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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/02/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 694/2020
N. R.G. 694/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Filippo LABELLARTE Presidente - relatore
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 694 del 2020
TRA
ora Parte_1 Parte_2 [...]
, ora , in persona dei rispettivi rappresentanti legali Parte_3 Parte_3
pro tempore, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Anna Melcarne ed elettivamente domiciliati in Trani al Corso Italia n.50, nonché in Bari alla via Calefati n. 316 (c/o Avv.
Sergio Salvemini);
- APPELLANTI -
E
pagina 1 di 12 (C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Giacomo Salvemini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Molfetta, al Viale Pio XI
n.40/38;
- APPELLATO –
All'udienza collegiale del 19.4.2024 la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 29.2.2016, intestatario di un Controparte_1
contratto di fornitura di energia elettrica erogata presso l'esercizio commerciale di cui è titolare in
Molfetta, chiedeva al Tribunale di Trani la condanna di alla restituzione Parte_1
dell'importo di € 9.196,94, in precedenza corrisposti ratealmente in favore della società fornitrice, in pagamento della fattura di conguaglio n. 722930500231032 del 9.3.2015, di importo pari a €
17.972,38 e relativa al periodo 30.9.2013 – 6.3.2015. In via istruttoria, chiedeva disporsi consulenza tecnica al fine di determinare la somma effettivamente dovuta;
con vittoria di spese del giudizio.
In particolare, il ricorrente esponeva:
- di aver contestato la suddetta fattura, mediante reclamo scritto del 9.3.2015, chiedendone lo storno ed evidenziando il malfunzionamento del contatore;
- che la società fornitrice, prima ancora del reclamo, aveva provveduto autonomamente all'emissione di altre due fatture con importi da portare in detrazione rispetto a quello della fattura contestata, pari ad € -
3.636,32 ed € - 5.139,42; in seguito al reclamo, veniva detratto l'ulteriore importo di € - 715, 25;
- che anche l'importo di € 9.196,94, per come ridimensionato in seguito alle detrazioni, era assolutamente sproporzionato rispetto ai consumi storici e non giustificabile sulla base di dati oggettivi e reali, a causa delle errate misurazioni effettuate dal contatore difettoso;
contestava, inoltre,
l'inattendibilità delle letture successivamente effettuate in data 6.3.2015 e 1.4.2015, come dimostrato pagina 2 di 12 dalla circostanza che la fattura di conguaglio precedente a quella contestata, risalente a novembre 2013
e relativa al periodo 3.9.2011- 30.9.2013, recava un importo sensibilmente inferiore, pari a € 748,07;
- che in seguito al suddetto reclamo disponeva una verifica dello strumento di Parte_1
misurazione, poi sostituito in data 1.4.2015, circostanza che confermava la lamentata inaffidabilità
dello strumento.
Con comparsa del 16.09.2016, si costituivano in giudizio la società resistente Parte_1
nonché, in qualità di intervenuta volontaria, la società , in quanto
[...] Parte_3
soggetto legittimato ad eseguire la lettura, verifica e sostituzione dei contatori, nonché la ricostruzione dei consumi;
entrambe le società contestavano le avverse pretese, sostenendo la conformità e congruità
dei consumi registrati e fatturati, anche a seguito delle operazioni contabili di conguaglio e note di credito, rispetto alla media dei consumi registrati successivamente;
chiedevano, a seguito del mutamento del rito, l'ammissione della prova testimoniale, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
A seguito del mutamento del rito, la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio a mezzo del perito industriale , il quale, “...verificata l'impossibilità di Persona_1
ispezionare il vecchio contatore installato sull'impianto, per non essere più nelle disponibilità della
Società convenuta, procedeva ad implementare il monitoraggio del consumo di energia elettrica per
108 giorni consecutivi.” e concludeva che “Verosimilmente a seguito della sostituzione da parte del
personale della convenuta del “vecchio” misuratore installato Parte_3
sull'impianto dell'attore effettuato in data 01.04.2015 a seguito delle doglianze di quest'ultimo, si sono
verificate delle discrasie dei consumi rilevati, così come emergenti dalla fattura numero
7222930500231032 di importo improprio pari ad € 17.972,38, per un consumo totale nelle varie fasce
orarie di 87.445 Kw/h, peraltro oggetto di storno con note di credito da parte della convenuta
[...]
(cfr. doc. 3 allegato nel fascicolo di parte attrice). [...] Alla luce di tutti i Parte_1
rilievi, dei monitoraggi e delle analisi condotte, lo scrivente riferisce che le operazioni contabili dei
pagina 3 di 12 consumi addebitati non sono da ritenersi compatibili ed allineati con quelli effettivamente consumati
registrati prima e dopo la sostituzione del misuratore di energia elettrica.” (pag. 14 relazione)
All'esito, la causa è stata decisa con sentenza n. 715/2020, pubblicata il 28.4.2020, con la quale il
Tribunale di Trani così provvedeva: “ - dichiara legittimo ed ammissibile l'intervento volontario di
; - in accoglimento della domanda, dichiara non dovuta dall'attore la somma di Controparte_2
€ 9.196, 94 per le ragioni espresse in par te motiva e, per l'effetto, dispone la restituzione da parte di
in favore di della somma, indebitamente percepita, di € Parte_1 Controparte_1
9.202,56 oltre interessi dal giorno della domanda fino al soddisfo;
- condanna, altresì, in solido, parte
convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, e parte intervenuta Parte_3
, ora , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di
[...] Controparte_3
lite in favore di , che liquida nella complessiva somma di € 4.835,00 (applicando gli Controparte_1
onorari ai sensi del D.M 55/2014, nella misura media prevista dallo scaglione del valore da € 5.201,00
a € 26.000,00 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ), oltre 527,96 per spese
borsuali documentate, rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
-
pone definitivamente a carico della convenuta e dell'intervenuto, in solido, le spese della ctu;
- rigetta
ogni altra richiesta.”
In particolare, il giudice, ritenuta l'ammissibilità dell'intervento volontario di Parte_3
e individuato l'oggetto del giudizio nella domanda di accertamento negativo del credito vantato dalla convenuta, ha ritenuto di aderire alle risultanze dell'espletata CTU, dalla quale emergeva che “le
operazioni contabili dei consumi addebitati non sono da ritenersi compatibili ed allineati con quelli
effettivamente consumati registrati prima e dopo la sostituzione del misuratore di di energia elettrica”.
Dunque, il giudice ha condannato alla restituzione della somma di € Parte_1
9.202,56 indebitamente percepita – medio tempore corrisposta dal secondo il piano di CP_1
rateizzazione adottato al fine di evitare la sospensione dell'erogazione di energia elettrica – in quanto
“i creditori non hanno fornito prova del quantum dell'energia elettrica fornita e, dunque, dell'esatto
pagina 4 di 12 ammontare del preteso credito, né del corretto funzionamento del contatore rimosso, precludendo
anche al ctu la possibilità di rideterminare gli esatti consumi dell'impianto a base delle fattura in
contestazione.”, così sottraendosi all'onere probatorio loro incombente in base a quanto statuito, con numerose pronunce, dalla Corte di Cassazione (ex multis : Cass. civ., sez. III, 2.12.2002, n. 17041;
Cass. civ., sez. III, 28.05.2004, n. 10313; Cass. civ. sez. III, 16.06.2011, n. 13193).
Avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani, con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.6.2020, ora nonché la Parte_1 Parte_2
società ora hanno proposto appello dinanzi a questa Parte_3 Parte_3
Corte, chiedendo, per i motivi di seguito indicati, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-
accogliere il presente appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 715/2020 resa dal
Tribunale di Trani, rigettare e dichiarare infondate le domanda avanzate dal sig. Controparte_1
con il giudizio di primo grado - conseguentemente, condannare il sig. alla Controparte_1
restituzione di tutte le somme versate pari ad euro € 16.677,07 con interessi, come per legge, dalla
data del versamento (valuta 25.05.2020) dalle società appellanti, per l'esattezza dall' Parte_1
, ora , in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo
[...] Parte_2
di capitale, interessi, spese legali di primo grado e rimborso CTU;
- in subordine, nel caso in cui il
Collegio non dovesse ritenere di poter accogliere l'appello e rigettare la domanda avversa sulla base
di quanto innanzi esposto in via istruttoria, al fine di sopperire alla gravità degli errori matematici
eseguiti dal CTU, si insiste nella nomina di un nuovo come già richiesto in primo grado e reiterato con
il presente appello,- porre a esclusivo carico del sig. le spese di CTU del primo Controparte_1
grado di giudizio, - con vittoria spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre oneri di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, si censura la pronuncia impugnata, dolendosi l'appellante della, a suo dire, acritica adesione del primo giudice alle risultanze dell'accertamento peritale svolto, i cui esiti e pagina 5 di 12 metodologia erano già stati oggetto di contestazioni ignorate dal giudice, come anche il supporto probatorio documentale della pretesa creditoria vantata dalla società fornitrice e soddisfatta dal
CP_1
In ragione di ciò, si chiede la rinnovazione della CTU, da svolgersi secondo i criteri già indicati nelle osservazioni di parte convenuta alla bozza di relazione peritale, e cioè: periodo di analisi dei consumi dal 3.9.2011 (e non più 30.9.2013) al 6.3.2015; verifica della congruità di tali consumi con quelli di monitoraggio del CTU nel periodo 21.5.2018 – 3.9.2018, costituito, ai fini del calcolo del consumo medio giornaliero, da 105 giorni (e non 108 giorni conteggiati dal CTU); raffronto tra i consumi medi del periodo di monitoraggio con i consumi medi dell'arco temporale delle fatturazioni (03.09.2011 al
06.03.2015).
Con il secondo motivo di appello, si censura la violazione dei principi probatori rispetto ai diversi ruoli e legittimazioni passive delle società ed . Parte_1 Pt_1 Parte_3
A detta dell'appellante, poiché le doglianze rivolte dal al Tribunale appaiono fare carico in CP_1
capo al soggetto distributore di energia, estraneo al contratto di fornitura intercorrente con il soggetto venditore e l'utente, la responsabilità andrebbe qualificata come aquiliana, con ogni conseguenza in tema di onere della prova gravante sull'attore oggi appellato.
Inoltre, avrebbe errato il Giudice nel ritenere non assolto l'onere di provare il corretto funzionamento del contatore rimosso, il cui malfunzionamento, pur dedotto da controparte, era circostanza più volte contestata dalle odierne appellanti, che ribadivano la correttezza del proprio operato, come dimostrato dalla documentazione prodotta in giudizio da . Parte_3
Con l'ultimo motivo di appello, si critica la regolamentazione delle spese del giudizio per violazione dell'art. 91 c.p.c. e si chiede la restituzione delle somme medio tempore versate dalle odierne appellanti in favore di controparte a titolo di capitale, interessi, spese legali di primo grado e rimborso, pari a €
16.677,07, oltre interessi dalla data del pagamento.
pagina 6 di 12 Con comparsa di costituzione e risposta del 30.11.2020, si è costituito in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze di lite, e rappresentando le seguenti conclusioni: “Alla luce di quanto sopra si conclama l'ultroneità, irrilevanza e pretestuosità della
richiesta di rinnovazione della CTU formulata ex adverso, per cui si conclude per il rigetto del
gravame con le conseguenze di legge in ordine alle spese del giudizio.”
<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>
L'appello è infondato.
In primo luogo, non può aderirsi alla prospettazione degli appellanti, secondo la quale dovrebbe aversi riguardo ai principi della responsabilità aquiliana in ragione dell'assenza di rapporti contrattuali tra il cliente e la società distributrice.
Sul tema, proprio questa Corte si è di recente espressa nel senso che “Alcun rilievo può attribuirsi in
questa sede ad una eventuale responsabilità del Distributore di energia elettrica (soggetto differente
dal fornitore e addetto alla lettura dei contatori), tenuto conto che la domanda di pagamento è stata
proposta dal fornitore di energia elettrica, che in qualità di creditore, avrebbe dovuto provare tutti gli
elementi costitutivi della sua pretesa ex art. 2697 c.c., tra i quali il corretto funzionamento del
contatore, non rilevando nel caso di specie a quale soggetto sia attribuibile la responsabilità del
funzionamento del dispositivo di rilevamento [...] Il dovere della società fornitrice di provare la
congruità dei consumi effettivi dell'utente è stato ribadito dalla Suprema Corte che, granitica nelle sue
recenti pronunce, ha sancito il principio secondo cui: “In ipotesi di contratti di somministrazione, la
rilevazione dei consumi tramite contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità.
Pertanto, in caso di contestazione, spetta al somministrante (anche se convenuto in giudizio con azione
di accertamento negativo del credito), l'onere di provare che il contatore era perfettamente
funzionante” (così Cass. civ, sez. III, 7 luglio 2022, n. 21564; conf. Cass. civ., 18 ottobre 2023, n.
28984; Cass. civ., 14 marzo 2024, n. 6959). Nel caso di specie il cliente ha immediatamente contestato
i consumi indicati in fattura, facendo venir meno la presunzione di veridicità dei consumi rilevati e
pagina 7 di 12 comunicati dal fornitore ed imponendo, in tal modo, alla società appellata l'onere di dimostrare il
funzionamento del contatore, così da confermare il quantum della propria pretesa creditoria ...” (cfr.
Appello Bari, Sentenza n. 1052/2024).
In altri termini, ribadito che incombeva sulla società fornitrice convenuta in primo grado ( CP_4
poi l'onere di provare la spettanza della somma chiesta
[...] Parte_2
in restituzione dall'attore, il secondo motivo di appello va rigettato, peraltro non giovando all'appellante l'ampia documentazione prodotta in primo grado.
Infatti, il consulente nominato dal Tribunale, pur avendo esaminato la suddetta documentazione,
concludeva, in risposta al quesito posto dal giudice (“verifichi quanto lamentato dall'attore, tenendo
conto delle argomentazioni e documentazioni in atti, verifichi, altresì, la funzionalità dell'impianto in
base ai consumi pregressi eseguendo una prova funzionale monitorando i consumi dell'impianto”), che
“le operazioni contabili dei consumi addebitati non sono da ritenersi compatibili ed allineati con quelli
effettivamente consumati registrati prima e dopo la sostituzione del misuratore di energia elettrica”.
(pag. 14 della relazione peritale)
Di ciò dava già atto, aderendo alle conclusioni rassegnate dal CTU, la sentenza impugnata, dove si legge che “i creditori non hanno fornito prova del quantum dell'energia elettrica fornita e, dunque,
dell'esatto ammontare del preteso credito, né del corretto funzionamento del contatore rimosso,
precludendo anche al ctu la possibilità di rideterminare gli esatti consumi dell'impianto a base delle
fattura in contestazione.”. Ebbene, nonostante l'appellante insista sul corretto funzionamento del contatore, tale allegazione è del tutto sfornita di adeguato supporto probatorio, nonché smentita dai ripetuti rilievi svolti, a riguardo, dal consulente tecnico (cfr. pag. 12 e 20 della relazione peritale).
Dunque, come correttamente rilevato dal primo giudice, la società non ha adempiuto all'onere probatorio in ordine al corretto funzionamento del contatore, e ciò in violazione di un principio ormai consolidato, secondo cui “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi
mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di
pagina 8 di 12 contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento
negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il
fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che
non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente
vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del
misuratore o determinare un incremento dei consumi.” (Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28984 del
18/10/2023, Rv. 669321 – 01; conforme, tra le altre, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018 e
Sez. 3 - , Sentenza n. 23699 del 22/11/2016).
Da ultimo, la medesima Corte, con ordinanza n. 6959/2024, ha ribadito che “... questa Corte ha
ripetutamente affermato che la fattura emessa dal somministrante non costituisce prova dell'esistenza
del credito, tale affermazione si deve "coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze
in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto
dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore" (così, in motivazione, tra le altre Cass. 22/11/2016,
n. 23699); "il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato
consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione", sicché, "di fronte alla pretesa
creditoria" avanzata dal somministrante "è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a
lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c." (così, in motivazione, Cass. 21/05/2019, n. 13605; Cass.
9/01/2020, n. 297); nondimeno, "l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti" a carico dell'utente
"sulla base delle indicazioni del contatore", evidentemente, "non si può risolvere in un privilegio
probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il
relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del
contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta", con la
conseguenza, dunque, che "la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di
veridicità"; ne deriva, dunque, un sistema in cui "grava sul somministrante l'onere di provare che il
sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul
pagina 9 di 12 fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo",
essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della "vicinanza della prova", in
ragione del fatto che "le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che
comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie
competenze" (Cass. n. 13605/2019, cit.); tale regola sul riparto dell'onere della prova presuppone che
l'utente contesti il funzionamento del contatore;
...”
Nel caso di specie, il cliente contestava sin da subito l'incongruità dei consumi fatturati, allegando il malfunzionamento del contatore, al che la società interveniva sostituendo l'apparecchio, dismettendo il misuratore precedente e così privandosi, per fatto proprio, della possibilità di provarne il corretto funzionamento;
né la società ha mai neppure prospettato un'eventuale responsabilità del fruitore in relazione all'eccessività dei consumi.
Detto ciò, neppure può trovare accoglimento il primo motivo di censura, mediante il quale l'appellante ripropone pedissequamente le contestazioni avverso l'operato del CTU svolte con le osservazioni alla bozza di elaborato peritale, posto che, a parere di questa Corte, il perito nominato aveva già fornito risposta (pag. 18-20 della relazione).
In particolare, sulla presenza di un grafico (fig. 2 della relazione) asseritamente forviante, dal quale,
secondo l'appellante, il consumo di 87.445 Kw sembrerebbe relativo al solo mese di marzo del 2015, il
CTU rispondeva precisando di aver preso in considerazione e correttamente raffigurato il periodo di riferimento biennale della fattura di conguaglio del 9.3.2015. Peraltro, la contestazione appare pretestuosa, posto che, ad una attenta consultazione, il grafico riporta dati corretti e che trovano riscontro nelle conclusioni rese dal CTU, la cui comprensione non risulta affatto ostacolata dal grafico in questione.
Inoltre, sul periodo di analisi dei consumi, il CTU rispondeva di aver preso in considerazione il periodo dal 30.9.2013 al 6.3.2015 poiché la fattura del 9.3.2015, oggetto di contestazione, era riferita a quel periodo, e ciò trova riscontro documentale in atti.
pagina 10 di 12 Infine, alla luce della complessiva coerenza delle argomentazioni svolte dal CTU, nonché in ragione delle carenze probatorie di cui si è detto supra, perde di rilievo la contestazione dell'appellante in ordine al numero di giorni del periodo di monitoraggio, inizialmente individuati dal consulente in 108
giorni, poi ridotti a 106 in sede di risposta alle osservazioni, e di solo un giorno superiore al conteggio voluto dall'appellante (105 giorni).
In ragione di quanto appena esposto, non appare necessaria la rinnovazione della consulenza tecnica,
pur richiesta dall'appellante, dovendosi ritenere che il perito nominato abbia già fornito risposte esaurienti alle contestazioni formulate nelle osservazioni di parte alla relazione peritale e ribadite con l'atto di impugnazione, senza che, tuttavia, le censure svolte riescano a scalfire le conclusioni raggiunte dal consulente e fatte proprie dal primo giudice.
Infine, va rigettata anche l'argomentazione proposta dall'appellante quale terzo motivo di censura,
essendo di tutta evidenza il rispetto, da parte del primo giudice, del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. nel porre le spese a carico delle società convenute.
Le spese di lite del grado vengono poste a carico degli appellanti, soccombenti, a favore dell'appellato,
liquidate secondo i valori medi del corrispondente scaglione di valore (tra € 5.201 e € 26.000) ed in base alla tariffa vigente.
Infine, va rilevato che il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o
incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei
presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello
stesso.». Sussistono pertanto a carico degli appellanti i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte di Appello di Bari, sezione II civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al ruolo generale n. 694/2020, sull'appello proposto da
[...]
ora ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
ora avverso la sentenza n. 715/2020 emessa dal Tribunale di Trani;
[...] Parte_3
disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- 1) Rigetta l'appello per i motivi su esposti;
- 2) Conferma integralmente, per tali ragioni, la sentenza di primo grado;
- 3) Condanna gli appellanti, in solido, alla refusione delle spese di lite del grado, in favore dell'appellato, liquidate in € € 5.809,00, oltre alle spese generali, Cap ed Iva;
- 4) pone le spese di CTU definitivamente a carico degli appellanti;
- 5) ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, condanna gli appellanti al versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato in misura dovuta per l'impugnazione medesima.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile in data 31.01.2025.
Il Presidente - relatore est.
Filippo Labellarte
pagina 12 di 12
N. R.G. 694/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Filippo LABELLARTE Presidente - relatore
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 694 del 2020
TRA
ora Parte_1 Parte_2 [...]
, ora , in persona dei rispettivi rappresentanti legali Parte_3 Parte_3
pro tempore, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Anna Melcarne ed elettivamente domiciliati in Trani al Corso Italia n.50, nonché in Bari alla via Calefati n. 316 (c/o Avv.
Sergio Salvemini);
- APPELLANTI -
E
pagina 1 di 12 (C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Giacomo Salvemini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Molfetta, al Viale Pio XI
n.40/38;
- APPELLATO –
All'udienza collegiale del 19.4.2024 la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 29.2.2016, intestatario di un Controparte_1
contratto di fornitura di energia elettrica erogata presso l'esercizio commerciale di cui è titolare in
Molfetta, chiedeva al Tribunale di Trani la condanna di alla restituzione Parte_1
dell'importo di € 9.196,94, in precedenza corrisposti ratealmente in favore della società fornitrice, in pagamento della fattura di conguaglio n. 722930500231032 del 9.3.2015, di importo pari a €
17.972,38 e relativa al periodo 30.9.2013 – 6.3.2015. In via istruttoria, chiedeva disporsi consulenza tecnica al fine di determinare la somma effettivamente dovuta;
con vittoria di spese del giudizio.
In particolare, il ricorrente esponeva:
- di aver contestato la suddetta fattura, mediante reclamo scritto del 9.3.2015, chiedendone lo storno ed evidenziando il malfunzionamento del contatore;
- che la società fornitrice, prima ancora del reclamo, aveva provveduto autonomamente all'emissione di altre due fatture con importi da portare in detrazione rispetto a quello della fattura contestata, pari ad € -
3.636,32 ed € - 5.139,42; in seguito al reclamo, veniva detratto l'ulteriore importo di € - 715, 25;
- che anche l'importo di € 9.196,94, per come ridimensionato in seguito alle detrazioni, era assolutamente sproporzionato rispetto ai consumi storici e non giustificabile sulla base di dati oggettivi e reali, a causa delle errate misurazioni effettuate dal contatore difettoso;
contestava, inoltre,
l'inattendibilità delle letture successivamente effettuate in data 6.3.2015 e 1.4.2015, come dimostrato pagina 2 di 12 dalla circostanza che la fattura di conguaglio precedente a quella contestata, risalente a novembre 2013
e relativa al periodo 3.9.2011- 30.9.2013, recava un importo sensibilmente inferiore, pari a € 748,07;
- che in seguito al suddetto reclamo disponeva una verifica dello strumento di Parte_1
misurazione, poi sostituito in data 1.4.2015, circostanza che confermava la lamentata inaffidabilità
dello strumento.
Con comparsa del 16.09.2016, si costituivano in giudizio la società resistente Parte_1
nonché, in qualità di intervenuta volontaria, la società , in quanto
[...] Parte_3
soggetto legittimato ad eseguire la lettura, verifica e sostituzione dei contatori, nonché la ricostruzione dei consumi;
entrambe le società contestavano le avverse pretese, sostenendo la conformità e congruità
dei consumi registrati e fatturati, anche a seguito delle operazioni contabili di conguaglio e note di credito, rispetto alla media dei consumi registrati successivamente;
chiedevano, a seguito del mutamento del rito, l'ammissione della prova testimoniale, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
A seguito del mutamento del rito, la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio a mezzo del perito industriale , il quale, “...verificata l'impossibilità di Persona_1
ispezionare il vecchio contatore installato sull'impianto, per non essere più nelle disponibilità della
Società convenuta, procedeva ad implementare il monitoraggio del consumo di energia elettrica per
108 giorni consecutivi.” e concludeva che “Verosimilmente a seguito della sostituzione da parte del
personale della convenuta del “vecchio” misuratore installato Parte_3
sull'impianto dell'attore effettuato in data 01.04.2015 a seguito delle doglianze di quest'ultimo, si sono
verificate delle discrasie dei consumi rilevati, così come emergenti dalla fattura numero
7222930500231032 di importo improprio pari ad € 17.972,38, per un consumo totale nelle varie fasce
orarie di 87.445 Kw/h, peraltro oggetto di storno con note di credito da parte della convenuta
[...]
(cfr. doc. 3 allegato nel fascicolo di parte attrice). [...] Alla luce di tutti i Parte_1
rilievi, dei monitoraggi e delle analisi condotte, lo scrivente riferisce che le operazioni contabili dei
pagina 3 di 12 consumi addebitati non sono da ritenersi compatibili ed allineati con quelli effettivamente consumati
registrati prima e dopo la sostituzione del misuratore di energia elettrica.” (pag. 14 relazione)
All'esito, la causa è stata decisa con sentenza n. 715/2020, pubblicata il 28.4.2020, con la quale il
Tribunale di Trani così provvedeva: “ - dichiara legittimo ed ammissibile l'intervento volontario di
; - in accoglimento della domanda, dichiara non dovuta dall'attore la somma di Controparte_2
€ 9.196, 94 per le ragioni espresse in par te motiva e, per l'effetto, dispone la restituzione da parte di
in favore di della somma, indebitamente percepita, di € Parte_1 Controparte_1
9.202,56 oltre interessi dal giorno della domanda fino al soddisfo;
- condanna, altresì, in solido, parte
convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, e parte intervenuta Parte_3
, ora , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di
[...] Controparte_3
lite in favore di , che liquida nella complessiva somma di € 4.835,00 (applicando gli Controparte_1
onorari ai sensi del D.M 55/2014, nella misura media prevista dallo scaglione del valore da € 5.201,00
a € 26.000,00 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ), oltre 527,96 per spese
borsuali documentate, rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
-
pone definitivamente a carico della convenuta e dell'intervenuto, in solido, le spese della ctu;
- rigetta
ogni altra richiesta.”
In particolare, il giudice, ritenuta l'ammissibilità dell'intervento volontario di Parte_3
e individuato l'oggetto del giudizio nella domanda di accertamento negativo del credito vantato dalla convenuta, ha ritenuto di aderire alle risultanze dell'espletata CTU, dalla quale emergeva che “le
operazioni contabili dei consumi addebitati non sono da ritenersi compatibili ed allineati con quelli
effettivamente consumati registrati prima e dopo la sostituzione del misuratore di di energia elettrica”.
Dunque, il giudice ha condannato alla restituzione della somma di € Parte_1
9.202,56 indebitamente percepita – medio tempore corrisposta dal secondo il piano di CP_1
rateizzazione adottato al fine di evitare la sospensione dell'erogazione di energia elettrica – in quanto
“i creditori non hanno fornito prova del quantum dell'energia elettrica fornita e, dunque, dell'esatto
pagina 4 di 12 ammontare del preteso credito, né del corretto funzionamento del contatore rimosso, precludendo
anche al ctu la possibilità di rideterminare gli esatti consumi dell'impianto a base delle fattura in
contestazione.”, così sottraendosi all'onere probatorio loro incombente in base a quanto statuito, con numerose pronunce, dalla Corte di Cassazione (ex multis : Cass. civ., sez. III, 2.12.2002, n. 17041;
Cass. civ., sez. III, 28.05.2004, n. 10313; Cass. civ. sez. III, 16.06.2011, n. 13193).
Avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani, con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.6.2020, ora nonché la Parte_1 Parte_2
società ora hanno proposto appello dinanzi a questa Parte_3 Parte_3
Corte, chiedendo, per i motivi di seguito indicati, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-
accogliere il presente appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 715/2020 resa dal
Tribunale di Trani, rigettare e dichiarare infondate le domanda avanzate dal sig. Controparte_1
con il giudizio di primo grado - conseguentemente, condannare il sig. alla Controparte_1
restituzione di tutte le somme versate pari ad euro € 16.677,07 con interessi, come per legge, dalla
data del versamento (valuta 25.05.2020) dalle società appellanti, per l'esattezza dall' Parte_1
, ora , in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo
[...] Parte_2
di capitale, interessi, spese legali di primo grado e rimborso CTU;
- in subordine, nel caso in cui il
Collegio non dovesse ritenere di poter accogliere l'appello e rigettare la domanda avversa sulla base
di quanto innanzi esposto in via istruttoria, al fine di sopperire alla gravità degli errori matematici
eseguiti dal CTU, si insiste nella nomina di un nuovo come già richiesto in primo grado e reiterato con
il presente appello,- porre a esclusivo carico del sig. le spese di CTU del primo Controparte_1
grado di giudizio, - con vittoria spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre oneri di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, si censura la pronuncia impugnata, dolendosi l'appellante della, a suo dire, acritica adesione del primo giudice alle risultanze dell'accertamento peritale svolto, i cui esiti e pagina 5 di 12 metodologia erano già stati oggetto di contestazioni ignorate dal giudice, come anche il supporto probatorio documentale della pretesa creditoria vantata dalla società fornitrice e soddisfatta dal
CP_1
In ragione di ciò, si chiede la rinnovazione della CTU, da svolgersi secondo i criteri già indicati nelle osservazioni di parte convenuta alla bozza di relazione peritale, e cioè: periodo di analisi dei consumi dal 3.9.2011 (e non più 30.9.2013) al 6.3.2015; verifica della congruità di tali consumi con quelli di monitoraggio del CTU nel periodo 21.5.2018 – 3.9.2018, costituito, ai fini del calcolo del consumo medio giornaliero, da 105 giorni (e non 108 giorni conteggiati dal CTU); raffronto tra i consumi medi del periodo di monitoraggio con i consumi medi dell'arco temporale delle fatturazioni (03.09.2011 al
06.03.2015).
Con il secondo motivo di appello, si censura la violazione dei principi probatori rispetto ai diversi ruoli e legittimazioni passive delle società ed . Parte_1 Pt_1 Parte_3
A detta dell'appellante, poiché le doglianze rivolte dal al Tribunale appaiono fare carico in CP_1
capo al soggetto distributore di energia, estraneo al contratto di fornitura intercorrente con il soggetto venditore e l'utente, la responsabilità andrebbe qualificata come aquiliana, con ogni conseguenza in tema di onere della prova gravante sull'attore oggi appellato.
Inoltre, avrebbe errato il Giudice nel ritenere non assolto l'onere di provare il corretto funzionamento del contatore rimosso, il cui malfunzionamento, pur dedotto da controparte, era circostanza più volte contestata dalle odierne appellanti, che ribadivano la correttezza del proprio operato, come dimostrato dalla documentazione prodotta in giudizio da . Parte_3
Con l'ultimo motivo di appello, si critica la regolamentazione delle spese del giudizio per violazione dell'art. 91 c.p.c. e si chiede la restituzione delle somme medio tempore versate dalle odierne appellanti in favore di controparte a titolo di capitale, interessi, spese legali di primo grado e rimborso, pari a €
16.677,07, oltre interessi dalla data del pagamento.
pagina 6 di 12 Con comparsa di costituzione e risposta del 30.11.2020, si è costituito in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze di lite, e rappresentando le seguenti conclusioni: “Alla luce di quanto sopra si conclama l'ultroneità, irrilevanza e pretestuosità della
richiesta di rinnovazione della CTU formulata ex adverso, per cui si conclude per il rigetto del
gravame con le conseguenze di legge in ordine alle spese del giudizio.”
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L'appello è infondato.
In primo luogo, non può aderirsi alla prospettazione degli appellanti, secondo la quale dovrebbe aversi riguardo ai principi della responsabilità aquiliana in ragione dell'assenza di rapporti contrattuali tra il cliente e la società distributrice.
Sul tema, proprio questa Corte si è di recente espressa nel senso che “Alcun rilievo può attribuirsi in
questa sede ad una eventuale responsabilità del Distributore di energia elettrica (soggetto differente
dal fornitore e addetto alla lettura dei contatori), tenuto conto che la domanda di pagamento è stata
proposta dal fornitore di energia elettrica, che in qualità di creditore, avrebbe dovuto provare tutti gli
elementi costitutivi della sua pretesa ex art. 2697 c.c., tra i quali il corretto funzionamento del
contatore, non rilevando nel caso di specie a quale soggetto sia attribuibile la responsabilità del
funzionamento del dispositivo di rilevamento [...] Il dovere della società fornitrice di provare la
congruità dei consumi effettivi dell'utente è stato ribadito dalla Suprema Corte che, granitica nelle sue
recenti pronunce, ha sancito il principio secondo cui: “In ipotesi di contratti di somministrazione, la
rilevazione dei consumi tramite contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità.
Pertanto, in caso di contestazione, spetta al somministrante (anche se convenuto in giudizio con azione
di accertamento negativo del credito), l'onere di provare che il contatore era perfettamente
funzionante” (così Cass. civ, sez. III, 7 luglio 2022, n. 21564; conf. Cass. civ., 18 ottobre 2023, n.
28984; Cass. civ., 14 marzo 2024, n. 6959). Nel caso di specie il cliente ha immediatamente contestato
i consumi indicati in fattura, facendo venir meno la presunzione di veridicità dei consumi rilevati e
pagina 7 di 12 comunicati dal fornitore ed imponendo, in tal modo, alla società appellata l'onere di dimostrare il
funzionamento del contatore, così da confermare il quantum della propria pretesa creditoria ...” (cfr.
Appello Bari, Sentenza n. 1052/2024).
In altri termini, ribadito che incombeva sulla società fornitrice convenuta in primo grado ( CP_4
poi l'onere di provare la spettanza della somma chiesta
[...] Parte_2
in restituzione dall'attore, il secondo motivo di appello va rigettato, peraltro non giovando all'appellante l'ampia documentazione prodotta in primo grado.
Infatti, il consulente nominato dal Tribunale, pur avendo esaminato la suddetta documentazione,
concludeva, in risposta al quesito posto dal giudice (“verifichi quanto lamentato dall'attore, tenendo
conto delle argomentazioni e documentazioni in atti, verifichi, altresì, la funzionalità dell'impianto in
base ai consumi pregressi eseguendo una prova funzionale monitorando i consumi dell'impianto”), che
“le operazioni contabili dei consumi addebitati non sono da ritenersi compatibili ed allineati con quelli
effettivamente consumati registrati prima e dopo la sostituzione del misuratore di energia elettrica”.
(pag. 14 della relazione peritale)
Di ciò dava già atto, aderendo alle conclusioni rassegnate dal CTU, la sentenza impugnata, dove si legge che “i creditori non hanno fornito prova del quantum dell'energia elettrica fornita e, dunque,
dell'esatto ammontare del preteso credito, né del corretto funzionamento del contatore rimosso,
precludendo anche al ctu la possibilità di rideterminare gli esatti consumi dell'impianto a base delle
fattura in contestazione.”. Ebbene, nonostante l'appellante insista sul corretto funzionamento del contatore, tale allegazione è del tutto sfornita di adeguato supporto probatorio, nonché smentita dai ripetuti rilievi svolti, a riguardo, dal consulente tecnico (cfr. pag. 12 e 20 della relazione peritale).
Dunque, come correttamente rilevato dal primo giudice, la società non ha adempiuto all'onere probatorio in ordine al corretto funzionamento del contatore, e ciò in violazione di un principio ormai consolidato, secondo cui “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi
mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di
pagina 8 di 12 contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento
negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il
fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che
non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente
vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del
misuratore o determinare un incremento dei consumi.” (Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28984 del
18/10/2023, Rv. 669321 – 01; conforme, tra le altre, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018 e
Sez. 3 - , Sentenza n. 23699 del 22/11/2016).
Da ultimo, la medesima Corte, con ordinanza n. 6959/2024, ha ribadito che “... questa Corte ha
ripetutamente affermato che la fattura emessa dal somministrante non costituisce prova dell'esistenza
del credito, tale affermazione si deve "coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze
in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto
dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore" (così, in motivazione, tra le altre Cass. 22/11/2016,
n. 23699); "il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato
consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione", sicché, "di fronte alla pretesa
creditoria" avanzata dal somministrante "è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a
lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c." (così, in motivazione, Cass. 21/05/2019, n. 13605; Cass.
9/01/2020, n. 297); nondimeno, "l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti" a carico dell'utente
"sulla base delle indicazioni del contatore", evidentemente, "non si può risolvere in un privilegio
probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il
relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del
contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta", con la
conseguenza, dunque, che "la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di
veridicità"; ne deriva, dunque, un sistema in cui "grava sul somministrante l'onere di provare che il
sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul
pagina 9 di 12 fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo",
essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della "vicinanza della prova", in
ragione del fatto che "le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che
comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie
competenze" (Cass. n. 13605/2019, cit.); tale regola sul riparto dell'onere della prova presuppone che
l'utente contesti il funzionamento del contatore;
...”
Nel caso di specie, il cliente contestava sin da subito l'incongruità dei consumi fatturati, allegando il malfunzionamento del contatore, al che la società interveniva sostituendo l'apparecchio, dismettendo il misuratore precedente e così privandosi, per fatto proprio, della possibilità di provarne il corretto funzionamento;
né la società ha mai neppure prospettato un'eventuale responsabilità del fruitore in relazione all'eccessività dei consumi.
Detto ciò, neppure può trovare accoglimento il primo motivo di censura, mediante il quale l'appellante ripropone pedissequamente le contestazioni avverso l'operato del CTU svolte con le osservazioni alla bozza di elaborato peritale, posto che, a parere di questa Corte, il perito nominato aveva già fornito risposta (pag. 18-20 della relazione).
In particolare, sulla presenza di un grafico (fig. 2 della relazione) asseritamente forviante, dal quale,
secondo l'appellante, il consumo di 87.445 Kw sembrerebbe relativo al solo mese di marzo del 2015, il
CTU rispondeva precisando di aver preso in considerazione e correttamente raffigurato il periodo di riferimento biennale della fattura di conguaglio del 9.3.2015. Peraltro, la contestazione appare pretestuosa, posto che, ad una attenta consultazione, il grafico riporta dati corretti e che trovano riscontro nelle conclusioni rese dal CTU, la cui comprensione non risulta affatto ostacolata dal grafico in questione.
Inoltre, sul periodo di analisi dei consumi, il CTU rispondeva di aver preso in considerazione il periodo dal 30.9.2013 al 6.3.2015 poiché la fattura del 9.3.2015, oggetto di contestazione, era riferita a quel periodo, e ciò trova riscontro documentale in atti.
pagina 10 di 12 Infine, alla luce della complessiva coerenza delle argomentazioni svolte dal CTU, nonché in ragione delle carenze probatorie di cui si è detto supra, perde di rilievo la contestazione dell'appellante in ordine al numero di giorni del periodo di monitoraggio, inizialmente individuati dal consulente in 108
giorni, poi ridotti a 106 in sede di risposta alle osservazioni, e di solo un giorno superiore al conteggio voluto dall'appellante (105 giorni).
In ragione di quanto appena esposto, non appare necessaria la rinnovazione della consulenza tecnica,
pur richiesta dall'appellante, dovendosi ritenere che il perito nominato abbia già fornito risposte esaurienti alle contestazioni formulate nelle osservazioni di parte alla relazione peritale e ribadite con l'atto di impugnazione, senza che, tuttavia, le censure svolte riescano a scalfire le conclusioni raggiunte dal consulente e fatte proprie dal primo giudice.
Infine, va rigettata anche l'argomentazione proposta dall'appellante quale terzo motivo di censura,
essendo di tutta evidenza il rispetto, da parte del primo giudice, del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. nel porre le spese a carico delle società convenute.
Le spese di lite del grado vengono poste a carico degli appellanti, soccombenti, a favore dell'appellato,
liquidate secondo i valori medi del corrispondente scaglione di valore (tra € 5.201 e € 26.000) ed in base alla tariffa vigente.
Infine, va rilevato che il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o
incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei
presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello
stesso.». Sussistono pertanto a carico degli appellanti i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte di Appello di Bari, sezione II civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al ruolo generale n. 694/2020, sull'appello proposto da
[...]
ora ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
ora avverso la sentenza n. 715/2020 emessa dal Tribunale di Trani;
[...] Parte_3
disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- 1) Rigetta l'appello per i motivi su esposti;
- 2) Conferma integralmente, per tali ragioni, la sentenza di primo grado;
- 3) Condanna gli appellanti, in solido, alla refusione delle spese di lite del grado, in favore dell'appellato, liquidate in € € 5.809,00, oltre alle spese generali, Cap ed Iva;
- 4) pone le spese di CTU definitivamente a carico degli appellanti;
- 5) ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, condanna gli appellanti al versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato in misura dovuta per l'impugnazione medesima.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile in data 31.01.2025.
Il Presidente - relatore est.
Filippo Labellarte
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