Articolo 23 della Legge 22 dicembre 1975, n. 702
Articolo 22Articolo 24
Versione
15 gennaio 1976
Art. 23.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo complessivo di lire 906.278.809.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda stessa per l'anno 1976.
Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con quello per i trasporti.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976