Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/05/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1857/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'udienza dell' 8 maggio 2025, fissata per la discussione ex art. 429 c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 1857/2021 r.g.a.c. tra
, in proprio e in qualità di legale rappresentante p.t. dell'omonima ditta indi- Parte_1
viduale, rappresentato e difeso, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso, da- gli Avv. Stefano Sbordoni, Sabina Monaco e Francesca Dionisi ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Associato “ in Roma alla via Arenula n. 16 Controparte_1
- ricorrente
E
Controparte_2
in per-
[...] sona del Direttore dell'Ufficio Dott. Persona_1
- resistente
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 marzo 2021 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 85931 del 26 novembre 2019 dell' Controparte_2 [...]
Sede di notificata in data 19 Controparte_3 Controparte_2 CP_2
febbraio 2021, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecunia- ria di € 20.000,00 per violazione dell'art. 7 comma 3 quater del d.l. n. 158/2012 convertito nella l. n.
189/2012, accertata con verbale del 5 ottobre 2016 dei Carabinieri della Tenenza di Casalnuovo di
Napoli e dei funzionari dell di nel corso della ispezione, in particolare, si Controparte_2 CP_2
rilevava la presenza, presso la ditta individuale in Casalnuovo di Napoli alla Via San Parte_1
Marco n. 19, di due postazioni personal computer a disposizione del pubblico, di cui una usata da un cliente per giocare sul sito internet www.replatz.it.
Parte opponente eccepiva in via preliminare la decadenza dall'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria per la violazione dell'art. 2 della l. n. 241/1990 e successive modifiche, in quanto l'ordinanza ingiunzione era stata emessa oltre il termine perentorio di novanta giorni previ- sto per la conclusione del procedimento amministrativo;
la nullità del provvedimento opposto per carenza di motivazione e mancata individuazione della norma violata;
la erronea applicazione al ca- so di specie dell'art. 7 comma 3 quater del d.l. n. 158/2012 convertito nella l. n. 189/2012, stante la piena liceità dell'attività svolta dallo , avendo questi concluso un regolare contratto con la Pt_1
azienda titolare di concessione dell' Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli n. CP_4
15073 per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici, e non avendo l'opponente messo volontaria- mente a disposizione dei clienti le proprie apparecchiature per il gioco online; infine, la violazio- ne/falsa applicazione dell' art. 1, cooma 923 della l. 208/2015, non essendo gli apparecchi rinvenuti presso la sede dell' opponente equiparabili ai cd. “Totem”.
Sulla scorta di tali motivi, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione con vittoria di spese e attribuzione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia opposta e contestava in toto l'avversa opposizione chie- dendone il rigetto.
Disposta la sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, la causa ve- niva rinviata alla udienza dell' 8 maggio 2025, celebrata con modalità cartolari, per la decisione.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le motivazioni esposte di seguito.
In via preliminare è infondata l'eccezione di decadenza dall'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria sollevata dal ricorrente per il decorso del termine di 90 giorni previsto dall'art. 2, comma
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3 l. n. 241/1990, per concludere il procedimento amministrativo sanzionatorio.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con Sent. n. 9591/2006 hanno infatti precisato che tale termine breve, nonostante sia previsto in via generale, non è compatibile con i procedimenti che, a norma della l. n. 689/1981, sono articolati in modo preciso in diverse fasi, i cui tempi non consentono, anche nell'interesse dell'ingiunto, di rispettare il termine complessivo di novanta giorni
(dello stesso tenore anche Cass. Sent. n. 8763/2010).
Da ultimo la Corte di legittimità ha ulteriormente chiarito che: “In tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella l. n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclu- sione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005), in quanto la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e de- linea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni” (Cass. Sent. n. 21706/2018).
Pertanto, nel caso di specie, pur essendo trascorso un considerevole lasso di tempo tra la prima ispezione nei locali dello (5.10.2016), l'avviso di notifica ex art. 14 l. n. 689/91 (notificato Pt_1
in data 11.11.2016), l'invio degli scritti difensivi all'Agenzia (06.12.2016) con la successiva audi- zione dell'odierno opponente (11.01.2017), l'emissione dell'ordinanza ingiunzione (26.11.2019) e, da ultimo, la sua notifica (19.02.2021), tutto il procedimento amministrativo si è concluso regolar- mente prima del decorso del termine di prescrizione di cinque anni (né, del resto, l' opponente ha sollevato specifica eccezione di prescrizione).
Nel merito è altresì infondata l'eccezione relativa alla carenza di motivazione dell'ordinanza in- giunzione impugnata.
Sul punto, la Cassazione ha più volte ribadito (ex multis, sentenza n. 20189/2008) che: “Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motiva- re l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della mo- tivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposi- zione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di
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accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione” (Cfr. anche Cass. n. 16203/2003; Cass. n. 8649/2006; Cass. n. 871/2007).
Nel caso di specie, dunque, l'ordinanza ingiunzione risulta sufficientemente motivata in quanto in- dica con precisione i fatti contestati all'ingiunto, le norme applicate nonché le relative sanzioni e fa riferimento in modo puntuale ai precedenti atti del procedimento (verbale d'ispezione, avviso di no- tifica) regolarmente notificati all'odierno opponente.
Infine, infondata è altresì l'eccezione di parte opponente concernente l'erronea applicazione al caso di specie dell'art. 7 comma 3 quater d.l. n. 158/2012 convertito nella l. n. 189/2012.
La norma in esame recita: ”Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illeci- tamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consen- tano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.”
In base a tale norma è sufficiente che l'apparecchiatura in questione consenta di accedere a giochi a premio perché si configuri l'ipotesi del gioco d'azzardo, come precisato sul punto dalla giurispru- denza: “l'illecito amministrativo di cui all'art. 7 co. 3 quater d.l. n. 158/2012 si configura tutte le volte in cui vi sia la mera potenzialità e il pericolo che gli apparecchi messi a disposizione del pub- blico possano essere impiegati dagli utenti per la connessione a piattaforme di gioco on line, non apparendo scriminante che gli stessi siano utilizzabili anche per la libera navigazione su internet”
(Così Corte appello Lecce, Sent. n. 1002/2020 e, da ultimo, Tribunale Benevento, Sent. n.
885/2022).
Nel caso di specie, come si evince dalla lettura dell'ordinanza ingiunzione impugnata, durante l'accesso ispettivo i verbalizzanti hanno riscontrato la presenza di “un avventore intento al gioco mediante utilizzo della postazione pc a disposizione del pubblico collegata al sito di gioco www.replatz.it facente capo al concessionario – concessione GAD 15073” a riprova CP_4 del fatto che l'apparecchiatura dello non veniva utilizzata esclusivamente per la navigazio- Pt_1
ne su Internet, ma anche per il collegamento a giochi a premio.
Inoltre, è del tutto irrilevante che l'ingiunto avesse concluso un contratto con la e CP_4
che la stessa avesse regolare autorizzazione dell'Agenzia opposta per il gioco in cui era intento l'utente al momento dell'ispezione, visto che “tale circostanza non esclude in ogni caso l'accesso ad altri giochi sottratti al controllo pubblico” (in tal senso, Tribunale Benevento, Sent. n.
885/2022).
Appare, del pari, irrilevante la circostanza che l' apparecchio in esame fosse o meno un “totem”, te-
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nuto conto che la norma richiamata dall' opponente (art. 1, comma 923 della l. n. 208 del 2015), mediante espresso rinvio all'art. 1, comma 646 l. 190 del 2014, fa riferimento a “qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collega- ti alla rete statale di raccolta del gioco”, tenuto conto che lo scopo della norma è quello di impedi- re, indistintamente, la messa a disposizione di qualsivoglia apparecchio videoterminale privo delle caratteristiche citate.
Quanto, inoltre, alla involontarietà della condotta illecita, eccepita dal ricorrente, la Corte di Cassa- zione ha precisato che “In tema di illeciti amministrativi, la sufficienza, al fine d'integrare l'ele- mento soggettivo della violazione, della semplice colpa ex art. 3 legge 689 del 1981, comporta che, al fine di escludere la responsabilità dell'autore dell'infrazione, non basta uno stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza” (Cass. Sent. n. 720/2018); l' one- re della prova, in forza del principio generale di cui all' art. 2697 c.c., ricade su parte opponente.
Nella specie alcun elemento è emerso in ordine all'assenza di colpa del titolare e gestore dell'attività e alla sussistenza della sua buona fede, non avendo, in particolare, l' opponente fornito alcun riscontro probatorio in merito.
In definitiva, per le motivazioni sin qui espresse l'opposizione va rigettata.
Relativamente alle spese, nulla deve disporsi, in quanto l'amministrazione resistente si è difesa per mezzo di propri funzionari.
Sul punto, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento per cui, in tema di giudi- zio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa a sanzione amministrativa, ove la Pubblica
Amministrazione stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, non può essa ottenere la condanna della controparte soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono liquidabili in suo favore unicamente le spese vive, diverse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato in quella causa e abbia debitamente documentato in apposi- ta nota (cfr., Cass. Civ., Sez. I, n. 17708/2005 nonché Cass. Civ., sez. I, n. 17674/2004).
Non avendo provveduto l'opposta a documentare le spese vive sostenute, nulla può esserle ricono- sciuto nonostante la soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disat- tesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- nulla sulle spese.
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Nola, 19 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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