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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI MAURO, Presidente PARENTINI MIRKO, Relatore SCANU ANGELO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 695/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Proprietario Ricorrente - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Geometra Libero Professionista - CF_Difensore_1
Difensore_1Rappresentato da Geometra Libero Professionista - CF_Difensore_1
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 Proprietaria Ricorrente - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Geometra Libero Professionista - CF_Difensore_1
1 Difensore_1 Rappresentato da Geometra Libero Professionista - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025GE0071408 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1116/2025 depositato il 11/12/2025
1. Esposizione dei motivi del ricorso e delle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate. Ricorrente_1 Ricorrente_2 e hanno chiesto l'annullamento dell'avviso d'accertamento catastale n. 2025GE0071408 con il quale l'Agenzia comunicava la rettifica del classamento relativo all'appartamento sito in Genova, Indirizzo 1, piano 6°, determinando lo stesso in categoria A1 di classe 3^ vani 10 in sostituzione della proposta categoria A2 (appartamento civile) di classe 3^, vani 8,5. Premettono che in data 19/03/2024 veniva prodotta presso l'Agenzia dell'Entrate-Ufficio territorio, la pratica DOCFA n. GE0039834 avente causale “divisione” con la quale a seguito di un frazionamento dell'immobile veniva proposta la categoria A2 di classe 3^, vani 8,5 dell'unità oggetto del presente procedimento tributario, tenendo conto dei fattori estrinseci che interessano il fabbricato stante le caratteristiche dell'appartamento, le unità immobiliari già censite con la categoria A2 contenute nell'elenco fabbricato e, infine, tenendo conto delle già intervenute sentenze passate in giudicato con le quali si statuiva che gli appartamenti dello stesso fabbricato dovessero essere censiti con la categoria A2.
2 Espongono che gli alloggi indicati dall'Agenzia delle Entrate, come termini di paragone, non sarebbero pertinenti ai fini del classamento dell'immobile oggetto di causa posto che: il classamento in categoria A1dell'alloggio contraddistinto alla sezione GEA, foglio 105, particella 116, sub. 9, sarebbe frutto di una scelta del proprietario che, in fase di aggiornamento catastale, aveva spontaneamente scelto di classificare il suo appartamento con la categoria A1; l'alloggio alla sez. GEA, foglio 105, mappale 116, sub. 11 era classato in categoria A1 fin dalla sua origine e, comunque, sarebbe munito di una metratura superiore rispetto all'immobile in esame;
il classamento nella categoria A1 dell'alloggio alla sez. GEA, foglio 105, mappale 116, sub. 7 non sarebbe definitivo poiché pende sull'attribuzione della categoria processo tributario. Faceva presente che nel caseggiato preso a paragone dall'Agenzia delle Entrate, ove insiste l'immobile oggetto del presente procedimento tributario, gli appartamenti fino ad una consistenza di vani 9 sono classificati in categoria A2. Ciò premesso in fatto deduce l'illegittimità dell'avviso di rettifica per violazione del contraddittorio pre-accertativo sancito dall'art.
4 - octies del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, avendo provveduto l'Agenzia delle Entrate a rettificare il classamento proposto senza alcun confronto o previa interlocuzione con il contribuente, per difetto di motivazione non esponendo specificamente la rettifica gli errori tecnici e le norme di legge che avrebbero reso errato il classamento proposto dal professionista che aveva redatto la pratica DOCFA
(richiamano precedente della Cassazione che ha confermato annullamento dell'avviso per omessa indicazione dei parametri di cui alla circolare 5/1992). Deduce nel merito l'incongruenza del classamento operato, e da ultimo chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 23, 3, 53 e 117 Cost. e per violazione dell'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. L'Agenzia delle Entrate, nelle proprie controdeduzioni, chiede il rigetto del ricorso. Deduce la pertinenza degli immobili indicati nell'avviso quali termine di paragone trattandosi di alloggi ubicati nello stesso fabbricato di quello degli odierni ricorrenti. In particolare, quanto al primo alloggio (Sez. GEA, foglio 105, particella 116, sub. 9 – v. all. 3 al ricorso), l'Agenzia delle Entrate replica che il fatto che nel caso in questione il proprietario, in sede di aggiornamento dei dati del proprio appartamento, non abbia ritenuto di chiedere una variazione della categoria catastale, non ne comporta l'inattendibilità o la mancanza di specifico valore come termine di paragone, dovendosene trarre solamente la conclusione che il soggetto interessato abbia valutato complessivamente la categoria già in essere (A1) effettivamente corrispondente alle caratteristiche dell'appartamento e, perciò, pienamente corretta;
ciò a conferma della valutazione dell'Ufficio. 3 Relativamente al secondo alloggio a cui si fa riferimento in ricorso (Sez. GEA, foglio 105, particella 116, sub. 11 – v. all. 4 al ricorso), deduce che risultano poco significative le osservazioni di controparte, riferite al fatto che si tratta di immobile classato in A1 fin dalla sua origine ed alla metratura superiore rispetto all'immobile che ci riguarda nel presente Ricorrente_1 Ricorrente_2procedimento. Rileva che, anche l'immobile dei Sig. - è stato classificato come A1 fin dall'origine e tale valutazione è sempre stata confermata dall'Ufficio (per le caratteristiche complessive del fabbricato e della sua ubicazione e per quelle specifiche dell'appartamento), nonostante i tentativi di abbassarne la categoria, tramite reiterate variazioni e, in ultimo, con la divisione da cui ha avuto origine il sub. 30; peraltro anche l'aspetto della metratura non appare decisivo ove si consideri che il sub. 11 risulta di superficie catastale mq. 258 e consistenza vani 11, mentre l'appartamento dei ricorrenti, secondo quanto valutato dall'Ufficio, ha superficie catastale di mq. 230 e consistenza 10 vani, con una differenza che, quindi, non risulta particolarmente significativa. Infine, per il terzo alloggio (Sez. GEA, foglio 105, particella 116, sub. 7 – v. all. 5 al ricorso), fa presente che il contenzioso riferito dai ricorrenti è giudizio di secondo grado avverso la Sentenza di primo grado della Corte di Giustizia di Genova, n. 718/2024 la quale aveva respinto il ricorso, confermando l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio (e, quindi, anche la correttezza della categoria A1, classe 3^). Evidenziava, inoltre, che i ricorrenti avevano già instaurato dei contenziosi contro accertamenti catastali riferiti allo stesso contesto, l'ultimo dei quali (riferito al sub. 20, poi oggetto della divisione dalla quale è scaturito anche il sub. 30, oggi oggetto del contendere) era stato definito con una sentenza di secondo grado passata in giudicato, totalmente favorevole all'Ufficio (C.G.T. di II grado della Liguria n. 699/2024, depositata il 02/10/2024). Ciò premesso l'ufficio, in relazione alla violazione del contraddittorio preaccertativo, deduce che il richiamo operato dai ricorrenti all'art.
5-ter d.lgs. 218/1997 è inconferente poiché l'articolo in questione è stato abrogato dal d.lgs. n. 13 del 12/02/2024 e, a norma dell'art 6 bis della legge 212/2000 – come interpretato dall'art.
7-bis del D.L. 39/2024 – l'avviso impugnato non soggiace ad una preventiva interlocuzione diretta tra fisco e contribuente giacché non trattasi di atto che reca una pretesa impositiva e, comunque, si inserisce in procedimento partecipativo. Quanto al difetto di motivazione va presente che, secondo la Suprema Corte, nel caso di attribuzione della rendita catastale all'esito della procedura “Docfa” (ex articolo 2 del Dl 16/93 e D.M. 701/94), effettuata – come nel caso di specie - su iniziativa dei proprietari, l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile è adempiuto mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentemente attribuita.
4 Per quanto riguarda le altre unità immobiliari che compongono lo stabile, occorre in primo luogo evidenziare che sono prevalenti quelle classificate come A1, mentre fra gli appartamenti rientranti nella categoria A2 ve ne sono alcuni di dimensioni nettamente inferiori all'appartamento che ci riguarda (al di sotto di del 100 mq., oppure di metratura superiore a tale limite, ma con caratteristiche non paragonabili alla fattispecie in oggetto – ad esempio con un solo bagno, oppure inferiore a 150 mq.). In tal senso, anche i due casi riportati da controparte (v. ricorso pagina 6) riguardano da un lato (Sub. 22, interno 12A) un 7 vani di 147 mq., dall'altro (Sub. 21, interno 12) un 9 vani, ma inferiore ai 200 mq., se si considera la superficie catastale con esclusione delle aree scoperte;
peraltro, si tratta di due immobili appartenenti alla stessa proprietaria, di cui sul primo si è formata una sentenza favorevole alla Parte (la n. 331/2011) per ritenuto difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, che poi ha trascinato i propri effetti anche sul secondo accertamento (deciso, poi, con la sentenza n. 212/2013); senza che, in buona sostanza, siano state affrontate in modo espresso, nel merito, le caratteristiche degli immobili, per trarne la conclusione della corretta qualificazione come A2. Richiama giurisprudenza di merito secondo la quale “Il fatto che l'immobile qui in discussione
[…] sia frutto di una divisione di un precedente alloggio […] non necessariamente porta ad una valutazione catastalmente diversa rispetto a quella precedentemente posseduta, in quanto tutte le caratteristiche precedenti sono rimaste immutate e non variate significativamente”. Deduce la signorilità dell'immobile e la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti.
2. Motivazione. Il collegio, quanto alla violazione del contraddittorio preaccertativo, osserva che – secondo ormai costante orientamento della Cassazione (da ultimo ribadito con Sez. 5 - , Ordinanza n. 18169 del 03/07/2025) - il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, non è applicabile nel caso di attribuzione della rendita catastale a seguito di procedura DOCFA, in quanto la relativa disciplina - contenuta nel d.m. 19 aprile 1994, n. 701, richiamato dal d.m. 26 luglio 2012 - garantisce pienamente la partecipazione e l'interlocuzione del contribuente nella fase anteriore all'emissione dell'atto di classamento ed attribuzione della rendita da parte dell'Amministrazione finanziaria, di modo che quest'ultima, ove intenda discostarsi dalla proposta, non è tenuta - in assenza di specifiche disposizioni in tal senso - ad attivare preventivamente il contraddittorio endo- procedimentale, senza che ciò contrasti con gli artt. 41, 47 e 48 della CDFUE, valevoli solo per i tributi armonizzati. Parimenti non è dato ravvisare alcuna violazione dell'obbligo di motivazione poiché – come chiarito dalla Cassazione, anche in suo recente arresto (cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 29754 del 19/11/2024) - in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita 5 catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. Nel caso in specie gli elementi di fatto, planimetria e consistenza dell'immobile, sono pacifici dipendendo la rettifica solo da una diversa valutazione tecnica. Inoltre la questione di legittimità costituzionale sollevata è inammissibile non indicandosi specificamente le norme di legge della cui legittimità costituzionale si dubita ma censurando, genericamente, l'intero quadro normativo che presiede al classamento degli immobili comunque improntato al principio (del tutto coerente con il principio costituzionale di capacità contributiva) che ad una maggiore signorilità dell'immobile e, dunque, al suo maggior pregio e valore economico corrisponda un classamento di maggior valore. Nel merito il ricorso va rigettato. Come rilevato dall'amministrazione finanziaria nel fabbricato (in cui è ubicato l'alloggio che ci occupa) vi sono numerosi immobili di dimensione del tutto analoghe con categoria A1 e classe terza ( si richiama sul punto elencazione contenuta nella memoria dell'Agenzia delle Entrate del 10.11.2025). Inoltre l'immobile fin dall'origine aveva categoria A1 e classe terza e i ricorrenti, nel pur corposo ricorso, non hanno specificamente allegato fatti sopravvenuti che abbiano determinato un peggioramento delle condizioni legittimanti l'attribuzione di categoria e di classe trattandosi, peraltro, come condivisibilmente esposto anche in recente sentenza della CGT della Liguria n. 699/2/2024 passata in giudicato (riguardante sempre lo stesso immobile), di alloggio di generosa metratura “di ottimo livello qualitativo…. composto di 11 vani….munito di un salone di ben mq.72, due bagni, locale lavanderia, e veranda ubicato sopra il terrazzo che misura mq. 250 ed é direttamente collegato con l'appartamento attraverso una scala interna” ubicato all'ultimo piano di fabbricato situato in “zona che era ed é rimasta di pregio nella città”. La particolare natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate. Genova 9 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente (dr. Mirko Parentini) (dr. Mauro Bolognesi)
6
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI MAURO, Presidente PARENTINI MIRKO, Relatore SCANU ANGELO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 695/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Proprietario Ricorrente - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Geometra Libero Professionista - CF_Difensore_1
Difensore_1Rappresentato da Geometra Libero Professionista - CF_Difensore_1
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 Proprietaria Ricorrente - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Geometra Libero Professionista - CF_Difensore_1
1 Difensore_1 Rappresentato da Geometra Libero Professionista - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025GE0071408 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1116/2025 depositato il 11/12/2025
1. Esposizione dei motivi del ricorso e delle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate. Ricorrente_1 Ricorrente_2 e hanno chiesto l'annullamento dell'avviso d'accertamento catastale n. 2025GE0071408 con il quale l'Agenzia comunicava la rettifica del classamento relativo all'appartamento sito in Genova, Indirizzo 1, piano 6°, determinando lo stesso in categoria A1 di classe 3^ vani 10 in sostituzione della proposta categoria A2 (appartamento civile) di classe 3^, vani 8,5. Premettono che in data 19/03/2024 veniva prodotta presso l'Agenzia dell'Entrate-Ufficio territorio, la pratica DOCFA n. GE0039834 avente causale “divisione” con la quale a seguito di un frazionamento dell'immobile veniva proposta la categoria A2 di classe 3^, vani 8,5 dell'unità oggetto del presente procedimento tributario, tenendo conto dei fattori estrinseci che interessano il fabbricato stante le caratteristiche dell'appartamento, le unità immobiliari già censite con la categoria A2 contenute nell'elenco fabbricato e, infine, tenendo conto delle già intervenute sentenze passate in giudicato con le quali si statuiva che gli appartamenti dello stesso fabbricato dovessero essere censiti con la categoria A2.
2 Espongono che gli alloggi indicati dall'Agenzia delle Entrate, come termini di paragone, non sarebbero pertinenti ai fini del classamento dell'immobile oggetto di causa posto che: il classamento in categoria A1dell'alloggio contraddistinto alla sezione GEA, foglio 105, particella 116, sub. 9, sarebbe frutto di una scelta del proprietario che, in fase di aggiornamento catastale, aveva spontaneamente scelto di classificare il suo appartamento con la categoria A1; l'alloggio alla sez. GEA, foglio 105, mappale 116, sub. 11 era classato in categoria A1 fin dalla sua origine e, comunque, sarebbe munito di una metratura superiore rispetto all'immobile in esame;
il classamento nella categoria A1 dell'alloggio alla sez. GEA, foglio 105, mappale 116, sub. 7 non sarebbe definitivo poiché pende sull'attribuzione della categoria processo tributario. Faceva presente che nel caseggiato preso a paragone dall'Agenzia delle Entrate, ove insiste l'immobile oggetto del presente procedimento tributario, gli appartamenti fino ad una consistenza di vani 9 sono classificati in categoria A2. Ciò premesso in fatto deduce l'illegittimità dell'avviso di rettifica per violazione del contraddittorio pre-accertativo sancito dall'art.
4 - octies del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, avendo provveduto l'Agenzia delle Entrate a rettificare il classamento proposto senza alcun confronto o previa interlocuzione con il contribuente, per difetto di motivazione non esponendo specificamente la rettifica gli errori tecnici e le norme di legge che avrebbero reso errato il classamento proposto dal professionista che aveva redatto la pratica DOCFA
(richiamano precedente della Cassazione che ha confermato annullamento dell'avviso per omessa indicazione dei parametri di cui alla circolare 5/1992). Deduce nel merito l'incongruenza del classamento operato, e da ultimo chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 23, 3, 53 e 117 Cost. e per violazione dell'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. L'Agenzia delle Entrate, nelle proprie controdeduzioni, chiede il rigetto del ricorso. Deduce la pertinenza degli immobili indicati nell'avviso quali termine di paragone trattandosi di alloggi ubicati nello stesso fabbricato di quello degli odierni ricorrenti. In particolare, quanto al primo alloggio (Sez. GEA, foglio 105, particella 116, sub. 9 – v. all. 3 al ricorso), l'Agenzia delle Entrate replica che il fatto che nel caso in questione il proprietario, in sede di aggiornamento dei dati del proprio appartamento, non abbia ritenuto di chiedere una variazione della categoria catastale, non ne comporta l'inattendibilità o la mancanza di specifico valore come termine di paragone, dovendosene trarre solamente la conclusione che il soggetto interessato abbia valutato complessivamente la categoria già in essere (A1) effettivamente corrispondente alle caratteristiche dell'appartamento e, perciò, pienamente corretta;
ciò a conferma della valutazione dell'Ufficio. 3 Relativamente al secondo alloggio a cui si fa riferimento in ricorso (Sez. GEA, foglio 105, particella 116, sub. 11 – v. all. 4 al ricorso), deduce che risultano poco significative le osservazioni di controparte, riferite al fatto che si tratta di immobile classato in A1 fin dalla sua origine ed alla metratura superiore rispetto all'immobile che ci riguarda nel presente Ricorrente_1 Ricorrente_2procedimento. Rileva che, anche l'immobile dei Sig. - è stato classificato come A1 fin dall'origine e tale valutazione è sempre stata confermata dall'Ufficio (per le caratteristiche complessive del fabbricato e della sua ubicazione e per quelle specifiche dell'appartamento), nonostante i tentativi di abbassarne la categoria, tramite reiterate variazioni e, in ultimo, con la divisione da cui ha avuto origine il sub. 30; peraltro anche l'aspetto della metratura non appare decisivo ove si consideri che il sub. 11 risulta di superficie catastale mq. 258 e consistenza vani 11, mentre l'appartamento dei ricorrenti, secondo quanto valutato dall'Ufficio, ha superficie catastale di mq. 230 e consistenza 10 vani, con una differenza che, quindi, non risulta particolarmente significativa. Infine, per il terzo alloggio (Sez. GEA, foglio 105, particella 116, sub. 7 – v. all. 5 al ricorso), fa presente che il contenzioso riferito dai ricorrenti è giudizio di secondo grado avverso la Sentenza di primo grado della Corte di Giustizia di Genova, n. 718/2024 la quale aveva respinto il ricorso, confermando l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio (e, quindi, anche la correttezza della categoria A1, classe 3^). Evidenziava, inoltre, che i ricorrenti avevano già instaurato dei contenziosi contro accertamenti catastali riferiti allo stesso contesto, l'ultimo dei quali (riferito al sub. 20, poi oggetto della divisione dalla quale è scaturito anche il sub. 30, oggi oggetto del contendere) era stato definito con una sentenza di secondo grado passata in giudicato, totalmente favorevole all'Ufficio (C.G.T. di II grado della Liguria n. 699/2024, depositata il 02/10/2024). Ciò premesso l'ufficio, in relazione alla violazione del contraddittorio preaccertativo, deduce che il richiamo operato dai ricorrenti all'art.
5-ter d.lgs. 218/1997 è inconferente poiché l'articolo in questione è stato abrogato dal d.lgs. n. 13 del 12/02/2024 e, a norma dell'art 6 bis della legge 212/2000 – come interpretato dall'art.
7-bis del D.L. 39/2024 – l'avviso impugnato non soggiace ad una preventiva interlocuzione diretta tra fisco e contribuente giacché non trattasi di atto che reca una pretesa impositiva e, comunque, si inserisce in procedimento partecipativo. Quanto al difetto di motivazione va presente che, secondo la Suprema Corte, nel caso di attribuzione della rendita catastale all'esito della procedura “Docfa” (ex articolo 2 del Dl 16/93 e D.M. 701/94), effettuata – come nel caso di specie - su iniziativa dei proprietari, l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile è adempiuto mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentemente attribuita.
4 Per quanto riguarda le altre unità immobiliari che compongono lo stabile, occorre in primo luogo evidenziare che sono prevalenti quelle classificate come A1, mentre fra gli appartamenti rientranti nella categoria A2 ve ne sono alcuni di dimensioni nettamente inferiori all'appartamento che ci riguarda (al di sotto di del 100 mq., oppure di metratura superiore a tale limite, ma con caratteristiche non paragonabili alla fattispecie in oggetto – ad esempio con un solo bagno, oppure inferiore a 150 mq.). In tal senso, anche i due casi riportati da controparte (v. ricorso pagina 6) riguardano da un lato (Sub. 22, interno 12A) un 7 vani di 147 mq., dall'altro (Sub. 21, interno 12) un 9 vani, ma inferiore ai 200 mq., se si considera la superficie catastale con esclusione delle aree scoperte;
peraltro, si tratta di due immobili appartenenti alla stessa proprietaria, di cui sul primo si è formata una sentenza favorevole alla Parte (la n. 331/2011) per ritenuto difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, che poi ha trascinato i propri effetti anche sul secondo accertamento (deciso, poi, con la sentenza n. 212/2013); senza che, in buona sostanza, siano state affrontate in modo espresso, nel merito, le caratteristiche degli immobili, per trarne la conclusione della corretta qualificazione come A2. Richiama giurisprudenza di merito secondo la quale “Il fatto che l'immobile qui in discussione
[…] sia frutto di una divisione di un precedente alloggio […] non necessariamente porta ad una valutazione catastalmente diversa rispetto a quella precedentemente posseduta, in quanto tutte le caratteristiche precedenti sono rimaste immutate e non variate significativamente”. Deduce la signorilità dell'immobile e la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti.
2. Motivazione. Il collegio, quanto alla violazione del contraddittorio preaccertativo, osserva che – secondo ormai costante orientamento della Cassazione (da ultimo ribadito con Sez. 5 - , Ordinanza n. 18169 del 03/07/2025) - il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, non è applicabile nel caso di attribuzione della rendita catastale a seguito di procedura DOCFA, in quanto la relativa disciplina - contenuta nel d.m. 19 aprile 1994, n. 701, richiamato dal d.m. 26 luglio 2012 - garantisce pienamente la partecipazione e l'interlocuzione del contribuente nella fase anteriore all'emissione dell'atto di classamento ed attribuzione della rendita da parte dell'Amministrazione finanziaria, di modo che quest'ultima, ove intenda discostarsi dalla proposta, non è tenuta - in assenza di specifiche disposizioni in tal senso - ad attivare preventivamente il contraddittorio endo- procedimentale, senza che ciò contrasti con gli artt. 41, 47 e 48 della CDFUE, valevoli solo per i tributi armonizzati. Parimenti non è dato ravvisare alcuna violazione dell'obbligo di motivazione poiché – come chiarito dalla Cassazione, anche in suo recente arresto (cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 29754 del 19/11/2024) - in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita 5 catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. Nel caso in specie gli elementi di fatto, planimetria e consistenza dell'immobile, sono pacifici dipendendo la rettifica solo da una diversa valutazione tecnica. Inoltre la questione di legittimità costituzionale sollevata è inammissibile non indicandosi specificamente le norme di legge della cui legittimità costituzionale si dubita ma censurando, genericamente, l'intero quadro normativo che presiede al classamento degli immobili comunque improntato al principio (del tutto coerente con il principio costituzionale di capacità contributiva) che ad una maggiore signorilità dell'immobile e, dunque, al suo maggior pregio e valore economico corrisponda un classamento di maggior valore. Nel merito il ricorso va rigettato. Come rilevato dall'amministrazione finanziaria nel fabbricato (in cui è ubicato l'alloggio che ci occupa) vi sono numerosi immobili di dimensione del tutto analoghe con categoria A1 e classe terza ( si richiama sul punto elencazione contenuta nella memoria dell'Agenzia delle Entrate del 10.11.2025). Inoltre l'immobile fin dall'origine aveva categoria A1 e classe terza e i ricorrenti, nel pur corposo ricorso, non hanno specificamente allegato fatti sopravvenuti che abbiano determinato un peggioramento delle condizioni legittimanti l'attribuzione di categoria e di classe trattandosi, peraltro, come condivisibilmente esposto anche in recente sentenza della CGT della Liguria n. 699/2/2024 passata in giudicato (riguardante sempre lo stesso immobile), di alloggio di generosa metratura “di ottimo livello qualitativo…. composto di 11 vani….munito di un salone di ben mq.72, due bagni, locale lavanderia, e veranda ubicato sopra il terrazzo che misura mq. 250 ed é direttamente collegato con l'appartamento attraverso una scala interna” ubicato all'ultimo piano di fabbricato situato in “zona che era ed é rimasta di pregio nella città”. La particolare natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate. Genova 9 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente (dr. Mirko Parentini) (dr. Mauro Bolognesi)
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