Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 20/05/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 13 dicembre 2022, iscritta al n. 2873 del ruolo generale dell'anno 2022, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo alla Via I. Garbini n. 51 presso lo studio dell'avv. Cipriana Contu, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso telematico
– ricorrente –
E
nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Viterbo alla Via I. Garbini n. 51 presso lo studio dell'avv. Emanuele Marselli, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
– resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte delle parti depositate in data 20 gennaio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La sig.ra ha proposto ricorso per la cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio concordatario contratto il 20 giugno 1999 a Viterbo con il sig.
e le conseguenti statuizioni economiche fra loro e riguardo la Controparte_1
prole.
La ricorrente ha premesso che: (a) il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A, n. 57, anno 1999; (b) dalla unione dei coniugi è nata la figlia il 19 marzo 2003; (c) i coniugi Persona_1
sono separati per effetto del decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di
Viterbo il 28 marzo 2018, che – come concordato dalle parti e per quanto ancora di interesse in questo giudizio – ha disposto la collocazione prevalente della figlia presso l'abitazione familiare assegnata alla madre e imposto all' l'obbligo di CP_1
contribuire al mantenimento della minore con il versamento dell'importo mensile di € 350,00, oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie;
(d) la separazione si è protratta per il tempo stabilito dalla legge.
La sig.ra ha dedotto che il convenuto convive stabilmente con un'altra Parte_1
donna e non intrattiene più rapporti con la figlia da oltre due anni;
ha Per_1
inoltre rilevato che l'assegno di mantenimento in favore di quest'ultima è divenuto insufficiente per le sue accresciute esigenze rispetto al tempo della separazione e non è proporzionato ai tempi di permanenza con i genitori, essendo ormai Per_1
stabilmente convivente con la madre;
ha infine evidenziato la differenza reddituale rispetto al marito: questi, vigile del fuoco, può contare su una retribuzione (nelle successive memorie quantificata in fra i 2.200 e i 2.400 euro mensili) senz'altro maggiore della sua, che, addetta alle vendite presso un supermercato, percepisce uno stipendio di circa 1.000 euro al mese.
Tutto ciò posto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnare a lei la casa coniugale in ragione della coabitazione prevalente con la figlia maggiorenne ma non ancora economicamente pag. 2 di 6 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
autosufficiente, stabilire a carico dell' un assegno di mantenimento in favore CP_1
della figlia pari a 700,00 euro al mese, annualmente rivalutabile, oltre il 50% delle spese straordinarie documentate.
Il convenuto si è costituito aderendo alla sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quanto alle altre, pur essendone esclusivo proprietario, ha manifestato il suo accordo sull'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale in ragione della residenza ivi stabilita dalla figlia;
si è però opposto all'aumento Per_1
dell'assegno di mantenimento della figlia, chiedendo di mantenere fermo l'importo concordato in sede di separazione, oltre il concorso al 50% nelle spese straordinarie. Ha infine chiesto di stabilire che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, attesa l'autonomia economica di ognuno. A sostegno di tali conclusioni l' ha infatti contestato di rifiutare i rapporti con la figlia, essendo CP_1
invece a non voler coltivare più la relazione con lui e i nonni paterni;
ha Per_1
inoltre escluso di convivere con altra persona, vivendo da solo in una casa condotta in locazione il cui canone ammonta a 350 euro mensili;
ha infine dedotto che la sig.ra oltre al suo stipendio di più di 1.000 euro mensili, può fare Parte_1
affidamento sull'apporto economico del suo convivente more uxorio e su cospicue disponibilità economiche ereditate dai suoi genitori, mentre le proprie retribuzioni lavorative possono quantificarsi in circa 1.900 euro mensili, comprensivi di alcune indennità percepite per gravi problemi di salute (né le une né gli altri sono stati specificati).
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento del ricorso.
Sentite le parti all'udienza del 1° marzo 2023, il Presidente ha disposto unicamente che l'assegno di mantenimento in favore della figlia e carico del convenuto fosse elevato a 400,00 euro mensili e il contributo nelle spese straordinarie gravasse su di lui nella misura del 60%; ha mantenuto fermo per il resto quanto concordato in sede di separazione.
Il successivo sviluppo del giudizio non ha visto lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, ad esclusione dell'aggiornamento del deposito della documentazione pag. 3 di 6 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
reddituale delle parti. Matura la causa per la decisione, all'udienza del 21 gennaio
2025 le parti hanno precisato le conclusioni richiamando quelle dei rispettivi atti introduttivi;
la ricorrente, in via subordinata, ha chiesto di confermare i provvedimenti presidenziali.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che sussistono i presupposti di legge per disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio: separazione dei coniugi in forza di un valido titolo giuridico;
protrazione della separazione per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022; manifesta inconciliabilità delle parti (i cui rapporti si sono chiaramente mostrati conflittuali anche nel corso del giudizio, come emerge dal tenore dei rispettivi atti).
Riguardo la casa coniugale v'è sostanziale convergenza sulla sua assegnazione alla in ragione della stabile residenza che ivi ha collocato la figlia , Parte_1 Per_1
maggiorenne ma ancora impegnata negli studi e perciò non economicamente autosufficiente.
Quanto al suo mantenimento occorre in primo luogo tener conto di due circostanze indiscutibili (la sua convivenza stabile con la madre e la differenza reddituale fra i genitori), che incidono sulla determinazione della misura in cui le parti sono tenute a concorrervi. In secondo luogo, dalla documentazione reddituale prodotta dalle parti (in particolare dalle rispettive dichiarazioni dei redditi dell'anno 2023, cui si riferiscono le ultime dichiarazioni, e dagli estratti dei conti correnti postali, di cui sono titolari entrambe le parti, relativi all'anno 2024) si desume che la sig.ra consegue redditi da lavoro quantificabili, in media, in 1.100,00 euro netti Parte_1
al mese e ha immobilizzata in buoni postali una somma di 85.000,00 euro circa, mentre il sig. percepisce redditi da lavoro quantificabili, in media, in CP_1
2.100,00 euro netti al mese e ha una giacenza media annua di risparmi pari a circa
19.500,00 euro. Questi sono i soli dati riscontrati rispetto alle allegazioni delle parti, sicché si può senz'altro prescindere da ulteriori fonti di sostentamento (apporto di conviventi, eredità) che le parti reciprocamente si attribuiscono senza provarle.
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In terzo luogo, occorre tener presente che l ha dimostrato la spesa mensile CP_1
del canone di locazione, pari a 350,00 euro (cfr. contratto di locazione e addebito dell'importo sul conto corrente postale).
Alla luce delle considerazioni che precedono appare congruo determinare – con decorrenza dal mese di deposito della presente sentenza – in 450,00 euro mensili la misura del concorso del convenuto nel mantenimento della Controparte_1
figlia , tenuto conto della sua età (22 anni) e delle spese ordinarie che ad Per_1
essa sono connesse. L'importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici
ISTAT di aumento del costo della vita e la somma dovuta sarà versata direttamente alla beneficiaria entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese. Il sig. è inoltre CP_1
tenuto a contribuire nel mantenimento della figlia mediante corresponsione del
50% delle spese straordinarie, per tali intendendosi quelle individuate nello specifico Protocollo in uso presso questo Tribunale e noto alle parti, che lo hanno espressamente richiamato nelle loro conclusioni.
Nessuna delle due parti ha proposto domanda per conseguire l'assegno divorzile, per il quale, del resto, difettano i presupposti essendo ambedue titolari di redditi da lavoro e non risultando affatto provata – come già rilevato – la reciproca allegazione della stabile convivenza con altra persona che contribuisca alle esigenze economico-patrimoniali del nuovo nucleo familiare.
3.- A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
Viterbo per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
4.- Le spese processuali possono essere interamente compensate fra le parti, atteso l'accoglimento parziale delle domande di entrambe le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 20 giugno 1999 da e e ne deter- Parte_1 Controparte_1
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mina le condizioni come indicato in motivazione;
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) compensa interamente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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