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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 110/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CA NICOLA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 384/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520240038950934000 IVA-ALTRO 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis del DPR 633/72, con cui è stata recuperata un'Iva di € 3.036,00, più interessi e sanzioni, per complessivi € 4.284,53. Il ricorrente ha eccepito: a) mancata osservanza e violazione dell'articolo 7 Legge n.212 del 2000, in quanto non si comprendono i motivi per cui l'amministrazione finanziaria ha provveduto a revocare il credito Iva per l'anno 2021, quando la dichiarazione IVA/2022 – periodo d'imposta 2021 – chiudeva con un credito Iva a favore del contribuente di € 13.308,00. b) violazione e mancata osservanza degli articoli 38 e 42, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'Agenzia delle Entrate costituitasi in giudizio ha sostenuto la correttezza della pretesa, evidenziando che “essa è conseguita ad un controllo della dichiarazione IVA/2022, per l'anno d'imposta 2021, presentata in data 04.03.2022 (id. dichiarazione n. 09390413957), nella quale il ricorrente ha inserito, al rigo VL25 “eccedenza credito anno precedente” l'importo di € 3.459,00, mentre tale importo, in realtà, è pari ad € 423,00. L'agenzia ha rilevato che l'errore riscontrato è dovuto al fatto che, al rigo VL009, il contribuente ha indicato un credito compensato nel Mod. F24 pari ad € 9.408,00, mentre l'importo delle compensazioni effettuate nell'anno, invero, è risultato superiore, ed è precisamente pari ad
€ 12.444,00. Tanto considerato, avendo riscontrato compensazioni in misura maggiore a quella dichiarata, l'Ufficio ha rettificato l'imposta a credito, portandola da € 13.308,00, come indicato dalla parte al rigo VL39, ad € 10.272,00”. L'Agenzia, inoltre, ha evidenziato che al ricorrente è stata inviata la comunicazione di irregolarità n. 101158022401 elaborata in data 20.04.2024 con codice atto n. 29474672218 dell'importo di € 3.344,28, consegnata via PEC all'indirizzo Email_3 in data 20.04.2024 All'udienza fissata per la decisione, il ricorrente ha insistito nel ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 54 bis, comma 1, d.p.r. 633/1972 (liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni ), dispone che " “Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a … b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni”. Si tratta di norma analoga a quella prevista dall'art. 36 bis dpr 600/1973 La Suprema Corte, a sezioni unite, ha ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo dell'imposta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 36 bis d.p.r. 600/1973, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass., sez. un., 8 settembre 2016, n. 17758). Pertanto, si è affermato che In tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 39331 del 10/12/2021; analogamente Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4360 del 20/02/2017). Ora, nel caso di specie, l'Ufficio ha recuperato un credito sulla base di una mera verifica dei dati dichiarati dal contribuente, riscontrando il fatto che egli avesse compensato un credito maggiore di quello dichiarato. Le ragioni del recupero sono state rappresentate al contribuente mediante la comunicazione di irregolarità, la quale contiene sia un prospetto della somma dovuta, sia, soprattutto, un “prospetto del rimborso e/o del credito” in cui viene riportato il credito da utilizzare in compensazione dichiarato (13308,00) e quello calcolato (10272,00) in corrispondenza del rigo VX5. Da tale comunicazione era pertanto desumibile quale fosse la ragione del recupero, con la conseguenza che la cartella impugnata, richiamando la comunicazione di irregolarità, consente al contribuente di avere contezza del motivo del recupero. Infatti, da tempo si è precisato che “In tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. (Cass. Ordinanza n. 21804 del 20/09/2017; Ordinanza n. 19498 del 18/09/2020 (Rv. 645620 - 01). Pertanto, poiché nel caso di specie l'Ufficio si è limitato a recuperare un credito risultante dalle stesse dichiarazioni del contribuente sulla base di una semplice verifica cartolare compiuta mediante il confronto tra la dichiarazione controllata e quella precedente, deve ritenersi del tutto legittima la procedura di recupero attraverso la cartella impugnata, previa comunicazione di irregolarità. Peraltro, non si può fare a meno di evidenziare che anche la cartella impugnata recava l'indicazione dei motivi del recupero, riportando una tabella contenente le rettifiche operate alla dichiarazione IVA. Sussistendo i presupposti previsti dall'art. 54 bis cit. non era poi necessario procedere ad un avviso di accertamento che al contrario presuppone un'attività valutativa del tutto estranea alla presente vicenda. Né in questa sede il contribuente ha fornito alcuna prova in merito alla esistenza del credito, confermando sotto questo profilo la fondatezza della pretesa dell'Ufficio. Le spese possono essere integralmente compensate in ragione dello scarno contenuto motivazionale della cartella (comunque sufficiente ai fini della validità dell'atto).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. il giudice Caschili
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CA NICOLA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 384/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520240038950934000 IVA-ALTRO 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis del DPR 633/72, con cui è stata recuperata un'Iva di € 3.036,00, più interessi e sanzioni, per complessivi € 4.284,53. Il ricorrente ha eccepito: a) mancata osservanza e violazione dell'articolo 7 Legge n.212 del 2000, in quanto non si comprendono i motivi per cui l'amministrazione finanziaria ha provveduto a revocare il credito Iva per l'anno 2021, quando la dichiarazione IVA/2022 – periodo d'imposta 2021 – chiudeva con un credito Iva a favore del contribuente di € 13.308,00. b) violazione e mancata osservanza degli articoli 38 e 42, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'Agenzia delle Entrate costituitasi in giudizio ha sostenuto la correttezza della pretesa, evidenziando che “essa è conseguita ad un controllo della dichiarazione IVA/2022, per l'anno d'imposta 2021, presentata in data 04.03.2022 (id. dichiarazione n. 09390413957), nella quale il ricorrente ha inserito, al rigo VL25 “eccedenza credito anno precedente” l'importo di € 3.459,00, mentre tale importo, in realtà, è pari ad € 423,00. L'agenzia ha rilevato che l'errore riscontrato è dovuto al fatto che, al rigo VL009, il contribuente ha indicato un credito compensato nel Mod. F24 pari ad € 9.408,00, mentre l'importo delle compensazioni effettuate nell'anno, invero, è risultato superiore, ed è precisamente pari ad
€ 12.444,00. Tanto considerato, avendo riscontrato compensazioni in misura maggiore a quella dichiarata, l'Ufficio ha rettificato l'imposta a credito, portandola da € 13.308,00, come indicato dalla parte al rigo VL39, ad € 10.272,00”. L'Agenzia, inoltre, ha evidenziato che al ricorrente è stata inviata la comunicazione di irregolarità n. 101158022401 elaborata in data 20.04.2024 con codice atto n. 29474672218 dell'importo di € 3.344,28, consegnata via PEC all'indirizzo Email_3 in data 20.04.2024 All'udienza fissata per la decisione, il ricorrente ha insistito nel ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 54 bis, comma 1, d.p.r. 633/1972 (liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni ), dispone che " “Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a … b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni”. Si tratta di norma analoga a quella prevista dall'art. 36 bis dpr 600/1973 La Suprema Corte, a sezioni unite, ha ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo dell'imposta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 36 bis d.p.r. 600/1973, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass., sez. un., 8 settembre 2016, n. 17758). Pertanto, si è affermato che In tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 39331 del 10/12/2021; analogamente Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4360 del 20/02/2017). Ora, nel caso di specie, l'Ufficio ha recuperato un credito sulla base di una mera verifica dei dati dichiarati dal contribuente, riscontrando il fatto che egli avesse compensato un credito maggiore di quello dichiarato. Le ragioni del recupero sono state rappresentate al contribuente mediante la comunicazione di irregolarità, la quale contiene sia un prospetto della somma dovuta, sia, soprattutto, un “prospetto del rimborso e/o del credito” in cui viene riportato il credito da utilizzare in compensazione dichiarato (13308,00) e quello calcolato (10272,00) in corrispondenza del rigo VX5. Da tale comunicazione era pertanto desumibile quale fosse la ragione del recupero, con la conseguenza che la cartella impugnata, richiamando la comunicazione di irregolarità, consente al contribuente di avere contezza del motivo del recupero. Infatti, da tempo si è precisato che “In tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. (Cass. Ordinanza n. 21804 del 20/09/2017; Ordinanza n. 19498 del 18/09/2020 (Rv. 645620 - 01). Pertanto, poiché nel caso di specie l'Ufficio si è limitato a recuperare un credito risultante dalle stesse dichiarazioni del contribuente sulla base di una semplice verifica cartolare compiuta mediante il confronto tra la dichiarazione controllata e quella precedente, deve ritenersi del tutto legittima la procedura di recupero attraverso la cartella impugnata, previa comunicazione di irregolarità. Peraltro, non si può fare a meno di evidenziare che anche la cartella impugnata recava l'indicazione dei motivi del recupero, riportando una tabella contenente le rettifiche operate alla dichiarazione IVA. Sussistendo i presupposti previsti dall'art. 54 bis cit. non era poi necessario procedere ad un avviso di accertamento che al contrario presuppone un'attività valutativa del tutto estranea alla presente vicenda. Né in questa sede il contribuente ha fornito alcuna prova in merito alla esistenza del credito, confermando sotto questo profilo la fondatezza della pretesa dell'Ufficio. Le spese possono essere integralmente compensate in ragione dello scarno contenuto motivazionale della cartella (comunque sufficiente ai fini della validità dell'atto).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. il giudice Caschili