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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1200/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8345/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249028562675000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249028562675000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249028562675000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249028562675000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249028562675000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249028562675000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249028562675000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 215/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 25/10/2024 la signora Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate e contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso il sollecito di pagamento n.
29320249028562675000 relativo ad IRPEF, addizionali anno 2012 e 2013 e tassa di possesso auto anno
2015 di euro 3.598,95, notificato il 11/09/2024
Eccepiva:
che la ricorrente non ha mai ricevuto alcun atto sottostante a quello impugnato. Invero, con la sentenza n.
564/2023 del 7 giugno 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino, Sezione 1, è tornata nuovamente a pronunziarsi sulla nullità della cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 non preceduta dalla comunicazione dell'esito del controllo formale della dichiarazione, rimarcando la funzione di garanzia assolta dalla comunicazione e le differenze rispetto alla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta ex art. 36-bis dello stesso decreto, che invece avviene all'esito di un controllo meramente cartolare ed ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali;
che l'atto impugnato è nullo per intervenuta decadenza dell'Agenzia delle Entrate di Catania e dell'Agenzia delle entrate-riscossione dal diritto a riscuotere le somme per prescrizione triennale(tassa automobilistica) e quinquennale(IRPEF). Invero, i termini di prescrizione del bollo auto sono da determinarsi di tre anni in tre anni, sia nel caso che sia stato notificato entro i termini, l'avviso di accertamento, e sia quando nei successivi tre anni sia stata notificata la cartella esattoriale, atto interruttivo della prescrizione. Citava giurisprudenza di merito;
che il sollecito sopra indicato è da considerarsi nullo per violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/73, in quanto non fornisce le indicazioni necessarie, per individuare i comportamenti sanzionati e i provvedimenti che ne hanno dato luogo. Va particolarmente richiamato il costante indirizzo giurisprudenziale (per tutte Cass.
Sez. I 20 dicembre 1999 n.14306) che raccomanda all'Amministrazione Finanziaria una chiara motivazione della cartella con cui si effettui un recupero a tassazione ai sensi dell'art. 36 bis. DPR 600/73
“non competendo al cittadino pervenire alla ricostruzione della stessa attraverso operazioni interpretative condotte sulla base di elementi offerti in forma criptica in cartella”. Citava giurisprudenza di legittimità.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato , stante che, la somma richiesta non è dovuta. Con rifusione delle spese e onorari di causa da distrarsi in favore del difensore.
Faceva salvezze illimitate, con riserva di memorie e più ampie eccezioni.
Chiedeva, infine la trattazione del ricorso in pubblica udienza ai sensi dell'art. 33, comma 1, D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546.
In data 12/12/2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale controdeduceva: che il ricorso è inammissibile poiché il sollecito di pagamento , in mancanza di una previsione normativa specifica, non è atto autonomamente impugnabile AI SENSI dell'art. 19 D.LGS. 546/92, infatti, lo stesso può essere opposto solo per vizi propri, ovvero quando costituisca il primo atto notificato. E' opportuno evidenziare peraltro, che le misure cautelari possono anche non essere precedute dall' intimazione prescritta dall'art. 50 DPR 602/73 poiché come espressamente chiarito dall'Agenzia, l'esperibilità è condizionata unicamente allo scadere dei 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento ( cfr R.M.
128/02 ). Giova comunque precisare che l'intimazione, di cui si dibatte, è atto disposto direttamente dall'agente della riscossione per indurre il soggetto debitore appunto, all'adempimento prima ancora di passare alla fase della espropriazione. Tanto vero che il diritto di credito per la cui riscossione è stato incaricato l'agente della riscossione è già titolo esecutivo che, allo spirare del sessantesimo giorno dalla notificazione della cartella, legittima l'agente medesimo a procedere alla espropriazione forzata e dunque in piena fase dell'esecuzione che è attività peculiare dell'agente della riscossione. Invero, l'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/92, dopo l'elencazione degli atti impugnabili, dispone che “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”. In tal senso, le eccezioni in ordine alla presunta decadenza e prescrizione dei crediti erariali richiesti con le cartelle di pagamento regolarmente notificate andavano sollevate in sede di impugnazione – mai avvenuta– delle cartelle di pagamento medesime che costituisce atti prodromici al sollecito di pagamento. Si cita, a tale proposito, citava giurisprudenza di merito;
che in ogni caso l'eccezione sollevata della parte in merito all'estinzione del credito per avvenuta prescrizione è infondata, stante che gli atti sottostanti sono stati regolarmente notificati , invero, i crediti erariali si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente. Citava giurisprudenza di legittimità e di merito;
che il decorso del termine pregiudizievole è stato interrotto dalla normativa varata in occasione della pandemia covid 19 e precisamente : il D.L. (D.L. 18/2020 “Cura Italia”, D.L.34/2020 “Rilancio”, il D.L. n.
104/2020 “Agosto”, il D.L. n. 125/2020, il D.L.137/2020 “Ristori”, il D.L. n. 3/2021, D.L. n. 7/2021 e D.L.
n.41/2021“Sostegno”), per effetto dei quali è stata disposta la Sospensione delle attività di riscossione
(notifica e procedurali), a partire da marzo 2020, come comunicato dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze, fino al 31 Agosto 2021. Pertanto, tenuto conto della legge 27/12/2013 n° 147 all'art. 1 comma
623 (c.d. Legge di Stabilità 2014 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 e tenuto conto del termine di sospensione previsto per l'emergenza epidemiologica da covid-19, non è affatto spirata e di conseguenza l'eccezione de qua deve essere respinta;
che la notifica degli atti sottostanti è di competenza esclusiva dell'Agente della Riscossione, per cui sarà comunque cura di questo Ufficio produrre la relativa documentazione, già da noi richiesta al competente
Agente della Riscossione, comprovante la corretta notifica delle cartelle oggetto di impugnazione.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Allegava:
1. controdeduzioni 2. nota spese.
In data 12/01/2026 il difensore del ricorrente depositava memorie difensive con le preliminarmente chiedeva di dichiarare la contumacia dell'Agenzia delle entrate-Riscossione la quale non ha prodotto la prova della notifica delle cartelle di pagamento atti presupposti e propedeutici al sollecito di pagamento impugnato.
Nel merito, rilevava:
che il sollecito di pagamento è atto impugnato, citava giurisprudenza di legittimità
che l'Agenzia delle Entrate di Catania non ha fornito nessuna prova in merito a qualsiasi atto interruttivo della prescrizione triennale, quinquennale e decennale del diritto a richiedere il pagamento dei tributi.
Concludeva chiedendo: a in via principale, in diritto ed in fatto l'accoglimento del ricorso. Preliminarmente dichiarare la contumacia di Agenzia delle entrate-Riscossione; sempre in via preliminare, rigettare l'eccezione dell'impugnabilità del sollecito di pagamento, tra l'altro unico atto notificato alla contribuente in merito ai tributi qui impugnati, in quanto è certamente legato ad un atto impugnabile (cartella di pagamento) che ne ha legittimato la sua comunicazione alla ricorrente. Nel merito: accogliere il ricorso e dichiarare l'atto impugnato nullo per mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento atti presupposti al sollecito. In subordine, dichiararsi la nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio per la decorrenza dei termini di prescrizione triennali(bollo auto), quinquennale e decennale. In ogni caso con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre, come da nota spese allegata.
All'udienza del 22/01/2026 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva, preliminarmente:
che va disattesa e respinta l'eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate relativa alla inammissibilità del ricorso, posto che il sollecito di pagamento è atto impugnabile, così come stabilito e conclamato dalla
Corte di Cassazione con orientamento costante e pacifico già con sentenza n. 8928/14.
Rileva nel merito:
che nulla è stato provato dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla notifica degli atti sottostanti all'atto impugnato, di propria competenza, si in relazione all'IRPE ed addizionali, sia in relazione alla tassa auto anno 2015;
che l'omessa notifica degli atti sottostanti determina la nullità dell'atto impugnato per assenza di titolo e presupposto;
che ogni altra eccezione e controdeduzione è superata ed assorbita dalla motivazione che precede.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Compensa le spese
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa le spese. Così deciso in catania il 22/01/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8345/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249028562675000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249028562675000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249028562675000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249028562675000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249028562675000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249028562675000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249028562675000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 215/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 25/10/2024 la signora Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate e contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso il sollecito di pagamento n.
29320249028562675000 relativo ad IRPEF, addizionali anno 2012 e 2013 e tassa di possesso auto anno
2015 di euro 3.598,95, notificato il 11/09/2024
Eccepiva:
che la ricorrente non ha mai ricevuto alcun atto sottostante a quello impugnato. Invero, con la sentenza n.
564/2023 del 7 giugno 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino, Sezione 1, è tornata nuovamente a pronunziarsi sulla nullità della cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 non preceduta dalla comunicazione dell'esito del controllo formale della dichiarazione, rimarcando la funzione di garanzia assolta dalla comunicazione e le differenze rispetto alla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta ex art. 36-bis dello stesso decreto, che invece avviene all'esito di un controllo meramente cartolare ed ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali;
che l'atto impugnato è nullo per intervenuta decadenza dell'Agenzia delle Entrate di Catania e dell'Agenzia delle entrate-riscossione dal diritto a riscuotere le somme per prescrizione triennale(tassa automobilistica) e quinquennale(IRPEF). Invero, i termini di prescrizione del bollo auto sono da determinarsi di tre anni in tre anni, sia nel caso che sia stato notificato entro i termini, l'avviso di accertamento, e sia quando nei successivi tre anni sia stata notificata la cartella esattoriale, atto interruttivo della prescrizione. Citava giurisprudenza di merito;
che il sollecito sopra indicato è da considerarsi nullo per violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/73, in quanto non fornisce le indicazioni necessarie, per individuare i comportamenti sanzionati e i provvedimenti che ne hanno dato luogo. Va particolarmente richiamato il costante indirizzo giurisprudenziale (per tutte Cass.
Sez. I 20 dicembre 1999 n.14306) che raccomanda all'Amministrazione Finanziaria una chiara motivazione della cartella con cui si effettui un recupero a tassazione ai sensi dell'art. 36 bis. DPR 600/73
“non competendo al cittadino pervenire alla ricostruzione della stessa attraverso operazioni interpretative condotte sulla base di elementi offerti in forma criptica in cartella”. Citava giurisprudenza di legittimità.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato , stante che, la somma richiesta non è dovuta. Con rifusione delle spese e onorari di causa da distrarsi in favore del difensore.
Faceva salvezze illimitate, con riserva di memorie e più ampie eccezioni.
Chiedeva, infine la trattazione del ricorso in pubblica udienza ai sensi dell'art. 33, comma 1, D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546.
In data 12/12/2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale controdeduceva: che il ricorso è inammissibile poiché il sollecito di pagamento , in mancanza di una previsione normativa specifica, non è atto autonomamente impugnabile AI SENSI dell'art. 19 D.LGS. 546/92, infatti, lo stesso può essere opposto solo per vizi propri, ovvero quando costituisca il primo atto notificato. E' opportuno evidenziare peraltro, che le misure cautelari possono anche non essere precedute dall' intimazione prescritta dall'art. 50 DPR 602/73 poiché come espressamente chiarito dall'Agenzia, l'esperibilità è condizionata unicamente allo scadere dei 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento ( cfr R.M.
128/02 ). Giova comunque precisare che l'intimazione, di cui si dibatte, è atto disposto direttamente dall'agente della riscossione per indurre il soggetto debitore appunto, all'adempimento prima ancora di passare alla fase della espropriazione. Tanto vero che il diritto di credito per la cui riscossione è stato incaricato l'agente della riscossione è già titolo esecutivo che, allo spirare del sessantesimo giorno dalla notificazione della cartella, legittima l'agente medesimo a procedere alla espropriazione forzata e dunque in piena fase dell'esecuzione che è attività peculiare dell'agente della riscossione. Invero, l'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/92, dopo l'elencazione degli atti impugnabili, dispone che “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”. In tal senso, le eccezioni in ordine alla presunta decadenza e prescrizione dei crediti erariali richiesti con le cartelle di pagamento regolarmente notificate andavano sollevate in sede di impugnazione – mai avvenuta– delle cartelle di pagamento medesime che costituisce atti prodromici al sollecito di pagamento. Si cita, a tale proposito, citava giurisprudenza di merito;
che in ogni caso l'eccezione sollevata della parte in merito all'estinzione del credito per avvenuta prescrizione è infondata, stante che gli atti sottostanti sono stati regolarmente notificati , invero, i crediti erariali si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente. Citava giurisprudenza di legittimità e di merito;
che il decorso del termine pregiudizievole è stato interrotto dalla normativa varata in occasione della pandemia covid 19 e precisamente : il D.L. (D.L. 18/2020 “Cura Italia”, D.L.34/2020 “Rilancio”, il D.L. n.
104/2020 “Agosto”, il D.L. n. 125/2020, il D.L.137/2020 “Ristori”, il D.L. n. 3/2021, D.L. n. 7/2021 e D.L.
n.41/2021“Sostegno”), per effetto dei quali è stata disposta la Sospensione delle attività di riscossione
(notifica e procedurali), a partire da marzo 2020, come comunicato dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze, fino al 31 Agosto 2021. Pertanto, tenuto conto della legge 27/12/2013 n° 147 all'art. 1 comma
623 (c.d. Legge di Stabilità 2014 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 e tenuto conto del termine di sospensione previsto per l'emergenza epidemiologica da covid-19, non è affatto spirata e di conseguenza l'eccezione de qua deve essere respinta;
che la notifica degli atti sottostanti è di competenza esclusiva dell'Agente della Riscossione, per cui sarà comunque cura di questo Ufficio produrre la relativa documentazione, già da noi richiesta al competente
Agente della Riscossione, comprovante la corretta notifica delle cartelle oggetto di impugnazione.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Allegava:
1. controdeduzioni 2. nota spese.
In data 12/01/2026 il difensore del ricorrente depositava memorie difensive con le preliminarmente chiedeva di dichiarare la contumacia dell'Agenzia delle entrate-Riscossione la quale non ha prodotto la prova della notifica delle cartelle di pagamento atti presupposti e propedeutici al sollecito di pagamento impugnato.
Nel merito, rilevava:
che il sollecito di pagamento è atto impugnato, citava giurisprudenza di legittimità
che l'Agenzia delle Entrate di Catania non ha fornito nessuna prova in merito a qualsiasi atto interruttivo della prescrizione triennale, quinquennale e decennale del diritto a richiedere il pagamento dei tributi.
Concludeva chiedendo: a in via principale, in diritto ed in fatto l'accoglimento del ricorso. Preliminarmente dichiarare la contumacia di Agenzia delle entrate-Riscossione; sempre in via preliminare, rigettare l'eccezione dell'impugnabilità del sollecito di pagamento, tra l'altro unico atto notificato alla contribuente in merito ai tributi qui impugnati, in quanto è certamente legato ad un atto impugnabile (cartella di pagamento) che ne ha legittimato la sua comunicazione alla ricorrente. Nel merito: accogliere il ricorso e dichiarare l'atto impugnato nullo per mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento atti presupposti al sollecito. In subordine, dichiararsi la nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio per la decorrenza dei termini di prescrizione triennali(bollo auto), quinquennale e decennale. In ogni caso con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre, come da nota spese allegata.
All'udienza del 22/01/2026 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva, preliminarmente:
che va disattesa e respinta l'eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate relativa alla inammissibilità del ricorso, posto che il sollecito di pagamento è atto impugnabile, così come stabilito e conclamato dalla
Corte di Cassazione con orientamento costante e pacifico già con sentenza n. 8928/14.
Rileva nel merito:
che nulla è stato provato dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla notifica degli atti sottostanti all'atto impugnato, di propria competenza, si in relazione all'IRPE ed addizionali, sia in relazione alla tassa auto anno 2015;
che l'omessa notifica degli atti sottostanti determina la nullità dell'atto impugnato per assenza di titolo e presupposto;
che ogni altra eccezione e controdeduzione è superata ed assorbita dalla motivazione che precede.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Compensa le spese
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa le spese. Così deciso in catania il 22/01/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES