Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 03/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 18 novembre 2024, iscritta al n. 2883 del ruolo generale degli affari di volon- taria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Santa Fiora (GR), Piazza Ga- C.F._1 ribaldi n. 19, presso lo studio dell'Avv. Lucio Bernardelli che lo rappresenta e di- fende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via Vicenza n. 63, presso lo studio dell'Avv. Lucio Bernardelli che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 17 gennaio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Controparte_1
ricorso cumulativo per la loro separazione personale e per lo scioglimento del matri- monio civile, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 4 luglio 2010 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Capodimonte (VT), parte II, serie C, n. 6); che dalla loro unione non sono nati figli;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici, condizioni che regoleranno sia il periodo della se- parazione sia il periodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto.
2) I coniugi hanno deciso di comune accordo di stabilire un assegno divorzile una tan- tum di euro 10.000,00 = (diecimila euro) da versare con le seguenti modalità: quanto ad euro 2.500,00 = (duemila cinquecento euro) alla sottoscrizione del ricorso per sepa- razione-divorzio, mediante assegno circolare intestato alla sig.ra Controparte_1
quanto ad euro 2.500,00 = (duemila cinquecento euro) alla data fissata per la compari- zione delle parti per la separazione, sempre mediante assegno circolare intestato alla sig.r quanto ad euro 5.000,00 (cinquemila euro) alla data di compa- Controparte_1
rizione delle parti dinanzi al Presidente per la dichiarazione di scioglimento del matri- monio, sempre mediante assegno circolare intestato alla sig.r Controparte_1
3) Con la corresponsione completa della predetta somma di €. 10.000,00 la sig.r
[...]
non avrà più nulla a pretendere per alcun titolo o ragione dal sig. in Pt_2 Parte_1
relazione all'intercorso rapporto di coniugio e/o di altra natura. Essendo i coniugi au- tosufficienti economicamente rinunciano espressamente al mantenimento.
4) La sig.r lascerà la casa coniugale entro e non oltre la data del 31 gennaio CP_1
2025 salvo la possibilità che vada via anche prima, portando con sé, oltre i beni stretta- mente personali, i seguenti beni: la cameretta in cui ha vissuto il figli il tavolo Per_1
della sala con le rispettive sedie;
tavolo in vetro in sala;
asciugatrice e altri piccoli mobi- letti da Lei acquistati.
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5) La casa coniugale di proprietà del sig già prima del matrimonio Parte_1
resterà nella sua disponibilità”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sullo scioglimento del ma- trimonio civile, quando saranno maturate le relative condizioni dell'azione (procedibi- lità della domanda e passaggio in giudicato della sentenza di separazione dei coniugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1, c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Capodimonte (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_3
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
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c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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