Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/02/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II° grado iscritta al ruolo in data 08.10.2018 al numero 10206/2016 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 2161/2018 pubblicata il 16.04.2018 e non notificata;
TRA
(già denominato Parte_1 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Controparte_1
Limatola;
APPELLANTE
E rappresentata e difesa dall'Avv. Girolamo Controparte_2
Barbato;
APPELLATA
E
, e , rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_3 CP_4 CP_5
Antonio Virtuoso;
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da memorie ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato i IG.ri , e , Controparte_3 CP_4 CP_5
quali eredi legittimi del sig. , convenivano in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Persona_1
Salerno la società per ivi sentirla condannare al pagamento della Controparte_1 somma di € 537,14 a titolo di restituzione delle somme corrisposte in eccesso a causa di una errata
1
Instaurato il contraddittorio si costituiva la convenuta è chiedendo Controparte_1 dichiararsi la domanda inammissibile, infondata e di essere autorizzato a chiamare “in causa e in garanzia” il , tenuto al rimborso della somma recata dall'assegno ovvero Controparte_2
a manlevare la convenuta in casi di condanna ad essa ascritta, corrispondere l'assegno agli attori, con vittoria di spese.
Regolarmente autorizzata la chiamata in causa, questa veniva effettuata e si costituiva il
[...]
, chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese. Controparte_2
Con la sentenza n. 2161/2018, resa in data 28.02.2018, pubblicata il 16.04.2018 e non notificata, il
GdP di Salerno, Dott.ssa Maria Francesca Napoli, ha così provveduto: “1. Accoglie la domanda e condanna l' al pagamento di Euro 537,14, oltre interessi dalla domanda, in Controparte_1
favore degli attori;
2. Condanna la predetta convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore del procuratore degli attori che liquida in complessivi Euro 373,72, di cui Euro 73,74 per spese ed Euro 300,00, per compenso professionale, oltre IVA, CAP e accessori, come per legge, con attribuzione;
3. Compensa le spese fra la convenuta e la chiamata in causa . CP_2
2. Con atto di citazione in appello ritualmente e tempestivamente notificato in data 3.10.2028 ha proposto appello avverso la su citata sentenza rassegnando le Parte_1 le seguenti conclusioni:
1.-In riforma integrale della sentenza impugnata n. 2161/18, emessa dal Giudice di Pace di Salerno in persona della Dott.ssa Napoli Maria Francesca in data 28/02/2018, pubblicata in data
16/04/2018, non notificata, condannare gli appellati GG.ri , e Controparte_3 CP_4 CP_5
alla restituzione in favore di di quanto da questa percepito
[...] Parte_1 in esecuzione della sentenza di I^ grado come da documentazione allegata, ovvero dell'importo di €
1.050,50; 2.-Accertare e dichiarare a , quale chiamata in Controparte_2
causa e in garanzia, tenuta in virtù della convenzione stipulata con , al Controparte_1
rimborso nei confronti dei GG.ri , e della somma di € Controparte_3 CP_4 CP_5
537,14; 3.- Per l'effetto, condannare al pagamento di € 537,14 in Controparte_2
favore dei GG.ri , e;
4.-Condannare la Controparte_3 CP_4 CP_5 [...]
alla refusione delle spese legali in favore dei GG.ri , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e liquidate in € 373,74 di cui € 73,74 per spese ed € 300,00, per compenso
[...] CP_5
professionale, oltre IVA, CAP e accessori, come per legge;
5.- Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”.
2 La banca provvedeva alla regolare costituzione in giudizio con comparsa di costituzione e CP_6
risposta depositata il 04.03.2019 e, impugnando ogni avversa richiesta e deduzione, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia a codesto ecc.mo Tribunale di Salerno, per i motivi indicati in narrativa, rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
perché infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza resa dal
[...]
GdP di Salerno n. 2161/2018. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
Con comparsa depositata in data 05.03.2019 si costituivano , e Controparte_3 CP_5 CP_4
i quale rassegnavano le seguenti conclusioni: “rigettarsi, per quanto di ragione, l'appello
[...]
proposto da (già denominata e, Parte_1 Controparte_1 per l'effetto, confermarsi tutte le statuizioni di condanna assunte dal Giudice di primo grado in favore degli odierni appellati;
rigettarsi ogni altra richiesta restitutoria avanzata da controparte, sia in relazione al credito principale, che in relazione agli accessori e alle spese di lite, considerato vieppiù che queste ultime sono state attribuite al difensore in proprio in virtù del vincolo di antistatarietà giusta previsione giudiziale;
condannarsi la società appellante alla rifusione delle spese del grado con attribuzione”.
La causa rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 08.07.2024, tenutasi in forma cartolare, è stata assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 cpc
2. Preliminarmente va dichiarata la proponibilità dell'appello, essendo stato proposto nel termine breve di cui all'art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado avvenuta in data 16.04.2018.
Va, inoltre, dichiarata l'ammissibilità dell'appello in relazione a quanto statuito dal novellato art. 342 c.p.c. Invero, nella giurisprudenza, soprattutto di merito, e in dottrina si sono formati vari orientamenti interpretativi in ordine alla corretta decifrazione della chiesta specificità dei motivi di appello, prevista a pena di inammissibilità dai novellati artt. 342 e 434 c.p.c., essendo controverso, in particolare, se essa imponga all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice. In particolare, un primo orientamento, maggiormente formalistico, riteneva che le suddette norme imponessero all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione. Di contro, altro orientamento, riteneva bastasse una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi
3 argomentativi, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, posti a suo fondamento, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che promanerebbe sulla scorta di ben evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal giudice di primo grado. Le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), nel risolvere il contrasto, hanno aderito alla tesi meno formalistica. In particolare, si è ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel loro nuovo testo, vadano interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris intantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. n. 10916/2017 nonché Cass. n. 23291/2016).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello risulta che l'appellante si è attenuto a quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., dal momento che ha richiamato i passi argomentativi della sentenza che intendeva contestare cui ha contrapposto delle deduzioni astrattamente idonee a scalfirne il fondamento giuridico.
3. Prima dell'esame del merito va, inoltre, osservato che la principale caratteristica del giudizio di appello è costituita dal c.d. effetto devolutivo (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore.
Tale effetto non è automatico, nel senso che esso non si accompagna alla semplice proposizione del mezzo di impugnazione, ma dipende dal contenuto dell'atto di appello (principale e incidentale), nel quale l'appellante ha l'onere di indicare non solo i punti e i capi indicati ma anche le ragioni per cui viene chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi di fatto e di diritto posti a base dell'impugnazione.
4 Nell'ambito dell'intero punto o del capo della sentenza appellata, si espande la cognizione del giudice di secondo grado.
4. Nel merito l'appello è fondato e, per l'effetto, merita accoglimento, nei termini che si vanno a precisare.
Dalla lettura degli atti di causa a disposizione risulta che la pretesa creditoria originariamente azionata è incontestata. Non è posta in discussione - né in questa in questa sede, né in sede conclusionale presso il primo giudice - la fondatezza del credito vantato dai sig.ri , Controparte_3
e conseguente al mancato incasso della somma di € 537,14, oggetto CP_4 CP_5 dell'assegno bancario contraffatto.
Il presente giudizio d'appello non riguarda dunque il provvedimento del primo giudice laddove conferma il diritto degli attori, quando l'individuazione del soggetto effettivamente tenuto a rimborsare ai medesimi la somma di € 537,14, oggetto dell'assegno bancario contraffatto.
Venendo ai singoli motivi d' appello, va osservato che la questione della riconoscibilità della contraffazione al momento della presentazione all'incasso è un aspetto che rileva ai fini dell'indagine sulla responsabilità della banca negoziatrice.
Nel caso di specie, appare condivisibile il rilievo sollevato dalla banca appellata circa la differenza tra la responsabilità della banca negoziatrice e quella della banca trattaria, nonché il richiamo operato all'orientamento affermatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte laddove è stata affermata la possibilità per la banca negoziatrice di andare esente da responsabilità laddove adempia i controlli sull'assegno con la media diligenza professionale.
Resta da valutare, però, se, come argomentato dall'appellante, in qualità di banca trattaria,
[...] avrebbe dovuto avvedersi, in sede di pagamento dell'assegno, della discrepanza tra il CP_2 prenditore effettivo e colui che era stato indicato come tale nell'ordine di emissione.
In relazione a tali censure occorre riconoscere che le motivazioni formulate dal primo giudice appaiono inconferenti atteso che si fondano su circostanze di fatto non provate e comunque irrilevanti ai fini del decidere.
Va invece evidenziato che la questione della non apparenza della contraffazione, come anche quella della non corretta identificazione del prenditore, riguardano (anzitutto) la responsabilità della banca negoziatrice, da ricostruirsi nei termini della responsabilità da contatto sociale (Cass., Sez. Un.,
26/06/2007, n. 14712).
Diversamente, la condotta della banca trattaria non può che valutarsi in relazione al momento del controllo presso la stanza di compensazione, ovvero, come nel caso di specie, per gli assegni circolari e per gli assegni di esiguo valore, al momento del controllo effettuato tramite il sistema c.d. di check truncation.
5 Occorre quindi valutare se in sede di controllo (e di successiva autorizzazione al pagamento o alla liberazione delle somme) la banca trattaria abbia agito con la diligenza professionale di cui al secondo comma dell'art. 1176 cc.
Com' è noto, fermo restando l'obbligo in capo alla banca negoziatrice di controllare l'assenza di manomissioni riscontrabili con l'ordinaria diligenza professionale, il pagamento dell'assegno non può avere esito positivo se non successivamente all'espletamento al controllo operato dalla banca trattaria. Orbene, anche se - come potrebbe affermarsi ai sensi dell'art.4 della convenzione stipulata con il cliente (versata in atti dalla ) - la banca trattaria non fosse, in Controparte_2
questa fase, tenuta al controllo della veridicità della firma, residuerebbe comunque in capo ad essa l'obbligo di controllare la regolarità formale del titolo.
Come giustamente argomentato dalla parte appellante tale controllo non può che sostanziarsi in un raffronto tra l'intestatario originario del titolo e colui il quale ne pretende l'incasso a suo favore presso la banca negoziatrice.
A tale riguardo va evidenziato che nel caso dell'assegno di traenza il titolo è emesso direttamente dalla banca e il nominativo dell'intestatario non risulta solo dal titolo cartaceo, che nel caso di specie è stato (abilmente) contraffatto, ma anche dai sistemi informatici della banca, come risulta dalla stessa documentazione versata in atti dalla (doc. 4b della Controparte_2
produzione di primo grado riproducente una schermata a video da cui risultano tutti i dati dell'assegno (fraudolentemente) incassato, compreso il nome dell'originario “beneficiario”, e cioè
”. Controparte_3
Nell'ambito delle operazioni di controllo svolte dalla banca tale raffronto non può che essere mancato, come risulta dalla erronea approvazione del pagamento a favore dell'illegittimo prenditore.
Tale circostanza è da ritenersi sufficiente al fine di affermare che la banca trattaria non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni con l'ordinaria diligenza professionale, con conseguente responsabilità contrattuale a suo carico e obbligo di risarcire il danno sofferto dall'appellante, da quantificarsi in riferimento all'ammontare dell'assegno illegittimamente riscosso (pari ad € 537,14), nonché alle spese di lite poste a carico dell'odierna appellante nella sentenza impugnata, con relativi accessori.
Quanto al rapporto processuale tra e Parte_1 Controparte_2
le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate
[...]
direttamente in dispositivo ex D.M. 55/14.
Quanto alle spese del secondo grado di giudizio sostenute dai IG.ri , Controparte_3 CP_4
e , le stesse sono poste a carico di con attribuzione al CP_5 Controparte_2
6 procuratore antistatario, per il principio di causalità: Controparte_2 nell'osteggiare (illegittimamente in ragione dell'esito del presente giudizio d'appello) la domanda di manleva ha dato causa al giudizio di appello ove i IG.ri , e Controparte_3 CP_4 CP_5
sono stati inevitabilmente convenuti.
[...]
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza appellata nella parte in cui veniva rigettata, implicitamente, la domanda di manleva e, per l'effetto, condanna Controparte_2
a rimborsare in favore di le somme corrisposte ai
[...] Parte_1
IG.ri , e e al loro suo procuratore in virtù della sentenza Controparte_3 CP_4 CP_5
appellata, ivi incluse quelle ivi liquidate a titolo di spese di lite;
2) Condanna alla refusione delle spese del doppio grado di Controparte_2
giudizio in favore di che si liquidano: Parte_1
- per il primo grado in € 300,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, iva, cpa, se dovuti come per legge;
- per il secondo grado in € 350,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, iva, cpa, se dovuti come per legge;
3) Condanna alla refusione delle spese del secondo grado di Controparte_2
giudizio in favore dei IG.ri , e che si liquidano in € Controparte_3 CP_4 CP_5
350,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, iva, cpa, se dovuti come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Antonio Virtuoso.
Salerno, lì 19.02.202
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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