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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/07/2025, n. 2358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2358 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Aurelia Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 26 del R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo vertente
T R A con sede in Colonnella (TE), ( ), in persona del Parte_1 C.F._1
legale rapp.te p.t. dott. e dell'amministratore giudiziario Avv. CP_1 [...]
nominato con decreto del GIP presso il Tribunale di Ascoli Piceno CP_2
12.3.2021 ai fini di questo procedimento el. dom.ta in Teramo, Vico del Garofano, n°
12 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Silvani del Foro di Teramo, giusta procura in atti
- opponente -
NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Castel San Controparte_3
Giorgio alla via Ten. Bruno Lombardi n.96, partita iva n. , elett.te dom.ta P.IVA_1
in Castel S. Giorgio alla via Luigi Guerrasio n.97 presso lo studio dell'Avv. Carlo
Spinelli, giusta procura in atti
-opposta–
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'opponente, in epigrafe indicata, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1763/2021 del 22.11.2021, reso dall'intestato Tribunale in data 09.11.2017, in favore di con il quale Controparte_3
veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 42.746,36 oltre gli interessi come da domanda e le spese processuali, quale corrispettivo per la fornitura di carburante effettuata nel mese di febbraio 2021, come da relativa fattura e documento di trasporto.
A sostegno dell'opposizione, la società ha eccepito in via preliminare l'incompetenza per materia del Tribunale di Nocera Inferiore in quanto l'opposta è stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria, giusto provvedimento del Gip di Ascoli Piceno del
29.02.2021.
A fondamento dell'eccezione ha dedotto che i crediti sorti prima del sequestro ai sensi dell'art.52 del D.Lgs n.159/2011 devono essere valutati dal Giudice Delegato al quale il creditore deve formulare una domanda di ammissione al passivo ex art.58, sicché, con riferimento ai diritti dei terzi, sorti prima del sequestro, trova applica il disposto di cui all'art 52 D.lgs 159/2011, ai sensi del quale i crediti devono essere riportati dall'amministratore giudiziario nella contabilità separata di cui all'art 37 comma 5 e devono essere accertati ...”secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59
e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37 comma 5.
Eccepiva altresì la carenza di legittimazione attiva della opposta nonché insussistenza del credito azionato e concludeva pertanto per l'annullamento o la revoca dell'opposto
D.I.
Ritualmente si è costituita in giudizio la aderendo all'eccezione Controparte_3
di incompetenza funzionale del Tribunale di Nocera Inferiore, con la richiesta di compensazione integrale delle spese di lite
All' udienza del 06.03.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
***
Ciò premesso, merita accoglimento la preliminare eccezione di incompetenza funzionale formulata da Parte_1 In proposito va rilevato che la competenza a conoscere della pretesa fatta valere in sede monitoria si radica in capo al Tribunale di Ascoli Piceno in virtù di quanto disposto dal
D.lgs 159/2011 all'art 52 con riferimento ai diritti dei terzi, sorti prima del sequestro.
Inoltre, va rilevato ancora che l'opposta ha aderito all'eccezione in discorso e pertanto ai sensi dell'art. 38, secondo comma, ultima parte, c.p.c, quando le altre parti costituite aderiscono alla indicazione del Giudice che la controparte ritiene competente, “la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo”. In tal modo si realizza un accordo espresso di proroga della competenza, mediante l'accettazione della proposta implicita nell'indicazione, a nulla rilevando che essa sia esatta.
Alla luce di quanto innanzi deve ritenersi che il Tribunale di Ascoli Piceno sia competente anche per le pretese relative al servizio oggetto di domanda monitoria, con conseguente declaratoria di incompetenza del Tribunale di Nocera Inferiore. Tale pronuncia va emessa con sentenza considerato che la declaratoria di incompetenza comporta, altresì, la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale (cfr. Cass. civ.
Sez. VI - 2 Ordinanza, 21-08-2012, n. 14594). Va inoltre assegnato alle parti il termine per riassumere il giudizio di merito. La Cassazione sul punto ha statuito che la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale, revoca il decreto e rimette le parti davanti al giudice competente;
tale pronuncia non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione, ma contiene necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (cfr. Cass. civ. Sez. I, 26-01-2016, n. 1372).
Sulla base di quanto precede, va accolta la preliminare eccezione di incompetenza per materia dell'adito Tribunale in favore del Tribunale di Ascoli Piceno e per l'effetto va dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo n. 1763/2021 emesso in data 22.11.2021. Spese compensate in considerazione dell'adesione all'eccezione formulata e dell'oggettiva impossibilità di formulare un giudizio prognostico sul merito delle pretese fatte valere dalle parti.
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunziando,
1) Dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale di Ascoli Piceno con ogni conseguenza di legge;
2) Dichiara la nullità del D.I. n. 1763/2021 reso dall'intestato Tribunale di Nocera
Inferiore che va pertanto revocato;
3) Spese compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore, 18.07.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Aurelia Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 26 del R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo vertente
T R A con sede in Colonnella (TE), ( ), in persona del Parte_1 C.F._1
legale rapp.te p.t. dott. e dell'amministratore giudiziario Avv. CP_1 [...]
nominato con decreto del GIP presso il Tribunale di Ascoli Piceno CP_2
12.3.2021 ai fini di questo procedimento el. dom.ta in Teramo, Vico del Garofano, n°
12 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Silvani del Foro di Teramo, giusta procura in atti
- opponente -
NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Castel San Controparte_3
Giorgio alla via Ten. Bruno Lombardi n.96, partita iva n. , elett.te dom.ta P.IVA_1
in Castel S. Giorgio alla via Luigi Guerrasio n.97 presso lo studio dell'Avv. Carlo
Spinelli, giusta procura in atti
-opposta–
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'opponente, in epigrafe indicata, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1763/2021 del 22.11.2021, reso dall'intestato Tribunale in data 09.11.2017, in favore di con il quale Controparte_3
veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 42.746,36 oltre gli interessi come da domanda e le spese processuali, quale corrispettivo per la fornitura di carburante effettuata nel mese di febbraio 2021, come da relativa fattura e documento di trasporto.
A sostegno dell'opposizione, la società ha eccepito in via preliminare l'incompetenza per materia del Tribunale di Nocera Inferiore in quanto l'opposta è stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria, giusto provvedimento del Gip di Ascoli Piceno del
29.02.2021.
A fondamento dell'eccezione ha dedotto che i crediti sorti prima del sequestro ai sensi dell'art.52 del D.Lgs n.159/2011 devono essere valutati dal Giudice Delegato al quale il creditore deve formulare una domanda di ammissione al passivo ex art.58, sicché, con riferimento ai diritti dei terzi, sorti prima del sequestro, trova applica il disposto di cui all'art 52 D.lgs 159/2011, ai sensi del quale i crediti devono essere riportati dall'amministratore giudiziario nella contabilità separata di cui all'art 37 comma 5 e devono essere accertati ...”secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59
e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37 comma 5.
Eccepiva altresì la carenza di legittimazione attiva della opposta nonché insussistenza del credito azionato e concludeva pertanto per l'annullamento o la revoca dell'opposto
D.I.
Ritualmente si è costituita in giudizio la aderendo all'eccezione Controparte_3
di incompetenza funzionale del Tribunale di Nocera Inferiore, con la richiesta di compensazione integrale delle spese di lite
All' udienza del 06.03.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
***
Ciò premesso, merita accoglimento la preliminare eccezione di incompetenza funzionale formulata da Parte_1 In proposito va rilevato che la competenza a conoscere della pretesa fatta valere in sede monitoria si radica in capo al Tribunale di Ascoli Piceno in virtù di quanto disposto dal
D.lgs 159/2011 all'art 52 con riferimento ai diritti dei terzi, sorti prima del sequestro.
Inoltre, va rilevato ancora che l'opposta ha aderito all'eccezione in discorso e pertanto ai sensi dell'art. 38, secondo comma, ultima parte, c.p.c, quando le altre parti costituite aderiscono alla indicazione del Giudice che la controparte ritiene competente, “la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo”. In tal modo si realizza un accordo espresso di proroga della competenza, mediante l'accettazione della proposta implicita nell'indicazione, a nulla rilevando che essa sia esatta.
Alla luce di quanto innanzi deve ritenersi che il Tribunale di Ascoli Piceno sia competente anche per le pretese relative al servizio oggetto di domanda monitoria, con conseguente declaratoria di incompetenza del Tribunale di Nocera Inferiore. Tale pronuncia va emessa con sentenza considerato che la declaratoria di incompetenza comporta, altresì, la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale (cfr. Cass. civ.
Sez. VI - 2 Ordinanza, 21-08-2012, n. 14594). Va inoltre assegnato alle parti il termine per riassumere il giudizio di merito. La Cassazione sul punto ha statuito che la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale, revoca il decreto e rimette le parti davanti al giudice competente;
tale pronuncia non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione, ma contiene necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (cfr. Cass. civ. Sez. I, 26-01-2016, n. 1372).
Sulla base di quanto precede, va accolta la preliminare eccezione di incompetenza per materia dell'adito Tribunale in favore del Tribunale di Ascoli Piceno e per l'effetto va dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo n. 1763/2021 emesso in data 22.11.2021. Spese compensate in considerazione dell'adesione all'eccezione formulata e dell'oggettiva impossibilità di formulare un giudizio prognostico sul merito delle pretese fatte valere dalle parti.
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunziando,
1) Dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale di Ascoli Piceno con ogni conseguenza di legge;
2) Dichiara la nullità del D.I. n. 1763/2021 reso dall'intestato Tribunale di Nocera
Inferiore che va pertanto revocato;
3) Spese compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore, 18.07.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo