interventi di manutenzione effettuati.
Al riguardo, peraltro, le dichiarazioni rese dai testimoni escussi possono considerarsi pressocché convergenti solo in ordine all'epoca di realizzazione della sopradescritta attività, ma non certo sull'autore delle stesse.
Quanto ai testi di parte attrice:
- ha riferito: “Si è vero, io ho visto che ha rifatto la superficie con del Testimone_1 cemento. Non so se ha messo la rete metallica. Io passavo in macchina, abito lì vicino e ho visto che faceva dei lavori. Io sono stato da mio cugino sino ad agosto del 2019 perché poi è Pt_1 stato arrestato e non ci sono andato più. Comunque io ci passo tutti i giorni di là”;
-7- - mentre ha dichiarato: “il cemento l'ha fatto intendo Controparte_3 Pt_4
. Una volta ero in ferie e li ho visti fare l'asfalto, saranno 4 o 5 anni”; Parte_1
Quanto ai testi di parte convenuta:
- ha dichiarato: “L'ha fatta il figlio, senza la nostra autorizzazione. L'ha Testimone_2 fatta solo in parte perché poi sono venuti i Vigili, c'è stata la fine del mondo lì ma io non so bene, non c'ero. La superficie rifatta è in corrispondenza della proprietà di ; Tes_4
- che: “dopo il 2015, ma non posso essere più preciso, il ha Testimone_3 Pt_3 apportato modifiche al predetto tratto viario provvedendo al rifacimento del relativo piano di calpestio con cemento”.
Ora, in disparte la considerazione che, in ogni caso, l'esercizio ad opera dell'attore di attività di mero godimento, cura e manutenzione della res (peraltro, non specificamente individuate nel tempo e nello spazio) non costituisce di per sé elemento utile ai fini dell'usucapione (non comportando le predette attività esercizio di atti di godimento del bene incompatibili con il riconoscimento dell' altrui proprietà), deve comunque rilevarsi che, nel rapporto redatto dal Corpo della Polizia Municipale di CI RI il 16.10.2019,
l'autore dell'abuso edilizio riscontrato in data 12.10.2019 in via Omero e descritto come
“gettito di una platea di calcestruzzo in uno spazio di isolamento” viene identificato, non già nell'odierno attore, bensì nel “proprietario/costruttore: nato a [...] il Tes_4
11.09.1989 e residente in [...]”.
5. - Infine, dalle predette testimonianze non emerge una ricostruzione univoca neanche con riguardo alla presenza della fatidica “sbarra” apposta sul confine con la via
Omero.
Ebbene, anche a voler ipotizzare che l'apposizione di tale sbarra in ferro sia imputabile all'odierno attore e che la stessa effettivamente inibisse l'accesso ai convenuti – circostanze, in verità, non adeguatamente riscontrate e, anzi, smentite dalla Sentenza del
Tribunale di Crotone n. 458/2024 e dalle deposizioni rese dai testi (“La Controparte_3 sbarra l'ho messa io perché c'è un'officina lì davanti e ci hanno sempre parcheggiato le macchine, così sono stato costretto a metterla. Io gli ho sempre acconsentito di parcheggiare. La sbarra si alza
e si abbassa manualmente”) e (“Si tratta di una sbarra messa di notte, che era in Testimone_2 parte aperta laterale. Non so chi l'ha messa, io dico che l'ha messa . Io so che c'era Parte_2 un camion che addirittura è rimasto bloccato nel vicolo a causa della sbarra: so che poi hanno smontato la sbarra per consentire al camion di uscire, poi è stata rimontata, ma non so da chi.
L'accesso noi l'abbiamo sempre avuto. Non so però se abbia avuto l'accesso e si sia messo Parte_1
d'accordo con . La sbarra è sempre aperta, anzi, preciso, la sbarra di notte è chiusa”) – la CP_3 predetta installazione risalirebbe in ogni caso al 2016, risultando come tale irrilevante ai fini del periodo ventennale contemplato dall'art. 1158 c.c.
Da quanto precede, pertanto, non può che derivare il rigetto della domanda attorea.
***********************
Venendo ai provvedimenti di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la
-8- soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 741/2021 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna l'attore a rifondere ai convenuti le spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Crotone, in data 20.06.2025
IL GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011.
-9-