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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2115/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AR Di AS Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2115/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. MAMMI LARA, Parte_1 C.F._1
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. VICINI Controparte_1 C.F._2
ROBERTA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 27/05/2025;
- rilevato che dalla relazione fra le parti, ora terminata, è nata in [...] in data [...] la figlia minore;
Per_1
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza l'8 settembre 2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 6 - visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte: Per_
“1) Regime di affidamento della minore: ai sensi della Legge n. 54/2006, la figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, in modo che la responsabilità genitoriale sia esercitata congiuntamente nel massimo spirito collaborativo. Si dà atto che attualmente è stata nominata una Curatrice Speciale della minore, nella persona dell'Avv. Elisa Tavani del Foro di
Modena, nominata dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna in Bologna con decreto del
22.03.2024.
Entrambi i genitori provvederanno alla cura, educazione, istruzione e mantenimento della figlia, esercitando in maniera autonoma ed esclusiva, la potestà limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di permanenza della minore presso ognuno di loro. Quanto alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno adottate di comune accordo fra i genitori, con il coinvolgimento del Curatore del Minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore stessa. I genitori si impegnano a collaborare negli incombenti di accudimento, cura e custodia della figlia. Essi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra la figlia minore e le rispettive reti parentali dei genitori. Per_ 2) Collocazione del minore: continuerà ad avere la collocazione e la residenza presso la madre nell'abitazione sita in Fiorano Modenese (MO) con l'intesa che la minore frequenti e completi il percorso scolastico in tale ambito.
3) Tempi e modalità di frequenza della figlia minore con il padre:
Compatibilmente con le modalità di frequentazione, l'organizzazione e le giornate stabilite per gli incontri padre-figlia accordate e condivise preventivamente tra i genitori, la figlia minore ed il
Servizio Tutela Minori del Servizio Sociale competente, tenuto conto degli impegni scolastici e delle esigenze della figlia, nonché dei rispettivi obblighi lavorativi, il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia nelle giornate attualmente vigenti di mercoledì e domenica. Pertanto, il mercoledì la minore si recherà dal padre dopo scuola, organizzando il rientro attenendosi alle misure in essere relative all'avvicinamento alla madre;
la minore passerà l'intera giornata della domenica presso il padre e i nonni paterni. Non risulta vi siano attualmente disponibilità nell'alloggio paterno per permettere un pernottamento della minore.
Nei periodi di vacanza eventualmente concordati unitamente ai Servizi Sociali di riferimento, resteranno sospesi i diritti di visita come sopra determinati. pagina 2 di 6 Per tutto quanto qui non espressamente previsto, i genitori si obbligano a frequentare la figlia, nel massimo rispetto delle prescrizioni concordate con i Servizi Sociali di riferimento, degli impegni scolastici, parascolastici, educativi, sportivi e formativi della minore, nonché del suo diritto ad un ordinato e sereno programma di vita.
4) Contributo del padre al mantenimento della figlia minore: ai sensi dell'art. 155 c.c. i genitori concordano che il padre, versi alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 della figlia la somma mensile di Euro 200,00 (duecento/00) a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso. Tali importi verranno comunque rivalutati annualmente secondo gli indici Istat di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati prendendo come indice base quello del mese in cui sottoscriveranno il presente accordo dell'anno successivo. Tale contributo verrà corrisposto dal sig. alla sig.ra il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente CP_1 Pt_1
Per_ bancario ad ella intestato fino a quando non raggiungerà l'indipendenza economica.
Il signor si obbliga a contribuire nella misura del 50% per tutte le spese straordinarie, così CP_1 come concordate nel Protocollo di Intesa vigente presso il Tribunale di Modena rimborsandole alla signora che le avrà sostenute, con le modalità indicate nel Protocollo citato. Pt_1
A scopo esemplificativo:
- spese mediche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante da effettuarsi presso strutture pubbliche;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale prescritti dal medico curante o dallo specialista;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche da effettuarsi presso specialisti o istituti privati;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
pagina 3 di 6 d) trasporto pubblico e) mensa – buoni pasto.
- spese scolastiche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggi presso la sede degli istituti superiori o la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppi estivi;
- spese extrascolastiche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) attrezzature elettroniche, cellulare, contratto telefonico, pc, tablet ecc.
c) mezzi di locomozione, spese per il conseguimento di patenti, brevetti, acquisto auto, spese per assicurazioni e bolli, ecc d) viaggi e vacanze.
e) Capi di abbigliamento di maggior costo (capi spalla, scarpe, stivali ecc)
La documentazione giustificativa delle spese mediche e farmaceutiche dovrà essere intestata alla figlia.
5) Assegni familiari e regime delle detrazione delle spese: i genitori concordano altresì che la sig.ra
, in qualità di genitore collocataria della prole, abbia il diritto (ex art. 211 Legge n. 151 Parte_1 del 19/05/1975) di percepire, direttamente, per intero, l'importo degli assegni familiari della figlia.
6) Le spese per le vacanze di : saranno sostenute per intero dal genitore e/o dai nonni che le Per_1 trascorreranno con lui.
7) Divisione dei beni mobili e del patrimonio mobiliare: i signori e Parte_1 Controparte_1 dichiarano di aver già provveduto a regolare ogni loro rapporto di carattere economico e patrimoniale collegato al pregresso rapporto di convivenza.
8) Spese legali della presente procedura: ciascuna delle Parti rimane esclusivamente responsabile del pagamento dei compensi dovuti al professionista di cui si sia avvalsa per l'assistenza nella presente procedura. Le spese vive della presente procedura saranno suddivise tra le parti in quote uguali.
9) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo. pagina 4 di 6 10) Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione della presente domanda, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
che in particolare a seguito di richiesta del Tribunale le parti hanno prodotto sentenza del 28/11/2024 del Tribunale per i minorenni di Bologna (proc. 1322/2024) con la quale, revocata ogni precedente ordinanza, è stato dichiarato non luogo a provvedere relativamente alla minore , Persona_2 così motivando: “Nel corso dell'istruttoria emergeva come i genitori si fossero attenuti alle disposizioni assunte, e come la situazione si fosse sostanzialmente stemperata;
la minore peraltro appariva legata al padre e favorevole a mantenere col medesimo rapporti regolari anche se non frequenti, manifestando timore e preoccupazione anche per il procedimento penale in corso a carico dell'uomo. Dall'osservazione effettuata dal servizio sociale emergeva come i genitori, pienamente collaboranti, fossero stati in grado di riconoscere i bisogni della figlia, fornendole risposte sufficientemente adeguate e congruenti all'età e alle sue esigenze, e fossero riusciti a fornire un'organizzazione, una strutturazione alla vita della figlia positiva e stabile, nell'ambito di un legame di attaccamento sicuro.
Ne consegue pertanto come, essendo sostanzialmente rientrata la situazione di pregiudizio inizialmente ipotizzata, non vi sia più luogo a provvedere sul ricorso presentato.”; le concordate frequentazioni di , che ha 16 anni, con il padre, appaiono dunque rispondenti Per_1 all'interesse della minore;
non si reputa, di conseguenza, neppure necessario un intervento diretto, in ordine alle frequentazioni, del Servizio sociale territorialmente competente, il quale si limiterà ad una attività di vigilanza e ad inviare una relazione al Giudice Tutelare del Tribunale di Modena entro il 31/12/2026;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della figlia minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. pagina 5 di 6
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
16/04/1985, hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- incarica il Servizio sociale territorialmente competente dell'Unione Distretto Ceramico dell'attività di vigilanza in ordine alle frequentazioni padre - figlia, con invio di una relazione al Giudice Tutelare del
Tribunale di Modena entro il 31/12/2026;
- spese del procedimento compensate.
Si comunichi alle parti, al Pubblico Ministero in sede ed al Servizio sociale dell'Unione Distretto
Ceramico.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Presidente estensore
AR Di AS
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AR Di AS Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2115/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. MAMMI LARA, Parte_1 C.F._1
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. VICINI Controparte_1 C.F._2
ROBERTA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 27/05/2025;
- rilevato che dalla relazione fra le parti, ora terminata, è nata in [...] in data [...] la figlia minore;
Per_1
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza l'8 settembre 2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 6 - visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte: Per_
“1) Regime di affidamento della minore: ai sensi della Legge n. 54/2006, la figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, in modo che la responsabilità genitoriale sia esercitata congiuntamente nel massimo spirito collaborativo. Si dà atto che attualmente è stata nominata una Curatrice Speciale della minore, nella persona dell'Avv. Elisa Tavani del Foro di
Modena, nominata dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna in Bologna con decreto del
22.03.2024.
Entrambi i genitori provvederanno alla cura, educazione, istruzione e mantenimento della figlia, esercitando in maniera autonoma ed esclusiva, la potestà limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di permanenza della minore presso ognuno di loro. Quanto alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno adottate di comune accordo fra i genitori, con il coinvolgimento del Curatore del Minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore stessa. I genitori si impegnano a collaborare negli incombenti di accudimento, cura e custodia della figlia. Essi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra la figlia minore e le rispettive reti parentali dei genitori. Per_ 2) Collocazione del minore: continuerà ad avere la collocazione e la residenza presso la madre nell'abitazione sita in Fiorano Modenese (MO) con l'intesa che la minore frequenti e completi il percorso scolastico in tale ambito.
3) Tempi e modalità di frequenza della figlia minore con il padre:
Compatibilmente con le modalità di frequentazione, l'organizzazione e le giornate stabilite per gli incontri padre-figlia accordate e condivise preventivamente tra i genitori, la figlia minore ed il
Servizio Tutela Minori del Servizio Sociale competente, tenuto conto degli impegni scolastici e delle esigenze della figlia, nonché dei rispettivi obblighi lavorativi, il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia nelle giornate attualmente vigenti di mercoledì e domenica. Pertanto, il mercoledì la minore si recherà dal padre dopo scuola, organizzando il rientro attenendosi alle misure in essere relative all'avvicinamento alla madre;
la minore passerà l'intera giornata della domenica presso il padre e i nonni paterni. Non risulta vi siano attualmente disponibilità nell'alloggio paterno per permettere un pernottamento della minore.
Nei periodi di vacanza eventualmente concordati unitamente ai Servizi Sociali di riferimento, resteranno sospesi i diritti di visita come sopra determinati. pagina 2 di 6 Per tutto quanto qui non espressamente previsto, i genitori si obbligano a frequentare la figlia, nel massimo rispetto delle prescrizioni concordate con i Servizi Sociali di riferimento, degli impegni scolastici, parascolastici, educativi, sportivi e formativi della minore, nonché del suo diritto ad un ordinato e sereno programma di vita.
4) Contributo del padre al mantenimento della figlia minore: ai sensi dell'art. 155 c.c. i genitori concordano che il padre, versi alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 della figlia la somma mensile di Euro 200,00 (duecento/00) a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso. Tali importi verranno comunque rivalutati annualmente secondo gli indici Istat di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati prendendo come indice base quello del mese in cui sottoscriveranno il presente accordo dell'anno successivo. Tale contributo verrà corrisposto dal sig. alla sig.ra il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente CP_1 Pt_1
Per_ bancario ad ella intestato fino a quando non raggiungerà l'indipendenza economica.
Il signor si obbliga a contribuire nella misura del 50% per tutte le spese straordinarie, così CP_1 come concordate nel Protocollo di Intesa vigente presso il Tribunale di Modena rimborsandole alla signora che le avrà sostenute, con le modalità indicate nel Protocollo citato. Pt_1
A scopo esemplificativo:
- spese mediche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante da effettuarsi presso strutture pubbliche;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale prescritti dal medico curante o dallo specialista;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche da effettuarsi presso specialisti o istituti privati;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
pagina 3 di 6 d) trasporto pubblico e) mensa – buoni pasto.
- spese scolastiche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggi presso la sede degli istituti superiori o la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppi estivi;
- spese extrascolastiche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) attrezzature elettroniche, cellulare, contratto telefonico, pc, tablet ecc.
c) mezzi di locomozione, spese per il conseguimento di patenti, brevetti, acquisto auto, spese per assicurazioni e bolli, ecc d) viaggi e vacanze.
e) Capi di abbigliamento di maggior costo (capi spalla, scarpe, stivali ecc)
La documentazione giustificativa delle spese mediche e farmaceutiche dovrà essere intestata alla figlia.
5) Assegni familiari e regime delle detrazione delle spese: i genitori concordano altresì che la sig.ra
, in qualità di genitore collocataria della prole, abbia il diritto (ex art. 211 Legge n. 151 Parte_1 del 19/05/1975) di percepire, direttamente, per intero, l'importo degli assegni familiari della figlia.
6) Le spese per le vacanze di : saranno sostenute per intero dal genitore e/o dai nonni che le Per_1 trascorreranno con lui.
7) Divisione dei beni mobili e del patrimonio mobiliare: i signori e Parte_1 Controparte_1 dichiarano di aver già provveduto a regolare ogni loro rapporto di carattere economico e patrimoniale collegato al pregresso rapporto di convivenza.
8) Spese legali della presente procedura: ciascuna delle Parti rimane esclusivamente responsabile del pagamento dei compensi dovuti al professionista di cui si sia avvalsa per l'assistenza nella presente procedura. Le spese vive della presente procedura saranno suddivise tra le parti in quote uguali.
9) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo. pagina 4 di 6 10) Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione della presente domanda, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
che in particolare a seguito di richiesta del Tribunale le parti hanno prodotto sentenza del 28/11/2024 del Tribunale per i minorenni di Bologna (proc. 1322/2024) con la quale, revocata ogni precedente ordinanza, è stato dichiarato non luogo a provvedere relativamente alla minore , Persona_2 così motivando: “Nel corso dell'istruttoria emergeva come i genitori si fossero attenuti alle disposizioni assunte, e come la situazione si fosse sostanzialmente stemperata;
la minore peraltro appariva legata al padre e favorevole a mantenere col medesimo rapporti regolari anche se non frequenti, manifestando timore e preoccupazione anche per il procedimento penale in corso a carico dell'uomo. Dall'osservazione effettuata dal servizio sociale emergeva come i genitori, pienamente collaboranti, fossero stati in grado di riconoscere i bisogni della figlia, fornendole risposte sufficientemente adeguate e congruenti all'età e alle sue esigenze, e fossero riusciti a fornire un'organizzazione, una strutturazione alla vita della figlia positiva e stabile, nell'ambito di un legame di attaccamento sicuro.
Ne consegue pertanto come, essendo sostanzialmente rientrata la situazione di pregiudizio inizialmente ipotizzata, non vi sia più luogo a provvedere sul ricorso presentato.”; le concordate frequentazioni di , che ha 16 anni, con il padre, appaiono dunque rispondenti Per_1 all'interesse della minore;
non si reputa, di conseguenza, neppure necessario un intervento diretto, in ordine alle frequentazioni, del Servizio sociale territorialmente competente, il quale si limiterà ad una attività di vigilanza e ad inviare una relazione al Giudice Tutelare del Tribunale di Modena entro il 31/12/2026;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della figlia minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. pagina 5 di 6
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
16/04/1985, hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- incarica il Servizio sociale territorialmente competente dell'Unione Distretto Ceramico dell'attività di vigilanza in ordine alle frequentazioni padre - figlia, con invio di una relazione al Giudice Tutelare del
Tribunale di Modena entro il 31/12/2026;
- spese del procedimento compensate.
Si comunichi alle parti, al Pubblico Ministero in sede ed al Servizio sociale dell'Unione Distretto
Ceramico.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Presidente estensore
AR Di AS
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