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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 169/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IO RA, Presidente CERCONE LUCIO, Relatore PEDERZOLI ANTONIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 200/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 Domicilio_1 CF_Difensore_1 Avv. C/o Studio Legale -
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - DINIEGO RIMBORSO n. IST. DEL 26/08/2024 IRAP 2018
- DINIEGO RIMBORSO n. IST. DEL 26/08/2024 IRAP 2019
- DINIEGO RIMBORSO n. IST. DEL 26/08/2024 IRAP 2020
- DINIEGO RIMBORSO n. IST. DEL 26/08/2024 IRAP 2021
- DINIEGO RIMBORSO n. IST. DEL 26/08/2024 IRAP 2022
- DINIEGO RIMBORSO n. IST. DEL 26/08/2024 IRAP 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
la compensazione delle spese di giudizio;
Resistente/Appellato: l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
la compensazione delle spese di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 26 febbraio 2025 e depositato il 3 marzo 2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di rimborso, presentata in data 26 agosto 2024, con la quale chiedeva la restituzione dell'IRAP versata dalla società “Società_2 S.r.l.” per i periodi d'imposta dal 2018 al 2023, per un totale di Euro 80.178,18, oltre interessi.
Il ricorrente esponeva che, a seguito di una verifica fiscale, i redditi della predetta società, di cui era socio unico e amministratore, erano stati imputati alla sua persona fisica quali redditi di lavoro autonomo. Avendo aderito alla definizione agevolata (c.d. “ravvedimento speciale”), il contribuente aveva versato la maggiore IRPEF dovuta, al netto dell'IRES già corrisposta dalla società. Sosteneva, pertanto, il proprio diritto al rimborso dell'IRAP, in quanto, secondo la stessa ricostruzione dell'Amministrazione finanziaria, l'attività era stata svolta in assenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, presupposto peraltro abolito per le persone fisiche a partire dal 2022.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bologna con controdeduzioni depositate in data 24 aprile 2025, eccependo in via preliminare la decadenza parziale del diritto al rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 per i versamenti effettuati oltre il termine di 48 mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza (26 agosto 2024), per un importo di Euro 22.263,18. Per la restante parte, l'Ufficio si riservava di concludere l'istruttoria.
In pendenza di giudizio, in data 2 dicembre 2025, l'Agenzia delle Entrate provvedeva a erogare al ricorrente l'intero importo richiesto a titolo di rimborso, comprensivo di capitale e interessi, per un totale di Euro 80.979,96.
A seguito di tale adempimento, sia il contribuente, con istanza depositata in atti, sia l'Agenzia delle Entrate, con nota prot. 23053/2026 del 27 gennaio 2026, chiedevano congiuntamente a questa Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
All'udienza pubblica del 30 gennaio 2026, tenutasi con collegamento da remoto, i difensori delle parti si riportavano alle rispettive istanze e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che, come documentato e ammesso da entrambe le parti, l'Amministrazione finanziaria ha provveduto al rimborso integrale di quanto richiesto dal contribuente con l'istanza del 26 agosto 2024, per un importo complessivo di Euro 80.979,96, comprensivo di capitale e interessi.
Tale circostanza, sopravvenuta nel corso del giudizio, determina il totale soddisfacimento della pretesa del ricorrente e, di conseguenza, il venir meno di ogni interesse delle parti alla prosecuzione della controversia e a una pronuncia nel merito.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Quanto al regime delle spese processuali, la Corte prende atto della concorde richiesta delle parti di procedere alla loro integrale compensazione.
Pertanto, il giudizio va dichiarato estinto e le spese di lite interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna, Sezione 1^, definitivamente pronunciando: Dichiara, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992 estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
Compensa integralmente le spese di lite.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IO RA, Presidente CERCONE LUCIO, Relatore PEDERZOLI ANTONIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 200/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 Domicilio_1 CF_Difensore_1 Avv. C/o Studio Legale -
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - DINIEGO RIMBORSO n. IST. DEL 26/08/2024 IRAP 2018
- DINIEGO RIMBORSO n. IST. DEL 26/08/2024 IRAP 2019
- DINIEGO RIMBORSO n. IST. DEL 26/08/2024 IRAP 2020
- DINIEGO RIMBORSO n. IST. DEL 26/08/2024 IRAP 2021
- DINIEGO RIMBORSO n. IST. DEL 26/08/2024 IRAP 2022
- DINIEGO RIMBORSO n. IST. DEL 26/08/2024 IRAP 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
la compensazione delle spese di giudizio;
Resistente/Appellato: l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
la compensazione delle spese di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 26 febbraio 2025 e depositato il 3 marzo 2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di rimborso, presentata in data 26 agosto 2024, con la quale chiedeva la restituzione dell'IRAP versata dalla società “Società_2 S.r.l.” per i periodi d'imposta dal 2018 al 2023, per un totale di Euro 80.178,18, oltre interessi.
Il ricorrente esponeva che, a seguito di una verifica fiscale, i redditi della predetta società, di cui era socio unico e amministratore, erano stati imputati alla sua persona fisica quali redditi di lavoro autonomo. Avendo aderito alla definizione agevolata (c.d. “ravvedimento speciale”), il contribuente aveva versato la maggiore IRPEF dovuta, al netto dell'IRES già corrisposta dalla società. Sosteneva, pertanto, il proprio diritto al rimborso dell'IRAP, in quanto, secondo la stessa ricostruzione dell'Amministrazione finanziaria, l'attività era stata svolta in assenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, presupposto peraltro abolito per le persone fisiche a partire dal 2022.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bologna con controdeduzioni depositate in data 24 aprile 2025, eccependo in via preliminare la decadenza parziale del diritto al rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 per i versamenti effettuati oltre il termine di 48 mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza (26 agosto 2024), per un importo di Euro 22.263,18. Per la restante parte, l'Ufficio si riservava di concludere l'istruttoria.
In pendenza di giudizio, in data 2 dicembre 2025, l'Agenzia delle Entrate provvedeva a erogare al ricorrente l'intero importo richiesto a titolo di rimborso, comprensivo di capitale e interessi, per un totale di Euro 80.979,96.
A seguito di tale adempimento, sia il contribuente, con istanza depositata in atti, sia l'Agenzia delle Entrate, con nota prot. 23053/2026 del 27 gennaio 2026, chiedevano congiuntamente a questa Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
All'udienza pubblica del 30 gennaio 2026, tenutasi con collegamento da remoto, i difensori delle parti si riportavano alle rispettive istanze e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che, come documentato e ammesso da entrambe le parti, l'Amministrazione finanziaria ha provveduto al rimborso integrale di quanto richiesto dal contribuente con l'istanza del 26 agosto 2024, per un importo complessivo di Euro 80.979,96, comprensivo di capitale e interessi.
Tale circostanza, sopravvenuta nel corso del giudizio, determina il totale soddisfacimento della pretesa del ricorrente e, di conseguenza, il venir meno di ogni interesse delle parti alla prosecuzione della controversia e a una pronuncia nel merito.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Quanto al regime delle spese processuali, la Corte prende atto della concorde richiesta delle parti di procedere alla loro integrale compensazione.
Pertanto, il giudizio va dichiarato estinto e le spese di lite interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna, Sezione 1^, definitivamente pronunciando: Dichiara, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992 estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
Compensa integralmente le spese di lite.