TAR
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00161/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 22/12/2025
N. 01180 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00161/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 161 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di legale rappresentante pro tempore della -OMISSIS- S.r.l.s., rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Marchesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia e Ministero dell'Interno, in persona del Prefetto e del
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia N. 00161/2025 REG.RIC.
del decreto prot. n. 0082811 del 6 dicembre 2024, con il quale il Prefetto di Brescia ha respinto l'istanza di rilascio dell'autorizzazione ex art. 134 T.U.L.P.S., per gestire un Istituto di investigazioni private, informazioni e ricerche per conto di privati, con estensione ai servizi di antitaccheggio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Brescia e del
Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa Francesca
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- In data 4.11.2024 -OMISSIS- ha presentato alla Prefettura di Brescia un'istanza finalizzata ad ottenere il rilascio della licenza per gestire l'Istituto di investigazioni private denominato -OMISSIS- s.r.l.s., con sede in Manerbio, di cui lo stesso era legale rappresentante, dichiarando il possesso della capacità tecnica richiesta dagli artt. 134
e 136 TULPS.
2.- -OMISSIS- aveva già ottenuto da parte della stessa Prefettura, nel 2010, una licenza unificata per l'attività investigativa, successivamente revocata nel 2013 per inadempienze.
3.- Con nota del 15.11.2024 l'Amministrazione ha trasmesso al richiedente preavviso di rigetto ex art. 10 bis Legge 241/1990, rappresentando che il richiedente “non risulta in possesso dei requisiti previsti dall'Allegato G, art 1, lett. a e b, del D.M. 269/2010, per ottenere la licenza di investigazione privata” ed assegnando, al contempo, termine di giorni dieci per osservazioni. N. 00161/2025 REG.RIC.
4.- In assenza di un riscontro, con provvedimento del 6.12.2024 la Prefettura ha respinto l'istanza per carenza dei requisiti soggettivi necessari al rilascio della licenza.
5.- Con ricorso tempestivamente notificato e depositato -OMISSIS-, quale legale rappresentante della -OMISSIS- S.r.l.s., ha impugnato il predetto decreto, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia.
6.- L'Amministrazione si è dapprima costituita con atto di mera forma e, successivamente, ha depositato una relazione e documenti relativi al procedimento.
7.- All'esito dell'udienza camerale dell'11.6.2025 la domanda cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 228/2025 per carenza tanto del fumus boni iuris, quanto del periculum in mora.
8.- La Prefettura ed il ricorrente hanno rispettivamente depositato una memoria ed una replica.
9.- All'udienza del 5.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorso si affida a quattro censure:
i).- “Violazione e falsa applicazione dell'art. 134 T.U.L.P.S. e del D.M. 269/2010
Illegittimità per difetto di motivazione”: a dire del ricorrente il provvedimento impugnato si baserebbe su un'erronea interpretazione dell'art. 134 TULPS e del D.M.
269/2010 in merito ai requisiti di capacità tecnica, economica e professionale che devono fare capo al soggetto richiedente e, in particolare, dell'art. 1, lettere a) e b) dell'Allegato G al D.M. 269/2010. L'Amministrazione, inoltre, non avrebbe considerato la documentazione prodotta in uno alla domanda del -OMISSIS-, che attesterebbe il possesso di una specifica esperienza nel settore, derivante dalle qualifiche professionali conseguite: il provvedimento sarebbe, quindi, affetto da difetto motivazionale, non avendo la Prefettura esaustivamente spiegato le ragioni dell'asserita mancanza dei requisiti richiesti; N. 00161/2025 REG.RIC.
ii).- “Eccesso di potere per illogicità e carenza di motivazione Illegittimità per eccesso di potere e violazione del principio di proporzionalità”: il provvedimento impugnato sarebbe, altresì, viziato per manifesta illogicità e difetto di motivazione, non avendo tenuto conto delle precedenti autorizzazioni già concesse da Prefetture di diverse province, senza che fossero mai state riscontrate carenze nei requisiti - il che avrebbe frustrato il legittimo affidamento dell'interessato all'accoglimento della propria istanza. Inoltre, la verifica compiuta dalla Prefettura di Brescia sarebbe frutto di un'applicazione eccessivamente formale delle prescrizioni di cui al D.M. 269/2010 e non avrebbe tenuto conto delle numerose attestazioni conseguite dal -OMISSIS- negli anni;
iii).- “Violazione dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 Illegittimità per eccesso di potere e violazione del principio di proporzionalità”: il provvedimento impugnato si sarebbe limitato ad affermare il mancato riscontro da parte del ricorrente del preavviso di rigetto, senza tener conto delle ragioni che gli avrebbero impedito di far pervenire le proprie osservazioni e senza consentire un'ulteriore interlocuzione con l'interessato; iv).- “Illegittimità per omessa valutazione della documentazione prodotta”: la
Prefettura avrebbe omesso una concreta considerazione della documentazione prodotta dal -OMISSIS- in uno all'istanza.
2.- Le censure, esaminate congiuntamente attesa la comunanza delle argomentazioni sottese, sono complessivamente infondate.
3.- È, anzitutto, opportuno ricostruire il quadro normativo che disciplina il rilascio della licenza che consenta “di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati” ex art. 134 TULPS, licenza che, ai sensi del successivo art. 136, “è ricusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare”.
A tal proposito, l'art. 257, comma 4, del R.D. 6.5.1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del TULPS) precisa che “con decreto del Ministro dell'interno, sentito N. 00161/2025 REG.RIC.
l'Ente nazionale di unificazione e la Commissione di cui all'articolo 260-quater, sono determinate, anche al fine di meglio definire la capacità tecnica di cui all'articolo 136 della legge, le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui all'articolo 134 della legge, nonché i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi. Sono fatte salve le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che, per determinati servizi, materiali, mezzi o impianti, prescrivono speciali requisiti, capacità, abilitazioni o certificazioni”.
In attuazione del sopra riportato art. 257, comma 4, è stato dunque emanato il D.M.
1.12.2010, n. 269, il cui allegato G (rubricato “Requisiti professionali minimi e di capacità tecnica del titolare di licenza di investigazione privata e di informazioni commerciali”) al comma 1 stabilisce che “L'investigatore privato titolare di istituto
(art. 4, co.2, lett. a) deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti aree: -
Giurisprudenza - Psicologia a Indirizzo Forense - Sociologia - Scienze Politiche -
Scienze dell'Investigazione - Economia ovvero corsi di laurea equipollenti; b) aver svolto attività lavorativa a carattere operativo, per almeno un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore; c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c) aver svolto documentata attività d'indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni”. N. 00161/2025 REG.RIC.
Per giurisprudenza consolidata, in coerenza con la natura dell'autorizzazione di cui si discute, “predetta normativa, anche nella versione aggiornata [e dunque anche dopo l'emanazione del d.m. n. 269 del 2010], continua a riconoscere all'amministrazione di p.s. un ampio margine di discrezionalità nel rilascio della licenza di cui all'art. 134 TULPS n. 773/1931”: sicché “dal carattere latamente discrezionale del potere esercitato dall'autorità di p.s. consegue che la sua spendita può essere sindacata, secondo insegnamento consolidato, nei limiti assai angusti della manifesta illogicità o irragionevolezza” (cfr. Tar Lecce, Sez. III, n. 587 del 5.6.2020, richiamata da Tar Venezia, Sez. I, n. 183 del 31.1.2024)., cit.).
4.- Il provvedimento impugnato si fonda sulla carenza, in capo al ricorrente, dei requisiti di cui all'art. 1, lettere a) e b) dell'Allegato G al D.M. 269/2010: tale carenza, sotto il profilo fattuale, non è oggetto di contestazione da parte del ricorrente, che, tuttavia, sostiene di essere comunque in possesso di “esperienza sul campo” e di numerosi attestati di frequentazione di corsi di aggiornamento professionale.
Tanto è sufficiente per ritenere la doglianza infondata, essendo riconosciuto il mancato possesso in capo a -OMISSIS- tanto di una laurea nelle aree indicate dal D.M., quanto dello svolgimento di attività lavorativa operativa, per almeno un triennio, presso un investigatore autorizzato da almeno cinque anni, sicché non può essere addebitata all'Amministrazione alcuna carenza istruttoria, né motivazionale.
La mancata integrazione dei requisiti di cui alle predette lettere a) e b), infatti, ha reso superfluo ogni ulteriore approfondimento (ivi compresa la prospettata necessità di sollecitare un ulteriore confronto a seguito del mancato riscontro del preavviso di rigetto) e la ragione fondante il diniego emerge, in maniera inequivocabile, mediante il richiamo che il provvedimento effettua alle predette lettere a) e b) dell'art. 1 Allegato
G al D.M. 269/2010, che costituisce una motivazione sufficiente al fine di esternare “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione” (cfr. art. 3 Legge 241/1990). N. 00161/2025 REG.RIC.
Né può dirsi sussistente l'irragionevolezza della decisione in rapporto al precedente rilascio, da parte della medesima Prefettura, di analoga istanza nel gennaio 2010: a quel tempo, infatti, il D.M. 269/2010 non era ancora stato emanato e, pertanto, quel provvedimento era stato emesso sulla base della normativa, meno stringente, in allora vigente – il tutto a prescindere dalla circostanza, sottaciuta in ricorso, della sopraggiunta revoca di tale licenza per inadempienze nel corso del 2013.
Il ricorso, siccome infondato, va pertanto respinto.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rimborsare all'Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NG CC, Presidente
Francesca RD, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 00161/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Francesca RD
IL PRESIDENTE
NG CC
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 22/12/2025
N. 01180 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00161/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 161 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di legale rappresentante pro tempore della -OMISSIS- S.r.l.s., rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Marchesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia e Ministero dell'Interno, in persona del Prefetto e del
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia N. 00161/2025 REG.RIC.
del decreto prot. n. 0082811 del 6 dicembre 2024, con il quale il Prefetto di Brescia ha respinto l'istanza di rilascio dell'autorizzazione ex art. 134 T.U.L.P.S., per gestire un Istituto di investigazioni private, informazioni e ricerche per conto di privati, con estensione ai servizi di antitaccheggio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Brescia e del
Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa Francesca
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- In data 4.11.2024 -OMISSIS- ha presentato alla Prefettura di Brescia un'istanza finalizzata ad ottenere il rilascio della licenza per gestire l'Istituto di investigazioni private denominato -OMISSIS- s.r.l.s., con sede in Manerbio, di cui lo stesso era legale rappresentante, dichiarando il possesso della capacità tecnica richiesta dagli artt. 134
e 136 TULPS.
2.- -OMISSIS- aveva già ottenuto da parte della stessa Prefettura, nel 2010, una licenza unificata per l'attività investigativa, successivamente revocata nel 2013 per inadempienze.
3.- Con nota del 15.11.2024 l'Amministrazione ha trasmesso al richiedente preavviso di rigetto ex art. 10 bis Legge 241/1990, rappresentando che il richiedente “non risulta in possesso dei requisiti previsti dall'Allegato G, art 1, lett. a e b, del D.M. 269/2010, per ottenere la licenza di investigazione privata” ed assegnando, al contempo, termine di giorni dieci per osservazioni. N. 00161/2025 REG.RIC.
4.- In assenza di un riscontro, con provvedimento del 6.12.2024 la Prefettura ha respinto l'istanza per carenza dei requisiti soggettivi necessari al rilascio della licenza.
5.- Con ricorso tempestivamente notificato e depositato -OMISSIS-, quale legale rappresentante della -OMISSIS- S.r.l.s., ha impugnato il predetto decreto, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia.
6.- L'Amministrazione si è dapprima costituita con atto di mera forma e, successivamente, ha depositato una relazione e documenti relativi al procedimento.
7.- All'esito dell'udienza camerale dell'11.6.2025 la domanda cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 228/2025 per carenza tanto del fumus boni iuris, quanto del periculum in mora.
8.- La Prefettura ed il ricorrente hanno rispettivamente depositato una memoria ed una replica.
9.- All'udienza del 5.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorso si affida a quattro censure:
i).- “Violazione e falsa applicazione dell'art. 134 T.U.L.P.S. e del D.M. 269/2010
Illegittimità per difetto di motivazione”: a dire del ricorrente il provvedimento impugnato si baserebbe su un'erronea interpretazione dell'art. 134 TULPS e del D.M.
269/2010 in merito ai requisiti di capacità tecnica, economica e professionale che devono fare capo al soggetto richiedente e, in particolare, dell'art. 1, lettere a) e b) dell'Allegato G al D.M. 269/2010. L'Amministrazione, inoltre, non avrebbe considerato la documentazione prodotta in uno alla domanda del -OMISSIS-, che attesterebbe il possesso di una specifica esperienza nel settore, derivante dalle qualifiche professionali conseguite: il provvedimento sarebbe, quindi, affetto da difetto motivazionale, non avendo la Prefettura esaustivamente spiegato le ragioni dell'asserita mancanza dei requisiti richiesti; N. 00161/2025 REG.RIC.
ii).- “Eccesso di potere per illogicità e carenza di motivazione Illegittimità per eccesso di potere e violazione del principio di proporzionalità”: il provvedimento impugnato sarebbe, altresì, viziato per manifesta illogicità e difetto di motivazione, non avendo tenuto conto delle precedenti autorizzazioni già concesse da Prefetture di diverse province, senza che fossero mai state riscontrate carenze nei requisiti - il che avrebbe frustrato il legittimo affidamento dell'interessato all'accoglimento della propria istanza. Inoltre, la verifica compiuta dalla Prefettura di Brescia sarebbe frutto di un'applicazione eccessivamente formale delle prescrizioni di cui al D.M. 269/2010 e non avrebbe tenuto conto delle numerose attestazioni conseguite dal -OMISSIS- negli anni;
iii).- “Violazione dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 Illegittimità per eccesso di potere e violazione del principio di proporzionalità”: il provvedimento impugnato si sarebbe limitato ad affermare il mancato riscontro da parte del ricorrente del preavviso di rigetto, senza tener conto delle ragioni che gli avrebbero impedito di far pervenire le proprie osservazioni e senza consentire un'ulteriore interlocuzione con l'interessato; iv).- “Illegittimità per omessa valutazione della documentazione prodotta”: la
Prefettura avrebbe omesso una concreta considerazione della documentazione prodotta dal -OMISSIS- in uno all'istanza.
2.- Le censure, esaminate congiuntamente attesa la comunanza delle argomentazioni sottese, sono complessivamente infondate.
3.- È, anzitutto, opportuno ricostruire il quadro normativo che disciplina il rilascio della licenza che consenta “di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati” ex art. 134 TULPS, licenza che, ai sensi del successivo art. 136, “è ricusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare”.
A tal proposito, l'art. 257, comma 4, del R.D. 6.5.1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del TULPS) precisa che “con decreto del Ministro dell'interno, sentito N. 00161/2025 REG.RIC.
l'Ente nazionale di unificazione e la Commissione di cui all'articolo 260-quater, sono determinate, anche al fine di meglio definire la capacità tecnica di cui all'articolo 136 della legge, le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui all'articolo 134 della legge, nonché i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi. Sono fatte salve le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che, per determinati servizi, materiali, mezzi o impianti, prescrivono speciali requisiti, capacità, abilitazioni o certificazioni”.
In attuazione del sopra riportato art. 257, comma 4, è stato dunque emanato il D.M.
1.12.2010, n. 269, il cui allegato G (rubricato “Requisiti professionali minimi e di capacità tecnica del titolare di licenza di investigazione privata e di informazioni commerciali”) al comma 1 stabilisce che “L'investigatore privato titolare di istituto
(art. 4, co.2, lett. a) deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti aree: -
Giurisprudenza - Psicologia a Indirizzo Forense - Sociologia - Scienze Politiche -
Scienze dell'Investigazione - Economia ovvero corsi di laurea equipollenti; b) aver svolto attività lavorativa a carattere operativo, per almeno un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore; c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c) aver svolto documentata attività d'indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni”. N. 00161/2025 REG.RIC.
Per giurisprudenza consolidata, in coerenza con la natura dell'autorizzazione di cui si discute, “predetta normativa, anche nella versione aggiornata [e dunque anche dopo l'emanazione del d.m. n. 269 del 2010], continua a riconoscere all'amministrazione di p.s. un ampio margine di discrezionalità nel rilascio della licenza di cui all'art. 134 TULPS n. 773/1931”: sicché “dal carattere latamente discrezionale del potere esercitato dall'autorità di p.s. consegue che la sua spendita può essere sindacata, secondo insegnamento consolidato, nei limiti assai angusti della manifesta illogicità o irragionevolezza” (cfr. Tar Lecce, Sez. III, n. 587 del 5.6.2020, richiamata da Tar Venezia, Sez. I, n. 183 del 31.1.2024)., cit.).
4.- Il provvedimento impugnato si fonda sulla carenza, in capo al ricorrente, dei requisiti di cui all'art. 1, lettere a) e b) dell'Allegato G al D.M. 269/2010: tale carenza, sotto il profilo fattuale, non è oggetto di contestazione da parte del ricorrente, che, tuttavia, sostiene di essere comunque in possesso di “esperienza sul campo” e di numerosi attestati di frequentazione di corsi di aggiornamento professionale.
Tanto è sufficiente per ritenere la doglianza infondata, essendo riconosciuto il mancato possesso in capo a -OMISSIS- tanto di una laurea nelle aree indicate dal D.M., quanto dello svolgimento di attività lavorativa operativa, per almeno un triennio, presso un investigatore autorizzato da almeno cinque anni, sicché non può essere addebitata all'Amministrazione alcuna carenza istruttoria, né motivazionale.
La mancata integrazione dei requisiti di cui alle predette lettere a) e b), infatti, ha reso superfluo ogni ulteriore approfondimento (ivi compresa la prospettata necessità di sollecitare un ulteriore confronto a seguito del mancato riscontro del preavviso di rigetto) e la ragione fondante il diniego emerge, in maniera inequivocabile, mediante il richiamo che il provvedimento effettua alle predette lettere a) e b) dell'art. 1 Allegato
G al D.M. 269/2010, che costituisce una motivazione sufficiente al fine di esternare “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione” (cfr. art. 3 Legge 241/1990). N. 00161/2025 REG.RIC.
Né può dirsi sussistente l'irragionevolezza della decisione in rapporto al precedente rilascio, da parte della medesima Prefettura, di analoga istanza nel gennaio 2010: a quel tempo, infatti, il D.M. 269/2010 non era ancora stato emanato e, pertanto, quel provvedimento era stato emesso sulla base della normativa, meno stringente, in allora vigente – il tutto a prescindere dalla circostanza, sottaciuta in ricorso, della sopraggiunta revoca di tale licenza per inadempienze nel corso del 2013.
Il ricorso, siccome infondato, va pertanto respinto.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rimborsare all'Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NG CC, Presidente
Francesca RD, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 00161/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Francesca RD
IL PRESIDENTE
NG CC
IL SEGRETARIO