TAR Brescia, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1180
TAR
Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 134 T.U.L.P.S. e del D.M. 269/2010 - Illegittimità per difetto di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che la mancata integrazione dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 dell'Allegato G al D.M. 269/2010 ha reso superfluo ogni ulteriore approfondimento, e che il richiamo a tali disposizioni costituisce motivazione sufficiente.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità e carenza di motivazione - Illegittimità per eccesso di potere e violazione del principio di proporzionalità

    Il Tribunale ha ritenuto che la normativa vigente al momento del precedente rilascio (gennaio 2010) era meno stringente, non essendo ancora stato emanato il D.M. 269/2010. Inoltre, la precedente licenza era stata revocata per inadempienze.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 - Illegittimità per eccesso di potere e violazione del principio di proporzionalità

    Il Tribunale ha ritenuto che la mancata integrazione dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 dell'Allegato G al D.M. 269/2010 ha reso superfluo ogni ulteriore approfondimento, compresa la necessità di sollecitare un ulteriore confronto.

  • Rigettato
    Illegittimità per omessa valutazione della documentazione prodotta

    Il Tribunale ha ritenuto che la mancata integrazione dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 dell'Allegato G al D.M. 269/2010 ha reso superfluo ogni ulteriore approfondimento, inclusa la valutazione della documentazione prodotta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1180
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 1180
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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