Articolo 36 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 35Articolo 32 ter
Versione
18 dicembre 1942
Art. 36.

Nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente l'autore della parte letteraria ne riacquista la libera disponibilita', senza pregiudizio dell'eventuale azione di danni a carico del compositore.

Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dell'azione di danni prevista nel comma precedente, il rapporto di comunione formatosi sull'opera gia' musicata rimane fermo, ma l'opera stessa non puo' essere rappresentata od eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942